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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 dicembre 2009
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (10A00043)

(Gazzetta Ufficiale n. n. 9 del 13/1/2009 - Suppl. Ordinario n. 10)

 
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
VISTO l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti;
VISTO l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» e, in particolare, l'articolo 14-bis;
Considerata la necessita' di definire, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attivita' svolte, le modalita' di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati, nonche' le modalita' di elaborazione dei dati stessi;
Considerata la necessita' di definire le modalita' con le quali le informazioni contenute nel sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorita' di controllo;
Considerata la necessita di definire le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio;
Considerata la necessita' di definire le modalita' di interconnessione ed interoperabilita' con gli altri sistemi informativi;
Adotta il seguente decreto:

ART. 1

(Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI)

1. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, e' operativo:
a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi- ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con piu' di cinquanta dipendenti, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 con piu' di cinquanta dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonche' per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto;
b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi -ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che hanno fino a cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita' attraverso il SISTRI.
3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all'articolo 3.
4. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno piu' di dieci dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base volontaria al sistema SISTRI a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b).
5. Gli impianti di discarica sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti. L'installazione, la manutenzione e l'accesso a tali apparecchiature sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI

ART. 2

(Rifiuti urbani della regione Campania)

1. Al fine di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n.172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nella Regione Campania a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 1, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente decreto i comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della predetta Regione.
2. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) e' interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo

ART. 3

(Modalita' di iscrizione al SISTRI)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2, aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro quarantacinque giorni dilla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle rispettive attivita'.
3. Le modalita' di iscrizione al SISTRI sono descritte nell'allegato IA.
4. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere, provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attivita' di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle Associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali, o delle societa' di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 per le imprese iscritte al predetto Albo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 16 del sopra citato articolo 212.
6. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 vengono consegnati:
a) un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, d'ora in avanti definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. E' necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale dell'impresa e per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. In caso di unita' locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti e' facolta' richiedere un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa. Per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti, e' necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell'impresa, e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di cui al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. E' necessario dotarsi di una black box per ciascun veicolo in dotazione all'impresa. La consegna e l'installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco e' fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul portale del sistema SISTRI. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico dei soggetti obbligati. Le modalita' di individuazione delle officine autorizzate e le modalita' di ritiro ed installazione delle black box sono indicate nell'Allegato IB.
7. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 6, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un'unita' locale, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 devono comunicare via telefax al sistema SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali e' stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle officine autorizzate all'installazione.
8. La procedura di cui al comma 7 si applica anche nel caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda avente ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi di cui al comma 6. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda dovra' iscriversi al sistema SISTRI entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell'atto di cessione dell'azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.
9. In caso di variazione dei dati identificativi dell'impresa comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita area del portale del sistema SISTRI.
10. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente decreto devono essere comunicate dall'impresa al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico e' ritirato secondo la procedura indicata nell'Allegato IA.
11. I dispositivi di cui al comma 6 restano di proprieta' del SISTRI e vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 in comodato d'uso

ART. 4

(Contributo di iscrizione al SISTRI)

1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, a carico dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2 e' assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo e' versato da ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. In caso di unita' locali per le quali e' stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), il contributo e' versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e va versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei termini per l'iscrizione di cui all'articolo  3, comma 1. Negli anni successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono. L'importo e le modalita' di versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. I contributi possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

ART. 5

(Informazioni da fornire al SISTRI)

1. La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 deve fornire al SISTRI e' riportata nelle schede di cui all'allegato III. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede sono disponibili nel portale del sistema SISTRI (www.sistri.it).
2. La persona fisica cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB e' il titolare della firma elettronica ed e' responsabile della veridicita' dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo USB nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
3. I produttori di rifiuti inseriscono nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi.
4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
5. I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI INTERMEDIARI le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.
6. I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 8 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.
7. Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.
8. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al DM 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato "pdf " (portable document format) alla Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE.
9. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore inserisce nel sistema in formato "pdf" il documento di movimento di cui al Regolamento CE n°1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione.
10. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire al sistema SISTRI anche i seguenti soggetti:
a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n.84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
11. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della scheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.
13. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione.
14. La responsabilita' del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi e' esclusa a seguito dell'invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento

ART. 6

(Particolari tipologie)

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno piu' di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della scheda SISTRI rimane presso il produttore, che e' tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'. In conformita' al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'.
3. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI accompagnano il trasporto con il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo.
4. Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, la compilazione della scheda e' effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Nel caso di temporanea interruzione del sistema SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sistema, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del sistema.
5. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE contenente l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario e' tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la scheda, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilita' del produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema SISTRI e chiude la relativa scheda confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto.
6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede legale o dell'unita' locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.
7. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da altra attivita' svolta fuori dilla sede dell'unita' locale, il registro cronologico e' compilato dal delegato della sede legale dell'impresa o dal delegato dell'unita' locale che gestisce l'attivita' manutentiva.
8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale dell'impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una copia della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione

ART. 7

(Modalita' operative semplificate)

1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonche' i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o societa' di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. A tal fine i predetti soggetti, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro societa' di servizi, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del portale SISTRI, e' firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni imprenditoriali, o loro societa' di servizi, sono tenute a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria. Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro societa' di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI. La responsabilita' delle informazioni inserite nel sistema SISTRI rimane a carico del soggetto delegante.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti e' effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.
3. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria. I produttori rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Nelle ipotesi di cui al presente comma, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento richiedono preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di schede SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e' accompagnato da tali schede, compilate e sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al sistema ed inserisce i dati delle singole schede. Nei casi di cui al presente comma, la responsabilita' del produttore iniziale dei rifiuti e' assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento

ART. 8

(Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all'Albo nazionale gestori ambientali)

1. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e' interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi, cosi' come definiti dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
2. La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA.
3. L'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, comunica al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema stesso, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato Nazionale dell'Albo

ART. 9

(Disponibilita' dei dati da parte delle autorita' di controllo)

1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche' alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo modalita' da definirsi con successivo decreto.
2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle Province

ART. 10

(Catasto dei rifiuti)

1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati: a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto;
b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all'ISPRA, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione, le quantita' autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, aggiornati attraverso interconnessione diretta; d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilita' dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 2, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.
2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste dai Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti

ART. 11

(Comitato di vigilanza e controllo)

1. Al fine di garantire il monitoraggio del sistema e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente;
b) uno da ISPRA;
c) uno da Unioncamere;
d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti

ART. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operativita' del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalita' del sistema SISTRI, per un mese successivo all'operativita' del SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2009

Stefania Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 339

Allegato IA (articolo 3, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IB (articolo 3, comma 6, lettera c))

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II (articolo 4, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III (articolo 5, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 febbraio 2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009». (10A02496)

(Gazzetta Ufficiale n. n. 48 del 27/2/2010)


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante « Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Proroga di termini di cui all'art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009

1. I termini di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, entro i quali i soggetti individuati nel medesimo articolo sono tenuti all'iscrizione al SISTRI, sono prorogati di trenta giorni

Art. 2

Estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche agli impianti di incenerimento dei rifiuti

Art. 3

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti

1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti, entro i termini previsti dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) di detto decreto, come prorogati dall'art. 1 del presente decreto

Art. 4

Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti

1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera a) del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale, il contributo e' versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto all'iscrizione al SISTRI, qualora intendano usufruire della facolta' di cui al presente comma, devono richiedere i dispositivi per unita' locale rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36

Art. 5

Integrazione dell'allegato II del DM 17 dicembre 2009

1. All'Allegato II del DM 17 dicembre 2009 e' aggiunto il seguente paragrafo: «Modalita' di pagamento dei contributi A) per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantita' degli stessi, e' dovuto: per ciascuna unita' locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti; per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unita' locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti. Per le unita' locali in cui insistano piu' unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), e' stato richiesto un dispositivo per ciascuna unita' operativa, il calcolo dei contributi e' effettuato per ciascuna unita' operativa.
B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e' dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi). Per le discariche il contributo e' versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi). Le seguenti tipologie di impianti: discariche (D1, D5, D12); demolitori/rottamatori; frantumatori; inceneritori (D10); impianti di coincenerimento (R1); impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); impianti compostaggio e di digestione anaerobica; impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attivita' di gestione dei rifiuti" (art.4, comma 2, del decreto). Pertanto, una unita' che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, piu' operazioni di recupero/smaltimento e' tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo. Per le "attivita' di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo e' dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unita' locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attivita' di recupero e/o smaltimento svolte nell'unita' locale o operativa di riferimento. Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare e' quello previsto per la specifica attivita' svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo e' versato sulla base della quantita' dichiarata di rifiuti trattati. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.
D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo e' dovuto per la sede legale, per le eventuali unita' locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale e' dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi. Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli e' dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.
E) per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il contributo e' dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli. Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.
F) per i comuni della Regione Campania, il contributo e' determinato in base al numero degli abitanti.
G) per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo e' dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
H) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro societa' di servizi il contributo dovuto e' determinato con riferimento alla specifica categoria.
Il pagamento del contributo e' effettuato mediante: un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unita' locali; in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale; per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti. Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, ricevera' un numero di pratica e, successivamente, nel piu' breve tempo possibile, dovra' effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti. Il pagamento potra' avvenire nei seguenti modi: presso qualsiasi ufficio postale: mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010 il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione; presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione; presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia): versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione. Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento: numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale e' stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario; l'importo del versamento; il numero di pratica a cui si riferisce il versamento. A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali o dalle loro societa' di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e delle black box. In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potra' procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti
».

Art. 6

Indirizzo di posta elettronica per l'iscrizione al SISTRI

1. La modalita' di iscrizione on line di cui all'Allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 comprende l'invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito del portale SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo: iscrizionemail@sistri.it

Art. 7

Termini per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti

1. All'art. 5 del DM 17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.»;
c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI - Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.».

Art. 8

Ulteriori tipologie particolari

1. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonche' al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009

Art. 9

Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani

1. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area Registro Cronologico.
2. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo di 500 euro indipendentemente dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti.
3. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la scheda SISTRI - Area movimentazione, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero e/o smaltimento di destinazione. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

Art. 10

Moduli di iscrizione

1. I moduli di iscrizione numeri 1 e 2 allegati al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sono sostituiti dai moduli allegati al presente decreto.
2. Sono fatte salve le iscrizioni effettuate, fino all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei moduli allegati al decreto ministeriale 17 dicembre 2009

Art. 11

Modifiche al decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».
2. Nell'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, la nota alla sesta tabella «Demolitori e Rottamatori» e' soppressa.
3. Alle Schede riportate nell'allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella Scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti speciali, nell'Area Movimentazione Rifiuto, e' inserita una sezione 3-bis «Rifiuti dall'estero» contenente i seguenti campi: Paese di provenienza, con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'impianto; destinazione dei rifiuti; codice del Regolamento 1013/2006/CE; numero di notifica, se prevista; numero di serie della spedizione, se previsto; quantitativo della spedizione;
b) nella Descrizione Tecnica della Scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti urbani nella Regione Campania, al sottoparagrafo IV, il titolo «Registro Cronologico Trasportatori Speciali» e' sostituito con il seguente: «Registro Cronologico Trasportatori rifiuti urbani»; i trattini settimo e ottavo sono eliminati; alla sezione 2, il titolo «Sezione anagrafica trasportatori rifiuti speciali» e' sostituito con il seguente: «Sezione anagrafica trasportatori rifiuti urbani»;
c) nella Scheda SISTRI - Impianto di discarica rifiuti pericolosi/non pericolosi/inerti, alla sezione 4 - Informazioni impianto, al primo e al secondo trattino la parola «annualmente» e' sostituita con «semestralmente»;
d) nella Scheda SISTRI - Impianto di recupero/smaltimento di rifiuti anche mobile, nell'Area Registro Cronologico, le parole «Registro Cronologico Impianto di discarica» sono sostituite dalle seguenti «Cronologico Impianto di recupero/smaltimento»;
e) nella Scheda SISTRI Gestore Centro di Raccolta rifiuti speciali, e' eliminata la parola «speciali»; nella sezione 2 - Sezione anagrafica Gestore Centro di Raccolta rifiuti speciali dell'Area Movimentazione Rifiuto, alla nona riga, e' eliminata la parola «eventuale»; nella sezione 3 - Consegna rifiuti, e' eliminato il terzo trattino. Le Schede SISTRI di cui all'Allegato III, con le modifiche disposte dal presente articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI

Art. 12

Delegato

1. All'Allegato IA del DM 17 dicembre 2009, Definizioni, la definizione di Delegato e' sostituita dalla seguente: «"Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa».

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 febbraio 2010

Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 166

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 luglio 2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (10A08554)

(Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/7/2010)


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48, supplemento ordinario;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, come modificato dal predetto decreto del 15 febbraio 2010;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 3134/2010 dell'8 luglio 2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2010;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1

Operativita' del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI

1. I termini di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 relativi all'operativita' del SISTRI, sono prorogati al 1° ottobre 2010.
2. Il termine, previsto nell'Allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, punto 5. «Procedura di ritiro», per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box e' prorogato al 12 settembre 2010.
3. Il termine di trenta giorni previsto all'Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, punto 1. «Individuazione delle officine autorizzate all'installazione delle black box», per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box da parte delle imprese in possesso dei requisiti previsti nel citato Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che espletano l'attivita' di autoriparazione nel settore elettrauto, e' soppresso. I corsi di formazione avranno luogo nelle date indicate sul Portale SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare a decorrere dal 2011. Per l'anno 2010, fatta salva la validita' del corso di formazione gia' tenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha luogo un ulteriore corso di formazione. Le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni predette sono regolate dalle norme contenute nel medesimo Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

Art. 2

Estensione della videosorveglianza agli impianti dedicati di coincenerimento dei rifiuti

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, si applicano anche agli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

Art. 3

Modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al predetto Albo» sono aggiunte le seguenti: «e per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani».
2. All'art. 3, comma 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di consentire la consultazione del registro cronologico e delle singole schede di movimentazione, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.».

Art. 4

Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 5, comma 9 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", l'Allegato VII del medesimo Regolamento.».
2. All'art. 5, comma 13 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dopo le parole: «il trasporto dei rifiuti non accettati» sono aggiunte le parole: «e restituiti al produttore» e, alla fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.».
3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non si applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le schede SISTRI di cui all'Allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal DM 15 febbraio 2010, con le modifiche disposte dal presente articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI.

Art. 5

Operativita' del SISTRI in aree non coperte dalla rete

1. All'art. 6, comma 4, primo periodo del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dopo le parole «o non funzionamento del sistema,» sono aggiunte le parole «anche a causa di una mancanza di copertura della rete di trasmissione dati,».

Art. 6

Contributi

1. All'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e' aggiunta la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unita' locali con meno di 10 addetti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unita' locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unita' locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita' locale con piu' di 10 dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali.
3. I soggetti interessati dalle modifiche di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno gia' provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti soggetti inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello che sara' reso disponibile sul sito internet www.sistri.it
4. All'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010, al paragrafo «Modalita' di pagamento dei contributi», dopo le parole: «Il pagamento potra' avvenire nei seguenti modi:», le parole da: «presso qualsiasi ufficio postale» a: «presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):» sono sostituite dalle seguenti: «presso qualsiasi ufficio postale: mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fiscale dell'Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione; presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427 Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44 00147 - ROMA CODICE FISCALE 97222270585 In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;
presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):».

Art. 7

Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi, nonche' i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o societa' di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.».
2. All'art. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e' aggiunto, dopo il comma 1, il seguente comma: «1-bis. Le Associazioni imprenditoriali delegate, o loro societa' di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all'anno, la compilazione avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Il registro cronologico e le singole schede SISTRI sono conservate per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.».

Art. 8

Moduli di iscrizione

1. Ai punti 2.3 dei moduli di iscrizione 1 e 2 allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 2010, l'intero periodo e' sostituito dal seguente: «Il numero di dipendenti di ciascuna unita' locale e' calcolato con riferimento al numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si deve arrotondare all'intero superiore o inferiore piu' vicino. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero di dipendenti occupato si e' modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.».

Art. 9

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al presente decreto e ai precedenti decreti 17 dicembre 2009 e 15 febbraio 2010 si intende per:
a) dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite;
b) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, organizzato, secondo le esigenze territoriali e comunque nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della prossimita', dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
c) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio Registro n. 8, foglio n. 341

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 28 settembre 2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti. (10A11755)

(Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1/10/2010)

 
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, "recante: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 13 luglio 2010, n. 151;
Ritenuta la necessita' di prorogare, al fine di consentire il completamento della fase di configurazione e consegna dei dispositivi di cui all'allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il termine di consegna dei dispositivi ai soggetti aventi titolo, alla data del 12 settembre, alla consegna degli stessi;
Considerato che l'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede che, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilita' dei rifiuti nella fase di avvio e verifica della piena funzionalita' del SISTRI, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto rimangono tenuti, per un mese successivo alla data di operativita' del SISTRI, agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 al fine di assicurare che con l'avvio dell'operativita' del SISTRI non vi sia alcuna soluzione di continuita' nella tracciabilita' dei rifiuti;
Considerata l'esigenza di assicurare, durante la verifica della piena funzionalita' del SISTRI, gli obblighi di legge finalizzati alla tracciabilita' dei rifiuti attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, pertanto, le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione dei medesimi articoli 190 e 193;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Proroga del termine per la distribuzione dei dispositivi

1. Ferma restando la data di operativita' del SISTRI come individuata agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni:
a) il termine previsto nell'allegato IA, punto 5, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, recante «Procedura di ritiro», come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2010, per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box e' prorogato al 30 novembre 2010;
b) il termine di un mese previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2010

Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio Registro n. 9, foglio n. 302

_______________________________________

Nota esplicativa al IV Decreto Sistri (Non pubblicata in Gazzetta Ufficiale)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 dicembre 2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti. (10A15599)

(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28/12/2010)

 
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 13 luglio 2010, n. 161;
Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive modifiche e integrazioni), a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;
Considerato che l'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 1° ottobre 2010, n. 230, prevede l'obbligo per i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto di adempiere, fino al 31 dicembre 2010, anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale del 28 settembre 2010, al fine di consentire ai soggetti tenuti destinatari del predetto decreto di acquisire maggiore familiarita' con il Sistri evitando soluzione di continuita' nel controllo della tracciabilita' dei rifiuti;
Considerato che l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede che, entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunichino al Sistri, compilando l'apposita scheda, le informazioni ivi indicate, relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operativita' del sistema Sistri, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all' art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto necessario prorogare, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, i termini per la presentazione della comunicazione di cui all'art. 12, comma 1, del citato decreto e stabilire il termine per la presentazione della predetta comunicazione relativa all'anno 2011;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Proroga di termini e disposizioni transitorie

1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e' prorogato al 31 maggio 2011.
2. All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive modifiche e integrazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "Entro il 31 dicembre 2010," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011";
b) conseguentemente, le parole "relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operativita' del sistema Sistri" sono soppresse

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 103

Decreto Ministeriale 26/05/2011
Proroga del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

     

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