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Avvertenza: Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratterini corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni
(( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Misure per incentivare
il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti
di imballaggio
(( 1. Fino al
termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, )) al fine di incentivare la raccolta
differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o
saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di
imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il
relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da
soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attivita' al
soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a
carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello
riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione
integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). 2. Fino alla cessazione
dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi
provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o
privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio e'
esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali
oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono
certificati e liquidati dall'amministrazione comunale ((a valere
sulle disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale
istituita ai sensi dell'articolo 17 )) del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123. 3. Con una o piu' ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 19 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123: «Art. 17 (Copertura finanziaria
investimenti). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per l'emergenza
rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno
2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi
di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli
articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo
precedente e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilita' speciale per
l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota
della medesima dotazione, pari al 10 per cento, e' destinata a spese di
parte corrente. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si
provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450
milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui
saldi di finanza pubblica. 2-bis. All'attuazione dell'art. 16, comma 1,
lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del
Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C
allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato. 3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al
monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla
contabilita' speciale di cui al comma 1, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo
strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione
del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. 3-ter. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti criteri,
tempi e modalita' per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso
la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate
previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla
base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli
obblighi relativi all'attivita' di raccolta e smaltimento dei suddetti
rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in
relazione alle somme gia' destinate dallo Stato alle regioni interessate
dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla
contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti
che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al
bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio
finanziario degli enti medesimi.». «Art. 19 (Cessazione dello stato di
emergenza nella regione Campania). - 1. Lo stato di emergenza dichiarato
nella regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.». - Si riporta il testo
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile): «Art. 5. (Stato di
emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone
durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita'
ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla
eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel
quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a
mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri,
qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1,
comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo
provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze
emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione
delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere
motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche'
trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi
dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
Art. 2
Rimozione di cumuli di
rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti
1. (( Per tutta la
durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania, )) allo scopo di fronteggiare il
fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della
regione Campania (( e fermo restando il rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, i soggetti pubblici competenti,
informando le competenti strutture sanitarie, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente,
)) dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti,
anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di
soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga
alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto
dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni
di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonche' anche
in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, e'
consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso
della necessaria idoneita' tecnica ai sensi della normativa vigente. I
soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente
normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei
beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di
stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui
conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima
selezione e caratterizzazione, nonche' all'attribuzione dei codici CER
ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo
adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle
matrici ambientali. 2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma
1 sono destinati ad attivita' di recupero, ovvero di smaltimento secondo
quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. ((
2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto
pilota per garantire la piena tracciabilita' dei rifiuti, al fine di
ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi. 2-ter.
All'articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) i dati in
possesso delle autorita' e agenzie competenti rispetto al monitoraggio
delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei
comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete
di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili
per i cittadini». )) 3. Le autorita' competenti autorizzano
l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di
smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente
tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorita'
inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123. 4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il Sottosegretario di Stato
dispone, (( previa motivata verifica di un'effettiva esigenza
legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, ))
la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della
finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti gia'
prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della
popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato
individua, (( sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo
nel territorio della regione Campania. All'attuazione del presente comma
si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), recita: «Art. 242 (Procedure
operative ed amministrative). - 1. Al verificarsi di un evento che sia
potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure
necessarie di prevenzione e ne da' immediata comunicazione ai sensi e
con le modalita' di cui all'art. 304, comma 2. La medesima procedura si
applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che
possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di
contaminazione. 2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla
contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto
dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al
ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per
territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al
presente articolo, ferme restando le attivita' di verifica e di
controllo da parte dell'autorita' competente da effettuarsi nei
successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia
riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono
essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e
delle attivita' ivi svolte nel tempo. 3. Qualora l'indagine preliminare
di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un
solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da' immediata
notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la
descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di
emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette
amministrazioni, nonche' alla regione territorialmente competente il
piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla
parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la
regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di
caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.
L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere
connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della
pubblica amministrazione. 4. Sulla base delle risultanze della
caratterizzazione, al sito e' applicata la procedura di analisi del
rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia
di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di
analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle
more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione
della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1
alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione
del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla
regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi
convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in
contraddittorio con il soggetto responsabile, cui e' dato un preavviso
di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro
i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento e'
inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni
prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a
maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della
conferenza. 5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e'
inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei
servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio,
dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la
conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di
monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione
riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e
all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto
responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra,
invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano
di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre
a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 6. La
regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro
trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine puo'
essere sospeso una sola volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la
necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un
congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per
l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla
scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne da'
comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui
le attivita' di monitoraggio rilevino il superamento di uno o piu' delle
concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovra'
avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7. 7. Qualora gli esiti
della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione
dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile
sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi
di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove
necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino
ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il
rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La
regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati
mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto
responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed
integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine
puo' essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la
necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un
congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per
l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto
integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione
medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla
valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle
terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed
allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione di
pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. Con il
provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi
di esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni necessarie
per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie
finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo
stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della
regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi
medesimi. 8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi
di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o
permanente, nonche' per l'individuazione delle migliori tecniche di
intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative
comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del
presente decreto. 9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
contaminati con attivita' in esercizio, garantisce una adeguata
sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione
dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono
accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle
misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attivita'
si rendera' necessario un intervento di bonifica o un intervento di
messa in sicurezza permanente. 10. Nel caso di caratterizzazione,
bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con
attivita' in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione
del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo
tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attivita'. 11.
Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a
tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia
e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione
unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di
determinarne l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri
indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte dalla provincia,
che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni. 13.
