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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno
1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e
dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e
successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della
predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700,
modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva
del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione
della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il
decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio
della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e successive modificazioni;
Visto l'Accordo sull'applicazione
delle misure sanitarie e fitosanitarie, stipulato nell'ambito della
Organizzazione mondiale del commercio;
Vista la Convenzione internazionale
per la protezione delle piante della FAO, ratificata il 3 agosto 1955;
Visto lo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie n. 15, della
Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO,
relativo alle «linee guida per la regolamentazione del materiale da
imballaggio in legno nel commercio internazionale»;
Considerato che il
materiale da imballaggio in legno e' spesso costituito da legno grezzo che
potrebbe non essere stato sufficientemente lavorato o trattato per
rimuovere o uccidere gli organismi nocivi e che puo' quindi costituire un
canale di introduzione e diffusione degli stessi. E che gli imballaggi in
legno sono spesso riutilizzati, riciclati o ri-manufatti, cosa che rende
difficile determinare l'origine effettiva di qualsiasi imballaggio e
conseguentemente il suo stato fitosanitario;
Considerata la necessita' di
adottare lo specifico Marchio IPPC/FAO che garantisca che l'imballaggio
stesso o il materiale di tale imballaggio in legno e' stato sottoposto a
misure conformi allo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie
della FAO n. 15;
Ritenuto necessario riconoscere i soggetti gestori per
l'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in
legno, che garantiscano il monitoraggio dei sistemi di certificazione e di
marcatura, per la verifica della conformita' ai requisiti e la messa a
punto di procedure di ispezione, registrazione o accreditamento e
verifica, delle societa' commerciali aderenti;
Acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29
aprile 2004;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto
disciplina i requisiti necessari al riconoscimento dei soggetti gestori
dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi
in legno, che garantisca che l'imballaggio stesso o il materiale di tale
imballaggio in legno e' stato sottoposto a misure conformi allo Standard
internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO n. 15.
Art. 2
Definizioni
1. Ai
sensi del presente decreto si specificano le seguenti definizioni:
a)
Associazione di categoria:
associazione dove siano previste le figure
professionali di produttori di imballaggi in legno, semilavorati e finiti,
nel proprio Statuto. L'elenco dei soci comprova la consistenza del numero
degli associati;
b) Figure professionali coinvolte nella filiera degli
imballaggi in legno:
le figure professionali coinvolte nella filiera degli
imballaggi in legno come di seguito distinte per organizzazione
produttiva:
i. Azienda di produzione o di commercializzazione di
imballaggi, dotata di strutture per il trattamento fitosanitario, che
produce imballaggi in legno semilavorato (tavolame, travature o
semilavorati in genere che subiscono ulteriore lavorazione da parte di un
operatore autorizzato);
ii. Azienda di produzione o di commercializzazione
di imballaggi finiti che acquista materiale trattato ed e' priva di
strutture per il trattamento fitosanitario;
iii. Azienda di produzione o
di commercializzazione imballaggi dotata di strutture per il trattamento
fitosanitario che produce imballaggi in legno finiti (pallet, imballaggi
di legno in genere, paglioli, fusti, bobine, ecc.);
iv. Azienda di
produzione o di commercializzazione di imballaggi che acquista materiale
non trattato ed e' priva di strutture per il trattamento fitosanitario, e
fa effettuare il trattamento fitosanitario sui propri imballaggi in legno
finiti ad un azienda che effettua il trattamento fitosanitario sugli
imballaggi in legno di proprieta' di terzi.
v. Azienda che effettua il
trattamento fitosanitario sugli imballaggi in legno di proprieta' di
terzi.
Art. 3
Principi e criteri
per l'utilizzazione del marchio IPPC/FAO
1. I soggetti gestori
dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO, ufficialmente
riconosciuti, devono mettere a punto per le societa' commerciali aderenti
procedure di ispezione, di registrazione o di accreditamento per la
verifica della conformita' ai requisiti del presente decreto e dei sistemi
di certificazione e di marcatura messi in essere.
2. L'utilizzazione del
Marchio IPPC/FAO deve essere effettuata, nel rispetto dei dettami dello
Standard internazionale sulle misure fitosanitarie n. 15, della
Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO.
Art. 4
Requisiti dei
soggetti gestori
1. I soggetti gestori sono organismi, individuati da una
o piu' associazioni di categoria di comprovata esperienza e competenza,
che coinvolgono e coordinano le figure professionali coinvolte nella
filiera degli imballaggi in legno che operano su tutto il territorio
nazionale, vale a dire l'insieme degli operatori che concorrono alla
predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, commercializzazione
e fornitura di detti materiali, nuovi o usati, materia prima compresa.
2.
I soggetti gestori dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da
apporre sugli imballaggi in legno, ufficialmente riconosciuti, devono
dotarsi di un proprio regolamento conforme ai requisiti di cui
all'allegato 1.
3. I regolamenti dei soggetti gestori ufficialmente
riconosciuti devono essere conformi allo Standard internazionale sulle
misure fitosanitarie della FAO n. 15, relativo alle «linee guida per la
regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio
internazionale», e ad ogni altro standard internazionale approvato in
ambito FAO per lo specifico settore.
4. I soggetti gestori ufficialmente
riconosciuti devono dotarsi di un proprio marchio identificativo, diverso
dal Marchio IPPC/FAO, il cui uso deve essere disciplinato dal regolamento
di cui al comma 2.
Art. 5
Riconoscimento
1.
Il riconoscimento dell'idoneita' a gestire l'utilizzo dello specifico
Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, e' concesso con
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il
parere del Servizio fitosanitario nazionale, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a seguito dell'istanza documentata
dell'interessato attestante il possesso dei requisiti prescritti.
2. Il
mantenimento del riconoscimento e' subordinato all'esito favorevole delle
ispezioni periodiche e regolari, coordinate dal Servizio fitosanitario
centrale ed effettuate da ispettori del Servizio fitosanitario nazionale.
In caso di esito sfavorevole si provvede alla revoca del riconoscimento in
questione, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, conformemente a quanto stabilito nell'allegato 1.
3. I costi
delle ispezioni, di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti
gestori interessati.
Art. 6
Domanda di
riconoscimento
1. I soggetti gestori che intendono ottenere il
riconoscimento di idoneita', di cui all'art. 5, presentano apposita
istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali, corredata dei
documenti di cui all'allegato 2.
2. I soggetti gestori di cui al comma 1
informano il Ministero delle politiche agricole e forestali delle
eventuali variazioni in ordine alla loro situazione giuridica, al loro
regolamento interno nonche' ad ogni altra variazione relativa alle
informazioni a corredo della istanza di riconoscimento, entro trenta
giorni.
3. Le suddette variazioni non devono essere in contrasto con
quanto stabilito nell'allegato 1.
Art. 7
Obblighi dei
soggetti gestori
1. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono
adempiere alle disposizioni o alle specifiche tecniche impartite dal
Servizio fitosanitario nazionale.
2. I soggetti gestori devono essere in
grado di controllare e coordinare le figure professionali coinvolte nella
filiera degli imballaggi in legno loro aderenti, comprese quelle relative
al trattamento fitosanitario.
3. I soggetti gestori ufficialmente
riconosciuti prevedono nel proprio regolamento i controlli e le ispezioni
necessarie ed utilizzano per il loro svolgimento, esclusivamente strutture
esterne accreditate secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45012 o
UNI CEI EN 45004 da enti di accreditamento facenti parte della struttura
internazionale EA.
4. I controlli e le ispezioni di cui al comma
precedente debbono essere effettuati con le frequenze e le modalita'
stabilite nell'allegato I.
Art. 8
1. L'applicazione
del presente decreto non comporta oneri a carico del Servizio
fitosanitario nazionale o di altre pubbliche amministrazioni. E' abrogata
ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
Il presente
decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2
luglio 2004
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 26
novembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 5, foglio n. 27
Allegato 1
REQUISITI
NECESSARI PER IL REGOLAMENTO DEL SOGGETTO GESTORE CHE DEVE ESSERE
UFFICIALMENTE RICONOSCIUTO E OBBLIGHI AI QUALI SI ASSOGGETTA PER
L'UTILIZZO DELLO SPECIFICO MARCHIO IPPC/FAO
1. Regolamento. Il regolamento
di cui si deve dotare il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
deve prevedere almeno:
a) la costituzione di un comitato di gestione;
b)
la predisposizione, il mantenimento e la gestione degli elenchi nominali
di tutte le aziende associate coinvolte nella filiera degli imballaggi in
legno, giudicate conformi alle regole del regolamento medesimo;
c) le
modalita' di rilascio delle autorizzazioni all'uso ed il controllo
dell'utilizzazione dello specifico Marchio IPPC/FAO e di altri ad esso
collegati;
d) la definizione e la gestione delle procedure necessarie e
dei documenti per garantire la tracciabilita' delle operazioni effettuate,
dalle aziende associate, in tutta la filiera degli imballaggi in legno;
e)
le modalita' di applicazione delle specifiche tecniche per i trattamenti e
la segregazione dei materiali, ufficializzati dal Servizio fitosanitario
nazionale;
f) la determinazione dei documenti comprovanti l'effettuazione
dei trattamenti fitosanitari da parte delle aziende associate nella
filiera degli imballaggi in legno;
g) la definizione delle non conformita'
e delle sanzioni relative;
h) la definizione delle procedure per le
comunicazioni al Servizio fitosanitario nazionale circa le non conformita'
individuate nel corso della gestione;
i) la definizione delle procedure
per mantenere rapporti costanti con i Servizi fitosanitari regionali;
j)
la definizione delle procedure per fornire orientamenti a tutte le aziende
associate relativamente alla problematica fitosanitaria inerente gli
imballaggi in legno;
k) le modalita' di divulgazione delle informazioni
sulla propria attivita', anche tramite web, di concerto con il Servizio
fitosanitario nazionale;
l) le procedure per l'apposizione dei marchi.
2.
Enti di ispezione. Gli Enti di ispezione scelti dal soggetto gestore
devono essere accreditati secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN
45011 o UNI CEI EN 45004 da enti di accreditamento facenti parte della
struttura internazionale EA.
3. Frequenza delle verifiche. I controlli e
le ispezioni avvengono di regola una volta l'anno per quanto riguarda la
verifica dell'attuazione delle procedure previste dal sistema per
garantire la tracciabilita' delle operazioni effettuate dall'azienda
associata e almeno tre volte l'anno per quanto riguarda il controllo sul
prodotto. Il soggetto gestore puo' ridurre il numero delle ispezioni
relative al prodotto, per quelle aziende che per almeno un anno non hanno
avuto rilievi di non conformita' o abbiano dimostrato in modo
incontrovertibile l'adeguamento al regolamento.
3-bis. Apposizione dei
marchi. Le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi
in legno, aderenti al soggetto gestore, devono apporre i marchi previsti
secondo le procedure stabilite nel regolamento.
4. Controlli. I controlli
e le ispezioni devono riguardare:
a) la documentazione del sistema per
garantire la tracciabilita' delle operazioni effettuate dalle aziende
associate;
b) i materiali e i mezzi tecnici di produzione;
c) gli stock di
prodotti soggetti a trattamento secondo l'ISPM 15, presenti al momento
della visita;
d) gli archivi documentali relativi ai materiali da
imballaggio in legno comprensivi di tutti i documenti relativi al
trattamento subito dal materiale, alla sua provenienza e tutta la
documentazione commerciale relativa ai materiali da imballaggio in legno
trattati secondo l'ISPM 15 e a quelli non trattati;
e) l'applicazione
delle procedure stabilite dall'Azienda associata relativamente al sistema
di tracciabilita' e riguardanti: tipo di legno utilizzato, specificando la
specie legnosa e la sua provenienza; i luoghi e i metodi dei trattamenti
fitosanitari applicati; la quantita' di legname trattato; le modalita' di
trasporto;
f) l'idoneita' degli eventuali impianti;
g) le aree utilizzate
per lo stoccaggio e la lavorazione dei materiali da imballaggio in legno
trattato secondo ISPM 15 e quelle destinate ad altro uso, nonche' la loro
separazione;
h) la documentazione delle materie prime acquistate e del
materiale da imballaggio in legno prodotto;
i) eventuali ulteriori dati
richiesti dal soggetto gestore o dall'ente di ispezione;
j) la verifica
della conformita' delle operazioni effettuate per il legname o per
gl'imballaggi alla normativa FAO e al regolamento del soggetto gestore. I
controlli e le verifiche devono essere conformi a quanto previsto dal
regolamento del soggetto gestore.
5. Segregazione dei materiali da
imballaggio in legno trattati secondo ISPM 15 e quelli non trattati. Deve
essere garantita la segregazione dei materiali utilizzati per la
preparazione e la riparazione degli imballaggi in legno gia' trattati e
quelli non trattati, in modo che l'apposizione del Marchio IPPC-FAO
garantisca che gli imballaggi finiti sono stati totalmente sottoposti
all'idoneo trattamento. A tale fine le aziende associate dovranno curare:
la conservazione o la movimentazione del materiale da imballaggi trattato
secondo ISPM 15 in aree aziendali nelle quali viene garantita l'assenza di
materiale non trattato; la separazione fisica del materiale da imballaggio
trattato secondo ISPM 15 rispetto ad eventuali altri prodotti in legno
presenti nel sito attraverso l'utilizzo di modalita' idonee; l'esistenza
di una chiara documentazione, eventualmente integrata al Sistema qualita'
UNI EN ISO 9001:
2000 o similare, che dimostri come l'Azienda attui e
controlli la segregazione dei materiali in legno trattati secondo l'ISPM
15 della FAO rispetto ai materiali in legno non trattato;
l'identificazione delle aree e dei punti critici delle fasi di lavorazione
e di movimentazione del materiale in cui vi e' rischio significativo di
mescolanza tra materiale trattato e non trattato, sia per condizioni di
lavorazione ordinarie che straordinarie; l'addestramento del personale
coinvolto al mantenimento del Sistema legato all'ISPM-15 della FAO. Le
operazioni collegate alla realizzazione, trattamento, movimentazione e
immagazzinamento dei prodotti oggetto del trattamento devono essere
descritte in una documentazione che definisca anche i confini di
responsabilita' delle singole aziende associate. I documenti devono
comprendere tutte le fasi produttive, comprese eventuali operazioni
affidate a terzi.
6. Materiale da imballaggio in legno proveniente da
Stato estero. Nei casi in cui vengano acquistati all'estero imballaggi o
materiali per la costruzione o la riparazione degli imballaggi gia'
trattati, essi devono essere accompagnati da un'attestazione di processo
rilasciata da un organismo ufficiale del territorio (es.: Servizio
fitosanitario estero, Servizio forestale estero, ecc.) ove e' stato
eseguito il trattamento di disinfestazione. Il soggetto gestore deve
soddisfare le specifiche tecniche emanate dal Servizio fitosanitario
nazionale di volta in volta.
