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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto
l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di
consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere
della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9
febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e
quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative
contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione
ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di
Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i
seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10;
20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo
pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e
tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto
ambientale, nonche' della consultazione gia' intervenuta con la
popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del
termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi
periodici previsti dal citato decreto legislativo;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008 e n. 3730/2009 e n. 3745/2009;
Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto
Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in
Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati
tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione
integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti
in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di
termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare
compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, nonche' i successivi provvedimenti del 6 marzo 2009 e
17 marzo 2009 rispettivamente n. 53 e n. 63, recanti le occorrenti
indicazioni per assicurare la ottimale funzionalita' del ciclo di
gestione dei rifiuti in termini di stretta strumentalita' rispetto
all'esercizio del termovalorizzatore di Acerra;
Visto il provvedimento n. 64 in data 17 marzo 2009 del Soggetto
Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in
Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3705/2008, con il quale si attesta, ai sensi dell'art.
4, comma 8, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, che
l'impianto di termovalorizzazione di Acerra soddisfa le condizioni e
le prescrizioni impiantistiche di cui al parere reso dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'OPCM n.
3369/2004, nonche' le prescrizioni contenute nel documento tecnico
«Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e
relativo «Piano di monitoraggio e controllo», adottati con il
richiamato provvedimento n. 44 del 26 febbraio 2009; Ritenuto che
l'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra debba
necessariamente avvenire con caratteri di somma urgenza, onde
consentire il definitivo superamento della situazione di emergenza
in atto nella regione Campania nell'ambito del quadro di interventi
di infrastrutturazione del territorio;
Considerata la necessita' di definire compiutamente ogni aspetto
concernente il conferimento di rifiuti presso il termovalorizzatore
di Acerra, onde assicurare il piu' efficace e proficuo esercizio e
per la migliore tutela della salute della popolazione e
dell'ambiente;
Ravvisata l'ineludibile esigenza di dar corso ad iniziative volte ad
una progressiva riduzione dei rifiuti gia' stoccati, nonche' dirette
ad avviare a smaltimento le giacenze di prodotto presso gli impianti
di selezione con particolare riferimento a quello di Tufino
(Napoli);
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;
Dispone: Art.
1 1. Al
fine di garantire il piu' efficace e proficuo esercizio del
termovalorizzatore di Acerra, in relazione alla situazione
emergenziale in essere nella regione Campania, con particolare
riguardo agli aspetti connessi alla necessita' di assicurare la
migliore tutela della salute della popolazione e dell'ambiente,
anche alla stregua di quanto disposto dall'art. 1, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3745/2009, ed anche procedendo, ove possibile, ad una progressiva
riduzione dei rifiuti gia' stoccati, si provvede al conferimento,
per l'esecuzione delle operazioni autorizzate, presso il predetto
termovalorizzatore, dei rifiuti imballati e non imballati,
provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ed
ovunque stoccati, e prescindendo dalla qualifica di destinazione
gia' attribuita ai rifiuti stessi, prodotti dalla data di
risoluzione dei contratti con le societa' ex affidatarie del
servizio di gestione dei rifiuti in Campania disposta dall'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245.
2. Il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 del presente
articolo, e' eseguito, in termini di stretta funzionalita' rispetto
all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra ed in
osservanza delle prescrizioni di cui all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, previo compimento di
attivita' di caratterizzazione, da eseguirsi anche in sito a cura
della competente Agenzia regionale protezione ambiente della
Campania, limitatamente ai rifiuti prodotti, imballati e non
imballati, dalla data di risoluzione dei contratti con le societa'
ex affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti in Campania
disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005,
n. 245, e fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90.
3. Per assicurare la proficua continuazione delle attivita' di
gestione del complessivo ciclo dei rifiuti nella regione Campania
mediante l'impiego di tutti gli impianti di selezione e trattamento
dei rifiuti disponibili, di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, i rifiuti confezionati in
balle, a prescindere dallo stato di conservazione delle stesse,
prodotti dalla data di risoluzione dei contratti con le societa' ex
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti in Campania di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 e
giacenti presso l'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti di
Tufino (Napoli), sono conferiti presso il termovalorizzatore di
Acerra, previo compimento di attivita' di caratterizzazione da parte
della competente Agenzia regionale protezione ambiente della
Campania, da eseguirsi anche in sito.
4. Qualora all'esito delle attivita' di caratterizzazione eseguite a
cura della competente Agenzia regionale protezione ambiente della
Campania e di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovesse
essere accertata l'incompatibilita' di detti rifiuti con le
operazioni autorizzate presso il termovalorizzatore di Acerra, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, si provvedera' allo smaltimento
dei rifiuti stessi presso altri idonei impianti autorizzati.
5. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3745/2009, e ferme restando le determinazioni adottate dal Soggetto
Vicario di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3705/2008 con i provvedimenti n. 53 del 6
marzo 2009 e n. 63 del 17 marzo 2009, la Missione tecnico-operativa
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, quale
destinataria dei rifiuti in entrata presso il termovalorizzatore di
Acerra, e' incaricata della redazione e tenuta dei documenti
amministrativi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che dovranno riportare,
alla voce «N. autorizzazione/Albo», esclusivamente la dicitura
«operazioni eseguite ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n.
3745/2009». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2009
Il Presidente: Berlusconi
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