La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di
bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e
costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare
i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli
interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione
e' inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni
prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed
analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel
corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la
certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a
rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della
delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.». - La Parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 88 del 14 aprile 2006, reca «Norme in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati». - Si riporta il testo
dell'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), cosi' come modificato dall'art. 2, comma 2-ter,
della presente legge recita: «Art. 121 (Piani di tutela delle acque). -
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di
settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presente
articolo, nonche' secondo le specifiche indicate nella parte B
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 2. Entro il 31
dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel contesto delle attivita' di
pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento,
sentite le province e le Autorita' d'ambito, definiscono gli obiettivi
su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle
acque, nonche' le priorita' degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007,
le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure
di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' alle
competenti Autorita' di bacino, per le verifiche di competenza. 3. Il
Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza
del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa del sistema idrico. 4. Per le finalita' di cui al comma 1
il Piano di tutela contiene in particolare: a) i risultati dell'attivita'
conoscitiva; b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale
e per specifica destinazione; c) l'elenco dei corpi idrici a specifica
destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento; d) le misure di tutela qualitative e
quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; e)
l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative
priorita'; f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi
previsti; g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici; g-bis) i dati
in possesso delle autorita' e agenzie competenti rispetto al
monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque
potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati
presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da
renderli disponibili per i cittadini; h) l'analisi economica di cui
all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure
previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art.
119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici; i) le risorse
finanziarie previste a legislazione vigente. 5. Entro centoventi giorni
dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorita' di bacino verificano
la conformita' del piano agli atti di pianificazione o agli atti di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere
vincolante. Il Piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i
successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le
successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni
sei anni.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e
ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, cosi' come modificato
dall'art. 2, comma 4, della presente legge: «Art. 8. (Termovalorizzatore
di Napoli, ecoballe e stoccaggi). - 1. Al fine di raggiungere
un'adeguata capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti
nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato e' autorizzato alla
realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del
comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e
dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del
predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di
trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa
l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto
di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed
urbanistiche vigenti. 1-bis Il Sottosegretario di Stato dispone, previa
motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del
ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la
realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto,
di un impianto di recupero dei rifiuti gia' prodotti e stoccati per la
produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e
dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua,
sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della
regione Campania. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. 2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di
smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente
decreto e ferma restando la necessita' di adottare misure di
salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, e' autorizzato
l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER
19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono
scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un
impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e sono altresi'
autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il
deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici
sopra richiamati. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte a valere sulle risorse di cui all'art. 17.».
(( Art. 2-bis
Modifica al comma 4
dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di
individuazione di aree di interesse strategico nazionale. 1.
All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo
le parole. «I siti, le aree» sono inserite le seguenti: «, le sedi degli
uffici». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, cosi' come modificato dall'art. 2-bis
della presente legge: «Art. 2. (Attribuzioni del Sottosegretario di
Stato). - 1.-3. (Omissis). 4. I siti, le aree, le sedi degli uffici e
gli impianti comunque connessi all'attivita' di gestione dei rifiuti
costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il
Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure,
anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per
assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione. (Omissis).».
(( Art. 2-ter
Interpretazione
autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti. 1. Il
comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si
interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del
sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono
autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i
codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e
il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo. 2.
L'attuazione del comma 2 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 90
del 2008, come interpretato dal comma 1 del presente articolo, e'
sottoposta all'autorizzazione comunitaria. ))
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90
(Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni
di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, si vedano i riferimenti normativi all'art. 2
Art. 3
Commissariamento di
enti locali
1. All'articolo 142 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente: «1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in caso di (( grave inosservanza ))
degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla
programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee
alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei
rifiuti, ovvero in caso di (( grave )) inosservanza di
specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina
delle modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,
della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle
diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti
primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze
di protezione civile, (( il Sottosegretario di Stato delegato alla
gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine
perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo
Sottosegretario, )) con decreto del Ministro dell'interno
possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i
componenti dei consigli e delle giunte.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, della presente
legge: «Art. 142 (Rimozione e sospensione di amministratori locali) . -
1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della
provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i
componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari
alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per
gravi motivi di ordine pubblico. 1-bis. Nei territori in cui vige lo
stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato
ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di grave
inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla
programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee
alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei
rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi
posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalita' del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta
differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di
rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio
ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il
Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna
all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i
provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su
proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro
dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della
provincia o i componenti dei consigli e delle giunte. 2. In attesa del
decreto, il prefetto puo' sospendere gli amministratori di cui al comma
1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'. 3. Sono fatte
salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.». - La legge 24
febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile” e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 1992. - Si riporta il testo degli
articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale): «Art. 197 (Competenze delle province). - 1. In
attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
alle province competono in linea generale le funzioni amministrative
concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello
smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, ed in particolare: a) il controllo e la verifica degli
interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; b) il
controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di
intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento
delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del
presente decreto; c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti
per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalita' di cui
agli articoli 214, 215, e 216; d) l'individuazione, sulla base delle
previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove gia'
adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e
h), nonche' sentiti l'Autorita' d'ambito ed i comuni, delle zone idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche'
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di
smaltimento dei rifiuti. 2. Ai fini dell'esercizio delle proprie
funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni,
di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze
tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214,
215 e 216 in tema di procedure semplificate. 3. Gli addetti al controllo
sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di
campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o
che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale
non puo' essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro
volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa
vigente. 4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela
ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le
verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente. 5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le
province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e
le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in
particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle
attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli
214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il
trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e
la destinazione dei rifiuti.». 6. Restano ferme le altre disposizioni
vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni
speciali. «Art. 198 (Competenze dei comuni). - 1. I comuni concorrono,
nell'ambito delle attivita' svolte a livello degli ambiti territoriali
ottimali di cui all'art. 200 e con le modalita' ivi previste, alla
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle
attivita' del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica
indetta dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'art. 202, i comuni
continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui
all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con
appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza,
efficienza, efficacia ed economicita' e in coerenza con i piani d'ambito
adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le
fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalita' del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalita' del
conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti
urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle
diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le
norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti
urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui
all'art. 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad
ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti
primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare; f) le modalita' di esecuzione
della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento; g) l'assimilazione, per qualita' e quantita', dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui
all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui
all'art. 184, comma 2, lettere c) e d). 3. I comuni sono tenuti a
fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le
informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. 4. I
comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine
all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata
dalle regioni.».
Art. 4
Affidamento del
servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta
1. Per la durata dello
stato di emergenza e fino alla costituzione delle societa' provinciali
di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007,
n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta,
anche in forma associata, che si avvalgono del Consorzio unico di bacino
della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per
l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ((
anche avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18 )) del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purche' si tratti di bacino di
utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono
misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in
proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di
bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio
1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli
affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria Federambiente, nonche' criteri di preferenza per
l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo. 2. I comuni che si
avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di
Caserta limitatamente alla raccolta differenziata, con le procedure di
cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il predetto servizio alle societa' che
svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il
trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i
medesimi comuni ai gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto
personale sia utilizzato in piu' comuni, la ripartizione del personale
avviene in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai
consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania
10 febbraio 1993, n. 10. 3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2
sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti
che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento
del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai
commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un
commissario ad acta per i necessari adempimenti, (( con oneri a
carico delle autorita' inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri ))
a carico del bilancio dello Stato
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge della regione Campania 28
marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione,
riutilizzo dei rifiuti bonifica dei siti inquinati), e successive
modificazioni, reca: «Art. 20 (Organizzazione della gestione dei
rifiuti). - 1. L'autorita' d'ambito affida il servizio di gestione
integrata dei rifiuti, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/06,
art. 202 e della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza
pubblica, nonche' in conformita' alle leggi regionali in materia. 2.
All'autorita' d'ambito e' trasferito l'esercizio delle competenze degli
enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti. 3.
L'autorita' d'ambito adottando apposito regolamento, in sede di
definizione delle tariffe a carico dei cittadini, nel rispetto della
normativa vigente, definisce: a) le misure di perequazione a vantaggio
delle fasce sociali piu' deboli; b) le misure di incentivazione e
premialita', compresa la compensazione economica, per l'attuazione di
forme di raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei
cittadini.». - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio
2006. - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123: «Art. 18 (Deroghe). - 1. Per le finalita'
di cui al presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi
dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di
tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono
autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e
per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale
interesse, a derogare alle seguenti disposizioni: regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217; legge 20 marzo 1865, n. 2248,
recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo
VI, articolo 331; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; in particolare
titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19,
20; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»
articoli 1, 7, 8, 12, 17; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli
37, 38, 39, 40, 41, 42, 119; legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante
«Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751,
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio
decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n.
895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge
22 maggio 1924, n. 751», art. 12; e regio decreto 26 febbraio 1928, n.
332 recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942,
n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III; legge 30
novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita' dei provvedimenti adottati
dai prefetti, in base all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato» art. 56; legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante
«Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali»; art. 8, comma 1, secondo periodo; legge 28 gennaio 1977, n.
10, recante «Norme per l'edificabilita' dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4,
5 e 10; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, recante
«Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed
alle comunita' montane», articoli 69, 81, 82 e 101; legge regione
Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli
25, 26, 27, 28 e 29; legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9,
articoli 2 e 5; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»; legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro
sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13; legge della regione Campania
10 febbraio 1993, n. 10; legge della regione Campania 1° marzo 1994, n.
11; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373
recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati
interministeriali soppressi e per il riordino della relativa
disciplina»; legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17; decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, recante «Istituzione
dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A, articoli 3, 4, 5, 7
e 8; legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» art. 2, comma
12 e art. 3, commi 1 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; legge della regione Campania 13 agosto
1998, n. 16, articoli 10 e 11; decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla
revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.»
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 e 18; decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica», art. 3, comma 12 e art.
15; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109
legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni»,
articoli 9 e 12; decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile
2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29
e 30; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita'» cosi' come modificato e
integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; legge 27
dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»,
art. 24; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», art. 5;
articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica e alle modalita' ivi
previste, 14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva
1999/31/CE, punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso; decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo
2003, articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del
21 marzo 2003; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26
marzo 2008, n. 63, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62,
articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150,
152, 169, 181; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di
ammissibilita' dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma
1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3; decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive
modificazioni, articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5, 182,
limitatamente ai commi 4 e 5, 193, limitatamente ai rifiuti non
pericolosi, 202, 205, 208, ad eccezione dei commi 1 e 11, 212, commi da
5 a 13, limitatamente all'impiego delle Forze armate, 214, 215, 216,
238; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37,
40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92,
93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129,
132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III, 241 e 243
e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554; decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure
straordinarie emergenza rifiuti Campania» art. 1, comma 1, art. 3, comma
1-ter; legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» art. 1, commi 1117 e 1118; decreto-legge 11 maggio
2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007,
n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore
smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3; legge
della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge
regionale 14 aprile 2008, n. 4; decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»,
articoli 18, 46, 225 e allegati; le normative statali e regionali in
materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei
soggetti espropriandi; leggi regionali strettamente collegate agli
interventi da eseguire. 1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le
funzioni di autorita' competente di spedizione di cui all'articolo 194,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga
alle disposizioni ivi previste.». - La legge della regione Campania 10
febbraio 1993, n. 10 recante “Norme e procedure per lo smaltimento dei
rifiuti in Campania” e' stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della
regione Campania n. 11 del 3 marzo 1993
Art. 5
Lavoro straordinario
del personale militare
(( 1. Per
remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato
alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9
giugno 2008, e' autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore
rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per
l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il
compenso e' da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario
di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennita' di
marcia riferiti al medesimo periodo. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al
relativo onere si provvede a valere sulle disponibilita' iscritte
nell'apposita contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 17
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. )) 2. (Abrogato). 3.
All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo
le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonche' per il
controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90
(Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni
di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1 della
presente legge. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, cosi' come modificato dalla presente
legge: «Art. 2 (Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione
integrata ambientale). - 1 - 7 (Omissis). 7-bis Senza compensi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di
protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo
svolgimento delle attivita' di vigilanza e protezione, di cui al comma
7, nonche' per il controllo della corretta gestione del ciclo dei
rifiuti, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo'
procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di
persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22
maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza
dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia
giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti
e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale
delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini
uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei
confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'art. 349 del codice di procedura penale. (Omissis).».
Art. 6
Disciplina
sanzionatoria
1. Nei territori in cui
vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225: a) chiunque in
modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica,
deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o
sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti
ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e
con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza
superiori a cinquanta centimetri, e' punito con la reclusione fino a tre
anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o
l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti
diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro
a seicento euro; b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che
abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo
incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti,
ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti
con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non
pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di
rifiuti pericolosi; c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in
essere con colpa, il responsabile e' punito con l'arresto da un mese ad
otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei
mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi; d) chiunque effettua
una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio
ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione,
iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente e' punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonche' con
la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non
pericolosi; 2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la
multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti
pericolosi; e) chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque
anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la
pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila
euro a centomila euro se la discarica e' destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla
sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva se di proprieta' dell'autore del reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi; f) le
pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della meta' nelle
ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni; g) chiunque
effettua attivita' di miscelazione di categorie diverse di rifiuti
pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi, e' punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o,
se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;
h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
2003, n. 254, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la
pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto e' commesso per
colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi
non superiori a duecento litri o quantita' equivalenti. (( 1-bis.
Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in
essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini
preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza
di condanna consegue la confisca del veicolo. ))
Riferimenti normativi:
- Per la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 3 della presente legge. - Si riporta il testo
dell'art. 444 del codice di procedura penale: «Art. 444. (Applicazione
della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero
possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa,
tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera
cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi
dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui
all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui
agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo,
terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale
pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o
recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e'
il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non
deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art.
129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena
indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel
dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi
e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa
domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la
compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione
dell'art. 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione
condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa,
rigetta la richiesta.». - L'allegato G della parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca «Categorie o tipi generici di
rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attivita' che
li ha prodotti». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti
sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
211 dell'11 settembre 2003
Art. 7
Campagna informativa
1. Al fine di
sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di
raccolta differenziata dei rifiuti, si puo' far ricorso ad una campagna
informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio
introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati
spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica. 2. Nei
programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la
concessionaria del servizio pubblico puo' garantire un congruo spazio di
approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette
modalita' di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti, ((
nonche' sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei
rifiuti attraverso la raccolta differenziata. )) 3. Le
iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Alle relative attivita' si fa fronte con gli
ordinari stanziamenti di bilancio delle suddette amministrazioni
coinvolte, allo scopo finalizzati e gia' previsti a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((
4. E' prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti
radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonche'
mediante l'utilizzazione della piattaforma web. 4-bis. Nell'ambito della
relazione di cui all'art. 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
il Governo, su proposta del Sottosegretario di Stato di cui al medesimo
decreto-legge, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione
dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero
circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato
d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente
dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei
rifiuti. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123: «Art. 19-bis (Relazione al Parlamento). -
1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il
Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare
riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18,
nonche' sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella
relazione e' fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di
cui all'art. 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato
alle finalita' del presente decreto, con distinta indicazione degli
interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione
espone, altresi', le modalita' con cui, nel ricorrere alle deroghe di
cui all'art. 18, e' stato assicurato il rispetto dei principi
fondamentali in materia igienico-sanitaria.». - Si riporta il testo
dell'art. 6 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 (Interventi
straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri
poteri agli enti ordinariamente competenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recita: «Art. 6 (Nomina
a sub-commissari dei Presidenti delle province) - 1. Al fine di
accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri
agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza
degli ambiti provinciali, i Presidenti delle province della regione
Campania sono nominati sub-commissari a titolo gratuito: essi concorrono
alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali
d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad
assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento
dei rifiuti in ambito provinciale, con particolare riferimento
all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta
differenziata. 2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre
2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre
2006, n. 290, e' abrogato. 3. Con appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato, si
provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche
limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente
dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei
rifiuti.».
Art. 7-bis
Formazione scolastica
(( 1. Al fine di
formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un
ambiente sano e al rispetto del territorio, nonche' alla realizzazione
di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei
rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento
dell'educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo
dell'obbligo di istruzione, come definito dall'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 2. Con
decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «622.
(Principi su istruzione scolastica obbligatoria). L'istruzione impartita
per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di
una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e'
conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il
regime di gratuita' ai sensi degli art. 28, comma 1, e 30, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo,
l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula
relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro
della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa
a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma
624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento
dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.».
Art. 8
Potenziamento delle
strutture di contrasto al fenomeno degli incendi
1. In relazione alle
esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di
potenziare le capacita' operative, anche per gli aspetti antincendi,
sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non
inferiore a 35 unita' di personale operativo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. 2. Il provvedimento
di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza
con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' rinnovato ogni
novanta giorni. (( 2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 e'
autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a
valere sulle disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale
istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
)) 3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e' autorizzato ad acquistare, ((
entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, )) anche in deroga alle
procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche
necessari per assicurare la piena capacita' operativa del personale del
Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. (( Ai relativi oneri, pari
a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilita' iscritte
nell'apposita contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 17
del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla
missione e al programma pertinenti del Ministero dell'interno. ))
4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per
compiti comunque rientranti nelle attivita' istituzionali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nelle localita' individuate dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al
direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania. 5. All'articolo
177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo
la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «, di protezione
civile» ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le
seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri». 6. Al
fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di emergenza
degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da
I-DPCA a I-DPCZ, qualora gia' assegnate ad aeromobili che siano stati
cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente
assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento
medesimo
Riferimenti normativi:
- Per il testo degli articoli 17 e 19 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1 della presente legge.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005. - Per il decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si vedano i riferimenti all'art. 4
della presente legge. - Si riporta il testo dell'art. 177 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada»,
cosi' come modificato dall'art. 8, comma 5, della presente legge: «Art.
177 (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi
di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze). -
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e' consentito ai conducenti
degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino
italiano, nonche' degli organismi equivalenti, esistenti nella regione
Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli
delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma
ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I
predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di
idoneita' al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno
a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. 2. I
conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi
urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo
acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e
le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della
segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione
delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque
delle regole di comune prudenza e diligenza. 3. Chiunque si trovi sulla
strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti
in prossimita' degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale
acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il
passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire da presso tali
veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia. 4. Chiunque, al
di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 5. Chiunque viola le
disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.».
