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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
VISTO il decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte
quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
VISTO l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti;
VISTO l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
210;
VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3
agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga
di termini» e, in particolare, l'articolo 14-bis;
Considerata la necessita' di definire, anche in modo differenziato in
relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle
attivita' svolte, le modalita' di attivazione nonche' la data di
operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le modalita' di
fornitura e di aggiornamento dei dati, nonche' le modalita' di
elaborazione dei dati stessi;
Considerata la necessita' di definire le modalita' con le quali le
informazioni contenute nel sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorita'
di controllo;
Considerata la necessita di definire le misure idonee per il
monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti
delle categorie interessate al medesimo monitoraggio;
Considerata la necessita' di definire le modalita' di interconnessione
ed interoperabilita' con gli altri sistemi informativi;
Adotta il seguente decreto:
ART. 1
(Entrata in funzione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI)
1. Il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRI, gestito dal
Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, e' operativo:
a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi- ivi
compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 - con piu' di cinquanta dipendenti, per le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto
legislativo n.152 del 2006 con piu' di cinquanta dipendenti, per i
commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il
recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che
organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati,
nonche' per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti
speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo
5, comma 10, del presente decreto;
b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di
rifiuti pericolosi -ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che hanno fino a
cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e
gli undici dipendenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano le quantita' e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita'
attraverso il SISTRI.
3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti
obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all'articolo 3.
4. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno piu' di dieci
dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da
attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere
c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono
aderire su base volontaria al sistema SISTRI a partire dalla data di cui
al comma 1, lettera b).
5. Gli impianti di discarica sono dotati di apparecchiature idonee a
monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.
L'installazione, la manutenzione e l'accesso a tali apparecchiature sono
riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del
SISTRI
ART. 2
(Rifiuti urbani della
regione Campania)
1. Al fine di attuare quanto previsto
all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n.172,
convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nella Regione Campania
a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 1, sono
sottoposti agli obblighi di cui al presente decreto i comuni e gli enti
e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della
predetta Regione.
2. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) e'
interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilita' di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA)
ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo
ART. 3
(Modalita' di
iscrizione al SISTRI)
1. I soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), e all'articolo 2, aderiscono al SISTRI iscrivendosi
allo stesso entro quarantacinque giorni dilla data di entrata in vigore
del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo
comma di nuova costituzione si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio
alle rispettive attivita'.
3. Le modalita' di iscrizione al SISTRI sono descritte nell'allegato IA.
4. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, previa
stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere, provvedono agli
adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo. Alla copertura dei
costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma
si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge
29 dicembre 1993, n. 580. Per le attivita' di cui al presente comma le
Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita
convenzione, delle Associazioni imprenditoriali interessate
rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali, o
delle societa' di servizi di diretta emanazione delle medesime
organizzazioni.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le
Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali
di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 per le imprese iscritte al
predetto Albo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei
compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 16 del
sopra citato articolo 212.
6. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti di cui
agli articoli 1 e 2 vengono consegnati:
a) un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria
postazione al sistema informatico, d'ora in avanti definito dispositivo
USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare
elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul
dispositivo stesso. E' necessario dotarsi di un dispositivo USB per
ciascuna unita' locale dell'impresa e per ciascuna attivita' di gestione
dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. In caso di unita'
locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in
maniera autonoma rifiuti e' facolta' richiedere un dispositivo USB per
ciascuna unita' operativa. Per le attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti, e' necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede
legale dell'impresa, e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al
trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino ad un
massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche
individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le
procedure di cui al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1
e 2. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone
fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente (username), la
password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del
dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che
trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato
dal medesimo, definito black box. E' necessario dotarsi di una black box
per ciascun veicolo in dotazione all'impresa. La consegna e
l'installazione della black box avviene presso le officine autorizzate,
il cui elenco e' fornito contestualmente alla consegna del dispositivo
USB e disponibile sul portale del sistema SISTRI. I costi di
installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico
dei soggetti obbligati. Le modalita' di individuazione delle officine
autorizzate e le modalita' di ritiro ed installazione delle black box
sono indicate nell'Allegato IB.
7. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o
cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio
l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 6, ovvero di estinzione dei
soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a
qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi
di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un'unita'
locale, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 devono comunicare via
telefax al sistema SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non
oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese
dell'evento, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi, alla
restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali e'
stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box
ad una delle officine autorizzate all'installazione.
8. La procedura di cui al comma 7 si applica anche nel caso di cessione
dell'azienda o del ramo d'azienda avente ad oggetto l'esercizio delle
attivita' per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi di cui al
comma 6. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell'azienda o del ramo
d'azienda dovra' iscriversi al sistema SISTRI entro 10 giorni dalla
comunicazione al Registro delle imprese dell'atto di cessione
dell'azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la
procedura indicata negli Allegati IA e IB.
9. In caso di variazione dei dati identificativi dell'impresa comunicati
in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo
USB provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso
il Registro delle imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della
sezione anagrafica accedendo all'apposita area del portale del sistema
SISTRI.
10. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali
delegati per le procedure di cui al presente decreto devono essere
comunicate dall'impresa al SISTRI, che emette un nuovo certificato
elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico
e' ritirato secondo la procedura indicata nell'Allegato IA.
11. I dispositivi di cui al comma 6 restano di proprieta' del SISTRI e
vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 in comodato
d'uso
ART. 4
(Contributo di
iscrizione al SISTRI)
1. La copertura degli oneri derivanti
dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, a carico dei soggetti di cui agli articoli 1
e 2 e' assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo e' versato da ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e
2 per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno
dell'unita' locale. In caso di unita' locali per le quali e' stato
richiesto un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, lettera a), il contributo e' versato per
ciascun dispositivo USB richiesto. Le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per
ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma
8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versano il contributo
relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo
relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza,
indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e va
versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei termini
per l'iscrizione di cui all'articolo 3, comma 1. Negli anni
successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell'anno al
quale i contributi si riferiscono. L'importo e le modalita' di
versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. I contributi
possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ART. 5
(Informazioni da
fornire al SISTRI)
1. La tipologia delle informazioni che
ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 deve fornire al SISTRI e'
riportata nelle schede di cui all'allegato III. Le istruzioni
dettagliate per la compilazione delle schede sono disponibili nel
portale del sistema SISTRI (www.sistri.it).
2. La persona fisica cui e' associato il certificato elettronico
contenuto nel dispositivo USB e' il titolare della firma elettronica ed
e' responsabile della veridicita' dei dati inseriti mediante l'utilizzo
del dispositivo USB nelle schede SISTRI sottoscritte con firma
elettronica.
3. I produttori di rifiuti inseriscono nell'Area Registro Cronologico
della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti
prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti
stessi.
4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e
smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti
ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico
dei rifiuti.
5. I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), inseriscono nell'Area Registro Cronologico della
Scheda SISTRI INTERMEDIARI le informazioni relative alle transazioni
effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della
transazione stessa.
6. I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un rifiuto
devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI — AREA
MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti sono obbligati a comunicare al sistema i
dati del rifiuto almeno 8 ore prima che si effettui l'operazione di
movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare
nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.
7. Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri dati
relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell'operazione di
movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare
nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.
8. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea
della Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti
movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa
in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto.
Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti,
costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
all'articolo 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al
DM 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa
vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico
che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti
allega in formato "pdf " (portable document format) alla Scheda SISTRI —
AREA MOVIMENTAZIONE.
9. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore
inserisce nel sistema in formato "pdf" il documento di movimento di cui
al Regolamento CE n°1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti
effettuata restituito dall'impianto di destinazione.
10. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire
al sistema SISTRI anche i seguenti soggetti:
a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario
dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge
n.84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o
allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di
gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie,
gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai
quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il
successivo trasporto.
11. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il
noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli
adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo di
cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario
consegna al comandante della nave la copia della scheda SISTRI- AREA
MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave
all'arrivo provvede alla consegna della copia della scheda al
raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il
porto di destinazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico
e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti
e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di
terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel piu' breve
tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.
13. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente
dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non
accettati deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda
SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata
elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di
destinazione.
14. La responsabilita' del produttore dei rifiuti per il corretto
recupero o smaltimento degli stessi e' esclusa a seguito dell'invio da
parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli
automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei
rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento
ART. 6
(Particolari tipologie)
1. I produttori di rifiuti pericolosi che
non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i
produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
non hanno piu' di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria
al sistema SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato
dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore,
inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia
della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del
mezzo di trasporto. Una copia della scheda SISTRI rimane presso il
produttore, che e' tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore
dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e'
tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti
stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare
l'assolvimento della sua responsabilita'. In conformita' al disposto di
cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i
produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti
non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di
cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile
che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' diverse da
quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i propri dati, necessari
per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al
delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del
produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso;
una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al
conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero
o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e' tenuto a stampare e
trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della
Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua
responsabilita'.
3. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 che non aderiscono su base volontaria al sistema
SISTRI accompagnano il trasporto con il formulario di identificazione di
cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo e, qualora
producano rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g), tengono il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo.
4. Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della
Scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi
informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o
danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, la
compilazione della scheda e' effettuata, per conto di tale soggetto e su
sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal
soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva
della scheda medesima. Nel caso di temporanea interruzione del sistema
SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede sono tenuti ad
annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita scheda SISTRI in
bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sistema, e ad inserire i
dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le
ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del sistema.
5. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in
agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99,
stampano la Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE contenente l'indicazione
del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di
trasporto. Il destinatario e' tenuto a controfirmare, datare e
restituire al produttore dei rifiuti la scheda, al fine di attestare
l'assolvimento della responsabilita' del produttore per il corretto
recupero dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al
sistema SISTRI e chiude la relativa scheda confermando l'arrivo a
destinazione del rifiuto.
6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia
superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per
l'accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la Scheda SISTRI
— AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede legale o
dell'unita' locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato
dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le
consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in
carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere
temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e
l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di
trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto entro 2 giorni
lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e
all'ora della presa in carico dei rifiuti.
7. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da altra
attivita' svolta fuori dilla sede dell'unita' locale, il registro
cronologico e' compilato dal delegato della sede legale dell'impresa o
dal delegato dell'unita' locale che gestisce l'attivita' manutentiva.
8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti d'opera per i
quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della
riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione derivino
rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva
produzione alla sede legale o dell'unita' locale dell'impresa effettuata
dal manutentore e' accompagnata da una copia della scheda SISTRI-AREA
MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e
sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione
ART. 7
(Modalita' operative
semplificate)
1. Le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma
8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di
affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti
pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci
tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti
pericolosi, nonche' i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, possono
adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le
associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale
interessate e loro articolazioni territoriali, o societa' di servizi di
diretta emanazione delle medesime organizzazioni. A tal fine i predetti
soggetti, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3,
provvedono a delegare le organizzazioni, o loro societa' di servizi,
prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello
disponibile sul sito del portale SISTRI, e' firmata dal rappresentante
legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da
notaio o altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Nelle ipotesi di
cui al presente comma le associazioni imprenditoriali, o loro societa'
di servizi, sono tenute a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica
categoria. Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro societa' di
servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle
singole schede SISTRI. La responsabilita' delle informazioni inserite
nel sistema SISTRI rimane a carico del soggetto delegante.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si
configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per
l'accesso al sistema SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti e'
effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di
trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al
conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei
rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia
rimane al produttore e l'altra al conducente, che la riconsegna al
delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di
trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e
all'ora della presa in carico dei rifiuti.
3. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione,
al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta,
possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il
gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In
tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della
piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al sistema SISTRI
per la specifica categoria. I produttori rimangono tenuti all'iscrizione
al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, ad eccezione degli imprenditori
agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo
occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta
chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal
gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.
Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di
raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di
cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato
dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore,
inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia
della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del
mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore
del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Nelle ipotesi di
cui al presente comma, le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della movimentazione dei
rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di
conferimento richiedono preventivamente al delegato del centro o
piattaforma il rilascio di un determinato numero di schede SISTRI-AREA
MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema. Il delegato del centro di
raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste,
debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o
piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e'
accompagnato da tali schede, compilate e sottoscritte dal produttore,
che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di
conferimento; il delegato accede al sistema ed inserisce i dati delle
singole schede. Nei casi di cui al presente comma, la responsabilita'
del produttore iniziale dei rifiuti e' assolta al momento della presa in
carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di
conferimento
ART. 8
(Trasmissione dei dati
al Catasto dei rifiuti e all'Albo nazionale gestori ambientali)
1. Il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti e' interconnesso telematicamente al Catasto
dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152 secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi
informativi, cosi' come definiti dal centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA).
2. La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione
degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita l'ISPRA.
3. L'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, comunica al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti i dati relativi alle
iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema stesso,
le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso
l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per
la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Comitato Nazionale dell'Albo
ART. 9
(Disponibilita' dei
dati da parte delle autorita' di controllo)
1. Le informazioni detenute dal sistema
sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e
all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia
di rifiuti nonche' alla repressione dei traffici illeciti e degli
smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo modalita' da definirsi
con successivo decreto.
2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo
svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere
disponibili tali dati alle Province
ART. 10
(Catasto dei rifiuti)
1. L'Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui
all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto
Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti
banche dati: a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le
informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti attraverso
l'interconnessione diretta secondo le modalita' previste dal comma 2
dell'articolo 8 del presente decreto;
b) una banca dati contenente le informazioni relative alle
autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210,
211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all'ISPRA, subito
dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede
legale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene
rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione, le quantita' autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e
successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni
che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo Nazionale gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, aggiornati attraverso interconnessione diretta; d) una
banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilita' dei
rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 2, integrata dalle
previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase
emergenziale.
2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti ai fini della predisposizione di un Rapporto
annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni
alla Commissione Europea previste dai Regolamenti e dalle direttive
comunitarie in materia di rifiuti
ART. 11
(Comitato di vigilanza
e controllo)
1. Al fine di garantire il monitoraggio
del sistema e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie
interessate al medesimo monitoraggio, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per
il bilancio dello Stato, un Comitato di vigilanza e controllo, composto
da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del
mare, tra cui il Presidente;
b) uno da ISPRA;
c) uno da Unioncamere;
d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative
dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti
ART. 12
(Disposizioni
transitorie)
1. Entro il 31 dicembre 2010, i
produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti
alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI compilando
l'apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo
dell'anno 2010 precedente all'operativita' del sistema SISTRI, sulla
base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro,
suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico
sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti
effettuate; d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che
risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la
verifica della piena funzionalita' del sistema SISTRI, per un mese
successivo all'operativita' del SISTRI come individuata agli articoli 1
e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti
agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 dicembre 2009
Stefania Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 30
dicembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 339
Allegato IA (articolo
3, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IB (articolo
3, comma 6, lettera c))
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II (articolo
4, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III (articolo
5, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante « Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art.
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario; Ritenuta la necessita' di
apportare alcune modifiche e integrazioni al citato decreto 17 dicembre
2009;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Proroga di termini di
cui all'art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009
1. I termini di cui all'art. 3, comma 1
del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, entro i quali i soggetti
individuati nel medesimo articolo sono tenuti all'iscrizione al SISTRI,
sono prorogati di trenta giorni
Art. 2
Estensione della
videosorveglianza agli impianti di incenerimento
1. Le disposizioni di cui all'art. 1,
comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche
agli impianti di incenerimento dei rifiuti
Art. 3
Imprese ed enti che
effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
1. Le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino
produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera g) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi al
SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei
dipendenti, entro i termini previsti dall'art. 3, comma 1 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 per i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a) di detto decreto, come prorogati dall'art. 1 del
presente decreto
Art. 4
Attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti
1. Le imprese di cui all'art. 212, comma
5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e
trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB
relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto all'art. 3, comma
6, lettera a) del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 o, in
alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unita' locale,
fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun
veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto
di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale, il
contributo e' versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di
pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto
dei rifiuti.
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano provveduto all'iscrizione al SISTRI, qualora intendano usufruire
della facolta' di cui al presente comma, devono richiedere i dispositivi
per unita' locale rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36
Art. 5
Integrazione
dell'allegato II del DM 17 dicembre 2009
1. All'Allegato II del DM 17 dicembre
2009 e' aggiunto il seguente paragrafo: «Modalita'
di pagamento dei contributi A) per le imprese, ad esclusione di quelle
di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in
relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed
alle quantita' degli stessi, e' dovuto: per ciascuna unita' locale e per
la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti; per
ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno
dell'unita' locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o
gestisca rifiuti. Per le unita' locali in cui insistano piu' unita'
operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai
sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), e' stato richiesto un
dispositivo per ciascuna unita' operativa, il calcolo dei contributi e'
effettuato per ciascuna unita' operativa.
B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non
pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti
non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e' dato dalla
sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti
pericolosi, del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti non
pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti
urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).
Per le discariche il contributo e' versato con riferimento alla
categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi). Le seguenti
tipologie di impianti: discariche (D1, D5, D12); demolitori/rottamatori;
frantumatori; inceneritori (D10); impianti di coincenerimento (R1);
impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); impianti
compostaggio e di digestione anaerobica; impianti di recupero di materia
(R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); sono considerate, ai fini del pagamento
del contributo, come una unica "attivita' di gestione dei rifiuti"
(art.4, comma 2, del decreto). Pertanto, una unita' che effettua,
nell'ambito dello stesso impianto, piu' operazioni di
recupero/smaltimento e' tenuta a versare, comunque, una sola volta il
contributo. Per le "attivita' di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e
smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo e' dovuto
per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unita'
locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere
compilate tante sezioni 2A quante sono le attivita' di recupero e/o
smaltimento svolte nell'unita' locale o operativa di riferimento. Per i
demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare e'
quello previsto per la specifica attivita' svolta (demolitore/rottamatore,
frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati
(pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o
smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo e' versato sulla
base della quantita' dichiarata di rifiuti trattati. Le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e
che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3,
lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti
ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei
produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di
appartenenza.
D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo e'
dovuto per la sede legale, per le eventuali unita' locali per le quali
si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a
motore adibito al trasporto di rifiuti. Per le imprese che trasportano
sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla
sede legale e' dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il
quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo
dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi. Nel caso
di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al
trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli e'
dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.
E) per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui
all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
contributo e' dovuto in base alla categoria dei produttori di
appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per
ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per
i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.
Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8
dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica
il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del
predetto comma 5.
F) per i comuni della Regione Campania, il contributo e' determinato in
base al numero degli abitanti.
G) per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della
Regione Campania, il contributo e' dovuto in relazione alla popolazione
complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al
trasporto dei rifiuti.
H) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori
logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le
piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro societa' di servizi
il contributo dovuto e' determinato con riferimento alla specifica
categoria.
Il pagamento del contributo e' effettuato mediante: un unico versamento
comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le
unita' locali; in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale;
per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico
versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede
legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.
Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, ricevera' un numero di
pratica e, successivamente, nel piu' breve tempo possibile, dovra'
effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i
dispositivi elettronici ad esso spettanti. Il pagamento potra' avvenire
nei seguenti modi: presso qualsiasi ufficio postale: mediante versamento
dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, nella causale
di versamento occorrera' indicare: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 -
contributo SISTRI/anno 2010 il codice fiscale dell'Operatore; il numero
di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;
presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico
bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In
particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: contributo
SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica
comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione; presso la
Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia): versando il
contributo in contanti con la seguente causale di versamento: Capo
32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010; il codice
fiscale dell'Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a
conferma dell'avvenuta iscrizione. Dopo aver effettuato il pagamento dei
contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via
fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it,
i seguenti estremi di pagamento: numero della quietanza di pagamento
rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale e'
stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta
del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento
Operazione" (CRO) del bonifico bancario; l'importo del versamento; il
numero di pratica a cui si riferisce il versamento. A seguito dell'invio
al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati
dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali o dalle
loro societa' di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle
Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la
comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei
dispositivi USB e delle black box. In assenza della citata comunicazione
di avvenuto pagamento, il SISTRI non potra' procedere alle successive
operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno
spettanti».
Art. 6
Indirizzo di posta
elettronica per l'iscrizione al SISTRI
1. La modalita' di iscrizione on line di
cui all'Allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 comprende
l'invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili
sul sito del portale SISTRI, debitamente compilati, al seguente
indirizzo:
iscrizionemail@sistri.it
Art. 7
Termini per la
comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti
1. All'art. 5 del DM 17 dicembre 2009
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tali
soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono
obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima
che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati
motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area
Registro Cronologico.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il trasportatore, in caso
di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed
inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima
dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di
emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro
Cronologico.»;
c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. In caso di
movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI - Area
movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima
della movimentazione del rifiuto stesso.».
Art. 8
Ulteriori tipologie
particolari
1. Le disposizioni di cui all'art. 6,
comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche ai
produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa, nonche' al trasporto
transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'art.
212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del personale
sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di
fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi
prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di
riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009
Art. 9
Impianti di recupero e
smaltimento di rifiuti urbani
1. Gli impianti di recupero e di
smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di
carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda
SISTRI - Area Registro Cronologico.
2. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti
rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente
operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si
iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e
versano il contributo annuo di 500 euro indipendentemente dalla
quantita' di rifiuti urbani gestiti.
3. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti
comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione,
unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare
D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte nella categoria 1 di
cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali
impianti compila la scheda SISTRI - Area movimentazione, ne stampa una
copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda
accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero e/o
smaltimento di destinazione. Ai fini dell'assolvimento della
responsabilita' del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si
applica il comma 14 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre
2009
Art. 10
Moduli di iscrizione
1. I moduli di iscrizione numeri 1 e 2
allegati al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sono sostituiti dai
moduli allegati al presente decreto.
2. Sono fatte salve le iscrizioni effettuate, fino all'entrata in vigore
del presente decreto, sulla base dei moduli allegati al decreto
ministeriale 17 dicembre 2009
Art. 11
Modifiche al decreto
ministeriale 17 dicembre 2009
1. All'art. 3, comma 4 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei
compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'art. 18,
comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».
2. Nell'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, la nota
alla sesta tabella «Demolitori e Rottamatori» e' soppressa.
3. Alle Schede riportate nell'allegato III del decreto ministeriale 17
dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella Scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti speciali, nell'Area
Movimentazione Rifiuto, e' inserita una sezione 3-bis «Rifiuti
dall'estero» contenente i seguenti campi: Paese di provenienza, con
indicazione del nome e dell'indirizzo dell'impianto; destinazione dei
rifiuti; codice del Regolamento 1013/2006/CE; numero di notifica, se
prevista; numero di serie della spedizione, se previsto; quantitativo
della spedizione;
b) nella Descrizione Tecnica della Scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti
urbani nella Regione Campania, al sottoparagrafo IV, il titolo «Registro
Cronologico Trasportatori Speciali» e' sostituito con il seguente:
«Registro Cronologico Trasportatori rifiuti urbani»; i trattini settimo
e ottavo sono eliminati; alla sezione 2, il titolo «Sezione anagrafica
trasportatori rifiuti speciali» e' sostituito con il seguente: «Sezione
anagrafica trasportatori rifiuti urbani»;
c) nella Scheda SISTRI - Impianto di discarica rifiuti pericolosi/non
pericolosi/inerti, alla sezione 4 - Informazioni impianto, al primo e al
secondo trattino la parola «annualmente» e' sostituita con
«semestralmente»;
d) nella Scheda SISTRI - Impianto di recupero/smaltimento di rifiuti
anche mobile, nell'Area Registro Cronologico, le parole «Registro
Cronologico Impianto di discarica» sono sostituite dalle seguenti
«Cronologico Impianto di recupero/smaltimento»;
e) nella Scheda SISTRI Gestore Centro di Raccolta rifiuti speciali, e'
eliminata la parola «speciali»; nella sezione 2 - Sezione anagrafica
Gestore Centro di Raccolta rifiuti speciali dell'Area Movimentazione
Rifiuto, alla nona riga, e' eliminata la parola «eventuale»; nella
sezione 3 - Consegna rifiuti, e' eliminato il terzo trattino. Le Schede
SISTRI di cui all'Allegato III, con le modifiche disposte dal presente
articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI
Art. 12
Delegato
1. All'Allegato IA del DM 17 dicembre
2009, Definizioni, la definizione di Delegato e' sostituita dalla
seguente: «"Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione
aziendale, e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del
dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al
Sistema ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica.
Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione,
alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato
per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale
dell'impresa».
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' trasmesso alla
Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 15 febbraio 2010
Il Ministro: Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 23
febbraio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 166
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto
17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48, supplemento ordinario;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato
decreto 17 dicembre 2009, come modificato dal predetto decreto del 15 febbraio
2010;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 3134/2010 dell'8 luglio 2010,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2
luglio 2010;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1
Operativita' del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI
1. I termini di cui agli
articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009
relativi all'operativita' del SISTRI, sono prorogati al 1° ottobre 2010.
2. Il termine, previsto nell'Allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre
2009, punto 5. «Procedura di ritiro», per il completamento della
distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box e'
prorogato al 12 settembre 2010.
3. Il termine di trenta giorni previsto all'Allegato IB del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, punto 1. «Individuazione delle officine
autorizzate all'installazione delle black box», per la presentazione delle
domande di autorizzazione all'installazione delle black box da parte delle
imprese in possesso dei requisiti previsti nel citato Allegato IB del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, che espletano l'attivita' di autoriparazione
nel settore elettrauto, e' soppresso. I corsi di formazione avranno luogo
nelle date indicate sul Portale SISTRI, in numero di due per ciascun anno
solare a decorrere dal 2011. Per l'anno 2010, fatta salva la validita' del
corso di formazione gia' tenuto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ha luogo un ulteriore corso di formazione. Le modalita' di
presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black
box e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni predette sono regolate
dalle norme contenute nel medesimo Allegato IB del decreto ministeriale 17
dicembre 2009.
Art. 2
Estensione della
videosorveglianza agli impianti dedicati di coincenerimento dei rifiuti
1. Le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, si applicano
anche agli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero
energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133.
Art. 3
Modifiche all'art. 3 del
decreto ministeriale 17 dicembre 2009
1. All'art. 3, comma 5 del
decreto ministeriale 17 dicembre 2009, alla fine del primo periodo, dopo le
parole: «al predetto Albo» sono aggiunte le seguenti: «e per i Comuni della
Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani».
2. All'art. 3, comma 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e' aggiunto
in fine il seguente periodo: «Al fine di consentire la consultazione del
registro cronologico e delle singole schede di movimentazione, i dispositivi
USB sono tenuti presso l'unita' o la sede dell'impresa per la quale sono stati
rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorita' di
controllo che ne faccia richiesta.».
Art. 4
Modifiche all'art. 5 del
decreto ministeriale 17 dicembre 2009
1. All'art. 5, comma 9 del
decreto ministeriale 17 dicembre 2009, sono aggiunte alla fine le seguenti
parole: «, o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", l'Allegato VII del
medesimo Regolamento.».
2. All'art. 5, comma 13 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dopo le
parole: «il trasporto dei rifiuti non accettati» sono aggiunte le parole: «e
restituiti al produttore» e, alla fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Qualora
i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del
produttore direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul
registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e
apre una nuova scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo
destinatario.».
