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Testo in vigore dal:
30-7-2005
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli
articoli 1, commi 1, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n.
503;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n.
124;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 16 dicembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e per gli
affari regionali;
Emana il seguente
decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e campo
di applicazione
1. Il presente
decreto si applica agli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure
finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti
negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti
sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo,
delle acque superficiali e sotterranee, nonche' i rischi per la
salute umana che ne derivino.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli
inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le
caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di
esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei
rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una
elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate
dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;
d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di
incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle
disposizioni del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e dell'allegato B
della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2003):
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi
del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e
le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito
per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.». «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali
della delega legislativa).
- 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti
dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste:
la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che
espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entita', tenendo
conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla
persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono
previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive;
alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto
non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per
un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente
conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche
conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,
attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita'
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.». «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
- 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari
che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione
degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.». «Art. 4 (Oneri
relativi a prestazioni e controlli).
- 1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di
uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono
posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in
contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe
sono predeterminate e pubbliche.». «Allegato B (Art. 1, commi 1 e
3) 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione
e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/22/CE del
Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali
selvatici nei giardini zoologici. 1999/63/CE del Consiglio, del 21
giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei
trasportatori dell'Unione europea (FST). 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 2000/76/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000,
sull'incenerimento dei rifiuti. 2000/79/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo
nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines
(AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit
Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association (IACA). 2001/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/86/CE del
Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della
Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori. 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione
di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli
aeroporti della Comunita'. 2002/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE). 2002/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale. 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e
alle comunicazioni elettroniche). 2002/65/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive
97/7/CE e 98/27/CE. 2002/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva
76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della
parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali
e le condizioni di lavoro. 2002/74/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva
80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. 2002/84/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che
modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di
prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. 2002/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa
alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di
assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE,
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6 CEE e 93/22/CEE del Consiglio
e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio. 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che
modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunita'. 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del
soggiorno illegali. 2002/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 2002/96/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga
la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990. 2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione
del mercato (abusi di mercato). 2003/17/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE
relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile
2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo
1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri. 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le
navi ro/ro da passeggeri. 2003/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti
del tabacco. 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di
polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle
importazioni di sperma di animali della specie bovina. 2003/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che
modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da diporto. 2003/50/CE del Consiglio,
dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto
riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e
caprini.».
- La direttiva 2000/76/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 332 del 28
dicembre 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n.
203, reca:
«Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della
legge 16 aprile 1987, n. l83.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, recante:
«Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla
eliminazione degli olii usati», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, reca:
«Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera
dagli impianti industriali.».
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
«Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca:
«Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca:
«Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento.».
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca:
«Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE, relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503,
reca:
«Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive
89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti
urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di
combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di
rifiuti speciali non pericolosi, nonche' di taluni rifiuti sanitari.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998,
reca:
«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 227.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124,
reca:
«Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme
tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio
degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti
pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del
16 dicembre 1994, e ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 18,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.».
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato in GUCE n. L. 273
del 10 ottobre 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal
Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate
dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne
ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno: ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui
in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla regione Puglia, in
riferimento agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, sollevata
dalla Regione Puglia, in riferimento agli articoli 5, 115, 117, 118
e 119 della Costituzione.».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) rifiuto:
qualsiasi rifiuto solido o liquido come definito all'articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) rifiuto pericoloso:
i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
c) rifiuti urbani misti:
i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei rifiuti individuati ai
sottocapitoli 20.01 oggetto di raccolta differenziata e 20.02 di cui
all'allegato A, sezione 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e
sue modificazioni;
d) impianto di incenerimento:
qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata
al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o
senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi
in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei
rifiuti, nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad
esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a
condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano
successivamente incenerite. La definizione include il sito e
l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di
incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo
stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in
loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile
ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le
apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco
delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di
incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti
gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle
varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni
di incenerimento;
e) impianto di coincenerimento:
qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale
consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza
rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti
sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. La
definizione include il sito e l'intero impianto, compresi le linee
di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo
stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in
loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile
ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le
apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco
delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di
coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti
gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle
varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni
di coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in modo che la
funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di
energia o di materiali, bensi' nel trattamento termico ai fini dello
smaltimento dei rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di
incenerimento ai sensi della lettera d);
f) impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente:
un impianto per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in
conformita' al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata
rilasciata ovvero la comunicazione di cui all'articolo 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata effettuata
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
per il quale, in conformita' del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, la richiesta di autorizzazione all'esercizio sia stata
presentata all'autorita' competente entro il 28 dicembre 2002,
purche' in entrambi i casi l'impianto sia stato messo in funzione
entro il 28 dicembre 2004;
g) nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento:
impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto
esistente;
h) capacita' nominale:
la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che
costituiscono un impianto di incenerimento, quali dichiarate dal
costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita' di
rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, rapportata al potere
calorifico dichiarato dei rifiuti;
i) carico termico nominale:
la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che
costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e
confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantita'
oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei
rifiuti;
l) emissione:
lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse
dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria,
nell'acqua o nel suolo;
m) valori limite di emissione:
la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione o il livello di una emissione o entrambi che non
devono essere superati in uno o piu' periodi di tempo;
n) diossine e furani:
tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui
alla nota 1 dell'allegato 1, paragrafo A, punto 4, lettera a);
o) operatore:
il gestore o il proprietario, intendendosi come gestore qualsiasi
persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
p) autorizzazione:
la decisione o piu' decisioni scritte da parte dell'autorita'
competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate
condizioni, che devono garantire che l'impianto sia conforme ai
requisiti del presente decreto;
un'autorizzazione puo' valere per uno o piu' impianti o parti di
essi, che siano localizzati nello stesso sito e gestiti dal medesimo
gestore;
q) residuo:
qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri
pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti
solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi
derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori
esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, generato dal processo di incenerimento o di
coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle
acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di
incenerimento o di coincenerimento.