Art. 9
Incentivi per la
realizzazione degli inceneritori
1. All'articolo 2, comma
137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 7
dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «per quelli in costruzione»
sono inserite le seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31
dicembre 2008»; b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31
dicembre 2009»; c) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di
cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte
organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi
connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della
data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.». ((
1-bis. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della definizione
delle modalita' di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con
il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano
(CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di
cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento
delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di
produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche
rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano
contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo
decreto, sono altresi' identificate le tipologie dei rifiuti per le
quali e' predeterminata la quota fissa di produzione di energia
elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti.
Nelle more della definizione delle modalita' di calcolo di cui al
periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica
imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai
meccanismi incentivanti e' pari al 51 per cento della produzione
complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi: a)
impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; b)
impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
prodotto esclusivamente da rifiuti urbani». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 137, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», cosi' come
modificato dall'art. 9, comma 1, della presente legge: «137. (Procedura
di riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi). - La procedura
del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma
1118 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti
autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli
in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre
2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, e' completata dal
Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009. Sono comunque
fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo
del comma 1117 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli
impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad
accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza
rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della
medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri.». - Il comma 1117 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»,
recita: «1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i
finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati
alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosi' come definite
dall'art. 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i
finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente
normativa, ai soli impianti gia' autorizzati e di cui sia stata avviata
concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del
Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al
sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 1118.». - Si riporta il testo dell'art. 2,
comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)», cosi' come modificato dall'art. 9, comma 1-bis,
della presente legge: «143. La produzione di energia elettrica mediante
impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in
esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova
costruzione, rifacimento o potenziamento, e' incentivata con i
meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalita' e'
incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile
alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano
anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalita' di calcolo
di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Ai fini della definizione delle modalita' di
calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico
e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a
decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo
precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei
metodi per la determinazione della quota di produzione di energia
elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando
realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche
non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresi' identificate le
tipologie dei rifiuti per le quali e' predeterminata la quota fissa di
produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai
meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalita' di
calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia
elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini
dell'accesso ai meccanismi incentivanti e' pari al 51 per cento della
produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti
casi: a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'art. 183 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto
esclusivamente da rifiuti urbani.». - Si riporta il testo dell'art. 183
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) recita: «Art. 183 (Definizioni) - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) rifiuto:
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; b)
produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti cioe' il
produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la
natura o la composizione di detti rifiuti; c) detentore: il produttore
dei rifiuti o il soggetto che li detiene; d) gestione: la raccolta, il
trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il
controllo di queste operazioni, nonche' il controllo delle discariche
dopo la chiusura; e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; f) raccolta
differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in
frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida,
destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La
frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a
svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta
del presente decreto; h) recupero: le operazioni previste nell'allegato
C alla parte quarta del presente decreto; i) luogo di produzione dei
rifiuti: uno o piu' edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali
collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono
le attivita' di produzione dalle quali sono originati i rifiuti; l)
stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di
deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla
parte quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al
punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; m) deposito
temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti
condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli
in quantita' superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne'
policlorobifenile e policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 parti
per milione (ppm); 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti
modalita' alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10
metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di
rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di
rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo
di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito
temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito
temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e
nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le
norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le
modalita' di gestione del deposito temporaneo; n) frazione umida:
rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidita', proveniente da
raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani; o)
frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilita' e a basso tenore di
umidita' proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento
dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico; p)
sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali
il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1,
lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e
condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato
alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della
produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di
produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3)
soddisfino requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a
garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti
ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli
autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4)
non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a
trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di
qualita' ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin
dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le
caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181-bis; r) combustibile da
rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme
tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di
qualita' normale, che e' ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non
pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere
calorifico adeguato al suo utilizzo, nonche' a ridurre e controllare: 1)
il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale
metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di
umidita'; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini
della combustione; s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q):
il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI
9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita'
elevata; t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della
frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme
tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la
tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita'; u) compost di qualita': prodotto, ottenuto dal compostaggio di
rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le
caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217
del 2006 e successive modifiche e integrazioni; v) emissioni: le
emissioni in atmosfera di cui all'art. 268, lettera b); z) scarichi
idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'art. 74, comma 1,
lettera ff); aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di
cui all'art. 268, lettera a); bb) gestione integrata dei rifiuti: il
complesso delle attivita' volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti,
come definita alla lettera d), ivi compresa l'attivita' di spazzamento
delle strade; cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita,
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita'
di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti
di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, citta' e
autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
dd) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti su
strada.».
(( Art. 9-bis
Altre misure
urgenti di tutela ambientale 1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno
dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato
di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio
nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare,
nell'immediato, le difficolta' riscontrate dagli operatori del settore
del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4: a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si
considerano altresi' conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi
degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59; b) fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia
di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti
economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei
settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo
181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere
efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle
disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, e successive modificazioni, purche' nel rispetto delle norme
comunitarie. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 29 gennaio 2008. - Si
riporta il testo dell'art. 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): «Art. 181-bis
(Materie, sostanze e prodotti secondari). - 1. (Omissis). 2. I metodi di
recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e
prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con
caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31
dicembre 2008. 3. - 5. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli
208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale): «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di
recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto
definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e
di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla
procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto
all'autorita' competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e
8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto. 2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di
attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel
campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 3. Entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il
responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi
cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i
rappresentanti delle Autorita' d'ambito e degli enti locali interessati.
