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Il decreto 2/2/2004 e' stato
abrogato dal
DECRETO
LEGISLATIVO 20
Novembre 2008, n. 188
Attuazione della direttiva
2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che
abroga la direttiva 91/157/CEE.
(Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3/12/2008 - Suppl. Ordinario n. 268)
_____________________________
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge
8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente;
Vista la
legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il
funzionamento del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto l'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito
in legge 9 novembre 1988, n. 475, cosi' come modificato dall'art. 15 della legge
n. 39 del 2001, che ha istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al
piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);
Visto il decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, datato 16 maggio 1990, recante l'«Approvazione dello statuto
del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti
piombosi (COBAT)» ed in particolare l'art. 10, comma 8 del predetto statuto;
Considerato che l'assemblea straordinaria dei soci del COBAT, tenutasi in data
24 novembre 2003, ha deliberato all'unanimita' di approvare un nuovo statuto del
Consorzio;
Vista la nota n. 1784 datata 11 dicembre 2003, con la quale il
Consorzio ha trasmesso lo statuto, ai fini della sua approvazione;
Ritenuto
pertanto di poter procedere all'approvazione dello statuto nella sua nuova
formulazione;
Decreta:
Art. 1
E' approvato lo statuto del Consorzio
obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, secondo lo
schema allegato. Il presente decreto sara' inviato alla Gazzetta Ufficiale per
la pubblicazione.
Roma, 2 febbraio 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Allegato
STATUTO DEL CONSORZIO
OBBLIGATORIO DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E DEI RIFIUTI PIOMBOSI
Assemblea
dei soci in data 24 novembre 2003
Art. 1
Costituzione del Consorzio
E'
costituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei
rifiuti piombosi, in sigla «Cobat», ai sensi dell'art. 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n.
475, cosi' come modificato dalla legge 1° marzo 2002, n. 39. Il Consorzio non
ha fini di lucro.
Art. 2
Sede del Consorzio e durata
Il Consorzio ha sede
legale a Roma. L'assemblea puo' deliberare l'apertura di eventuali sedi
secondarie.
Il Consorzio ha durata illimitata ed il suo scioglimento puo' essere
disposto solo in forza di legge.
Art. 3
Soci del Consorzio
Al Consorzio
partecipano in proprio o attraverso le associazioni nazionali di categoria che
le rappresentano, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2:
a) le imprese che
effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi
mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;
b) le imprese
che svolgono attivita' di fabbricazione ovvero di importazione di batterie al
piombo;
c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e
la vendita delle batterie al piombo. La partecipazione delle imprese e delle
associazioni e' subordinata al raggiungimento di almeno una quota del fondo
consortile.
Art. 4
Fondo consortile
1. Ciascuno dei consorziati e' tenuto a
concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma
proporzionale al numero di quote di cui e' titolare. L'ammontare del fondo
consortile e la relativa ripartizione in quote indivisibili sono stabiliti
dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.
2. Il fondo
consortile puo' essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano
insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere
reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
3. Gli eventuali conguagli
relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione ed il mantenimento
del fondo consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione.
Art. 5
Quote di partecipazione
1. Le quote di partecipazione al Consorzio, fissate in
500 unita', sono ripartite come segue:
a) 40% (pari a 200 unita) alle imprese e
loro associazioni che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e
dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario;
b) 40% (pari a
200 unita) alle imprese e loro associazioni che svolgono attivita' di
fabbricazione ovvero d'importazione di batterie al piombo;
c) 10% (pari a 50
unita) alle imprese e loro associazioni che effettuano la raccolta delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
d) 10% (pari a 50 unita) alle
imprese e loro associazioni che effettuano la sostituzione e la vendita delle
batterie al piombo. Eventuali variazioni delle attuali quote di partecipazione
sono proposte dall'assemblea dei soci e deliberate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive.
2. Nell'ambito di ciascuna categoria le quote di
partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:
a) per
le imprese di riciclo sono determinate in base al rapporto fra la capacita'
produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella
complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;
b) per le
imprese che svolgono attivita' di fabbricazione, ovvero d'importazione delle
batterie al piombo, sono determinate sulla base del sovrapprezzo versato al
netto dei rimborsi;
c) le quote di partecipazione delle imprese e loro
associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo sono
attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo
esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi
associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di
avviamento al piombo.
3. La determinazione della quota da assegnare in caso di
nuovi soci avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle
quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria, inoltre:
a) in caso
di recesso o esclusione dell'impresa o dell'associazione consorziata, la quota
di partecipazione al fondo e' rimborsata al valore nominale e proporzionalmente
distribuita fra i soggetti appartenenti alla medesima categoria;
b) il Cobat,
ogni tre anni, potra' verificare l'effettiva capacita' produttiva e
rappresentativa dei consorziati;
c) qualora siano intervenute delle variazioni,
l'assemblea provvede a deliberare una diversa assegnazione delle quote di
partecipazione al fondo consortile sempre nell'ambito di ciascuna categoria.
Art. 6
Oggetto del Consorzio
1. Il Consorzio svolge per tutto il territorio
nazionale i seguenti compiti:
a) assicura la raccolta delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi. Per rifiuti piombosi si intendono quelli
derivanti da cicli di lavorazione dei produttori di batterie e delle societa' di
riciclo del piombo secondario;
b) puo' cedere, anche all'estero, in conformita'
ai regolamenti internazionali ed alla Convenzione di Basilea, i prodotti di cui
alla lettera a) alle imprese, in possesso dei previsti requisiti normativi, che
ne effettuano il riciclo mediante la produzione di piombo secondario;
c)
assicura l'eliminazione dei prodotti di cui alla lettera a), nel caso non sia
possibile o economicamente conveniente il riciclo, nel rispetto delle
disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuove lo svolgimento di indagini di
mercato e azioni di ricerca e sviluppo tecnico-scientifico per il miglioramento
tecnologico dei ciclo di smaltimento e di lavorazione del piombo;
e) effettua
sul territorio italiano il monitoraggio dell'attivita' di raccolta di tutte le
batterie al piombo esauste.
2. Il Consorzio puo' compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni comunque connesse con la realizzazione degli
scopi consortili.
3. Il Consorzio provvede, fra l'altro a:
a) definire con
regolamenti interni le norme tecniche atte a disciplinare le diverse fasi dell'attivita'
del Consorzio;
b) stipulare con i raccoglitori incaricati contratti per il
servizio di raccolta di tutte le batterie al piombo esauste e dei rifiuti
piombosi in zone determinate;
c) stipulare, ai sensi dell'art. 9, contratti per
la cessione delle batterie esauste con le imprese che ne effettuano il riciclo,
nel rispetto dei limiti indicati nelle autorizzazioni regionali;
d) stipulare
accordi e contratti con persone fisiche o giuridiche, anche straniere, enti
locali territoriali e loro aziende per i fini del presente statuto;
e)
individuare i responsabili per aree geografiche per coordinare e gestire i
raccoglitori operanti in tali aree;
f) assicurare l'eliminazione delle batterie
e dei rifiuti piombosi nel rispetto della normativa vigente ove non sia
possibile o economicamente conveniente il riciclo;
g) promuovere azioni dirette
a pubblicizzare la necessita' di raccolta e riciclo delle batterie esauste;
h)
collaborare con istituti nazionali o stranieri per contribuire alla salvaguardia
ambientale nel settore in cui e' chiamato a operare dalla legge istitutiva.
4.
Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali il Consorzio si attiene
rigorosamente a criteri di economicita', in modo da ridurre al minimo l'onere
gravante sul consumatore e cura il rispetto degli interessi e dell'autonomia
delle categorie di operatori interessati, astenendosi da qualunque atto
suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito
nazionale e comunitario.