Note
all'art. 2:
- L'art. 6, comma 1, lettera a), l'art. 7 e l'allegato A, sezione 2,
del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, cosi' recitano:
«Art. 6 (Definizioni).
- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto:
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi.». «Art. 7 (Classificazione).
- 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono
classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti
ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai
rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 21,
comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli
altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli
di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione,
nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle attivita' di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 8, comma 1, lettera f-quater);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
j) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
l-bis) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di
cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.». «Allegato
A 2 - Catalogo europeo dei rifiuti Nota introduttiva 1. L'art. 1,
lettera a), della direttiva 75/442/CEE definisce il termine
"rifiuti" nel modo seguente:
"qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie
riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.".
2. Il secondo capoverso dell'art. 1, lettera a), stabilisce che la
Commissione, conformemente alla procedura di cui all'art. 18,
prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui
all'allegato I. Tale elenco e' noto piu' comunemente come Catalogo
europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi
destinati allo smaltimento o al recupero.
3. Il Catalogo europeo dei rifiuti e' un elenco armonizzato, non
esaustivo, di rifiuti e sara' pertanto oggetto di periodica
revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla
procedura del comitato. Tuttavia, un materiale figurante nel
catalogo non e' in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando
esso soddisfa la definizione di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della
direttiva a meno che si applichi ad essi l'art. 2, paragrafo 01,
lettera b), di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una
terminologia comune per tutta la Comunita' allo scopo di migliorare
tutte le attivita' connesse alla gestione dei rifiuti. A questo
riguardo, il Catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il
riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui
rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio
1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi
scientifici e tecnici, in conformita' della procedura di cui
all'articolo 18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre
essere inserito nel contesto a cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di
"rifiuti pericolosi" disposto dall'art. 1, paragrafo 4
della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui
rifiuti pericolosi.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 33, del citato decreto
legislativo n. 22 del 1999:
«Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche
dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate).
- 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai
fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita'
le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti
non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione
degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C sono
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33.
Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non
costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero
energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli
stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle
direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989,
89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio
del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal
decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n.
24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della
direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano
anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la
combustione comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione
del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base
annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista
verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e
successive modifiche ed integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33
comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e'
tenuto a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale
determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui
ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che
regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione
all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di
rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta
comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni
di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241». «Art. 33
(Operazioni di recupero).
- 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione
di inizio di attivita' alla Provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione
a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le
attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal
presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai
tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per
ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto
utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in
sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al
tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti
ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi
che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione
di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di
cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli
di recupero.
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il
termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5
anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui
al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine
del periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva
83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di
cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di
recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al
decreto ministeriale 5 settembre 1994 del Ministro dell'ambiente,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale
10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto ministeriale
16 gennaio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n.
24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni gia'
effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la
costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e
quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati,
dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di
emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi
l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si
applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad
eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e
di produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da
raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche
di cui al comma 1;
c) (Omissis).
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni
inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva
l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e
ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente determina modalita', condizioni e misure relative alla
concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni
legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente
interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche
ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non
comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente
alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15,
nonche' alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano
integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i
rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al
recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi
di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione
europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo
se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato
C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme
tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche
impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di
recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere
avviati alle predette operazioni».
Art. 3
Esclusioni
1. Sono esclusi dal
campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti:
a) impianti che trattano esclusivamente una o piu' categorie dei
seguenti rifiuti:
1) rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali;
2) rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di
trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;
3) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della pasta
di carta grezza e dalla relativa produzione di carta, se il processo
di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e
l'energia termica generata e' recuperata;
4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere
composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati
pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), a seguito
di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano in
particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere
derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
5) rifiuti di sughero;
6) rifiuti radioattivi;
7) corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano,
ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n.
1774/2002. Rimangono assoggettati al presente decreto gli impianti
che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti
trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
8) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle
risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a
bordo di questi ultimi;
b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e
sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che
trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno.
Nota
all'art. 3:
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002 vedi note alle premesse.
Art. 4
Realizzazione ed
esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti
1. Ai fini della
realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27
e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto
legislativo.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la
realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento dei
rifiuti deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure
preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire
che:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo
conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da
assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 1;
b) il calore generato durante il processo di incenerimento e'
recuperato per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la
produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore
industriale o il teleriscaldamento, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22;
c) i residui prodotti durante il processo di incenerimento sono
minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono, ove possibile,
riciclati o recuperati conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o
recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli
effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai
pertinenti requisiti del presente decreto.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono, in ogni caso,
indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la capacita' nominale e il carico termico nominale dell'impianto
e le quantita' autorizzate per le singole categorie dei rifiuti;
b) le categorie di rifiuti che possono essere trattate
nell'impianto, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco
europeo dei rifiuti;
c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante
il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo
8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo
funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato
I, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per
ottemperare agli obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei
singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione
dei punti di campionamento e misurazione;
f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per
accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte
delle agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
4. In aggiunta ai dati previsti dal comma 3, le autorizzazioni
rilasciate dall'autorita' competente per impianti di incenerimento
che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente le
quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle
diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate
nell'impianto, i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche' il
loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT,
PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti.
5. Se il gestore di un impianto di incenerimento di rifiuti non
pericolosi prevede una modifica dell'attivita' che comporti
l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata
sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di
massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato
ai sensi della normativa vigente.
7. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati
agli impianti di incenerimento in fase progettuale puo' essere
prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con
oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di
tale elemento progettuale nell'ambito della procedura prevista
dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico
comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza
ed indifferibilita' dei lavori ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo 27.
8. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'autorita'
competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le
prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio
dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico
del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in
alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.
9. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui
al comma 8 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
richiesta, il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato
di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni
alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione.
L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita'
competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente
l'attivazione dell'impianto.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un
impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.
Note
all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 28 del citato decreto
legislativo n. 22 del 1997:
«Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla
realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti).
- 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono
presentare apposita domanda alla regione competente per territorio,
allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale,
di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di
impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla
domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita'
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta
sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma
1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una
apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il
richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di
acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione
di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta
regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi
degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta
regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei
lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare
l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine
complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per
la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che
comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono
piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere
presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la
regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero
contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la
realizzazione dell'impianto». «Art. 28 (Autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero).
- 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di
cui all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai
quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al
progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero
energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati
per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie
89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente. 2. - .
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di
cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui
all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa
diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo
conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di
miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano
al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni
stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico,
scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali
sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e
di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso
di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione
della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via
definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la
societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di
attivita' sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta
giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla
regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale
delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni
integrative oppure puo vietare l'attivita' con provvedimento
motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito
non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica».
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato in GUCE n. L. 114,
del 24 aprile 2001.
Art. 5
Realizzazione ed
esercizio di impianti di coincenerimento
1. Ai fini
dell'esercizio degli impianti di coincenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto
legislativo.
2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto
legislativo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 si attuano nell'ambito del
procedimento unico previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
4. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e
loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione.
5. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1
e 2 deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure
preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire
che:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo
conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da
assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 3;
b) il calore generato durante il processo di coincenerimento e'
recuperato, per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la
produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore
industriale o il teleriscaldamento;
c) i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono
minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono riciclati e
recuperati laddove tale processo risulti appropriato conformemente
alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o
recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli
effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai
requisiti del presente decreto.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso,
indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la potenza termica nominale di ciascuna apparecchiatura
dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti da coincenerire:
b) le categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere
trattate nell'impianto con l'indicazione dei relativi codici
dell'elenco europeo dei rifiuti;
c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante
il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo
8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo
funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato
2, paragrafo C, punto 1;
e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per
ottemperare agli obblighi di controllo e sorveglianza dei singoli
inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei
punti di campionamento e misurazione:
f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per
accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte
delle agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni
concesse dall'autorita' competente per impianti di coincenerimento
che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente:
a) le quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi
delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere
trattate nell'impianto, nonche' i loro flussi di massa minimi e
massimi, nonche' il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad
esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale,
metalli pesanti;
b) il divieto di cui al comma 4, 8. Il coincenerimento di olii
usati, fermo restando il divieto di cui al comma 4, e' autorizzato
secondo le disposizioni del presente articolo, alle seguenti
ulteriori condizioni:
a) gli oli usati come definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, siano conformi ai seguenti
requisiti:
1) la quantita' di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi
policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;
2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere
altri costituenti elencati nell'Allegato V, parte 2 del regolamento
(CEE) 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, in quantita' o
concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;
b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura
dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile
sia pari o superiore a 6 MW.
9. Se il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non
pericolosi prevede una modifica dell'attivita' che comporti
l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata
sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un
impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001,
il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.
11. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di
massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato
ai sensi della normativa vigente.
12. Prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento, l'autorita'
competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le
prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio
dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico
del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in
alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.
13. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui
al comma 12 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
richiesta, il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato
di accertate che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni
alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione.
L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita'
competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente
l'attivazione dell'impianto.
Note
all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle
premesse.
- Per l'art. 28 e l'art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997, vedi note
all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita):
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative).
- 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi
impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica
utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero
dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto
istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio
e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei
servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, in
ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del
procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere
superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui
all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il
rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di
cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure
di compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art.
2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione
si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel
settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio
rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8,
nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati
all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel
rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ed
il loro esercizio non richiede autorizzazione. E' conseguentemente
aggiornato l'elenco delle attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in
assenza della ripartizione di cui all'art. 10, commi 1 e 2, nonche'
di quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del
procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in
particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti,
con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla
indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n.
95 del 1992:
1. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) Olio usato:
qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o
sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente
destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e
dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli minerali per
macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei
filtri usati.
b) Eliminazione:
il trattamento oppure la distruzione degli oli usati, nonche' il
loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo.
c) Trattamento:
le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli
usati attraverso la rigenerazione e la combustione.
d) Rigenerazione:
qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante
una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la
separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli
additivi contenuti in tali oli.
e) Combustione:
utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero
adeguato del calore prodotto.
f) Raccolta:
il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli
usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli.
2. Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii
usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati
fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o
sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di
acque ed olio e le emulsioni.
3. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla
raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento
della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le
norme in vigore per i rifiuti». Il decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, reca:
«Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili». Il regolamento (CEE)
e' pubblicato in GUCE n. L. 30 del 6 febbraio 1993. L'allegato V,
parte 2, del regolamento (CEE) n. 259/93, cosi' recita:
«Rifiuti elencati nell'allegato alla decisione della Commissione
2000/532/CE modificata. I rifiuti contrassegnati da asterisco sono
considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi».
- Si riporta il testo dell'art. 2, del d.lgs. n. 22 del 1997:
«Art. 2 (Finalita).
- 1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico
interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di
assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci,
tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la
fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,
tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo
di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo
Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze ed in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano
ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e
contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati».
- Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 4.
Art. 6
Coincenerimento di
prodotti trasformati derivati da materiali previsti dal regolamento
1774/2002/CE
1. Il coincenerimento
dei prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3
di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e' autorizzato secondo le
disposizioni dell'articolo 5, a condizione che siano rispettati i
requisiti, le modalita' di esercizio e le prescrizioni di cui
all'Allegato 3.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 5 e' inviata anche alla ASL territorialmente
competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione
ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive
modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa
all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente
articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti;
020203 «Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione».
Note
all'art. 6.
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle premesse. Il
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148
reca:
«Regolamento recante approvazione del modello dei registri di
carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma
2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22». La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca:
«Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia
ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per
l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale». Per
il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 4.
Art. 7
Procedure di
ricezione dei rifiuti
1. Il gestore
dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento deve adottare
tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla
ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile
gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento
dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee,
nonche' odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali
misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4
e 5.
2. Prima della accettazione dei rifiuti nell'impianto di
incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve almeno
determinare la massa di ciascuna categoria di rifiuti, possibilmente
in base al codice dell'Elenco europeo dei rifiuti.
3. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di
incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve acquisire
informazioni sui rifiuti al fine di verificare, fra l'altro,
l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione e
specificati agli articoli 4 e 5.
4. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di
incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre
acquisire le informazioni sui rifiuti che comprendano almeno i
seguenti elementi:
a) lo stato fisico e, ove possibile, la composizione chimica dei
rifiuti, il relativo codice dell'Elenco europeo dei rifiuti e tutte
le informazioni necessarie per valutare l'idoneita' del previsto
processo di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti;
b) le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, le sostanze con
le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare
nella manipolazione dei rifiuti.
5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di
incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre
applicare almeno le seguenti procedure di ricezione:
a) deve essere verificata la documentazione prescritta dall'articolo
15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo
7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e dal regolamento
(CEE) n. 259/93, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle
spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche'
in entrata e in uscita dal suo territorio e dai regolamenti sul
trasporto di merci pericolose;
b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
e di eventuali altri rifiuti individuati dall'autorita' competente,
per i quali il campionamento risulta inopportuno, devono essere
prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va effettuata,
per quanto possibile, prima del conferimento nell'impianto, per
verificarne mediante controlli la conformita' all'autorizzazione
nonche' alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentire
alle autorita' competenti di identificare la natura dei rifiuti
trattati. I campioni devono essere conservati per almeno un mese
dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono
stati prelevati.
6. Le autorita' competenti possono, in sede di autorizzazione,
concedere parziali deroghe a quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5,
lettera a), alle imprese che inceneriscono o coinceneriscono
unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, purche'
venga comunque garantito, mediante la previsione di eventuali
prescrizioni specifiche che tengano conto delle masse e delle
categorie di tali rifiuti, il rispetto delle prescrizioni del
presente decreto.
Note
all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 15, del citato d.lgs. n. 22 del
1997:
«Art. 15 (Trasporto dei rifiuti).
- 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti
sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia
del formulano deve rimanere presso il detentore, e le altre tre,
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite
una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere
conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in
materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto
di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio
pubblico ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita'
di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al
comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono
essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere
annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria.».
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle premesse.
- Per il regolamento (CEE) n. 259/93, vedi note all'art. 5.
Art. 8
Condizioni di
esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
1. Nell'esercizio
dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere
adottate tutte le misure affinche' le attrezzature utilizzate per la
ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei
rifiuti, nonche' per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui
prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni
e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia
disponibile.
2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da
ottenere il piu' completo livello di incenerimento possibile,
adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei
rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di
incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali,
misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC,
superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione
superiore al 5 per cento in peso sul secco.
3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati,
costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima
immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di
incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche
nelle condizioni piu' sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850
°C per almeno due secondi. Tale temperatura e' misurata in
prossimita' della parete interna della camera di combustione, o in
un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato
dall'autorita' competente. Se vengono inceneriti rifiuti pericolosi
contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate,
espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno
1100 °C per almeno due secondi.
4. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi
termici, l'autorita' competente puo', in sede di autorizzazione,
prevedere l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate
ai commi 2 e 3, e 6, purche' nell'impianto di incenerimento e di
coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:
a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato
1, paragrafo A, per l'incenerimento e nell'allegato 2, paragrafo A,
per il coincenerimento;
b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una
maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore
di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le
prescrizioni di cui sopra.
5. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata
di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di
avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento
ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4
durante tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera
di combustione. Tale bruciatore deve intervenire automaticamente
qualora la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima
immissione di aria, scenda al di sotto della temperatura minima
stabilita ai commi 3 o 4. Il bruciatore ausiliario non deve essere
alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori
a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e
gas naturale.
6. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati,
costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti
dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato
ed omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad
una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Se vengono
coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di
sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta
temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.
7. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel
luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle
industrie della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e'
subordinata almeno alle seguenti condizioni: siano adottate tecniche
tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione
fissati nell'allegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico
totale e che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo
ad una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato
tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili
applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.
8. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di
un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei
seguenti casi:
a) all'avviamento, finche' non sia raggiunta la temperatura minima
stabilita ai commi 3 e 6, oppure la temperatura prescritta ai sensi
del comma 4;
b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di
sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 6, oppure
della temperatura prescritta ai sensi del comma 4;
c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti
indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di
emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei
dispositivi di depurazione dei fumi.
9. Il calore generato durante il processo di incenerimento o
coincenerimento e' recuperato per quanto possibile.
10. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e
coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso
un camino di altezza adeguata e con velocita' e contenuto entalpico
tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di
salvaguardare la salute umana e l'ambiente, con particolare
riferimento alla normativa relativa alla qualita' dell'aria.
11. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono
introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima
essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza
manipolazione diretta.
12. La gestione operativa degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente
competenti.
Art. 9
Valori limite di
emissione nell'atmosfera
1. Gli impianti di
incenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in
modo che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite
di emissione indicati dall'allegato 1, paragrafo A.
2. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati,
costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano
superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione
indicati o calcolati secondo quanto descritto nell'allegato 2,
paragrafo A.
3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti
pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato
nell'impianto, i valori limite di emissione sono quelli fissati al
paragrafo A dell'allegato 1, e conseguentemente non si applica la «formula
di miscelazione» di cui all'Allegato 2, paragrafo A.
4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare
l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono
normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B.
5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare
l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono
normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, paragrafo B.
6. Nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non
trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati al
paragrafo A dell'Allegato 1.
7. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente valuta la
possibilita' di concedere le specifiche deroghe previste negli
Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualita' ambientale e,
ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Note
all'art.
: - Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note
alle premesse.
Art. 10
Scarico di acque
reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi degli
impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti
1. Fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le acque
reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi
evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono
soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni.
2. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue
provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi deve essere
accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e
qualitative dello scarico;
della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo
ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del
controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi
comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse,
dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove
richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo
produttivo e nei sistemi di scarico, nonche' dall'indicazione dei
sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei
valori limite di emissione di cui al comma 3.
3. L'autorizzazione stabilisce:
a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui
all'allegato I, paragrafo D;
b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno
relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della
sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della
massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonche' la
localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;
d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati ai
sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni;
e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli
scarichi siano effettuati in conformita' alle disposizioni del
presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la
salute pubblica e l'ambiente.
4. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti
dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i
valori di emissioni previsti dall'allegato 1, paragrafo D;
e' vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque
sotterranee.
5. Le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 5
dell'allegato V del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni, devono essere separate dalle acque di
raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori
limite di emissione di cui all'allegato I, paragrafo D, a pie' di
impianto di trattamento.
6. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di
scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da
altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di
depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione
nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione
nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque
reflue.
7. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione
stabiliti nell'allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque
reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti
gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa
per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle
acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli
effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.
8. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti
mediante diluizione delle acque reflue.
9. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di
acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione
di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di
dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque
contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione
di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed
opportunamente trattate, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni.
10. Devono essere adottate le misure necessarie volte
all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonche' ad
incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia'
usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche
mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi dell'articolo
25 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni.
Note
all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle
premesse.
- Gli articoli 45, 4, e la tabella 5 dell'allegato A, del d.lgs. n.
152 del 1999, cosi' recitano:
«Art. 45 (Criteri generali).
- 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui
origina lo scarico. Ove tra piu' stabilimenti sia costituito un
consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque
reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione
e' rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le
responsabilita' dei singoli consorziali e del gestore del relativo
impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del
presente decreto. Si applica l'art. 62, comma 11, secondo periodo,
del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue
domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di
depurazione delle acque reflue urbane, e' definito dalle regioni
nell'ambito della disciplina di cui all'art. 28, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in
reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti
fissati dal gestore del servizio idrico integrato.
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per
il tempo necessario al loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione
e' presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico e' in
pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta
giorni dalla recezione della domanda.
7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372, l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del
rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il
rinnovo. Lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in
funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la
domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli
scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34, il
rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
mesi dalla data di scadenza;
trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovra' cessare
immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo'
prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue
domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito
della medesima
8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale
nulla per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non
significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata
nulla e della capacita' di diluizione del corpo idrico e stabilisce
prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacita'
autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque
sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla
sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente
interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni
tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le
operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in
conformita' alle disposizioni del presente decreto e senza
pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e
l'ambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti,
i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle
domande d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico
del richiedente. L'autorita' competente determina, in via
provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a
titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della
domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla
liquidazione definitiva delle spese sostenute.
11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attivita'
sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa
destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno
scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente
diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta
una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi
in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o
quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorita'
competente, la quale, verificata la compatibilita' dello scarico con
il corpo recettore, puo' adottare i provvedimenti che si rendessero
eventualmente necessari». «Art. 4 (Disposizioni generali).
- 1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali
e sotterranee, il presente decreto individua gli obiettivi minimi di
qualita' ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi
di qualita' per specifica destinazione per i corpi idrici di cui
all'art. 6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della
capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e
ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo
stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da
parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il
piano di tutela delle acque di cui all'art. 44, misure atte a
conseguire i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale
corrispondente allo stato di «buono» come definito nell'Allegato
1;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita'
ambientale «elevato» come definito nell'Allegato 1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a
specifica destinazione di cui all'art. 6 gli obiettivi di qualita'
per specifica destinazione di cui all'Allegato 2, salvo i termini di
adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita'
ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi
parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli
piu' cautelativi;
quando i limiti piu' cautelativi si riferiscono al conseguimento
dell'obiettivo di qualita' ambientale, il rispetto degli stessi
decorre dal 31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di
qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per
specifica destinazione.
7. Le regioni possono altresi' definire obiettivi di qualita'
ambientale piu' elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni
dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualita». «Allegato 5
Tabella 5 - Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti
meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in
acque superficiali [1] e per lo scarico in rete fognaria [2], o in
tabella 4, per lo scarico sul suolo
1 |Arsenico
---------------------------------------------------------------------
2 |Cadmio
---------------------------------------------------------------------
3 |Cromo totale
---------------------------------------------------------------------
4 |Cromo esavalente
---------------------------------------------------------------------
5 |Mercurio
---------------------------------------------------------------------
6 |Nichel
---------------------------------------------------------------------
7 |Piombo
---------------------------------------------------------------------
8 |Rame
---------------------------------------------------------------------
9 |Selenio
---------------------------------------------------------------------
10 |Zinco
---------------------------------------------------------------------
11 |Fenoli
---------------------------------------------------------------------
12 |Idrocarburi di origine petrolifera persistenti (103/b)
---------------------------------------------------------------------
12-bis|Idrocarburi di origine petrolifera non persistenti (103/c)
---------------------------------------------------------------------
13 |Solventi organici aromatici
---------------------------------------------------------------------
14 |Solventi organici azotati
---------------------------------------------------------------------
15 |Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clururati)
---------------------------------------------------------------------
16 |Pesticidi fosforati
---------------------------------------------------------------------
17 |Composti organici dello stagno
---------------------------------------------------------------------
|Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia
|internazionale di ricerca sul cancro (IARC), e' provato il
18 |potere cancerogeno
-
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 39 nonche' l'art. 25 del
d.lgs. n. 152 del 1999:
«3. Le regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere
richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di
depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle
attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che
creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
dei corpi idrici». «Art. 25 (Risparmio idrico).
- 1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano
le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla
riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo,
anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2.
- 3. (Omissis).
4. All'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994. n. 36, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ed in funzione del contenimento del consumo.».
5. Le regioni, sentite le autorita' di bacino, approvano specifiche
norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla
pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei
fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.».
Art. 11
Campionamento ed
analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento
e di coincenerimento
1. I metodi di
campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera,
nonche' le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed
archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche.
2. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento
devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente
gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl
e HF. L'autorita' competente puo' autorizzare l'effettuazione di
misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, in sostituzione delle
pertinenti misurazioni in continuo, se il gestore dimostra che le
emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere
superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in
continuo di acido fluoridrico (HF) puo' essere sostituita da
misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento
dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano
il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.
3. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore
volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di
vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La
misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non e' richiesta
se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima
dell'analisi.
4. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la
temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto
rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto
autorizzato dall'autorita' competente.
5. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le
sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche'
gli altri inquinanti, di cui al comma 2, per i quali l'autorita'
competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi
dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze
devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
6. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e
successivamente su motivata richiesta dell'autorita' competente,
devono essere controllati nelle piu' gravose condizioni di
funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti,
individuati nell'articolo 8:
a) tempo di permanenza;
b) temperatura minima; c) tenore di ossigeno.
7. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la
misurazione e registrazione della quantita' di rifiuti e di
combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.
8. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e
coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente
a quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo C, punto 1, e
nell'allegato 2, paragrafo C, punto 1.
9. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e
presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di
verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e
dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione,
secondo le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la
stessa.
10. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite
di emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono
superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorita'
competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 16.
11. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi
automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a
controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere
verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno
triennale.
Note
all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato d.P.R. n. 203
del 1988:
«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte
regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i
valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti
e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie
disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti
esistenti alla normativa del presente decreto.».
Art. 12
Controllo e
sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
1. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 10, ai fini della sorveglianza su
parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo
di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di
misurazione e sono installate le relative attrezzature.
2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate
al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in
conformita' a quanto previsto dall'allegato 1, paragrafo E, punto 1.
3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se
conformi a quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo E, punto 2.
4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e
presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di
verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e
dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione,
secondo le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la
stessa.
5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di
emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad
informare tempestivamente l'autorita' competente e l'agenzia
regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo
restando quanto previsto all'articolo 16.
6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi
automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a
controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere
verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno
triennale.
7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le
determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della
sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche IRSA - CNR.
Art. 13
Residui
1. La quantita' e la
pericolosita' dei residui prodotti durante il funzionamento
dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere
ridotte al minimo;
i residui devono essere riciclati o recuperati in conformita' al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quando appropriato,
direttamente nell'impianto o al di fuori di esso;
i residui che non possono essere riciclati o recuperati devono
essere smaltiti in conformita' al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
2. Il trasporto e lo stoccaggio di residui secchi sotto forma di
polvere devono essere effettuati in modo tale da evitare la
dispersione nell'ambiente, ad esempio utilizzando contenitori
chiusi.
3. Preliminarmente al riciclaggio, recupero o smaltimento dei
residui prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento,
devono essere effettuate opportune prove per stabilire le
caratteristiche fisiche e chimiche, nonche' il potenziale inquinante
dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera
frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.
Nota
all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle
premesse.
Art. 14
Obblighi di
comunicazione
1. I Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita'
produttive e della salute redigono ed inoltrano, ogni tre anni, alla
Commissione europea una relazione concernente l'applicazione del
presente decreto con le modalita' previste dall'articolo 5 della
direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991. La prima
relazione e' trasmessa entro il 31 dicembre 2005.
Nota
all'art. 14:
La direttiva 91/692/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 377 del 31
dicembre 1991.
Art. 15
Informazione,
accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico
1. Le autorizzazioni
alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di incenerimento o
di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito
l'accesso alle informazioni secondo le procedure di cui ai commi 2 e
3.
2. Fatta salva la normativa in materia di accesso del pubblico
all'informazione ambientale e quanto disposto dal decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e dal decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, le domande di autorizzazione e rinnovo per
impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili
in uno o piu' luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede
del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo
adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinche'
chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della
decisione dell'autorita' competente. La decisione dell'autorita'
competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo
aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime
modalita'.
3. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una
capacita' nominale di due o piu' tonnellate l'ora, entro il 30
giugno dell'anno successivo, il gestore predispone una relazione
annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto
che dovra' essere trasmessa all'autorita' competente che la rende
accessibile al pubblico con le modalita' di cui al comma 2. Tale
relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito
all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e
nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente
decreto.
4. L'autorita' competente redige un elenco, accessibile al pubblico,
degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una
capacita' nominale inferiore a due tonnellate l'ora.
5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche' della relazione di
cui al comma 3 sono trasmesse, a meri fini statistici, dall'autorita'
competente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT).
Note
all'art. 15:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca:
«Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di
accesso alle informazioni in materia di ambiente».
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle
premesse.
Art. 16
Condizioni anomale
di funzionamento
1. L'autorita'
competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di
tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei
dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente
inevitabili, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti
nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono
superare i valori limite di emissione autorizzati.
2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attivita'
appena possibile, finche' sia ristabilito il normale funzionamento.
3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 8, lettera c), per nessun motivo,
in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di
incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento puo'
continuare ad incenerire rifiuti per piu' di quattro ore
consecutive; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali
condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La
durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto
che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli
inquinanti dei gas di combustione.
4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1, il
tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in
nessun caso superare i 150 mg/m3, espressi come media su 30 minuti;
non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle
emissioni nell'atmosfera di CO e TOC. Devono inoltre essere
rispettate tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 8.
5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1
e 2, il gestore ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile
all'autorita' di controllo. Analoga comunicazione viene data non
appena e' ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto.
Art. 17
Accessi e ispezioni
1. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 18, i soggetti incaricati dei controlli
sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di
incenerimento e coincenerimento per effettuare le ispezioni, i
controlli, i prelievi e i campionamenti necessari all'accertamento
del rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e in
ambienti idrici, nonche' del rispetto delle prescrizioni relative
alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai
pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre
prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o
regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel
presente decreto.
2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire
tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di
cui al comma 1, necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed
a consentire l'accesso all'intero impianto.
Art. 18
Spese
1. Le spese relative
alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle disposizioni
del presente decreto, nonche' quelle relative all'espletamento
dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la
verifica degli impianti sono a carico del titolare
dell'autorizzazione;
sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e
modalita' di versamento da determinarsi con disposizioni regionali.
2. Le attivita' e le misure previste rientrano nell'ambito dei
compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti
interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo
destinate a legislazione vigente.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 19
Sanzioni
1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di
incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza
della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4
e 5, e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da
diecimila euro a cinquantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti
non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere d), e), f) e g), in mancanza della prescritta autorizzazione
all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, e' punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque
sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di
incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione
degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, e' punito
con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a
trentamila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario
ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di
incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, o dall'articolo 5, comma
8, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da
diecimila euro a venticinquemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti
nelle condizioni di cui all'articolo 16, comma 3, superando anche
uno solo dei limiti temporali ivi previsti, e' punito con l'arresto
fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila
euro.
6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate
da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti
dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10,
comma 4, non rispettando i valori di emissione previsti all'allegato
1, paragrafo D, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 10, in
mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, e'
punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila
euro a trentamila euro.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
nell'esercizio dell'attivita' di incenerimento o coincenerimento,
supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 9, e' punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a
venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui
all'allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e'
punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila
euro a quarantamila euro.
9. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo
4, comma 9, o all'art. 5, comma 11, attesta fatti non corrispondenti
al vero, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
cinquemila euro a venticinquemila euro.
10. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette
in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento
autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della
verifica di cui all'articolo 4, comma 8, o dell'articolo 5, comma
10, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle
forme di cui all'articolo 4, comma 9, o all'articolo 5, comma 11, e'
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro
a venticinquemila euro.
11. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua attivita' di coincenerimento di rifiuti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, senza aver fornito o rinnovato la
prescritta comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, e' punito
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da diecimila euro a
venticinquemila euro.
12. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e salvo quanto
previsto al comma 13, chiunque, nell'esercizio di un impianto
autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le
prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, o all'articolo 5, comma
3, o all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, e' punito
con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio
di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento,
avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di
cui all'articolo 7, comma 6, o dell'articolo 8, comma 4, non
rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede
di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da
tremila euro a venticinquemila euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio
di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento,
avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui
all'articolo 9, comma 7, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita'
competente in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione
amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei
casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto
di incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di
cui al presente decreto, o quelle imposte dall'autorita' competente
in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa
da mille euro a trentacinquemila euro.
Art. 20
Danno ambientale
1. Chi con il proprio
comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle
disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al
suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali, ovvero
determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento
ambientale, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle
aree inquinate e degli impianti dai quali e' derivato il danno,
ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il
procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22. Chi non ottempera a queste prescrizioni e'
soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 51-bis del decreto
legislativo n. 22 del 1997.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 51-bis del citato d.lgs.
n. 22 del 1997:
«Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle
acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla
specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei
campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione
dei progetti di bonifica.
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere
che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a
stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di
evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde
acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16
maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26
maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione,
raccolta, a smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli
impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente
attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle
tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei
siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento
dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un
pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e'
tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di
inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla
Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonche' agli
organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di
inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento
del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla
lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla
Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli
interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la
situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere
gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento
ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve
essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica
delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di
inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno
comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla
Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli
interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione
del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla Regione.
L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del
progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di
esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se
l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area
compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e gli interventi
sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di
bonifica la Regione puo' richiedere al Comune che siano apportate
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni
al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti
urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di
accettabilita' di contaminazione che non possono essere raggiunti
neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a
costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo'
prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire
danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale,
nonche' limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area
bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici
vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area
medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione
degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50
per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante
urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza
e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla
osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per
la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al
comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione
rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune
territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione,
che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le
somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire
appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale nonche' la realizzazione delle eventuali
misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate
di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel
certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale delle aree inquinate nonche' per la
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei
commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle
aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo
comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche
in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le
predette spese sono altresi' assistite da privilegio generale
mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro,
l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al
sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di
impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti
interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli
inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati; d) la
stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area
comporti l'applicazione dei limiti di accertabilita' di
contaminazione piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a
proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un
apposito progetto che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai
commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato,
dalla Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente
articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli
interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono
effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e
dalle caratteristiche dei siti inquinati nonche' dalla natura degli
inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse
nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli
impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove
prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto
ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli
interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed
i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla
produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di
concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto
recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali,
consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali
ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per
la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti
dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei
siti contaminati da bonificare.». «51-bis (Bonifica dei siti).
- 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed
attuale di inquinamento, previsto dall'art. 17, comma 2, e' punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da
lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla
bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si applica la
pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da
lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento e' provocato
da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di condanna per la
contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio
della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato
alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale.».
Art. 21
Disposizioni
transitorie e finali
1. Gli impianti
esistenti si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro
il 28 dicembre 2005.
2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del
gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorita' competente
al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della
stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal
presente decreto, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione
di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero
in occasione del rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale
integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di
rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui agli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per
i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista dai
predetti articoli, resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico
del gestore, previsto al comma 1. Ove il gestore richieda invece
l'autorizzazione di cui all'articolo 5, l'autorita' competente
provvede al rilascio dell'autorizzazione predetta.
4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti
pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di
cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22. L'ammissione delle attivita' di coincenerimento dei rifiuti
alle procedure semplificate e' subordinata alla comunicazione di
inizio di attivita' che dovra' comprendere, oltre a quanto previsto
dall'articolo 5, commi 5 e 6, la relazione prevista dall'articolo
33, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Per l'avvio dell'attivita' di coincenerimento dei rifiuti la regione
puo' chiedere la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo
favore nella misura definita dalla regione stessa e proporzionata
alla capacita' massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle
attivita' e' subordinato all'effettuazione di una ispezione
preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da
effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi
almeno una volta l'anno, accertano:
a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti alle
operazioni di coincenerimento;
b) la conformita' delle attivita' di coincenerimento a quanto
previsto dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e relative norme di attuazione.
5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito
delle ispezioni previste dal comma 4, accerta la violazione delle
disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e
fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la
prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non
provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivita'
alla normativa vigente.
6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e
3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo
autorizzatorio precedentemente posseduto.
7. I gestori degli impianti di incenerimento di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), esistenti operanti sulla base degli articoli 31
e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, presentano, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, uno studio di impatto ambientale contenente le seguenti
informazioni:
a) descrizione dell'impianto, con indicazione dei parametri
ubicativi, dimensionali e strutturali;
b) la descrizione degli effetti sull'ambiente, anche con riferimento
a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonche'
ai piani di utilizzazione del territorio;
c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli
effetti sfavorevoli all'ambiente.
8. All'esito favorevole dell'esame dello studio di cui al comma 7,
l'autorita' competente rilascia autorizzazione a norma dell'articolo
4.
9. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 28
dicembre 2005, previsto nel comma 1, si applicano agli impianti
esistenti le norme tecniche previgenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
1999, le parole:
«25 parti per milione» sono sostituite dalle seguenti: «50 parti
per milione».
(( All'articolo
21, comma 10-bis, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le
parole: "28 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"28 dicembre 2009". ))
(Legge
26/2/2007, n. 17 - Legge milleproroghe).
Note
all'art. 21:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle
premesse.
- Per l'art. 28, vedi note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, vedi note alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle
premesse.
- Per gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, vedi note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del d.lgs. 22 maggio 1999 n. 209
(Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11 (Disposizioni finali).
- 1. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle restrizioni
in materia di immissione sul mercato e di uso dei PCB, nonche' degli
impianti, apparecchi e fluidi che li contengono.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli oli usati
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contenenti PCB
in misura eccedente le 50 parti per milione.
3. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli
allegati al presente decreto potranno essere modificati con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
Art. 22
Procedura di
modifica degli allegati
1. Per il recepimento
di normative tecniche comunitarie di modifica degli allegati al
presente decreto si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri
della salute e delle attivita' produttive;
ogniqualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri
discrezionali per la sua trasposizione, il decreto e' adottato di
concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive,
sentita la Conferenza unificata.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11
maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato
Allegato
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