Alla conferenza e' invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti
giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al
fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La
documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della
conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per
la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione
deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 4. Entro
novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a)
procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli
elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze
ambientali e territoriali; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa
vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale; d) trasmette le
proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. 5. Per
l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 6. Entro trenta
giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e
sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di
valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e
la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 7. Nel caso in cui il progetto
riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto
in materia di autorizzazione. 8. L'istruttoria si conclude entro
centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma
1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato
della stessa. 9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile
del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal
ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. 10. Ove l'autorita'
competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio
dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si
applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. 11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i
quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; b) i requisiti
tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle
attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti
ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato; c) le
precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d)
la localizzazione dell'impianto da autorizzare; e) il metodo di
trattamento e di recupero; f) le prescrizioni per le operazioni di messa
in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; g) le
garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al
momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine,
le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la
fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate
conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in
atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico. 12. L'autorizzazione di cui al
comma 1 e' concessa per un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A
tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla
regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In
ogni caso l'attivita' puo' essere proseguita fino alla decisione
espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del
termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di
condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle
migliori tecnologie disponibili. 13. Ferma restando l'applicazione delle
norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente
decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione
l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: a)
alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla
revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente. 14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree
portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti
prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla
normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti,
l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli
adempimenti di cui all'art. 194 del presente decreto. 15. Gli impianti
mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che
effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso
il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via
definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la
societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita'
sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative
alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1
e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'
l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello
specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della
salute pubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia
completata la procedura di valutazione di impatto ambientale. 17. Fatti
salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei
soggetti di cui all'art. 190 ed il divieto di miscelazione di cui
all'art. 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite
dall'art. 183, comma 1, lettera m). 18. L'autorizzazione di cui al
presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
che la rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli
elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 19. In caso di eventi incidenti
sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso
all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo. 20. Le procedure
di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di
varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi
all'autorizzazione rilasciata. «Art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni
alle imprese in possesso di certificazione ambientale). - 1. Nel
rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle
procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di
un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui
all'art. 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di
cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO
14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di
iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorita'
competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve
essere accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard
parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da una denuncia di
prosecuzione delle attivita', attestante la conformita' dell'impresa,
dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e
regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove
a cio' destinate, ove previste. 3. L'autocertificazione e i relativi
documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attivita'
previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresi', le
disposizioni sanzionatone di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. 4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono
l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di
centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato
della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione
ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al
comma 1. 5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di accertata falsita'
delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi
documenti, si applica l'art. 483 del codice penale nei confronti di
chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2. 6.
Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione
della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59. 7. I titoli abilitativi di cui al presente
articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li
rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura l'inserimento
in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'art. 212, comma 23, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi
particolari). - 1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione
alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una
modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso,
ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione
competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni
dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a
chi intende avviare una attivita' di recupero o di smaltimento di
rifiuti in un impianto gia' esistente, precedentemente utilizzato o
adibito ad altre attivita'. Ove la nuova attivita' di recupero o di
smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si
applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente
decreto per le modifiche sostanziali. 2. Resta ferma l'applicazione
della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con
particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie
per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene
almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da
smaltire o da recuperare; b) i requisiti tecnici, con particolare
riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita'
dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta; c) le precauzioni
da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d) la
localizzazione dell'impianto da autorizzare; e) il metodo di trattamento
e di recupero; f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero
energetico; g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza,
chiusura dell'impianto e ripristino del sito; h) le garanzie
finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti;
tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le
imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del
quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001; l) la data di scadenza
dell'autorizzazione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 208,
comma 12. 4. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di
cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di
inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita'
competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: a) alla
diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla
revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui
all'art. 183, comma 1, lettera m), che e' soggetto unicamente agli
adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'art. 190
ed al divieto di miscelazione di cui all'art. 187. 6. Per i rifiuti in
aree portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in caso di
trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica quanto previsto
dall'art. 208, comma 14. 7. Per gli impianti mobili, di cui all'art.
208, comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste. 8. Ove l'autorita'
competente non provveda a concludere il procedimento relativo al
rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma 1, si
applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. 9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo
devono essere comunicate, a cura dell'amministrazione che li rilascia,
all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura l'inserimento in un
elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi
di cui all'art. 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.». - Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile
2005. - Il testo dell'art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) recita: «195. (Competenze dello
Stato). - 1. 1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste
da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del
presente decreto, spettano allo Stato: a) le funzioni di indirizzo e
coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente
decreto, da esercitare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131; b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche'
l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari,
anche al fine di ridurne la movimentazione; c) l'individuazione delle
iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il
ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche' per ridurne la pericolosita'; d)
l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu'
elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta' di
smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti
medesimi; e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di
settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione
dei flussi di rifiuti; f) l'individuazione, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e
di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione e' operata,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel
Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli
stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il
Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le
aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter), della legge
5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini
dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali,
che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili; g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e
di conoscenza ambientale. La definizione e' operata, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la realizzazione; h) l'indicazione delle tipologie delle
misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della
cernita e del riciclaggio dei rifiuti; i) l'individuazione delle
iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio
e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti, nonche' per
promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro
impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti
economici, anche ai sensi dell'art. 52, comma 56, lettera a), della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203; l) l'individuazione
di obiettivi di qualita' dei servizi di gestione dei rifiuti; m) la
determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e
per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali
di cui all'art. 199 con particolare riferimento alla determinazione,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la
individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai
sensi dell'art. 200, e per il coordinamento dei piani stessi; n) la
determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del
servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle
gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle
imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi
economici relativi agli impianti esistenti; o) la determinazione,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le
forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con
riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti
nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita'; p) l'indicazione dei
criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; q)
l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; r) la determinazione,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida, dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la
determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica
che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso
all'estensione dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita'
degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale; s) la
determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di
materiale riciclato per l'attuazione dell'art. 196, comma 1, lettera p);
t) l'adeguamento della parte quarta del presente d ecreto alle
direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea. 2. Sono
inoltre di competenza dello Stato: a) l'indicazione dei criteri e delle
modalita' di adozione, secondo principi di unitarieta', compiutezza e
coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei
rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento
anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi
dell'art. 178, comma 5; b) l'adozione delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214,
215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione
della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali
articoli; c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli
stessi; d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero
dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto,
mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delle attivita' produttive; e) La determinazione dei criteri qualitativi
e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello
smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti
assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione
per le quantita' conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La tariffazione per le quantita' conferite che deve includere, nel
rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio
prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello
spazzamento stradale, e' determinata dall'amministrazione comunale
tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni
economiche e operative delle attivita' che li producono. A tale
tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione
comunale, in proporzione alle quantita' dei rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso
dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani
i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di
materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli
uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei
lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono
assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture
di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art.