3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei
rifiuti di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 17 dicembre
2009, come modificato dall'art. 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010,
non si applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'art. 193, comma 11
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le schede SISTRI di cui all'Allegato III del decreto ministeriale 17
dicembre 2009, come modificato dal DM 15 febbraio 2010, con le modifiche
disposte dal presente articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI.
Art. 5
Operativita' del SISTRI in
aree non coperte dalla rete
1. All'art. 6, comma 4, primo
periodo del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dopo le parole «o non
funzionamento del sistema,» sono aggiunte le parole «anche a causa di una
mancanza di copertura della rete di trasmissione dati,».
Art. 6
Contributi
1. All'Allegato II del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 e' aggiunta la seguente tabella:
Parte
di provvedimento in formato grafico
2. I Comuni, indipendentemente
dal numero di abitanti, non iscrivono le unita' locali con meno di 10 addetti,
ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale
ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o
dall'unita' locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione
del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unita' locali per
le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in
cui non ci sia nessuna unita' locale con piu' di 10 dipendenti, si iscrive
comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali.
3. I soggetti interessati dalle modifiche di cui al comma 1 che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, hanno gia' provveduto al pagamento dei
contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme maggiori rispetto
al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui
contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti soggetti
inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax,
utilizzando il modello che sara' reso disponibile sul sito internet www.sistri.it
4. All'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come
modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010, al paragrafo «Modalita'
di pagamento dei contributi», dopo le parole: «Il pagamento potra' avvenire
nei seguenti modi:», le parole da: «presso qualsiasi ufficio postale» a: «presso
la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):» sono sostituite dalle
seguenti: «presso qualsiasi ufficio postale: mediante versamento dell'importo
dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma
Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb.
DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA In particolare, nella causale di
versamento occorrera' indicare: contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fiscale dell'Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta
iscrizione; presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante
bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427
Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44 00147 - ROMA CODICE FISCALE 97222270585 In
particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: contributo
SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta
iscrizione;
presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):».
Art. 7
Modifiche all'art. 7 del
decreto ministeriale 17 dicembre 2009
1. All'art. 7, comma 1 del
decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di
rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti
tonnellate di rifiuti non pericolosi, nonche' i soggetti di cui all'art. 1,
comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le
organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e
loro articolazioni territoriali, o societa' di servizi di diretta emanazione
delle medesime organizzazioni.».
2. All'art. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e' aggiunto, dopo il
comma 1, il seguente comma: «1-bis. Le Associazioni imprenditoriali delegate,
o loro societa' di servizi, provvedono alla compilazione del registro
cronologico con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei
rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all'anno, la
compilazione avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della
movimentazione dei rifiuti. Il registro cronologico e le singole schede SISTRI
sono conservate per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenuti a
disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorita' di
controllo che ne faccia richiesta.».
Art. 8
Moduli di iscrizione
1. Ai punti 2.3 dei moduli di
iscrizione 1 e 2 allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 2010, l'intero
periodo e' sostituito dal seguente: «Il numero di dipendenti di ciascuna
unita' locale e' calcolato con riferimento al numero di addetti, ossia delle
persone occupate nell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con una posizione
di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con
contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per
servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione
guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di
unita' lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente
retribuite. In caso di frazioni si deve arrotondare all'intero superiore o
inferiore piu' vicino. Qualora, al momento del pagamento del contributo
annuale, sia certo che il numero di dipendenti occupato si e' modificato
rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo
dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa
dichiarazione al SISTRI.».
Art. 9
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione
della normativa di cui al presente decreto e ai precedenti decreti 17 dicembre
2009 e 15 febbraio 2010 si intende per:
a) dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unita'
locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o
dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione
lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia,
sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori
stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative annue con
riferimento alle giornate effettivamente retribuite;
b) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche
tipologie di rifiuti, organizzato, secondo le esigenze territoriali e comunque
nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della prossimita', dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di
un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed
associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro
articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di
conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la
destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il
singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o
dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o
della predetta convenzione;
c) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale: le
associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e
del Lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e'
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2010
Il Ministro: Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti
il 13 luglio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio Registro n. 8, foglio n. 341
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