7. Idoneita' dei sistemi di trattamento
fitosanitari. Trattamento di fumigazione. Il trattamento di fumigazione
con bromuro di metile del materiale da imballaggio in legno deve essere
effettuato nel rispetto delle indicazioni dello Standard ISPM 15 della
FAO, ed in particolare secondo i seguenti requisiti minimi di dosaggio,
temperature di esecuzione e concentrazioni efficaci:
------------------------------------------------------------------- Valori
di concentrazione minima (g/m3) dopo:
Temperatura Dosaggio
-------------------------------------------- 0.5hrs 2hrs 4hrs 16hrs
------------------------------------------------------------------- 21 °C
o superiore 48 36 24 17 14
------------------------------------------------------------------- 16 °C
o superiore 56 42 28 20 17
------------------------------------------------------------------- 11 °C
o superiore 64 48 32 22 19
------------------------------------------------------------------- Per
ogni trattamento deve essere effettuata la registrazione dei parametri:
a)
temperatura dell'imballaggio nel periodo di esecuzione del trattamento;
b)
dosaggio iniziale del gas;
c) concentrazione efficace del gas nel corso
del trattamento. a) Temperatura nel periodo di esecuzione del trattamento.
Per essere ritenuto efficace un trattamento deve essere eseguito al di
sopra della temperatura minima prescelta con riferimento al dosaggio
iniziale corrispondente. La temperatura minima di esecuzione non puo'
essere inferiore a 10 °C e il tempo minimo di esposizione inferiore a 16
ore. Nel caso in cui la temperatura dovesse scendere al di sotto dei
valori minimi di riferimento, il trattamento deve essere protratto nel
tempo allo scopo di assicurare che il gas agisca al di sopra delle
temperature e delle concentrazioni minime necessarie come indicato in
tabella. b) Dosaggio iniziale del gas. Per la determinazione del
quantitativo di gas da utilizzare per un trattamento e' necessario,
determinato il volume (al netto del volume del legno) da trattare,
impiegare strumenti di misurazione controllabili dall'operatore:
quali
bilance o dinamometri o altro strumento idoneo, per l'immissione del gas
tal quale da bombola, o dosatori a scala graduata, per l'immissione del
gas per vaporizzazione. c) Concentrazione efficace del gas. Per la
determinazione delle concentrazioni efficaci del gas, devono essere
impiegati idonei rivelatori in grado di rilevare le concentrazioni
efficaci nel corso del trattamento. d) Misurazione dei parametri e
registrazioni. I parametri del trattamento devono essere rilevati con
strumentazioni idonee regolarmente tarate e le misurazioni devono essere
registrate, con riferimento allo specifico trattamento, mediante l'impiego
di software non modificabile dall'operatore. Le specifiche tecniche devono
essere conformi alle indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario
nazionale. Tutti i dati relativi al trattamento devono essere sempre
visibili in ogni momento del trattamento sul sistema di controllo e
stampabili su supporto cartaceo in modo da permettere un corretto
monitoraggio da parte dell'organismo di controllo. Inoltre, tali dati
devono accompagnare il lotto trattato sino all'apposizione del marchio
sull'imballaggio. Il rapporto stampato deve riportare le seguenti
indicazioni:
dicitura «MB» (ISPM 15-FAO);
tipo di materiale trattato e quantita';
data e ora di inizio e fine del trattamento;
matricola
dell'impianto di trattamento o nome (o logo) dell'azienda che lo ha
effettuato;
andamento nel tempo della temperatura (sotto forma di
grafico). Per evitare modifiche e manomissioni dei protocolli di
sterilizzazione, il sistema di controllo deve essere dotato di protezioni
informatiche e parole chiavi per evitare l'accesso ai dati memorizzati
durante il ciclo. Le Aziende associate individuano un responsabile del
trattamento e del rapporto sopraindicato. Sulla partita trattata deve
essere apposto il marchio dell'avvenuto trattamento immediatamente dopo
l'effettuazione. Trattamento HT. La capacita' di carico dell'impianto di
trattamento termico ad alta temperatura, intesa come quantitativo massimo
di materiale che puo' essere caricato, espresso in metri cubi deve essere