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli
imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non
conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a
recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica
la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per
l'assimilabilita' ai rifiuti urbani; f) l'adozione di un modello
uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare
dell'impianto che dovra' indicare per ogni carico e/o conferimento la
quota smaltita in relazione alla capacita' autorizzata annuale dello
stesso impianto; g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; h) la
determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e finanziarie
per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresi i
criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a
favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti
sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, secondo la
modalita' di cui al comma 9 dello stesso articolo; i) la
riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti; l) la
definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'art.
193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa
l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni
tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con
modalita' ferroviaria; m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti
che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono
essere smaltiti direttamente in discarica; n) l'adozione di un modello
uniforme del registro di cui all'art. 190 e la definizione delle
modalita' di tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; o) l'individuazione
dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 227, comma 1,
lettera a); p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del
presente decreto; q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio,
con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante,
ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualita'
ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla
fonte con raccolta differenziata; r) l'autorizzazione allo smaltimento
di rifiuti nelle acque marine, in conformita' alle disposizioni
stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di
competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave
con il carico di rifiuti da smaltire; s) l'individuazione della misura
delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da
Universita' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti
destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e
sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del
suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente
derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione
degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di
sversamento connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata; s-bis)
l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie
ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente
decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla
entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di
rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti
finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori,
a coloro che svolgono attivita' di istallazione e manutenzione presso le
utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle
operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto. 3. Salvo che non
sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le
funzioni di cui ai comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza
Stato-regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del
presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2
sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della
salute e dell'interno, nonche', quando le predette norme riguardino i
rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto,
rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e
delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e
dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in
materia di rifiuti nonche' della repressione dei traffici illeciti e
degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri
tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; puo'
altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere
la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.». - Per la parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 2 della presente legge
(( Art. 9-ter
Piano nazionale
degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani 1 Ai fini di
prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo
di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli
investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della
normativa europea sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani
residuati dalla raccolta differenziata. 2. Il piano nazionale di cui al
comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati
disponibili a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi
in esso previsti e individua i contributi compensativi a favore degli
enti locali. 3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8
(Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Per il testo dell'art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) si vedano i riferimenti normativi
all'art. 9-bis della presente legge
(( Art. 9-quater
Misure urgenti in
materia di rifiuti 1. Ai fini di una maggiore sostenibilita' economica e
gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi
urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei
rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' sostituito dal seguente:
«3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in
fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti
dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti
alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo
accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte
dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata
informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone
servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature e'
comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che
ne controlla la diffusione sul territorio». 2. Il comma 8-bis
dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e'
abrogato. 3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4, e' sostituito dal seguente: «19. All'articolo 182,
il comma 8 e' abrogato». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 107 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), cosi' come
modificato dall'art. 9-quater, comma 1, della presente legge: «Art. 107.
(Scarichi in reti fognarie). - 1.1. Ferma restando l'inderogabilita' dei
valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui
alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli
scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie
sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e
ai valori-limite adottati dall'Autorita' d'ambito competente in base
alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la
tutela del corpo idrico ricettore nonche' il rispetto della disciplina
degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101,
commi 1 e 2. 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano
in reti fognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti
emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati
dall'Autorita' d'ambito competente. 3. Non e' ammesso lo smaltimento dei
rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli
organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con
apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in
particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di
depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato,
che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla
planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle
apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del
servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio. 4. Le
regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il
controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi
allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti
di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni
previsti dalle relative autorizzazioni». - Si riporta il testo dell'art.
2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale), cosi' come modificato dall'art.
9-quater, commi 2 e 3, della presente legge: «Art. 2. (Modifiche alle
Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). -
1. All'art. 74, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: “h)
“acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di
produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento”; ». 2. All'art. 74, comma 1, la lettera i) e'
sostituita dalla seguente: « i) “acque reflue urbane”: acque reflue
domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti
fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; ». 3. All'art.
74, comma 1, lettera n), le parole: «in una fognatura dinamica» sono
soppresse. 4. All'art. 74, comma 1, la lettera dd) e' sostituita dalla
seguente: «dd) “rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e
il convogliamento delle acque reflue urbane.». 5. All'art. 74, comma 1,
lettera ff), le parole: «qualsiasi immissione di acque reflue in» sono
sostituite dalle seguenti: «qualsiasi immissione effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega
senza soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con il
corpo ricettore». 6. All'art. 74, comma 1, lettera oo), e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «i valori limite di emissione possono essere
fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze.
I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel
punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto
dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di
acque reflue puo' essere preso in considerazione nella determinazione
dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire
un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di
non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.». 7. All'art. 74,
comma 2, la lettera qq) e' abrogata. 8. All'art. 101, comma 5, l'ultimo
periodo e' sostituito con il seguente: «L'autorita' competente, in sede
di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di
energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di
cui al comma 4.»; al medesimo art. 101, comma 7, lettera b) dopo le
parole: «allevamento di bestiame» sono soppresse le parole da «che, per
quanto» fino alla fine della lettera; 8-bis. Abrogato. 9. All'art. 108,
comma 2, le parole: «puo' fissare» sono sostituite dalla seguente:
«fissa». 10. All'art. 108, comma 5, le parole: «Qualora l'impianto di
trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze
pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva acque
reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di
trattamento adottato,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, come
nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di
trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze
pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva,
tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti
industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili
ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,». 11.
All'art. 124, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina
lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta,
ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue
provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti
sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico
delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati,
l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale
o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli
titolari delle attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di
depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza
del presente decreto.». 12. All'art. 124, il comma 7 e' sostituito dal
seguente: «7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di
autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero all'Autorita'
d'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita' competente
provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.». 12-bis.
All'art. 127, comma 1, dopo le parole «ove applicabile», sono aggiunte
le seguenti: «e alla fine del complessivo processo di trattamento
effettuato nell'impianto di depurazione». 13. All'art. 147, comma 2,
lettera b), ed all'art. 150, comma 1, le parole: «unicita' della
gestione» sono sostituite dalle seguenti: «unitarieta' della gestione».
14. All'art. 148, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ferma
restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito di tutti
gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del
servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita' montane, a
condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo
consenso della Autorita' d'ambito competente.». 15. L'art. 161 e'
sostituito dal seguente: «Art. 161. (Comitato per la vigilanza sull'uso
delle risorse idriche). - 1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284,
art. 1, comma 5, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei
principi di cui all'art. 141, comma 2 del presente decreto legislativo,
con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare
adeguamento delle tariffe, nonche' alla tutela dell'interesse degli
utenti. 2. Il Comitato e' composto, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, da sette membri, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali
componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di
presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone
particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla
base di specifiche esperienze e conoscenze del settore. 3. I membri del
Comitato durano in carica tre anni e non possono essere confermati. I
componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato
operanti nel settore, ne' possono avere interessi diretti e indiretti
nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati
fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa
per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico
spettante ai membri del Comitato. 4. Il Comitato, nell'ambito delle
attivita' previste all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare: a) predispone con
delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui
all'art. 154 e le modalita' di revisione periodica, e lo trasmette al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo
adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,
esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici
ed economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e
gli atti che regolano il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i gestori
in particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze
degli utenti; c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo di
cui all'art. 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la
tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) emana direttive per la
trasparenza della contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle
singole prestazioni; e) definisce i livelli minimi di qualita' dei
servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei
consumatori; f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi
richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel
settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticita' e
di irregolarita' funzionali dei servizi idrici; g) tutela e garantisce i
diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee
al fine di assicurare la parita' di trattamento degli utenti, garantire
la continuita' della prestazione dei servizi e verificare periodicamente
la qualita' e l'efficacia delle prestazioni; h) predispone
periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei
servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei
gestori; i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la
qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
regioni, degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle associazioni
dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per
lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato
promuove studi e ricerche di settore; l) predispone annualmente una
relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attivita'
svolta. 5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261,
art. 3, comma 1, lettera o). Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi',
dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma
6 e di altre amministrazioni. 6. Per l'espletamento dei propri compiti
il Comitato si avvale, altresi', dell'Osservatorio dei servizi idrici,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261, art. 3, comma 1, lettera o). L'Osservatorio svolge funzioni di
raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi,
in particolare, in materia di: a) censimento dei soggetti gestori dei
servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di
esercizio; b) convenzioni e condizioni generali di contratto per
l'esercizio dei servizi idrici; c) modelli adottati di organizzazione,
di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli
impianti; d) livelli di qualita' dei servizi erogati; e) tariffe
applicate; f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti
e lo sviluppo dei servizi. 6-bis. Le attivita' della Segreteria tecnica
e dell'Osservatorio dei servizi idrici sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' operanti presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 7. I
soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di
ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6.
L'Osservatorio ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le
notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi
agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato,
dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente
decreto legislativo, nonche' dell'azione di responsabilita' nei
confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei
diritti dell'utente. 8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato,
anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni
effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.». 16. All'art.
177, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Ai fini
dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro
puo' avvalersi del supporto tecnico dell'APAT - Agenzia per la
Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici, senza nuovi o maggiori
oneri ne' compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT - Agenzia per
la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici.». 16-bis. All'art.
178, comma 1, alla fine, sono aggiunte le parole: «nonche' al fine di
preservare le risorse naturali». 17. All'art. 179, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. Nel rispetto delle misure prioritarie di
cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi
materia prima secondaria sono adottate con priorita' rispetto all'uso
dei rifiuti come fonte di energia». 18. L'art. 181 e' sostituito dal
seguente: «Art. 181. (Recupero dei rifiuti). - 1. Ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti favoriscono la
riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso: a) il
riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero; b) l'adozione di
misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di
favorire il mercato dei materiali medesimi; c) l'utilizzazione dei
rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 2. Al
fine di favorire ed incrementare le attivita' di riutilizzo, riciclo e
recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono analisi dei
cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre
iniziative utili. 3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino al completamento delle operazioni di recupero.». 18-bis.
Dopo l'art. 181, e' introdotto il seguente: «Art. 181-bis. (Materie,
sostanze e prodotti secondari). - 1. Non rientrano nella definizione di
cui all'art. 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i
prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2,
nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) siano
prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di
rifiuti; b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le
caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; c) siano
individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le
producono, con particolare riferimento alle modalita' ed alle condizioni
di esercizio delle stesse; d) siano precisati i criteri di qualita'
ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie
per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti
per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni
all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del
materiale, della sostanza o del prodotto secondario; e) abbiano un
effettivo valore economico di scambio sul mercato. 2. I metodi di
recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e
prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con
caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31
dicembre 2008. 3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali
5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 4.
Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 181-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la
circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine
previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei
successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime
transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.». 19. All'art. 182,
il comma 8 e' abrogato. 20. - 47. (Omissis).».
Art. 10
Norma di
interpretazione autentica
1. Il comma 1
dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel
senso che per creditori si intendono anche le societa' appartenenti al
medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, delle societa' originarie affidatarie del servizio di
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono
comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di
Acerra
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123 recita: «Art. 12. (Corresponsione degli importi dovuti a
subappaltatori, fornitori e cottimisti). - 1. Fermi restando gli
obblighi gravanti sulle originarie societa' affidatarie del servizio di
gestione dei rifiuti, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30
novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2006, n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie
attivita' solutorie nei confronti degli eventuali creditori,
subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse societa' affidatarie,
a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle societa'
affidatarie medesime verso la gestione commissariale. 2. Ai fini del
pagamento diretto, le societa' originariamente affidatarie o eventuali
societa' ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati
e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle
attivita' eseguite dai soggetti di cui al comma 1. 3. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dell'art. 5 e del presente articolo si
provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse
del Fondo di cui all'art. 17.». - Si riporta il testo dell'art. 2359 del
codice civile: «2359. (Societa' controllate e societa' collegate). - 1.
Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra
societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra
societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. 2. Ai
fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano
anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a
persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di
terzi. 3. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra
societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei
voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge |