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MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 27 luglio 2004
Integrazione della voce 13.18, Allegato 1, Suballegato 1, del decreto 5
febbraio 1998, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3/8/2004)
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto
con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione delle
Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e in particolare
il disposto dell'art. 4 che prescrive che si debbano favorire le attivita'
di recupero dei rifiuti, ai fini di una corretta gestione degli stessi;
Visto l'art. 31 dello stesso decreto legislativo, che prescrive che sono
adottate per ciascun tipo di attivita', con decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della Sanita', le norme, che fissano i tipi e le
quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di
recupero sono sottoposte a procedure semplificate;
Visto il decreto 5
febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Vista la direttiva del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002 ed in
particolare l'allegato C, schema di trasposizione dei Codici CER relativi
alle voci dell'allegato 1 suballegato 1 del decreto 5 febbraio 1998;
Visto
il rapporto finale del Tavolo di Consultazione ed approfondimento relativo
all'impiego del cemento di materie prime non tradizionali, istituito con
nota GAB/2003/4939 dell'8 maggio 2003;
Considerata pertanto la necessita'
di integrare la voce 13.18 del decreto 5 febbraio 1998 in base ai
risultati del predetto Tavolo di Consultazione;
Considerata la necessita'
di adottare procedure di urgenza anche al fine di non provocare danno o
limitazione di competitivita' internazionale all'industria nazionale del
cemento;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CE;
Decreta:
Art. 1
1. All'allegato 1 suballegato 1 del decreto ministeriale
5 febbraio 1998, dopo la voce 13.18 e' inserita la voce 13.18.bis allegata
al presente decreto.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2004
Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro
della salute Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Allegato
13.18.bis Tipologia:
polveri di ossidi di ferro fuori specifica. [010308].
13.18.bis. 1
Provenienza:
processo di arrostimento del minerale noto come pirite o
solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro,
deposito anche presso stabilimenti di produzione dismessi. 13.18.bis. 2
Attivita' di recupero:
messa in riserva ed utilizzo diretto per la
produzione di materia prima secondaria per i cementifici. [R13].
13.18.bis. 3 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti
ottenuti:
cenere di pirite: ossidi di ferro artificiali in forma solida
granulata nelle dimensioni di 0-6 mm contenenti Fe2O3 60-100%;
SiO2 5-15%;
A12O3 0.5-1.5%;
CaO 5-10%;
MgO 0.5-2%;
S3-6%;
As &60;
0.09% quale
additivo apportatore di ferro per la produzione di cemento conforme alla
normativa UNI EN 197/1.
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