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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva
1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche dei rifiuti e, in particolare, l'allegato II;
Vista la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 che
stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle
discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva
1999/31/CE;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante
attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti e, in particolare, l'art. 7, comma 5, che demanda ad un
apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilita' in
discarica dei rifiuti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio
29 luglio 2004, n. 248, relativo alla determinazione e disciplina
delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e
contenenti amianto, che adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita'
per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul
trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti
medesimi nelle discariche;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 28 luglio 2005;
Decreta:
Art. 1
Principi generali
1. Il presente
decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilita' dei
rifiuti nelle discariche, in conformita' a quanto stabilito dal
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano
conformi ai criteri di ammissibilita' della corrispondente categoria
di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.
3. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche sono
impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3
del presente decreto.
4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un
livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non
pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela
ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il
conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad
ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di
tutela superiore.
Art. 2
Caratterizzazione
di base
1. Al fine di
determinare l'ammissibilita' dei rifiuti in ciascuna categoria di
discarica, cosi' come definite dall'art. 4 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti e' tenuto ad
effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di
rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione essere
effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo
trattamento effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei
rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie
per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La
caratterizzazione di base e' obbligatoria per ciascun tipo di
rifiuti ed e' effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite
nell'allegato 1 al presente decreto.
3. La caratterizzazione di base e' effettuata in corrispondenza del
primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del
processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti,
dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita' per
una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati
ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformita'
ai criteri comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilita' del
produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la
responsabilita' di garantire che le informazioni fornite per la
caratterizzazione sono corrette.
6. Il gestore e' tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo
di cinque anni.
Art. 3
Verifica di
conformita'
1. I rifiuti
giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica sulla
base della caratterizzazione di base di cui all'art. 2 del presente
decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica di
conformita' per stabilire se possiedono le caratteristiche della
relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilita'
previsti dal presente decreto.
2. La verifica di conformita' e' effettuata dal gestore sulla base
dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione, con la
medesima frequenza della caratterizzazione di base, come indicato
all'art. 2, comma 3.
3. Ai fini della verifica di conformita', il gestore utilizza una o
piu' determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di
base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di
cessione per lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della
norma relativa al test di cessione a lungo termine, sono utilizzati
i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del
presente decreto.
4. Il gestore e' tenuto a conservare i dati relativi ai risultati
delle prove per un periodo di cinque anni.
Art. 4
Verifica in loco
1. Ai fini
dell'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve
sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo
scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto e'
conforme ai criteri di ammissibilita' dal presente decreto per la
specifica categoria di discarica.
2. I rifiuti smaltiti dal produttore, in una discarica da lui
gestita, possono essere sottoposti a verifica nel luogo di
produzione.
3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a
quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e
alla verifica di conformita' di cui agli articoli 2 e 3 del presente
decreto e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti
di accompagnamento secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma
3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica, sono
prelevati campioni con cadenza stabilita dall'autorita'
territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore
a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso
l'impianto di discarica, a disposizione dell'autorita'
territorialmente competente, per un periodo non inferiore a due
mesi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Art. 5
Impianti di
discarica per rifiuti inerti
1. Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti in
discarica per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad
accertamento analitico, in quanto sono considerati gia' conformi ai
criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilita' stabiliti dal presente
decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti
proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme,
diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purche'
provenienti dallo stesso processo produttivo;
b) i rifiuti inerti che a seguito della caratterizzazione di base di
cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 al presente
decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate
nella tabella 2 del presente decreto; non contengono contaminanti
organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella
3 del presente decreto.
2. E' vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che
contengono le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al
decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in
concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per i siti ad
uso commerciale ed industriale, ad esclusione dei PCB, come definiti
dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, per i quali il
limite e' fissato 1 mg/kg.
3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2
sono disposte dall'autorita' territorialmente competente qualora la
provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un
eventuale superamento dei limiti.
4. Qualora sia dubbia la conformita' dei rifiuti ai criteri
specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
ovvero si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o
perche' se ne conosce l'origine), anche i rifiuti di cui alla
tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i
rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o
sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche in
quantita' tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da
determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una
categoria diversa, essi non sono ammessi in una discarica per
rifiuti inerti.