Art. 7
Obblighi dei soci
1. Le imprese associate
direttamente e quelle che partecipano mediante loro associazioni sono obbligate:
a) a non operare altrimenti che per mezzo del Consorzio per quanto attiene alle
attivita' di cui all'oggetto consortile;
b) ad adeguarsi alle deliberazioni
degli organi del Consorzio e dare ad esse esecuzione;
c) ad essere in possesso
di tutti i requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento delle attivita'
per cui aderiscono al Consorzio.
2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento
degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e, direttamente ove
possibile o indirettamente ricorrendo alle autorita' competenti, promuove le
azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni agli obblighi
consortili.
Art. 8
Finanziamento delle attivita' consortili
1. I mezzi
finanziari per lo svolgimento delle attivita' del consorzio sono assicurati:
a)
dai proventi della cessione delle batterie usate e dei rifiuti piombosi alle
imprese che ne effettuano il riciclo;
b) dai proventi della gestione
patrimoniale e dalla eventuale utilizzazione del fondo consortile con le
modalita' di cui al precedente art. 4;
c) dall'eventuale utilizzazione delle
riserve pregresse e delle riserve costituite a norma dell'art. 12 della legge n.
388/2000, non distribuibili anche in caso di scioglimento;
d) dalle quote di
partecipazione nella misura stabilita dall'assemblea;
e) dai proventi del
sovrapprezzo di vendita delle batterie da determinarsi con decreto ministeriale
ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, come convertito in legge dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
f) da altre
eventuali entrate pubbliche o private.
2. Il Consorzio, al fine di ottimizzare
il rendimento della liquidita' consortile, potra' effettuare investimenti in
titoli di Stato, in titoli obbligazionari di istituti di credito di primaria
importanza, ovvero in operazioni di pronti contro termine.
Art. 9
Raccolta
delle batterie e dei rifiuti e determinazione dei prezzi e dei rimborsi
1. Il
consorzio acquisisce le batterie esauste ed i rifiuti piombosi direttamente
tramite i raccoglitori incaricati, ovvero avvalendosi di raccoglitori
autorizzati ai sensi di legge. Le modalita' ed i termini della cessione delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi dai raccoglitori incaricati al
consorzio sono disciplinati da appositi contratti ai sensi dell'art. 6 del
presente statuto.
2. I raccoglitori delle batterie esauste sono scelti ed i loro
compensi determinati dal consorzio sulla base di gare d'appalto indette per aree
geografiche o settori merceologici secondo regole definite dagli Organi
statutari del consorzio. 3. Il prezzo di cessione delle batterie alle imprese
che ne effettuano il riciclo e' determinato dal Consiglio di amministrazione con
riferimento alle prevalenti quotazioni del mercato internazionale, del valore
del piombo sul mercato di Londra e dei rapporti di cambio.
Art. 10
Organi del
Consorzio
Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea dei consorziati;
b) il
Presidente;
c) il Consiglio di amministrazione; d) il Collegio dei revisori dei
conti.
Art. 11
Assemblea
1. L'assemblea ordinaria del Consorzio e'
convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di amministrazione almeno due
volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio
consuntivo mediante raccomandata o telegramma o fax inviati almeno quindici
giorni prima dell'adunanza, recanti l'ordine del giorno, il luogo e la data
della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno per il
giorno successivo rispetto alla prima e comunque non oltre trenta giorni.
2.
L'assemblea straordinaria e' convocata dal Presidente su mandato del Consiglio
di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione straordinaria
puo' essere richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare quando ne e'
fatta domanda da tanti consorziati che rappresentino almeno un decimo delle
quote di partecipazione al consorzio o dal Collegio dei revisori dei conti. In
tali casi il Presidente e' tenuto a procedere entro dieci giorni alla
convocazione dell'assemblea.
3. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un
numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al consorzio.
4. Ogni
consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un
proprio delegato. La delega puo' essere conferita ad un altro consorziato,
purche' il numero delle deleghe allo stesso consorziato non superi il numero di
tre. Tale delega non puo' essere conferita agli amministratori, ai revisori del
consorzio ne ai dipendenti dello stesso.
5. L'assemblea e' validamente
costituita e delibera con il 60% delle quote di partecipazione complessive.
6.
Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere deliberate
dall'assemblea con la maggioranza di almeno i 4/5 delle quote consortili
complessive e approvate successivamente con decreto del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attivita'
produttive, cosi' come previsto dalla legge.
7. Le assemblee sono presiedute dal
Presidente del consorzio o in sua assenza o impedimento dal vice Presidente piu'
anziano. Nel caso di assenza di entrambi i vice Presidenti, presiede la persona
eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
8. Per quanto non
esplicitamente disciplinata dalle precedenti disposizioni, si applicano alle
assemblee, compatibilmente con la natura del consorzio e con questo statuto, le
disposizioni del codice civile in tema di consorzio.
Art. 12
Funzioni
dell'assemblea
L'assemblea del consorzio:
a) approva il bilancio preventivo ed
il bilancio consuntivo;
b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione
e del Collegio dei revisori dei conti;
c) elegge il Presidente del Collegio dei
revisori dei conti, come disposto dagli articoli 2398 e 2460 del codice civile;
d) approva i regolamenti consortili per il funzionamento e l'organizzazione del
consorzio;
e) approva i programmi di attivita' e di investimento del consorzio
predisposti dal Consiglio di amministrazione;
f) determina l'indennita' di
carica al Presidente ed ai vice Presidenti, l'emolumento annuale e/o l'indennita'
di seduta ai membri del Consiglio di amministrazione e ai revisori dei conti;
g)
delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
h) delibera l'ammontare del
fondo consortile e la relativa ripartizione in quote indivisibili;
i) assegna le
quote di partecipazione al fondo consortile nell'ambito di ciascuna categoria
dei consorziati;
j) delibera sulla ammissione dei nuovi soci e le conseguenti
modifiche delle quote consortili;
k) delibera sull'esclusione dei soci e le
conseguenti modifiche delle quote consortili;
l) delibera sulla proposta di
variazione del sovrapprezzo;
m) delibera su tutte le altre questioni attinenti
la gestione sociale di sua competenza sottoposte al suo esame dal Consiglio di
amministrazione;
n) delibera sulla determinazione e la variazione della sede
consortile;
o) delibera sull'istituzione di sedi secondarie.
Art. 13
Consiglio
di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione del consorzio e' composto
da quattordici membri eletti dall'assemblea piu' quattro designati
rispettivamente due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
due dal Ministro delle attivita' produttive. I membri elettivi sono nominati in
rappresentanza dei consorziati con la seguente ripartizione:
a) 5 membri in
rappresentanza dei consorziati di cui alla lettera a) dell'art. 3;
b) 5 membri
in rappresentanza dei consorziati di cui alla lettera b) dell'art. 3;
c) 2
membri in rappresentanza dei consorziati di cui alla lettera c) dell'art. 3;
d)
2 membri in rappresentanza dei consorziati di cui alla lettera d) dell'art. 3.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti
sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa,
di uno o piu' componenti del Consiglio eletti dall'assemblea, la sostituzione
avra' luogo tramite elezione di altro o altri consiglieri in rappresentanza
della categoria o delle categorie di appartenenza del predecessore o dei
predecessori; a tal fine dovra' essere convocata un'assemblea di norma entro
trenta giorni dal momento in cui il Consiglio di amministrazione abbia preso
atto della cessazione. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa,
dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del Ministero delle attivita' produttive, la loro sostituzione e' disposta dalla
autorita' che ha provveduto alla designazione. L'assemblea provvede alla nomina.
I consiglieri nominati in sostituzione a norma dei commi precedenti rimangono in
carica fino a quando sarebbero rimasti quelli sostituiti. Il diritto di revoca
dei consiglieri spetta all'organo del consorzio o all'autorita' che, ai sensi
del presente statuto, provvede alla loro designazione. Ai consiglieri spetta,
oltre agli emolumenti di cui all'art. 12, il rimborso delle spese di viaggio e
di soggiorno sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Il Consiglio di
amministrazione e' convocato mediante invito scritto da Presidente o in caso di
assenza o impedimento da uno dei Vice Presidenti tutte le volte in cui vi sia
materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei
consiglieri. In questo caso il Consiglio dovra' essere convocato entro venti
giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. La convocazione e' fatta
mediante avviso scritto da comunicarsi non meno di sette giorni prima
dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei documentabili in modo che i
Consiglieri ed i revisori dei conti effettivi ne siano informati almeno tre
giorni prima della riunione.
6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione
sono valide quando vi sia la presenza di almeno la meta' piu' uno dei
componenti. Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno altresi'
svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno
dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei
partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione
degli argomenti esaminati, nonche' di ricevere, trasmettere e visionare
documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel
luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.
7. Per la validita'
delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della meta' piu' uno dei
presenti. In caso di parita' prevale il voto favorevole del Presidente o di chi
presiede la riunione.
8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono
presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente
piu' anziano. In caso di assenza di entrambi i Vice Presidenti, presiede il
consigliere piu' anziano.
Art. 14
Funzioni del consiglio di amministrazione
1.
Il Consiglio di amministrazione e' investito dei poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria del consorzio e ha facolta' di compiere tutti gli atti
che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi
consortili.
2. Il Consiglio puo' altresi' delegare le proprie attribuzioni ad
uno o piu' dei suoi componenti determinando i limiti della delega.
3. Spetta tra
l'altro al Consiglio d'amministrazione:
a) dare mandato al Presidente di
convocare l'assemblea;
b) predisporre il bilancio preventivo, accompagnato dalla
relazione illustrativa e dal programma annuale o pluriennale;
c) predisporre il
bilancio consuntivo nonche' la relazione illustrativa;
d) predisporre
regolamenti interni, per il funzionamento e l'organizzazione del consorzio,
provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da
sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
e) deliberate sulle proposte di
eventuale articolazione, regionale ed interregionale del consorzio;
f)
deliberare sulle proposte di convenzione con persone fisiche o giuridiche, anche
straniere, enti locali territoriali e loro aziende di cui all'art. 6 del
presente statuto;
g) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni
genere inerenti all'attivita' consortile;
h) deliberare su tutte le materie di
cui al presente articolo;
i) determinare l'organico del personale del consorzio
e la struttura organizzativa e l'affidamento di procedure ai funzionari del
consorzio;
j) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati
nei confronti del consorzio nei modi e con le procedure previste dall'art. 7,
comma 2 del presento Statuto;
k) porre in essere gli atti ed operazioni di
ordinaria e straordinaria amministrazione;
l) adottare programmi di attivita' e
di investimento del consorzio;
m) stabilire le modalita' organizzative della
raccolta, dello stoccaggio e del riciclo o smaltimento delle batterie esauste al
piombo e dei rifiuti piombosi;
n) determinare i compensi dovuti ai raccoglitori,
secondo quanto previsto al precedente art. 9;
o) fissare i criteri e i parametri
di cessione delle batterie esauste al piombo e dei rifiuti piombosi ai fini del
loro riciclo o smaltimento seconda quanto indicato dagli articoli 6 e 9 e,
conseguentemente, determinare il prezzo di cessione delle batterie esauste alle
imprese che ne effettuano il riciclo;
p) nominare tra i propri membri il
Presidente del consorzio ed eventualmente i due Vice Presidenti del Consiglio di
amministrazione;
q) determinare l'entita' del rimborso relativo agli oneri di
riscossione del sovrapprezzo.
Art. 15
Presidenti e Vice Presidenti
1. Il
Presidente ed i due Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di
amministrazione tra i propri membri, durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del consorzio in
giudizio e nei confronti dei terzi e ha la firma sociale.
Art. 16
Collegio dei
revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti composto da cinque
membri effettivi e due supplenti.
2. Tre dei membri effettivi sono designati
rispettivamente uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
uno dal Ministro delle attivita' produttive e uno dal Ministro dell'economia e
delle finanze; sono designati tra i dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
professori universitari ordinari di materie giuridiche contabili ed economiche,
avvocati dello Stato o magistrati amministrativi.
