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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210, recante misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure
urgenti di tutela ambientale;
Tenuto conto che in ragione della particolare gravita' del contesto
emergenziale in atto nel territorio della regione Campania si rende
necessario regolamentare le determinazioni in materia di
circolazione stradale fuori e dentro i centri abitati da adottarsi
da parte delle Amministrazioni e degli enti competenti previste
dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e delle connesse disposizioni regolamentari, prevedendo che le
medesime non sono applicabili ai mezzi comunque adibiti alle
attivita' di raccolta e trasporto rifiuti;
Considerato che al fine migliorare il sistema del ciclo integrato
dei rifiuti, anche mediante il contrasto all'evasione della tariffa
di igiene ambientale, si rende necessario autorizzare il Consorzio
di bacino Salerno 1 a porre in essere gli adempimenti conseguenti il
protocollo di intesa, sottoscritto con il comune di Pagani, che
prevede il recupero dell'evasione nei riguardi di coloro che, allo
stato, non risultano iscritti a ruolo, mediante l'acquisizione dei
dati conoscitivi relativi ai nuclei familiari e alle attivita'
commerciali, artigianali e industriali, dalle liste anagrafiche del
comune di Pagani e dal Registro delle imprese della Camera di
Commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia di
Salerno;
Tenuto conto delle ordinanze di protezione civile emanate al fine di
fronteggiare all'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1
1. In relazione alle preminenti esigenze
di raccolta e movimentazione dei rifiuti nella regione Campania, le
determinazioni di regolamentazione della circolazione stradale fuori
e dentro i centri abitati da adottarsi da parte delle
Amministrazioni e degli enti competenti previste dagli articoli 5 e
6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle connesse
disposizioni regolamentari, non sono applicabili ai mezzi comunque
adibiti alle predette attivita' di raccolta e trasporto rifiuti
Art. 2
1. Allo scopo di porre in essere ogni
utile iniziativa volta ad ottimizzare il sistema di gestione del
ciclo integrato dei rifiuti e ritenuto necessario contrastare il
fenomeno dell'evasione del pagamento delle tariffe di igiene
ambientale, il Consorzio di Bacino Salerno 1 e' autorizzato, in via
sperimentale, a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti il
protocollo d'intesa, sottoscritto con il comune di Pagani, di cui
alle premesse.
2. Al fine di consentire al Consorzio Salerno 1 di far fronte agli
eventuali maggiori oneri derivanti, nella fase di prima
applicazione, dalle azioni coattive per il recupero dell'evasione,
il comune di Pagani e' autorizzato a provvedere a tali oneri
mediante il pagamento posticipato di dodici mesi delle somme dovute
per l'anno 2009 per lo smaltimento dei rifiuti secchi
indifferenziati.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2009
Il Presidente: Berlusconi
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