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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 47 del suddetto decreto legislativo, che prevede
la costituzione del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali e animali, esausti», di seguito denominato
Consorzio;
Visto il decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in data 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 agosto 1998, n. 187, con il quale e' stato approvato lo statuto del
Consorzio; Considerato che l'assemblea dei soci del Consorzio, tenutasi in data
6 aprile 2003, ha deliberato all'unanimita' di approvare un nuovo statuto del
Consorzio;
Vista la nota del 27 gennaio 2004 del Presidente del Consorzio, con la quale il
Consorzio ha trasmesso il nuovo statuto, ai fini della sua approvazione;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'approvazione dello statuto nella sua
nuova formulazione;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato lo statuto del «Consorzio
obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali
e animali, esausti», allegato al presente decreto.
2. Il presente decreto sara' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione.
Roma, 5 aprile 2004
Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attività produttive
Marzano.
Allegato
STATUTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO
NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI
Titolo I STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO
Art. 1
Costituzione del Consorzio
1. E' costituito il «Consorzio
obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali
ed animali, esausti», in appresso denominato «Consorzio», ai sensi dell'art.
47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive integrazioni
e modificazioni. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha personalita' giuridica
di diritto privato.
Art. 2
Sede e durata
1. Il Consorzio ha sede legale in
Roma e sede operativa a Milano. Il Consorzio ha durata illimitata e comunque
connessa alla permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.
Art. 3
Oggetto e finalita'
1. Il Consorzio assicura e
promuove su tutto il territorio nazionale:
a) la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero ed il
riutilizzo di oli e grassi vegetali ed animali esausti fatti salvi i rifiuti
animali disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e
successive modificazioni;
b) lo smaltimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
inquinamento, degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti dei quali non
sia possibile o conveniente il recupero;
c) lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di
migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto,
stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali ed animali
esausti.
2. Il Consorzio, nell'esplicazione dei compiti e per il perseguimento di fini
consortili e' legittimato a porre in essere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili
alla realizzazione degli scopi consortili e comunque direttamente o
indirettamente connessi all'attivita' consortile.
3. Il Consorzio ha la facolta' di stipulare accordi con soggetti pubblici e
privati ai fini dell'attivita' consortile.
4. Il Consorzio nel perseguire i propri fini istituzionali si uniforma a criteri
di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita', provvedendo ad affidare
gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi
della vigente normativa, senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare
la concorrenza. Gli incarichi di cui sopra saranno affidati in base ai requisiti
e alle norme individuate ed approvate dal consiglio di amministrazione. Fino
alla definizione delle convenzioni, le attivita' di raccolta, trasporto, riciclo
e recupero continuano ad essere svolte dalle imprese consorziate e debitamente
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni.
4-bis. Ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 47 decreto legislativo
n. 22/1997 e' fatta salva comunque la facolta' per il detentore di conferire gli
oli e grassi esausti anche ad operatori di altri Stati membri della Comunita'
europea, in regola con le specifiche autorizzazioni dei relativi Paesi e dietro
rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo
o recupero degli oli e grassi esausti nello stato membro di destinazione nel
rispetto delle norme vigenti.
5. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni regionali e interregionali e
puo' svolgere le attivita' di cui al presente articolo attraverso soggetti terzi
sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio puo' stipulare, anche ai sensi
dell'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche e integrazioni specifici accordi e/o apposite convenzioni con:
a) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il ministero delle
attivita' produttive;
b) i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi, aziende municipalizzate,
loro concessionari, enti pubblici e privati, regioni;
c) consorzi, societa', enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento
di attivita' a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini
istituzionali.
6. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie
funzioni, nonche' al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e
trasporto dei rifiuti oggetto dell'attivita' del Consorzio, lo stesso svolge
tutte le attivita' anche complementari o sussidiarie direttamente o
indirettamente coordinate e/o comunque connesse compresa l'assunzione di
iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della raccolta e
del recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti. Pone in essere
tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e dalle altre norme
primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.
7. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai
sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della
direttiva 90/313/CE.
8. Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali il Consorzio si astiene
da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di impedire, restringere
o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario. In particolare,
fermo restando quanto previsto dall'art. 47, comma 11, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' fatto assoluto divieto al Consorzio ed ai consorziati
di ostacolare o impedire lo svolgimento di attivita' economiche e di gestione
degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti e regolarmente autorizzate ai
sensi del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4
Soci del Consorzio
1. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed
animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali
esausti, anche con eventuale riutilizzo degli stessi oli rigenerati;
c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la
raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali, e animali
esausti. Possono partecipare:
d) le imprese che producono o importano oli e grassi animali e vegetali per uso
alimentare che vengono immessi confezionati sul mercato nazionale ovvero cedono
alle imprese oli e grassi animali e vegetali che vengono utilizzati come
ingredienti di prodotti composti.
2. Le imprese di cui sopra possono partecipare al Consorzio tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali
associazioni, comprese quelle di cui alla lettera c), aderiscono esclusivamente
in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le
conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese
rappresentate.
Art. 5
Quote di partecipazione al
Consorzio
1. I consorziati sono distinti
nelle seguenti categorie di appartenenza:
a) produttori, importatori e detentori di oli e grassi vegetali ed animali
esausti;
b) riciclatori e recuperatori di oli e grassi vegetali ed animali esausti;
c) raccoglitori di oli e grassi vegetali ed animali esausti;
d) produttori o importatori di oli e grassi animali e vegetali per uso
alimentare che vengono immessi confezionati sul mercato nazionale ovvero cedono
alle imprese oli e grassi animali e vegetali che vengono utilizzati come
ingredienti di prodotti composti.
2. Il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio e' determinato
dall'assemblea.
3. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite nelle seguenti
percentuali:
a) ai produttori, importatori, detentori di oli vegetali esausti: 25%;
b) ai riciclatori e recuperatori: 25%;
c) ai raccoglitori: 25%;
d) ai produttori o importatori di oli e grassi animali e vegetali per uso
alimentare che vengono immessi confezionati sul mercato nazionale ovvero cedono
alle imprese oli e grassi animali e vegetali che vengono utilizzati come
ingredienti di prodotti composti: 25%.
Art. 6
Obblighi dei consorziati
1. I consorziati sono obbligati:
a) ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, assunte per il
perseguimento e la realizzazione dei fini del Consorzio stesso;
b) ad operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del
Consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di cui all'oggetto
consortile.
2. Il Consorzio verifica il corretto adempimento degli obblighi nascenti dalla
partecipazione ad esso e, attraverso i propri organi, ovvero avvalendosi delle
competenti autorita' locali e nazionali, promuovere le azioni opportune al fine
di accertare e reprimere le violazioni agli obblighi stessi.
Art. 7
Finanziamento delle attivita'
del Consorzio
1. Il Consorzio finanzia lo
svolgimento delle sue attivita' istituzionali mediante:
a) le quote di partecipazione consortili secondo i criteri di determinazione
proposti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea;
b) i proventi delle attivita' svolte dal Consorzio in attuazione delle norme,
dei regolamenti e dello statuto, ed in particolare il prezzo di cessione di oli
e grassi vegetali ed animali esausti alle imprese che ne effettuano la
rigenerazione;
c) eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati;
d) i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile;
e) il contributo di riciclaggio sugli oli e grassi vegetali ed animali per uso
alimentare umano destinati al mercato interno prodotti ed importati. Tale
contributo e' determinato annualmente su proposta del consiglio di
amministrazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nella misura
necessaria per garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio.
2. Le modalita' ed i termini di riscossione e versamento al Consorzio dei
contributi di riutilizzo, sono stabilite dal consiglio di amministrazione.
Titolo II
ORGANI
Art. 8
Determinazione compensi e
prezzo cessione
1. I criteri per la
determinazione del compenso per la raccolta e del prezzo di cessione degli oli o
grassi esausti saranno individuati dal consiglio di amministrazione.
Art. 9
Organi del Consorzio
1. Sono organi del Consorzio:
l'assemblea dei consorziati;
il consiglio d'amministrazione;
il collegio dei revisori dei conti.
Art. 10
Assemblea
1. L'assemblea ordinaria e'
convocata dal presidente su mandato del consiglio di amministrazione almeno due
volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di' previsione e di quello
consuntivo con le seguenti modalita':
a) mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni
prima dell'adunanza, ovvero b) mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera
raccomandata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ovvero, c)
mediante avviso depositato presso la sede consortile e pubblicato su due
quotidiani a diffusione nazionale almeno venti giorni prima dell'adunanza. In
ogni caso l'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del
luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che puo' essere
fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.
2. L'assemblea ordinaria puo' essere convocata anche a seguito di richiesta da
parte di tanti consorziati che rappresentano almeno un quinto delle quote di
partecipazione al fondo ovvero da parte di un terzo dei componenti del consiglio
di amministrazione. La richiesta deve contenere gli argomenti da trattare
all'ordine del giorno e gli amministratori devono provvedere senza indugio.
3. L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza personale, o per delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno
la meta' delle quote consortili e delibera a maggioranza delle quote presenti.
L'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione e
delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti consorziati che
rappresentino piu' della meta' delle quote consortili. In seconda convocazione
l'assemblea ordinaria e' validamente costituita e delibera con il voto
favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle
quote presenti qualunque siano le quote di fondo rappresentate dai consorziati
intervenuti; l'assemblea straordinaria e' validamente costituita qualunque siano
le quote consortili presenti e delibera con il voto favorevole di tanti
consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione
presenti, salvo le diverse maggioranze previste, per altre motivazioni, dallo
statuto.
3-bis. Sono esclusi dal computo del quorum costitutivo e deliberativo le quote
dei consorziati non in regola con il versamento della quota di fondo consortile,
i consorziati in conflitto di interessi o comunque inadempienti con riferimento
alle obbligazioni consortili non hanno diritto di voto in assemblea. Lo stato di
inadempienza deve risultare da comunicazione scritta del consorzio da inviarsi
nei termini di cui al precedente comma 1.
4. L'assemblea straordinaria e' convocata dal presidente su mandato del
consiglio d'amministrazione, laddove quest'ultimo lo ritenga necessario, con le
modalita' previste al comma 1. La convocazione straordinaria puo', altresi',
essere richiesta da un numero di consorziati titolari di almeno il 15% delle
quote. In tale ipotesi il presidente deve procedere entro dieci giorni dalla
richiesta alla convocazione dell'assemblea.
5. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con
un proprio delegato, la cui veste puo' essere assunta anche da un altro
consorziato. Il numero delle deleghe possedute dal singolo partecipante e'
limitato a tre.
6. L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consorzio o in caso di sua
assenza o impedimento dal vice presidente o in caso di assenza anche di questo
dal consigliere piu' anziano di eta'.
7. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si
applicano, compatibilmente con la natura del Consorzio e con questo statuto, le
disposizioni previste dal codice civile.
Art. 11
Assemblea ordinaria
1. L'assemblea ordinaria:
a) elegge i membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori
contabili;
b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;
c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;
d) approva i programmi di attivita' e di investimento del consorzio;
e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei
singoli consorziati;
f) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma di gestione,
nonche' i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero degli oli e grassi
vegetali ed animali esausti;
g) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di carica al
presidente ed al vice presidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennita' di
seduta ai membri del consiglio di amministrazione ed ai revisori contabili;
h) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al
versamento dei contributi di cui all'art. 7;
i) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
k) delibera sulla istituzione o variazione di eventuali sedi secondarie;
l) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio
riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli
sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.
Art. 12
Assemblea straordinaria
1. L'assemblea straordinaria
delibera sulle modifiche dello statuto, sullo svolgimento del Consorzio, sulla
nomina dei liquidatori e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente
alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. Le proposte di modifica dello statuto sono deliberate dall'assemblea con il
voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate. Tali
modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del Ministero delle attivita' produttive.
3. In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea determina la destinazione
del patrimonio, le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori.
4. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attivita' sociali, deve
essere destinato agli scopi del Consorzio o a scopi affini, secondo le eventuali
indicazioni normative.