3. I rimanenti due membri
effettivi e i due supplenti sono nominati dall'assemblea tra i professionisti
iscritti nel Registro dei revisori contabili.
4. I revisori dei conti durano in
carica quattro anni e sono rinnovabili. In caso di cessazione dalla carica per
qualsiasi motivo dei rappresentanti dei membri dell'assemblea, la loro
sostituzione avra' luogo a mezzo dei sindaci supplenti nei limiti della
disponibilita' ovvero a seguito di ulteriore nomina da parte dell'assemblea. In
caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei rappresentanti di
designazione ministeriale, la loro sostituzione e' disposta dall'autorita' che
ha provveduto alla designazione.
5. I revisori nominati a norma dei due commi
precedenti rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli
sostituiti. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'organo del consorzio o
all'autorita' che, ai sensi del presente statuto provvede alla designazione. Ai
revisori spetta oltre agli emolumenti di cui all'art. 12 anche il rimborso delle
spese di viaggio e soggiorno.
6. Il Collegio dei revisori controlla la gestione
del consorzio, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e dei
regolamenti, sulla corretta formulazione del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo, nonche' sulla corrispondenza del bilancio consuntivo alle scritture
contabili ed ai libri consortili, accerta la regolare tenuta della contabilita',
redige annualmente la relazione illustrativa a commento del bilancio consuntivo.
7. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e
possono intervenire a quelle dell'assemblea. 8. All'attivita' del Collegio dei
revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili con la natura del
consorzio e con lo statuto, le disposizioni di legge.
Art. 17
Esercizio sociale
e bilancio
1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione di ciascun
esercizio deve essere approvato entro il 15 novembre dell'anno precedente a
quello cui si riferisce.
3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve
essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento.
4. I progetti di bilancio devono essere comunicati al Collegio dei
revisori dei conti almeno un mese prima della riunione dell'assemblea che deve
deliberare sulla loro approvazione. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo'
nominare un commissario per la redazione del bilancio consuntivo del consorzio
qualora non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.
Art. 18
Rapporti con le amministrazioni pubbliche
1. Il consorzio svolge le proprie
attivita' di collegamento e collaborazione per quanto di rispettiva competenza
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle
attivita' produttive e le altre amministrazioni competenti.
2. Il consorzio, in
particolare, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
ed al Ministero delle attivita' produttive tutti gli atti di cui all'art. 5,
commi 2 e 3.
3. Il consorzio trasmette i bilanci preventivi e consuntivi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero delle
attivita' produttive.
4. Ove i Ministeri formulino dei rilievi, l'assemblea e'
tenuta a deliberare su di essi entro trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea
sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi
trenta giorni i bilanci si intendono approvati. Il consorzio trasmette al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed al Ministero delle
attivita' produttive, la composizione degli organi consortili e le loro
eventuali variazioni.
Art. 19
Amministrazione straordinaria
Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle
attivita' produttive ove constati gravi irregolarita' nella gestione del
consorzio o l'impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili
puo' disporre lo scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario
incaricato dell'ordinaria e straordinaria amministrazione in attesa della
ricostituzione degli organi stessi.
Art. 20
Esclusione dei consorziati
La
cessazione delle attivita' di cui all'art. 3 del presente Statuto o la perdita
dei requisiti richiesti per legge per il loro svolgimento nonche'
l'assoggettamento a procedure concorsuali dell'impresa consorziata comporta
l'automatica esclusione dei soci dal consorzio. Tale esclusione e' deliberata
dall'assemblea consortile e comunicata ai Ministeri interessati.
Art. 21
Rinvio
Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto
compatibili con la natura del consorzio e con lo Statuto, le norme del codice
civile e le altre comunque regolanti la materia.
Il decreto 2/2/2004 e' stato
abrogato dal
DECRETO
LEGISLATIVO 20
Novembre 2008, n. 188
Attuazione della direttiva
2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che
abroga la direttiva 91/157/CEE.
(Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3/12/2008 - Suppl. Ordinario n. 268)
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