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Testo in vigore dal: 24-7-2004
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
I MINISTRI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406,
recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto
la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera a), del medesimo
decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese di trasporto dei
rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione all'Albo con attestazione a
mezzo perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico
igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi di
trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la sentenza n. 3097/01, con
la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II-bis, ha
accolto il ricorso proposto dal Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi,
annullando il citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, limitatamente alla parte in
cui non menziona i biologi tra i professionisti abilitati a rilasciare
l'attestazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto
medesimo;
Ritenuto, pertanto, necessario, in adempimento di tale sentenza,
modificare l'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto 28 aprile 1998, n.
406, al fine di ricomprendere anche i biologi tra i professionisti abilitati a
rilasciare l'attestazione di cui sopra;
Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 23
febbraio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui
alla nota UL/2004/2140 del 22 marzo 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. All'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406, dopo la parola «igienista»
e prima delle parole «iscritto all'ordine professionale» sono inserite le
seguenti parole: «o da un biologo».
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 3 giugno 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle
finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 2 luglio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 165
Avvertenza:
Il testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto 28 aprile 1998, n. 406, recante: «Regolamento
recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto
la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998.
L'art. 12, comma 3, lettera a), e' il seguente: «3. Le imprese che intendono
effettuare attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la
domanda di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore,
documentazione: a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un
ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine
professionale, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di
rifiuti da trasportare;».
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione».
Nota all'art. 1:
- Il testo
dell'art. 12 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, come modificato dal
decreto qui pubblicato e' il seguente: «Art. 12 (Procedimento di iscrizione
all'Albo). - 1. La domanda di iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione
regionale o provinciale nel cui territorio e' stabilita la sede legale
dell'impresa. Per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione
all'Albo e' presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio
e' istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.
2. La domanda di
iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) il nominativo
del responsabile tecnico;
b) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con
firma autenticata, del responsabile tecnico;
c) documentazione relativa al
rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 10, comma 2, fatti
salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonche' documentazione
comprovante l'idoneita' tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacita'
finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi
dell'art. 11, comma 4;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di
segreteria;
e) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede
l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel
quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attivita',
i mezzi, il personale impiegato, la quantita' annua di rifiuti e ogni altra
notizia utile. 3. Le imprese che intendono effettuare attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione di cui al comma 2
con la seguente, ulteriore, documentazione:
a) attestazione a mezzo di perizia
giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da
un biologo iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi di
trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
b) copia autentica
della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;
c) titolo autorizzativo al
trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' documentazione relativa all'abilitazione
ADR, ove prescritti;
d) documentazione attestante la disponibilita' dei mezzi di
trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni
ed integrazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Entro novanta giorni dalla ricezione della
domanda di iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria
e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione
all'impresa richiedente.
5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere interrotto,
per non piu' di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi
oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa,
e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o
provinciale gli elementi e la documentazione richiesta. Qualora le imprese non
provvedano entro il termine stabilito dalla sezione regionale o provinciale la
domanda di iscrizione e' respinta.
6. Ove la domanda sia accolta l'interessato,
entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 4, e' tenuto a presentare alla sezione regionale o
provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all'art. 14. La
sezione delibera sulla garanzia entro quarantacinque giorni dalla presentazione
della stessa.
7. Entro il termine di dieci giorni dall'accettazione della
garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria
non sia adottata ai sensi del comma 6, entro i dieci giorni successivi alla
scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa, la
sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione e ne
da' comunicazione all'interessato, al Comitato nazionale ed alla provincia
territorialmente competente.
8. L'iscrizione e', in ogni caso, subordinata
all'acquisizione della certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, e al
pagamento del diritto di iscrizione. 9. Il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande d'iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo».
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