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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5,
commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Visto il
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto il decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210;
Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2,
del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che,
al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al
parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in
data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela
dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche
migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti
di emissione ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei
rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12;
19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo
complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi
dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e
successive modificazioni, e tenuto conto del parere della
Commissione di valutazione di impatto ambientale, nonche' della
consultazione gia' intervenuta con la popolazione interessata, e'
autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti
salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto
legislativo;
Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, del
predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone l'obbligo
del completamento del termovalorizzatore di Acerra per le societa'
gia' affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione
Campania;
Visto l'art. 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, che ha previsto che per l'impianto di termovalorizzazione di Acerra spettano, in deroga ai commi 1117 e
1118 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i
finanziamenti e gli incentivi pubblici previsti dalla deliberazione
del Comitato Interministeriale Prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
Visto
l'art. 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
successivamente modificato e integrato dal decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210, che prevede che «la procedura del riconoscimento in
deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e
non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in
costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre
2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, e' completata
dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009.
Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al
secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica
ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi
alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data
di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri»;
Viste le
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n.
3682/2008, n. 3705/2008 e n. 3730/2009;
Visto il provvedimento n. 44
in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di
Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, con cui
vengono adottati gli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di
monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali
all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e
contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle
esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente; Ritenuto
che l'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra debba
necessariamente avvenire con caratteri di somma urgenza, onde
consentire il definitivo superamento della situazione di emergenza
in atto nella regione Campania nell'ambito del quadro di interventi
di infrastrutturazione del territorio, volti a consentire il
corretto e proficuo esercizio delle attivita' di gestione del
complessivo ciclo dei rifiuti e la conseguente tutela della salute
delle popolazioni della regione;
Considerato il prossimo avvio
dell'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, all'atto delle
operazioni di messa a punto e verifica di funzionamento delle tre
linee produttive di cui si compone l'impianto, e la conseguente
necessita' di garantire il corretto ed efficace esercizio del
termovalorizzatore stesso, con particolare riguardo agli aspetti
connessi alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
Ravvisata, quindi, la necessita' di porre in essere, nell'ambito
della complessiva azione di monitoraggio riguardante l'esercizio del
termovalorizzatore di Acerra in termini di compatibilita'
ambientale, ogni utile iniziativa per la verifica dei parametri di
funzionamento dell'impianto, nonche' per la verifica della
realizzazione e delle messa in funzione della rete di monitoraggio
della qualita' dell'aria;
Considerato che, sempre in relazione
all'impianto di termovalorizzazione di Acerra, si rende necessario
provvedere alla stipula della convenzione preliminare con il Gestore
dei Servizi Elettrici (GSE), ai sensi della deliberazione del
Comitato Interministeriale Prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 e del
decreto ministeriale 25 settembre 1992 («Approvazione della
convenzione-tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale»), al fine di regolare la cessione dell'energia elettrica
prodotta dal termovalorizzatore; Su proposta del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, che prevede l'autorizzazione all'esercizio del termovalorizzatore di Acerra in termini di compatibilita' ambientale
e nel rispetto dei limiti di emissione contenuti negli elaborati di
progetto dell'impianto, e tenuto conto della avvenuta attuazione
delle prescrizioni impiantistiche contenute nel parere reso dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
agosto 2004, n. 3369, ivi compresa l'esecuzione degli interventi
volti ad aumentare l'affidabilita' dell'impianto di
termovalorizzazione, e' disposto, in termini di somma urgenza,
l'avviamento e l'esercizio provvisorio dell'impianto stesso, fermo
restando l'obbligo di provvedere, entro il termine di completamento
delle operazioni di collaudo, ed ai fini dell'esercizio a regime del
termovalorizzatore, all'integrazione del sistema di controllo delle
emissioni dell'impianto mediante l'installazione di un sistema di
monitoraggio in continuo del mercurio, di un sistema di prelievo in
continuo di microinquinanti organici e di un ulteriore sistema di
monitoraggio delle emissioni al camino.
2. Secondo quanto disposto
dall'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, l'autorizzazione
legislativa delle fasi di avviamento, di esercizio provvisorio nelle
fasi di collaudo e di esercizio a regime dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e' integrata con le prescrizioni di
cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita'
dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio
e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio
dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ed adottati con
provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario
del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex
art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3705/2008.
3. Alla stregua di quanto disposto dall'art. 5 del
decreto-legge del 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e con riferimento
all'esercizio legislativamente autorizzato del termovalorizzatore di
Acerra, resta a carico del costruttore la responsabilita' della
conduzione delle fasi di avviamento e di esercizio provvisorio
dell'impianto di Acerra fino ad avvenuta ultimazione delle prove di
collaudo con esito positivo; in tali fasi la Missione
tecnico-operativa di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3705/2008 e' incaricata della redazione e della tenuta dei documenti
amministrativi inerenti al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti
in entrata ed in uscita dall'impianto di Acerra.
4. In attuazione di
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il costruttore e'
tenuto a disporre per le fasi di accensione e di taratura
dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e per la successiva
fase di funzionamento, con conferimento, da parte della Missione
tecnico-operativa di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3705/2008, dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, nonche' di messa a punto, verifica delle
prestazioni ed effettuazione di prove e collaudi.
5. L'Agenzia
regionale protezione ambiente della Campania e' incaricata,
nell'ambito della complessiva azione di monitoraggio riguardante
l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra in termini di
compatibilita' ambientale, dell'esecuzione delle seguenti attivita':
a) verifica dei parametri di funzionamento secondo quanto stabilito
negli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita'
dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio
e controllo» e di cui al precedente comma 2;
b) verifica della
realizzazione e della messa in funzione della rete di monitoraggio
della qualita' dell'aria. 6.
Per le fasi di avviamento e di
esercizio provvisorio del termovalorizzatore di Acerra, il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
ed il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), sottoscrivono, entro il
30 marzo 2009, apposita convenzione preliminare al fine di regolare
la cessione dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore,
e prevedente, specificamente, l'attribuzione delle risorse
conseguenti alla cessione della quota di energia prodotta a favore
del Fondo di protezione civile per il successivo impiego per le
esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania.
7. Al fine di
assicurare che il collaudo del termovalorizzatore di Acerra venga
posto in essere secondo modalita' atte a garantirne la congruenza
rispetto alle norme tecniche vigenti in materia, nonche' a quelle
afferenti alla sicurezza ed alla compatibilita' ambientale per
quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, la
Commissione di collaudo del termovalorizzatore di Acerra e'
incaricata, nell'ambito dei compiti di verifica in corso d'opera e
di collaudo finale delle opere e degli impianti afferenti al
termovalorizzatore stesso, di svolgere le seguenti attivita':
a)
controllo, prima dell'avviamento, del corretto funzionamento e
taratura del sistema di monitoraggio dell'impianto di termovalorizzazione, con l'impiego delle strumentazioni esistenti e
con l'osservanza delle procedure standard previste per tali
tipologie di impianti;
b) controllo della messa a punto di tutti i
sistemi elettromeccanici e di controllo che compongono il termovalorizzatore;
c) verifica che il termovalorizzatore soddisfi
tutte le condizioni e prescrizioni, alla stregua di quanto disposto
ai commi 1 e 2 del presente articolo, con particolare riferimento
all'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni
impiantistiche contenute nel parere reso dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 agosto 2004, n. 3369, ed in
coerenza con il quadro normativo di riferimento recato dalle
ordinanze di protezione civile adottate in materia;
d) prove di
avviamento, che avranno lo scopo di mettere progressivamente in
servizio le diverse parti dell'impianto (sistemi di impianto),
controllando le sequenze di avviamento e i modi operativi, fino al
funzionamento a pieno carico dei diversi sistemi che compongono
l'impianto medesimo;
e) prove funzionali, che avranno lo scopo di
verificare che l'impianto e' in grado di rispettare tutti i
requisiti ed i parametri funzionali ai diversi carichi operativi,
con particolare attenzione al rispetto delle concentrazioni massime
autorizzate delle emissioni in atmosfera ed al rispetto delle
concentrazioni massime autorizzate degli scarichi idrici, secondo
quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo;
f) prove di affidabilita', che consisteranno nella verifica dell'esercizio
industriale continuo dell'impianto e che saranno condotte per un
periodo di trenta giorni per ciascuna delle tre linee che compongono
l'impianto.
Al fine della conduzione delle richiamate prove di affidabilita', la Commissione di collaudo e' incaricata della
predisposizione di apposito disciplinare tecnico atto a
caratterizzare l'esecuzione delle prove con l'obiettivo di
conseguire, nell'arco temporale in cui si svolgeranno le operazioni
di collaudo, il piu' elevato indice di attendibilita' dei risultati;
detto disciplinare verra' sottoposto all'approvazione del Capo della
Missione aree, siti ed impianti di cui all'art. 7-bis dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3682/2008. Le attivita'
di cui alle precedenti lettere da a) a e) dovranno essere eseguite
entro e non oltre il 6 marzo 2009. Rimane invariato l'onere
complessivo concernente la Commissione di collaudo anche a seguito
delle previsioni contenute nell'ordinanza commissariale n. 812 del
12 gennaio 2009.
8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6,
comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, tenuto conto
dell'esigenza di definire le procedure per il superamento dello
stato emergenziale con il ritorno al regime ordinario previo
trasferimento delle funzioni agli enti territorialmente competenti,
e considerata, altresi', la stretta strumentalita' degli impianti di
cui al citato art. 6 al corretto funzionamento del ciclo di
smaltimento dei rifiuti, in ragione del contesto di somma urgenza la
valutazione degli impianti stessi e' resa entro e non oltre il 6
marzo 2009 secondo i criteri di cui al citato art. 6 e prescindendo
dal completamento delle relative infrastrutture in valutazione
nonche' dalle successive operazioni di collaudo finale. La presente
ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma, 5 marzo 2009
Il Presidente: Berlusconi
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