Tabella 1
Rifiuti inerti per i
quali e' consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti
senza preventiva caratterizzazione
=====================================================================
Codice | Descrizione | Restrizioni
=====================================================================
|Scarti di materiali in fibra |Solo se privi di leganti
10 11 03|a base di vetro ** |organici
---------------------------------------------------------------------
15 01 07|Imballaggi in vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 01|Cemento |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 02|Mattoni |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 03|Mattonelle e ceramiche |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
|Miscugli di cemento, mattoni,|selezionati da costruzione e
17 01 07|mattonelle e ceramiche |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
17 02 02|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Esclusi i primi 30 cm di
| |suolo, la torba e purche' non
| |provenienti da siti
17 05 04|Terra e rocce*** |contaminati
---------------------------------------------------------------------
19 12 05|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente vetro raccolto
20 01 02|Vetro |separatamente
---------------------------------------------------------------------
| |Solo rifiuti di giardini e
| |parchi; eccetto terra vegetale
20 02 02|Terre e rocce |e torba
(*) Rifiuti
contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra,
sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice
17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione
provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose
inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi
adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello
stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze
pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la
costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione
provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali
contenenti sostanze pericolose in quantita' notevole. (**) Inclusi
gli scarti di produzione del cristallo. (***) Inclusi i rifiuti di
cui al codice 01.04.13.
Tabella 2
Limiti di
concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in discariche per
rifiuti inerti
=====================================================================
Componente | L/S=10 1/kg mg/l
=====================================================================
As |0.05
Ba |2
Cd |0.004
Cr totale |0.05
Cu |0.2
Hg |0.001
Mo |0.05
Ni |0.04
Pb |0.05
Sb |0.006
Se |0.01
Zn |0.4
Cloruri |80
Fluoruri |1
Solfati |100 (*)
Indice Fenolo |0.1
DOC (**) |50
TDS (***) |400
(*) Nel caso in cui i
rifiuti non rispettino i valori riportati per il solfato, possono
ancora essere considerati conformi ai criteri di ammissibilita' se
l'eluato non supera il valore di 600 mg/l come Co se L/S = 10 1/kg.
(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per
il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test
con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH
compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati
conformi ai criteri di ammissibilita' per il carbonio organico
disciolto se il risultato della prova non supera 50mg/l. (E'
disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma
prEN 14429). (***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS
(Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e
per il cloruro.
Tabella 3
Limiti di
accettabilita' per i composti organici in discariche per rifiuti
inerti
=====================================================================
Parametri | Valore mg/kg
=====================================================================
TOC (*) |30000 (*)
BTEX |6
Olio minerale (da C10 a C40) |500
(*) Tale parametro si
riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di
interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e
polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorita'
competente puo' accettare un valore limite piu' elevato, purche' non
si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto
a pH 7 (DOC7).
Tabella 4
Fattori di equivalenza
per il calcolo delle diossine e dei dibenzofurani
=====================================================================
| |Fattore di equivalenza
=====================================================================
|Tetraclorodibenzodiossina |
2, 3, 7, 8 |(TCDD) |1
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDD) |0,5
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 4, 7, 8 |(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 7, 8, 9 |(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 6, 7, 8 |(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDD) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzodiossina |
|(OCDD) |0,001
---------------------------------------------------------------------
|Tetraclorodibenzofurano |
2, 3, 7, 8 |(TCDF) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano |
2, 3, 4, 7, 8 |(PeCDF) |0,5
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDF) |0,05
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 7, 8 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 7, 8, 9 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 6, 7, 8 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
2, 3, 4, 6, 7, 8 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDF) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9|(HpCDF) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzofurano |
|(OCDF) |0,001
Art. 6
Impianti di
discarica per rifiuti non pericolosi
1. Nelle discariche
per rifiuti non pericolosi e' consentito lo smaltimento, senza
caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:
a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, classificati come non
pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le
frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente
e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualita' e quantita' ai
rifiuti urbani;
b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva
definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni. I
rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi in questa
tipologia di discarica se risultano conformi a quanto previsto
dall'art. 7 del decreto legislativo 36 del 2003;
non sono ammessi se risultano contaminati a un livello tale che il
rischio associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri
impianti. Detti rifiuti non possono essere ammessi in aree in cui
sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto,
nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti
non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non
inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui
all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni
fissate in tabella 5.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto,
nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresi', smaltiti
rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a
processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un
eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;
b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non
superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente
attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione,
quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili;
c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza
secca non inferiore al 25%;
d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai
rifiuti non pericolosi biodegradabili.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, in
discarica per rifiuti non pericolosi, e' vietato il conferimento di
rifiuti che:
a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di
equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a
0.002 mg/kg;
c) contengono le sostanze cancerogene previste dalla tabella 1,
allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n.
471, in concentrazioni superiori a 1/10 delle rispettive
concentrazioni limite riportate all'art. 2 della decisione della
Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni, con una
sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0.1%.
6. Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non
pericolosi i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti costituite da fibre minerali artificiali,
indipendentemente dalla loro classificazione, come pericolosi o non
pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali
artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica
in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in
modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle
sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche
dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in
modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la
frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali.
Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la
ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza
plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali
da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la
dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la
chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire contatto tra
rifiuti e persone;
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non
devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi
biodegradabili;
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie
o resinoidi in conformita' con l'art. 7, comma 3, lettera c) del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 senza essere sottoposti a
prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i
requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo
caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere
ridotte dall'autorita' territorialmente competente.
7. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 5 e
ai parametri indicati con l'asterisco nella tabella 5 possono essere
disposte dall'autorita' territorialmente competente qualora la
provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un
eventuale superamento dei limiti. Tabella 5 Limiti di concentrazione
nell'eluato per l'accettabilita' in discariche per rifiuti non
pericolosi
=====================================================================
Componente | L/S=10 1/kg mg/l
=====================================================================
As |0.2
Ba |10
Cd |0.02
Cr totale |1
Cu |5
Hg |0.005
Mo |1
Ni |1
Pb |1
Sb |0.07
Se |0.05
Zn |5
Cloruri |1500
Fluoruri |15
Cianuri |0.5
Solventi organici aromatici (*) |0.4
Solventi organici azotati (*) |0.2
Solventi organici clorurati (*) |2
Pesticidi totali non fosforati (*) |0.05
Pesticidi totali fosforati (*) |0.1
Solfati |2000
DOC (**) |80
TDS (***) |6000
(*) Le analisi di tali parametri sono
disposte dall'autorita' territorialmente competente esclusivamente
qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato
sospetto di un eventuale superamento dei limiti. (**) Nel caso in
cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al
proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una
proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I
rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di
ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il risultato
della prova non supera 80mg/l. (E disponibile un metodo in corso di
sperimentazione basato sulla norma prEN 14429). (***) E' possibile
servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in
alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.
Art. 7
Sottocategorie di
discariche per rifiuti non pericolosi
1. Nel rispetto dei
principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
le autorita' territorialmente competenti possono autorizzare, anche
per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per
rifiuti non pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o
biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in
discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e
discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto
sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici,
con recupero di biogas.
2. I criteri di ammissibilita' per le sottocategorie di discariche
di cui al comma 1, vengono individuati dalle autorita'
territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.
I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle
caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con
riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneita' del sito e
prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo
e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.
3. Le autorita' territorialmente competenti possono, altresi',
autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da
operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di
bonifica dei siti inquinati ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, prendendo in considerazione i
parametri previsti dalla tabella 1, allegato 1, colonna B, al
decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
Art. 8
Impianti di
discarica per rifiuti pericolosi
1. Fatto salvo quanto
previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per
rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano
tutti i seguenti requisiti:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un
eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;
b) contengono PCB come definiti dal decreto 22 maggio 1999, n. 209,
in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
c) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di
equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori
0,01 mg/kg;
d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere
inferiore al 25%;
e) il TOC non deve essere superiore al 6% con riferimento alle
sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con
l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri
composti non biodegradabili.
2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1,
lettere b) e c) e ai parametri indicati con l'asterisco nella
tabella 6 possono essere disposte dall'autorita' territorialmente
competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato
sospetto di un eventuale superamento dei limiti.
Tabella 6
Limiti di
concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in discariche per
rifiuti pericolosi
=====================================================================
Componente | L/S=10 1/kg mg/l
=====================================================================
As |2.5
Ba |30
Cd |0.2
Cr totale |7
Cu |10
Hg |0.05
Mo |3
Ni |4
Pb |5
Sb |0.5
Se |0.7
Zn |20
Cloruri |2500
Fluoruri |50
Cianuri |5
Solventi organici aromatici (*) |4
Solventi organici azotati (*) |2
Solventi organici clorurati (*) |20
Pesticidi totali non fosforati (*) |0.5
Pesticidi totali fosforati (*) |1
Solfati |5000
DOC (**) |100
TDS(***) |10000
(*) Le analisi di
tali parametri possono essere disposte dall'autorita'
territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto possa
determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei
limiti. (**) NeI caso in cui i rifiuti non rispettino i valori
riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere
sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH
compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati
conformi ai criteri di ammissibilita' per il carbonio organico
disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l. (E
disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma
prEN 14429). (***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS
(Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e
per il cloruro.
Art. 9
Criteri di
ammissibilita' per il deposito sotterraneo
1. Sono ammessi in
depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i
rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, e'
effettuata la valutazione della sicurezza conformemente a quanto
stabilito al punto 3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36 e degli ulteriori criteri stabiliti
nell'allegato 4 al presente decreto. I rifiuti sono ammessi in
deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.
3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti
che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico,
chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi:
a) i rifiuti elencati all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a
contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni
previste per lo stoccaggio e subire quindi:
un cambiamento di volume;
una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o
esplosivi, o qualunque altra reazione che possa rappresentare un
rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrita' della
barriera;
c) i rifiuti biodegradabili;
d) i rifiuti dall'odore pungente;
e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o
esplosiva, e in particolare i rifiuti che:
provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali
dei componenti;
in condizioni di saturazione in un contenitore formano
concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde
al limite inferiore di esplosivita';
f) i rifiuti con un'insufficiente stabilita' tenuto conto delle
condizioni geomeccaniche;
g) i rifiuti autoinflammabili o soggetti a combustione spontanea
nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i
rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma
di miscele non identificate.
4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, e'
effettuata la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui
avviene il deposito in questione, in conformita' a quanto previsto
al punto 1.2 dell'allegato 4. Tale valutazione deve accertare che il
livello di isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera e'
accettabile.
5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco
devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilita';
i differenti gruppi di compatibilita' devono essere fisicamente
separati nella fase di stoccaggio.
Art. 10
Deroghe
1. Sono ammessi
valori limite piu' elevati per i parametri specifici fissati agli
articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora:
a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare
riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei
limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto,
dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla
valutazione dei rischi;
b) l'autorita' territorialmente competente conceda un'autorizzazione
presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola
discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa
discarica e delle zone limitrofe;
c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non
superino, per piu' del triplo, quelli specificati per la
corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore
limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti
inerti, il valore limite autorizzato non superi, per piu' del
doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di
discarica.
2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo
naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorita'
territorialmente competente puo' stabilire limiti piu' elevati
coerenti con tali concentrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti
parametri:
a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5 e 6;
b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;
c) PCB di cui all'art. 5, comma 2, lettera b);
d) carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per rifiuti
non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non
reattivi;
e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti
pericolosi.
4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione
della direttiva 1999/31/CE previsti dall'art. 15 della medesima
direttiva, invia alla commissione una relazione sul numero annuale
di autorizzazioni concesse in virtu' del presente articolo sulla
base delle informazioni ricevute dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i Servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'art. 10,
comma 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La relazione
e' elaborata in base al questionario adottato con la decisione
2000/738/CE della commissione del 17 novembre 2000.
Art. 11
Abrogazioni
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il
decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio 13 marzo
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003.
Roma, 3 agosto 2005
Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive Scajola
Il Ministro della salute Storace
Allegato 1
CARATTERIZZAZIONE DI
BASE
La caratterizzazione
di base consiste nella determinazione delle caratteristiche dei
rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni
necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.
1. Scopi della
caratterizzazione di base. La caratterizzazione di base ha i
seguenti scopi:
a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e
origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e
ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);
b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il
comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le
possibilita' di trattamento previste all'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori
limite;
d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la
verifica di conformita' di cui all'art. 3 del presente decreto e le
eventuali possibilita' di semplificare i test relativi (in modo da
ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica
delle informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei
rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione
di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonche'
la frequenza delle verifiche di conformita'.
2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base. I
requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti
sono i seguenti:
a) fonte ed origine dei rifiuti;
b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti
(descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi
dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
o una dichiarazione che spieghi perche' tale trattamento non e'
considerato necessario;
d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del
percolato quando sia presente; e) aspetto dei rifiuti (odore,
colore, morfologia);
f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione della
Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni);
g) per i rifiuti pericolosi: le proprieta' che rendono pericolosi i
rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del
Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le
esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla
discarica;
k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o
recuperare i rifiuti.
3. Caratterizzazioni analitiche. Per ottenere le informazioni di cui
al precedente punto 2 e' necessario sottoporre i rifiuti a
caratterizzazione analitica. Oltre al comportamento dell'eluato deve
essere nota la composizione dei rifiuti o deve essere determinata
mediante caratterizzazione analitica. Le determinazioni analitiche
previste per determinare le tipologie di rifiuti devono sempre
comprendere quelle destinate a verificarne la conformita'. La
determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle
determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra
caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformita'
dipendono dal tipo di rifiuti. Ai fini della caratterizzazione
analitica si individuano due tipologie di rifiuti:
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo;
b) rifiuti non generati regolarmente. Le caratterizzazioni descritte
alle lettere a) e b) danno informazioni che possono essere
direttamente messe in relazione con i criteri di ammissibilita' alla
categoria di discarica corrispondente;
e' possibile inoltre fornire informazioni descrittive (come ad
esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani).
a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo. I
rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei
prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il
quale: l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti
e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben
definiti;
il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie
ed informa il gestore della discarica quando intervengono
cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali
impiegati). Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I
rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se e' possibile
considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche
comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).
Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente, devono
essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2
del presente allegato e in particolare: la composizione dei singoli
rifiuti;
la variabilita' delle caratteristiche;
se prescritto, il comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato
mediante un test di cessione per lotti;
le caratteristiche principali, da sottoporre a determinazioni
analitiche periodiche. Se i rifiuti derivano dallo stesso processo
ma da impianti diversi, occorre effettuare un numero adeguato di
determinazioni analitiche per evidenziare la variabilita' delle
caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata la
caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti
soltanto alla verifica di conformita', a meno che, il loro processo
di produzione cambi in maniera significativa. Per i rifiuti che
derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i risultati
delle determinazioni analitiche potrebbero evidenziare variazioni
minime delle proprieta' dei rifiuti in relazione ai valori limite
corrispondenti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione
di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla
verifica di conformita', a meno che, il loro processo di produzione
cambi in maniera significativa. I rifiuti provenienti da impianti
che effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da
stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di
raccolta, possono presentare caratteristiche estremamente variabili
e occorre tenerne conto per stabilire la tipologia di appartenenza
(tipologia a:
rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo o
tipologia b:
rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilita' fa propendere
verso la tipologia b. b) Rifiuti non generati regolarmente. I
rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati
regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto
e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In
questo caso e' necessario determinare le caratteristiche di ciascun
lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei
requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono
essere determinate le caratteristiche di ogni lotto;
pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformita'.
4. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche.
Oltre a quanto previsto alla tabella 1 e all'art. 6, comma 6,
lettera c), ai fini della caratterizzazione di base, non sono
necessarie le determinazioni analitiche di cui al punto 3 del
presente allegato qualora:
i rifiuti siano elencati in una lista positiva, compresi i rifiuti
individuati dal decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del
presente decreto;
tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti
sono note e ritenute idonee dall'autorita' territorialmente
competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico
effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono
disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei
rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare
riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a
caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata
categoria di discarica.
Allegato 2
CRITERI DI
AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO
1. Principi. I
rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti
nelle seguenti tipologie di discarica:
a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella
dedicata;
b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella
monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco
europeo dei rifiuti 17 06 05;
per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purche'
sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal
decreto ministeriale 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi
alla tabella 1, verificati con periodicita' stabilita dall'autorita'
competente presso l'impianto di trattamento.
Tabella 1
Criteri di
ammissibilita' a discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti
contenenti amianto trattati
=====================================================================
Parametri | Valori
=====================================================================
Contenuto di amianto (% in peso) |< = 30
Densita' apparente (g/cm3) |> 2
Densita' relativa (%) |> 50
Indice di rilascio |< 0.6
Oltre ai criteri e
requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi
e non pericolosi, per il conferimento di rifiuti di amianto o
contenenti amianto nelle discariche individuate alle precedenti
lettere a) e b), devono essere rispettati modalita' e criteri di
smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure di
protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto
indicate al successivo punto 2.
2. Modalita' e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto.
Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire
direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed
esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da
evitare la frantumazione dei materiali. Le celle devono essere
coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di
settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il
passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti
contenenti amianto. Per evitare la dispersione di fibre, la zona di
deposito deve essere coperta con materiale appropriato,
quotidianamente e prima di ogni operazione di compattaggio e, se i
rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I
materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere
consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi
dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione
contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno
20 cm di spessore. Nella discarica o nell'area non devono essere
svolte attivita', quali le perforazioni, che possono provocare una
dispersione di fibre. Deve essere predisposta e conservata una mappa
indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno
della discarica o dell'area. Nella destinazione d'uso dell'area dopo
la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto
tra rifiuti e persone. Nella copertura finale dovra' essere operato
il recupero a verde dell'area di discarica, che non dovra' essere
interessata da opere di escavazione ancorche' superficiale. Nella
normale conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti
rifiuti contenenti amianto, il personale adotta i criteri di
protezione di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e
successive modificazioni e norme tecniche derivate.
Allegato 3
CAMPIONAMENTO E
ANALISI DEI RIFIUTI
Il campionamento, le
determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la
verifica di conformita' sono effettuati da persone ed istituzioni
indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una
comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un
efficace sistema di controllo della qualita'. Il campionamento e le
determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori
di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un
appropriato sistema di garanzia della qualita', compreso un
controllo periodico indipendente.
1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano
biodegradabile. Il campionamento della massa di rifiuti da
sottoporre alla successiva analisi deve essere effettuato tenendo
conto della composizione merceologica, secondo il metodo di
campionamento ed analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246. Secondo
quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/CE, art. 2, lettera m),
devono essere considerati fra i rifiuti urbani biodegradabili gli
alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il cartone, i
pannolini e gli assorbenti.
2. Analisi degli eluati e dei rifiuti. Il campionamento dei rifiuti
ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere
effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo
secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla
norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi -
Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati». Le
prove di eluizione e l'analisi degli eluati per i parametri previsti
dalle tabelle 2, 5 e 6 del presente decreto devono essere effettuate
mediante i metodi analitici ENV 12457/1-4, ENV 12506 ed ENV 13370.
Per le determinazioni analitiche devono essere adottati metodi
ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.
3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto. Per le
discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto
le analisi devono essere integrate come segue.
3.1 Analisi del rifiuto. Fatto salvo quanto disposto all'art. 6,
comma 6, lettera c), il contenuto di amianto in peso deve essere
determinato analiticamente utilizzando una delle metodiche
analitiche quantitative previste dal decreto del Ministro della
sanita' 6 settembre 1994, la percentuale in peso di amianto
presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sara' ridotta
dall'effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore
del rifiuto iniziale. La densita' apparente e' determinata secondo
le normali procedure di laboratorio standardizzate, con
utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia idrostatica,
picnometro). La densita' assoluta e' determinata come media pesata
delle densita' assolute dei singoli componenti utilizzati nelle
operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti
nel materiale finale. La densita' relativa e' calcolata come
rapporto tra la densita' apparente e la densita' assoluta. L'indice
di rilascio I.R. e' definito come:
I.R. = frazione ponderale di amianto/densita' relativa (essendo la
frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100). L'indice
di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato, dopo che esso
ha acquisito le caratteristiche di compattezza e solidita'. La prova
deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi contenitore o
involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg. La valutazione
dell'indice di rilascio deve essere eseguita secondo le modalita'
indicate nel piano di sorveglianza e controllo.
3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto. Vanno
adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto
di fase (MOCF);
per la valutazione dei risultati delle analisi si deve far
riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel decreto del
Ministro della sanita' 6 settembre 1994.
Allegato 4
VALUTAZIONE DELLA
SICUREZZA AI FINI DELL'AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN DEPOSITI
SOTTERRANEI
1. Principi di
sicurezza per tutti i tipi di deposito sotterraneo.
1.1. L'importanza della barriera geologica. Lo smaltimento dei
rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l'isolamento dei
rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la barriera geologica e le
cavita', e in particolare le strutture artificiali, costituiscono un
sistema che, come tutti gli altri aspetti tecnici, deve rispettare i
prescritti requisiti. In particolare, devono essere attuate le
misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti
nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato
di tutti i corpi idrici sotterranei. A tal fine, deve essere
effettuata la valutazione a lungo termine dell'impianto, in
conformita' a quanto stabilito al punto 1.2.7 del presente allegato.
1.2. Valutazione dei rischi specifica per il sito. Per la
valutazione dei rischi e' necessario individuare:
il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati);
i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque
sotterranee);
le vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti possono
raggiungere la biosfera;
e la valutazione dell'impatto delle sostanze che possono raggiungere
la biosfera. I criteri di ammissibilita' per il deposito sotterraneo
devono essere basati sull'analisi della roccia ospitante, accertando
che, per quanto riguarda il sito, non sia applicabile alcuna delle
condizioni dell'allegato 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36 ad eccezione dei paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5 per gli impianti di
discarica per rifiuti inerti e dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 per
gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi. I
criteri di ammissibilita' devono essere determinati tenendo conto
delle condizioni locali. A tale scopo e' necessario accertare che
gli strati sono adatti per la collocazione di un deposito, cioe'
valutare i rischi legati al contenimento, tenendo conto del sistema
generale costituito dai rifiuti, dalle strutture e cavita'
artificiali e dalla natura della roccia ospitante. La valutazione
dei rischi dell'impianto specifica per il sito deve essere
effettuata sia per la fase operativa che per la fase post-operativa.
L'esito delle valutazioni consentira' di definire le misure di
controllo e di sicurezza necessarie e di determinare i criteri di
ammissibilita'. E' necessario effettuare un'analisi integrata della
valutazione delle prestazioni, che comprenda i seguenti aspetti:
1) valutazione geologica;
2) valutazione geomeccanica;
3) valutazione idrogeologica;
4) valutazione geochimica;
5) valutazione dell'impatto sulla biosfera;
6) valutazione della fase operativa;
7) valutazione a lungo termine;
8) valutazione dell'impatto di tutti gli impianti di superficie del
sito.
1.2.1. Valutazione geologica. E' necessaria un'indagine della
struttura geologica di un sito, se non e' gia' nota, con ricerche ed
analisi della tipologia delle rocce, dei suoli e della topografia.
L'esame geologico serve ad accertare che il sito e' adatto alla
creazione di un deposito sotterraneo. Devono essere inseriti la
collocazione, la frequenza e la struttura delle irregolarita' o
delle fratture degli strati geologici circostanti e l'impatto
potenziale dell'attivita' sismica su tali strutture. E
indispensabile prendere in considerazione anche siti alternativi.
1.2.2. Valutazione geomeccanica. La stabilita' delle cavita' deve
essere accertata con adeguate ricerche e modelli predittivi. La
valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I
processi vanno analizzati e documentati in maniera sistematica. E'
necessario accertare che:
1) durante e dopo la formazione delle cavita', ne' nella cavita'
stessa ne' sulla superficie del suolo sono prevedibili deformazioni
di rilievo che possano danneggiare la funzionalita' del deposito
sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera;
2) la capacita' di carico della cavita' e' sufficiente a prevenirne
il crollo durante l'utilizzo;
3) il materiale depositato deve avere la stabilita' necessaria ad
assicurarne la compatibilita' con le proprieta' geomeccaniche della
roccia ospitante.
1.2.3. Valutazione idrogeologica. E' indispensabile un'indagine
approfondita delle caratteristiche idrauliche per valutare la
configurazione dello scorrimento delle acque sotterranee negli
strati circostanti, sulla base delle informazioni sulla
conduttivita' idraulica della massa rocciosa, delle fratture e dei
gradienti idraulici.
1.2.4. Valutazione geochimica. E' indispensabile un'indagine
approfondita della composizione delle rocce e delle acque
sotterranee per valutare la situazione attuale delle acque
sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e
l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura, nonche' una
descrizione mineralogica quantitativa della roccia ospitante. Va
valutata anche l'incidenza della variabilita' sul sistema geochimico.
1.2.5. Valutazione dell'impatto sulla biosfera. E' indispensabile
un'indagine sull'impatto del deposito sotterraneo sulla biosfera.
Vanno svolti anche studi di base per determinare il livello delle
sostanze coinvolte nell'ambiente naturale locale.
1.2.6. Valutazione della fase operativa. Per quanto riguarda la fase
operativa l'analisi deve accertare:
1) la stabilita' delle cavita' come stabilito al punto 1.2.2;
2) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra
i rifiuti e la biosfera;
3) che non esistono rischi inaccettabili per l'esercizio
dell'impianto. L'accertamento della sicurezza operativa
dell'impianto deve comprendere un'analisi sistematica del suo
esercizio, sulla base di dati specifici relativi all'inventario dei
rifiuti, alla gestione dell'impianto e al programma di attivita'. Va
dimostrato che tra i rifiuti e la roccia non rischiano di crearsi
reazioni chimiche o fisiche tali da danneggiare la robustezza e la
tenuta della roccia e da mettere a rischio il deposito stesso. Per
questo motivo, oltre ai rifiuti non ammissibili ai sensi dell'art. 6
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e dei rifiuti non
ammessi al deposito sotterraneo ai sensi dell'art. 9, comma 3 del
presente decreto, non e' consentito il conferimento di rifiuti
potenzialmente soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni
di stoccaggio previste (temperatura, umidita), prodotti gassosi,
rifiuti volatili, rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di
miscellanea non identificata. Vanno individuati gli eventi
particolari che potrebbero portare a una via di contatto tra i
rifiuti e la biosfera durante la fase operativa. I diversi tipi di
rischi operativi potenziali devono essere riassunti in categorie
specifiche e ne devono essere valutati i possibili effetti,
accertando che non esistono rischi inaccettabili di una rottura del
contenimento dell'operazione e prevedendo misure di emergenza.
1.2.7. Valutazione a lungo termine. Per conseguire l'obiettivo di
uno smaltimento sostenibile, la valutazione dei rischi deve
comprendere previsioni di lungo termine. Va accertato quindi che
durante la fase post-operativa a lungo termine del deposito
sotterraneo non si creeranno vie di contatto con la biosfera. E'
necessario analizzare quantitativamente sul lungo periodo le
barriere del sito di deposito sotterraneo (come la qualita' dei
rifiuti, le strutture artificiali, le opere di consolidamento e di
sigillatura di pozzi e forature), le caratteristiche prestazionali
della roccia ospitante, degli strati circostanti e del terreno di
copertura e valutarle sulla base di dati specifici del sito o di
calcoli deduttivi sufficientemente prudenti. Va tenuto conto anche
delle condizioni geochimiche e geoidrologiche come la circolazione
delle acque sotterranee (cfr. le sezioni 1.2.3 e 1.2.4), l'efficacia
delle barriere, l'attenuazione naturale e il percolato dei rifiuti
depositati. La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo
deve essere accertata attraverso un esame che comprenda una
descrizione della situazione iniziale in un momento specifico (ad
esempio il momento della chiusura) seguita da una previsione dei
maggiori cambiamenti previsti nel tempo geologico. Vanno infine
valutate le conseguenze del rilascio delle sostanze coinvolte dal
deposito sotterraneo, in base a scenari previsionali diversi che
tengano conto della possibile evoluzione a lungo termine della
biosfera, della geosfera e del deposito sotterraneo. Nel valutare i
rischi legati ai rifiuti a lungo termine non e' necessario tenere
conto dei contenitori e del rivestimento delle cavita' per la loro
durata limitata.
1.2.8. Valutazione di impatto degli impianti di raccolta di
superficie. Anche quando sono destinati allo smaltimento
sotterraneo, i rifiuti portati al sito vengono scaricati, sottoposti
a prove ed eventualmente stuccati in superficie prima di raggiungere
la destinazione finale. Gli impianti di raccolta devono essere
progettati e gestiti in maniera da evitare danni alla salute umana e
all'ambiente locale e da rispettare gli stessi requisiti previsti
per gli altri impianti di raccolta dei rifiuti.
1.2.9. Valutazione degli altri rischi. Ai fini della protezione dei
lavoratori, i rifiuti possono essere stoccati in un deposito
sotterraneo solo se rigorosamente isolati da attivita' minerarie.
Non sono ammessi rifiuti che contengono o possono produrre sostanze
pericolose per la salute umana, come ad esempio germi patogeni di
malattie contagiose.
2. Considerazioni supplementari in materia di miniere di salgemma.
2.1. Importanza della barriera geologica. Per quanto riguarda i
principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che
circonda i rifiuti riveste un duplice ruolo: roccia ospitante in cui
sono incapsulati i rifiuti, strati soprastanti e sottostanti di
rocce impermeabili (ad esempio di anidrite) che costituiscono una
barriera geologica che impedisce alle acque sotterranee di penetrare
nella discarica e che impedisce ai liquidi e ai gas di filtrare
all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale barriera
geologica e' attraversata da pozzi e perforazioni e' necessario
provvedere a sigillarli durante le operazioni per prevenire la
penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente dopo la
cessazione delle attivita' del deposito sotterraneo. Se l'estrazione
dei minerali continua oltre il periodo di attivita' della discarica,
dopo la cessazione delle attivita' di questa e' indispensabile
sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile all'acqua,
progettata calcolando la pressione idraulica operativa a tale
profondita', in maniera che l'acqua che potrebbe filtrare nella
miniera ancora in funzione non possa comunque penetrare nell'area di
smaltimento, nelle miniere di salgemma il sale e' considerato una
barriera di contenimento totale. I rifiuti entrano quindi in
contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o
per effetto di un evento geologico a lungo termine come il movimento
terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del
livello del mare). Non esistono probabilita' molto elevate che i
rifiuti subiscano alterazioni nelle condizioni previste per lo
stoccaggio, ma occorre tenere conto delle conseguenze di possibili
eventi sfavorevoli.
2.2. Valutazione a lungo termine. La sicurezza a lungo termine di un
deposito sotterraneo situato in uno strato roccioso di salgemma va
accertata principalmente designando la roccia salina come barriera.
La roccia salina risponde al requisito di impermeabilita' ai gas e
ai liquidi e, grazie alla sua natura convergente, e' in grado di
incapsulare i rifiuti e di isolarli completamente al termine del
processo di trasformazione. La natura convergente della roccia
salina non e' quindi in contrasto con la necessita' di disporre di
cavita' stabili nella fase operativa. La stabilita' e' un fattore
importante per garantire la sicurezza operativa e mantenere l'integrita'
della barriera geologica senza limitazioni di tempo, assicurando
cosi' la protezione della biosfera. I rifiuti devono essere
mantenuti in isolamento permanente rispetto alla biosfera. Il
cedimento controllato del terreno di copertura o altri difetti
prevedibili a lungo termine sono accettabili solo se e' possibile
dimostrare che potranno verificarsi esclusivamente trasformazioni
diverse dalla rottura, che rimarra' comunque integra la barriera
geologica e che non si formeranno vie di contatto tra l'acqua e i
rifiuti o i rifiuti e la biosfera.
3. Considerazioni supplementari con riferimento alla roccia dura.
Per stoccaggio in profondita' nella roccia dura si intende lo
stoccaggio sotterraneo a una profondita' di parecchie centinaia di
metri;
la roccia dura puo' essere costituita da diverse rocce magmatiche
come il granito o il gneiss, ma anche da rocce sedimentarie come il
calcare o l'arenaria. A tale scopo ci si puo' servire di una miniera
non piu' sfruttata per le attivita' estrattive o di un impianto di
stoccaggio nuovo.
3.1. Principi di sicurezza. Nel caso di stoccaggio nella roccia dura
non e' possibile il contenimento totale e quindi e' necessario
costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far si' che
l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli effetti
degli agenti inquinanti impedendo cosi' effetti negativi
irreversibili nei confronti dell'ambiente. Sara' quindi la capacita'
dell'ambiente circostante di attenuare e degradare gli agenti
inquinanti a determinare l'accettabilita' di una fuga da una
struttura di questo tipo. Le prestazioni del sistema di stoccaggio
sotterraneo vanno valutate in maniera globale, tenendo conto del
funzionamento coerente delle diverse componenti del sistema. Nel
caso di stoccaggio sotterraneo nella roccia dura, il deposito deve
essere situato al di sotto della falda acquifera per prevenire il
deterioramento delle acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia
dura deve rispettare tale requisito, impedendo che qualunque fuga di
sostanze pericolose dal deposito raggiunga la biosfera - e in
particolare gli strati superiori della falda acquifera a contatto
con essa - in quantita' o concentrazioni tali da provocare effetti
nocivi. E' necessario quindi valutare l'afflusso delle acque verso e
nella biosfera e l'impatto della variabilita' sul sistema
idrogeologico. Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti,
dell'imballaggio e delle strutture artificiali puo' portare alla
formazione di gas nel deposito sotterraneo nella roccia dura.
Occorre quindi tenere conto di tale fattore nel progettare le
strutture per lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo.
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