Art. 13
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di
amministrazione del Consorzio e' composto dal presidente, dal vice presidente e
da almeno 8 membri. I membri sono nominati in rappresentanza dei consorziati, ed
espressione di questi, tenendo conto delle quote di partecipazione e delle
necessita' di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate. Fanno
altresi' parte del consiglio tre membri nominati uno ciascuno in rappresentanza
dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita'
produttive e delle politiche agricole e forestali. Esso si intende regolarmente
costituito con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e
delibera a maggioranza dei presenti. In attesa della nomina dei consiglieri di
competenza ministeriale, il quorum costitutivo si intendera' relativo ai soli
consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie consorziate.
2. I membri in rappresentanza dei consorziati sono eletti mediante votazione su
liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato,
rispettivamente, a tre preferenze.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono
rieleggibili.
4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o piu' dei
membri del consiglio nominati dall'assemblea nel corso del mandato, la sua
sostituzione avra' luogo esclusivamente mediante cooptazione e comunque
nell'ambito delle categorie di appartenenza con riferimento al primo dei
candidati non eletti.
5. Il consiglio di amministrazione e' convocato mediante invito scritto dal
presidente ed in caso di assenza o impedimento dal vice presidente o, in
mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere piu' anziano di eta' tutte le
volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno un terzo dei consiglieri. In questo caso il consiglio dovra' essere
convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
6. La convocazione e' fatta a mezzo invito da comunicarsi, con lettera
raccomandata o telefax, non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi
urgenti, con mezzi idonei in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne
siano informati almeno due giorni prima della riunione.
7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente;
in caso di assenza o impedimento dal vice presidente e in sua mancanza dal
consigliere piu' anziano di eta'.
Art. 14
Funzioni del consiglio di
amministrazione
1. Il consiglio di
amministrazione e' investito dei poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria del Consorzio che non siano riservati all'assemblea ed ha la
facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi consortili.
2. Il Consiglio puo' altresi' delegare le proprie attribuzioni ad uno o piu' dei
suoi membri determinando i limiti della delega.
3. Spetta tra l'altro al consiglio di amministrazione:
a) nominare il presidente e il vice presidente;
b) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea;
c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo nonche' la relazione
illustrativa;
d) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi e le loro successive
integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
e) adottare il programma annuale o pluriennale;
f) deliberare sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed
interregionale del Consorzio e sulle proposte di convenzione con gli enti locali
territoriali e le loro aziende di cui all'art. 3 del presente statuto;
g) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti
all'attivita' consortile;
h) definire le strutture organizzative;
i) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei
confronti del Consorzio nei modi e con le procedure previste dall'art. 6, comma
2, del presente statuto;
l) porre in essere gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del
presente statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;
m) proporre l'istituzione di sedi secondarie;
n) adottare programmi di attivita' ed investimento del Consorzio;
o) deliberare in ordine alle modalita' organizzative della raccolta, dello
stoccaggio e del trattamento;
p) stabilire le modalita' ed i termini di riscossione e versamento delle somme
di cui all'art. 7, comma 2, e all'art. 20;
q) stabilire i criteri per la determinazione del compenso alla raccolta e i
prezzi di cessione;
r) approvare la ripartizione e la redistribuzione annuale delle quote di
partecipazione;
s) stabilire contenuti e requisiti delle aziende per gli incarichi di cui
all'art. 3, comma 4.
Art. 15
Presidente e vice presidente
1. Il presidente, nominato dal
consiglio di amministrazione tra i propri componenti, dura in carica tre anni ed
e' rieleggibile per un solo ulteriore mandato.
2. Il vice presidente e' nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri
componenti, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile per un solo ulteriore
mandato.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e nei
confronti dei terzi ed ha la firma sociale.
4. Presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e rappresenta il
Consorzio con le pubbliche amministrazioni.
5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni a lui attribuite sono
svolte dal vice presidente ed in sua assenza dal consigliere piu' anziano di
eta'.
Art. 16
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori e'
costituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono
nominati uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal
Ministro delle attivita' produttive e uno dal Ministro delle politiche agricole
e forestali. Gli altri membri sono eletti dall'assemblea. Per i membri di nomina
ministeriale non e' richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero della giustizia.
2. I revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione
economica e finanziaria del Consorzio e ne riferisce all'assemblea con la
relazione sul conto consuntivo.
4. I revisori partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di
amministrazione.
5. I revisori dei conti supplenti subentrano a quelli effettivi secondo l'anzianita'
di carica. In caso di pari anzianita' prevale l'eta' anagrafica.
6. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri
che li hanno nominati.
Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE
TRANSITORIE E FINALI
Art. 17
Esercizio sociale e bilancio
1. L'esercizio finanziario del
Consorzio ha inizio il 1° gennaio e terminera' il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il
31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo e'
costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale del Consorzio e
dalla nota illustrativa, redatti nelle forme previste dal codice civile.
4. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori almeno trenta
giorni prima della riunione dell'assemblea che deve deliberare sulla loro
approvazione.
5. I bilanci, di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo, corredati da
relazione tecnica sull'attivita' consortile, dovranno essere inviati al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle
attivita' produttive entro sessanta giorni dalla loro approvazione ed all'O.N.R.
6. Ove i Ministeri formulino dei rilievi, l'assemblea e' tenuta a deliberare su
di essi entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione
ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea sono inviate ai
Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi trenta giorni i
bilanci si intendono approvati.
Art. 18
Rapporti con le amministrazioni
pubbliche
1. Il Consorzio svolge le proprie
attivita' di collegamento e collaborazione per quanto di rispettiva competenza
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle
attivita' produttive e le altre amministrazioni competenti.
2. Il Consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed al Ministero delle attivita' produttive gli atti di cui
ai commi 2, 3, 4, e 5 dell'art. 5.
3. Il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti appartenenti
alle categorie indicate all'art. 4, comma 1, del presente statuto che hanno
aderito al Consorzio e le quantita' raccolte e recuperate nell'anno precedente
entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 19
Regolamenti consortili
1. Il funzionamento e
l'organizzazione del Consorzio possono essere disciplinati da regolamenti
deliberati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed
approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive. Art. 20. Fondo consortile 1.
Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla costituzione del fondo
consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui e'
titolare. L'entita' della somma da conferire per ogni quota del Consorzio e'
determinata dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.
2. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella gestione del Consorzio ove
siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere
reintegrato nel corso dell'esercizio successivo. 3. Gli eventuali conguagli
relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione ed il mantenimento
del fondo consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione.
Art. 21
Recesso dei consorziati e
cessazione del Consorzio
1. I consorziati possono
richiedere, previa domanda scritta, che sia disposta la propria esclusione dal
Consorzio dichiarando di non svolgere piu' attivita' prevista dall'art. 4 del
presente statuto. Il consiglio di amministrazione, previa verifica di quanto
dichiarato dal recedente, provvede ad escludere il socio dall'elenco dei
consorziati. Il socio escluso deve comunque concorrere alla eventuale
costituzione del Fondo consortile deliberata per l'anno in corso e deve far
fronte a tutti gli impegni contratti nei confronti del Consorzio pro-quota in
ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.
2. Nulla e' dovuto a qualsiasi titolo al consorziato escluso.
Art. 22
Rapporti con l'Osservatorio
nazionale sui rifiuti
1. Il Consorzio svolge le proprie
attivita' in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio
nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
Art. 23
Vigilanza
1. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero delle attivita'
produttive, ove constati gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o
l'impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili puo' disporre
lo scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario incaricato
dell'ordinaria amministrazione in attesa della ricostituzione degli organi
stessi. In caso di constatata impossibilita' di procedere alla ricostituzione,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il
Ministro delle attivita' produttive nominano un commissario incaricato della
gestione straordinaria del Consorzio.
Art. 24
Applicazione del codice civile
e delle leggi regolanti la materia
1. Per tutto quanto non
esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del
Consorzio e con lo statuto, le norme del codice civile e le altre comunque
regolanti la materia.
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