riportata sulle schede tecniche fornite dal produttore dell'impianto e
l'organismo di controllo deve essere in grado di verificare il volume
della partita effettivamente (m3) inserita nell'impianto di trattamento
termico di volta in volta. L'impianto di trattamento termico deve
consentire di raggiungere 56 °C/30 minuti nel centro del materiale
inserito. Il numero minimo di sonde per partita omogenea e' 4. Il sistema
di controllo della temperatura deve essere regolarmente tarato (mediante
certificato SIT o un termometro campione certificato o equivalenti). Nel
caso vengano contemporaneamente trattate piu' specie legnose o tipologie
differenti, per umidita', o sagomatura o comunque per conducibilita' di
calore, di «materiali da imballaggio in legno» (segati, pallet, gabbie,
casse ecc.), e' necessario monitorare il trattamento termico con piu'
sonde rispetto al numero sopra indicato. Tali sonde devono essere
differenziate per ogni specie inserita nell'impianto di trattamento
termico e nelle tipologie di imballaggio di maggiori dimensioni. Le sonde
devono essere in grado di raggiungere il centro di ogni tipo di
assortimento trattato nell'impianto;
inoltre, al termine di ciascun ciclo,
deve essere verificata la loro integrita' in modo da dimostrarne il
corretto funzionamento durante qualsiasi verifica interna o dall'organismo
di controllo. Le sonde devono essere posizionate all'interno del carico,
durante i cicli di lavorazione e in modo da rilevare la temperatura nei
punti piu' «freddi» (lato opposto alla fonte di calore, centro del
carico, zone in corrispondenza delle quali il calore si propaga piu'
lentamente). Altre posizioni possono essere indicate dal produttore
dell'impianto di trattamento termico, a seconda delle caratteristiche
dell'impianto e sempre comunque previa approvazione degli organismi di
controllo. Le sonde sono totalmente inserite in appositi fori all'interno
del legno in modo da raggiungere la porzione piu' interna del manufatto,
nelle parti di maggior spessore, in modo che non risentano del
riscaldamento per diffusione con l'aria calda all'interno della cella. Il
diametro del foro che accoglie la sonda puo' essere al massimo 0,5 mm piu'
grande rispetto al diametro della sonda. Tali fori devono essere sigillati
con sostanze siliconiche termoisolanti, o altre modalita' tecnicamente
equivalenti, in modo da evitare variazioni di temperatura provenienti
dall'ambiente caldo umido all'interno della cella. Il ciclo deve
considerarsi terminato quando tutte le sonde avranno raggiunto 56 °C,
aumentata dell'incertezza strumentale (ad esempio se lo strumento ha
un'incertezza di ± 1 °C il valore minimo di temperatura da raggiungere
deve essere di 57 °C) per 30 min. Qualora la temperatura, nell'arco dei
30 min., scende al di sotto di 56 °C il materiale non e' da ritenersi
trattato. Tutti i dati relativi ai cicli di trattamento termico devono
essere sempre visibili in ogni momento del trattamento sul sistema di
controllo e stampabili su supporto cartaceo in modo da permettere un
corretto monitoraggio da parte dell'organismo di controllo. Inoltre, tali
dati devono accompagnare il lotto trattato sino all'apposizione del
marchio sull'imballaggio. Il rapporto stampato deve riportare le seguenti
indicazioni:
dicitura «HT» (ISPM 15-FAO);
tipo di materiale trattato e
quantita'; data e ora di inizio e fine del trattamento; matricola
dell'impianto di trattamento termico e nome (o logo) dell'azienda che lo
ha effettuato;
andamento nel tempo della temperatura rilevata dalle sonde
inserite nel centro del materiale (sotto forma di grafico). Per evitare
modifiche e manomissioni dei protocolli di sterilizzazione, il sistema di
controllo deve essere dotato di protezioni informatiche e parole chiavi
per evitare l'accesso ai dati memorizzati durante il ciclo. Le Aziende
associate individuano un responsabile del trattamento e del rapporto
sopraindicato. Sulla partita trattata deve essere apposto il marchio
dell'avvenuto trattamento immediatamente dopo l'uscita dal forno.
Allegato 2
1. Associazioni
proponenti, e relativo elenco delle aziende associate;
2. Atto
costitutivo;
3. Statuto;
4. Regolamento operativo;
5. Elenco societa'
d'ispezione utilizzate.
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