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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e
ulteriori disposizioni di protezione civile;
Visto il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e in particolare
l'art. 4-novies, il quale prevede che su proposta motivata del
Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
definisce le modalita' per concedere gli incentivi pubblici di
competenza statale, previsti dalla deliberazione del Comitato
interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 (nel seguito:
provvedimento Cip 6/92), agli impianti di termovalorizzazione
localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta;
Vista la nota del 2 settembre 2008 con la quale il Sottosegretario di
Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
ha formulato proposta in riferimento all'art. 8-bis del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, cosi' come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n.
123:
a) esigenza - alla luce delle disposizioni inerenti l'impianto di
termovalorizzazione di Acerra, di cui all'art. 33, comma 1-octies, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - di garantire parita' di condizioni
per perseguire gli obiettivi di una tariffa del ciclo integrato dei
rifiuti unitaria e il piu' possibile omogenea sull'intero territorio
regionale;
b) necessita' di assicurare, ai fini della partecipazione dei diversi
competitor nazionali e internazionali alla gestione degli impianti di
termovalorizzazione, condizioni di finanziabilita' degli impianti di
termovalorizzazione di Salerno, Napoli e Caserta analoghe a quelle gia'
previste per l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, tenuto conto
che tutti i citati impianti sono da considerare facenti parte di un
sistema unitario di livello regionale;
Visto l'art. 33, comma 1-octies, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria; Vista la
legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo
Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione
e disposizioni fiscali;
Visto il provvedimento Cip 6/92 recante prezzi dell'energia elettrica
relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel,
parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilita'
rinnovabile;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 25 settembre 1992 di approvazione della
convenzione-tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 4 agosto 1994 recante modificazioni ed integrazioni al
provvedimento Cip 6/92 in materia di prezzi di cessione dell'energia
elettrica;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' -
istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita', e in particolare l'art. 3;
Considerati gli elementi emersi nella conferenza dei servizi istruttoria
convocata dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico, tenutasi
l'11 settembre 2008, alla quale hanno partecipato esponenti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonche' degli uffici del sottosegretario di Stato proponente, i quali
ultimi hanno specificato che la citata nota del 2 settembre 2008 del
medesimo sottosegretario e' da intendersi formulata ai sensi dell'art.
4-novies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
Considerate le principali caratteristiche tecniche degli impianti, come
prospettate nella gia' citata nota del 2 settembre 2008 e meglio
precisate nella conferenza dei servizi istruttoria dell'11 settembre
2008 e seguenti incontri tecnici;
Considerata l'eccezionalita' della situazione dei rifiuti nella regione
Campania, che ha comportato una fase di crisi acuta e una situazione di
emergenza tuttora perdurante, la cui soluzione richiede l'attuazione di
misure urgenti inerenti l'intero ciclo dei rifiuti, tra le quali la
realizzazione degli impianti di termovalorizzazione localizzati nel
territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta;
Considerato che ogni ritardo nell'attuazione delle misure necessaria
alla soluzione della problematica rifiuti nella regione Campania
comporta danni di natura ambientale e igienico-sanitaria e arreca danni
all'immagine e all'economia della regione e del Paese; Considerata la
necessita' di assicurare adeguate condizioni di finanziabilita' degli
impianti di termovalorizzazione di Salerno, Napoli e Caserta al fine di
consentirne la tempestiva realizzazione e, conseguentemente, contribuire
alla risoluzione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione
europea per violazione degli obblighi della direttiva 2006/12/CE sui
rifiuti, perche' non e' stata ancora creata una rete di impianti di
smaltimento idonea a assicurare un elevato livello di protezione
dell'ambiente e della salute umana in Campania;
Ritenuto di dover accogliere la proposta del 2 settembre 2008 formulata
dal sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in ragione delle motivazioni in
precedenza richiamate;
Decreta:
Art. 1
Caratteristiche di
massima degli impianti interessati
1. Sono ammessi agli
incentivi previsti dal provvedimento Cip 6/92, con le modalita' indicate
nei successivi articoli, gli impianti di termovalorizzazione localizzati
nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta, ciascuno
avente le seguenti caratteristiche di massima:
a) potenza elettrica indicativa: 70 MW;
b) produzione elettrica annua indicativa: 500.000 MWh;
c) capacita' annua di trattamento rifiuti: 450.000 tonnellate
Art. 2
Stipula delle
convenzioni per la cessione dell'energia elettrica prodotta
1. Entro i tempi massimi
indicati dal Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, i soggetti aggiudicatari delle
procedure di gara per la realizzazione e la gestione degli impianti di
cui all'art. 1, svolte nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie,
stipulano con il Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa la convenzione
preliminare di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 25 settembre 1992, tenuto conto di quanto disposto ai
successivi commi.
2. La convenzione definitiva per la cessione dell'energia elettrica e'
stipulata entro il termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data
di stipula della convenzione preliminare di cui al comma 1, salvo
proroghe disposte su motivata richiesta dei soggetti aggiudicatari di
cui al comma 1.
3. Ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2:
a) il prezzo di cessione al Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa
dell'energia elettrica immessa in rete e' pari alla somma dei valori
vigenti previsti per gli impianti di tipo A alimentati da biomasse di
cui al Titolo II, punto 2, e di cui al Titolo II, punto 3, lettera d),
del provvedimento Cip 6/92, come risultanti dagli aggiornamenti
effettuati dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, ferme
restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 141, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
b) il periodo di diritto al prezzo di cessione di cui alla lettera a)
decorre dalla data di termine del periodo di avviamento e collaudo, di
durata massima diciotto mesi a partire dalla data di primo parallelo
dell'impianto, definita nella convenzione preliminare, e dura otto anni;
c) in caso di motivato ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto
rispetto alla data fissata nella convenzione preliminare, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, puo' concedere una proroga per
un periodo massimo di due anni, ferma restando la decorrenza delle
incentivazioni.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, il Gestore dei servizi
elettrici - GSE Spa provvede agli adeguamenti tecnici dello schema di
convenzione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 25 settembre 1992
Art. 3
Disposizioni inerenti
la connessione degli impianti alla rete elettrica
1. La connessione degli
impianti di cui all'art. 1 alla rete elettrica e' effettuata sulla base
delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
vigenti in materia
Art. 4
Utilizzo dell'energia
elettrica ritirata
1. L'energia elettrica
prodotta dagli impianti di cui all'art. 1 e ritirata dal Gestore dei
servizi elettrici - GSE Spa e' ceduta al mercato con le medesime
modalita' previste per l'energia elettrica prodotta da altri impianti
ammessi a beneficiare degli incentivi previsti dal provvedimento Cip
6/92
Art. 5
Modalita' di cessione
dell'energia elettrica al termine del periodo di diritto agli incentivi
1. Al termine del periodo
di vigenza della convenzione definitiva di cui all'art. 2, comma 2,
l'energia elettrica viene collocata dal produttore sul mercato elettrico
secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di
dispacciamento, ivi incluse, per quanto applicabili, quelle di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
Art. 6
Divieto di cumulo di
incentivi
1. La produzione di
energia elettrica degli impianti di cui all'art. 1 che beneficia degli
incentivi di cui all'art. 2 non puo' beneficiare di altri incentivi, ivi
inclusi i certificati verdi, ne' durante il periodo di vigenza della
convenzione di cui all'art. 2, ne' successivamente al medesimo periodo.
Roma, 31 ottobre 2008
Il Ministro dello
sviluppo economico
Scajola
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo |