|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la
dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivita' di
smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni
Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Considerata l'ineludibile esigenza di assumere iniziative straordinarie
ed urgenti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi nonche'
procedure atte ad individuare soluzioni finalizzate a realizzare lo
smaltimento dei medesimi rifiuti dislocati nelle centrali nucleari e nei
siti di stoccaggio presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania,
Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul
territorio di tali rifiuti radioattivi e' caratterizzata da profili di
maggiore gravita' in relazione alla situazione di diffusa crisi
internazionale;
Ritenuto, infatti, che il citato contesto internazionale ha profondamente
modificato la strategia da seguire per la messa in sicurezza dei residui
radioattivi, con particolare riferimento ai tempi di attuazione della
medesima, determinando l'assoluta urgenza della sua immediata
realizzazione;
Considerato che la valenza degli interessi pubblici coinvolti rende
indispensabile provvedere alla concentrazione in un unico centro
decisionale dei poteri finalizzati al conseguimento dell'obiettivo della
messa in sicurezza degli impianti a rischio, mediante la conservazione e
lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in condizioni idonee a
salvaguardare la salute della collettivita';
Ritenuto indispensabile, per quanto sopra esposto, assumere iniziative di
carattere straordinario, che assicurino misure speciali di sicurezza dei
materiali radioattivi al fine di tutelare interesse essenziale della
sicurezza dello Stato;
Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie le imprescindibili
condizioni di necessita' ed urgenza per imporre l'adozione di immediate
misure finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi
presenti nei siti collocati sul territorio delle regioni sopra elencate,
anche in vista dell'avvio a soluzione della problematica dello
smaltimento dei predetti materiali;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Dispone:
Art. 1
1. Nelle more della
conclusione delle collaborazioni a programmi internazionali di
smaltimento dei materiali nucleari, volte a definire la possibilita' di
adottare azioni dirette al conseguimento dell'obiettivo dell'esportazione
dei rifiuti radioattivi, il presidente della Societa' di gestione degli
impianti nucleari (SOGIN), istituita in attuazione dell'art. 13, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' nominato
Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari,
con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai
rifiuti radioattivi ad alta attivita', nonche' alla predisposizione di
piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali
elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese (Vercelli),
di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonche' degli impianti dell'Ente per le
Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e Nucleco, limitatamente al
settore del ciclo del combustibile e dei depositi di materie radioattive
Eurex e Fiat - Avio di Saluggia (Vercelli), impianto Plutonio e impianto
Celle Calde di Casaccia (Roma), ITREC di Trisaia (Matera) nonche' degli
impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria).
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi di un soggetto attuatore,
esercita i poteri necessari per realizzare le finalita' di cui al
precedente comma 1 anche utilizzando, per la relativa programmazione ed
attuazione, la societa' di cui al comma 1. Il Commissario delegato, a tal
fine, e' autorizzato a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata
al compimento di attivita' di cooperazione internazionale, nonche' ad
attivare accordi internazionali finalizzati al raggiungimento degli scopi
di cui alla presente ordinanza.
3. E' costituita, con determinazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri, una Commissione tecnico-scientifica, con compiti di valutazione
e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli
obiettivi di cui alla presente ordinanza, per le successive iniziative di
attuazione da parte del Commissario delegato. La predetta Commissione e'
composta da sette membri aventi elevata e comprovata autorevolezza
scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle attivita'
produttive ed uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La predetta
Commissione e' integrata da un rappresentante, con funzioni consultive,
delle regioni, ogniqualvolta le deliberazioni ineriscano ai territori di
rispettiva competenza.
4. Al fine di garantire unitarieta', celerita' ed economicita' delle
operazioni di messa in sicurezza, il Commissario delegato, anche
avvalendosi della Societa' di cui al comma 1, assume, sentite le regioni
territorialmente competenti, ogni necessaria iniziativa per la gestione
dell'attivita' di messa in sicurezza, nonche' per lo smantellamento e per
la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di
ricerca del ciclo di combustibile nucleare di proprieta' dell'Ente per le
Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e delle sue societa'
partecipate.
Al fine di consentire il conseguimento delle finalita' di cui alla
presente ordinanza le licenze ed autorizzazioni di qualsiasi genere
pertinenti agli impianti assegnati alla Societa' di cui al comma l sono
trasferite, con il consenso dei soggetti cedenti, alla Sogin sulla base
di apposito provvedimento commissariale, ove ritenuto necessario per il
perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza. Il
personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e
delle Societa' dallo stesso partecipate, in servizio presso gli impianti
assegnati in gestione alla Societa' di cui al comma 1, e' posto alle
dipendenze funzionali della stessa Societa', previo consenso del
personale medesimo, limitatamente alla realizzazione degli interventi
previsti dalla presente ordinanza. Le determinazioni inerenti alle
attivita' di cui al presente comma verranno assunte dal Commissario
delegato d'intesa, per gli ambiti di rispettiva competenza, con il
Commissario straordinario dell'Ente per le nuove tecnologie, l'Energia e
l'ambiente, con il presidente FN e con il Presidente della Nucleco.
5. I piani degli interventi di cui al comma l sono inviati all'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici che dovra'
rilasciare il relativo parere tecnico entro trenta giorni dalla
trasmissione del medesimo piano.
6. Per conferire un piu' completo grado di sicurezza ai materiali di cui
al comma 1, nonche' per garantire un elevato livello di salvaguardia
della popolazione, il Commissario delegato provvede, d'intesa con la
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, a porre in essere ogni iniziativa utile per la
predisposizione di uno studio volto a definire le soluzioni idonee a
consentire la gestione centralizzata delle modalita' di deposito dei
rifiuti radioattivi.
Art. 2
1. Per l'attuazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate
norme:
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi per
gli impianti nucleari e per le relative modifiche;
legge 24 aprile 1975, n. 131 e relativi adempimenti autorizzativi; legge
7 agosto 1982, n. 704 e relativi adempimenti autorizzativi;
legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e disposizioni normative
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale, limitatamente
alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi ivi previsti;
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire
contenute nella parte I, titolo I, capo II;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e norme in
esso richiamate; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente
alle disposizioni in materia di concessioni per le derivazioni d'acqua
per usi industriali;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, art. 8, comma 6 e art. 9;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23, 24 e 25; decreto
ministeriale 26 gennaio, art. 13, comma 1; decreto ministeriale 27
febbraio 2002 limitatamente ai punti E.1.3 e E.3.1 dell'annesso 3;
circolare del Ministero dei trasporti prot. 1772/4967/1, n. 162/96 del 16
dicembre 1996, limitatamente al trasporto di merci pericolose su percorsi
stradali; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 7, 19, 24, 35 e 36;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001; contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale appartenente al comparto Ministeri,
sottoscritto in data 19 febbraio 1999;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 2, comma 2, lettera b);
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;
decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 10 settembre 2002;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 3
1. Al fine di consentire
il perseguimento degli scopi attinenti al controllo, in condizioni di
sicurezza, degli impianti di cui alla presente ordinanza, il Commissario
delegato predispone un piano di sicurezza, sulla base di quanto stabilito
dal Capo I della legge 1 aprile 1981, n. 121, attivando i necessari
coordinamenti tra le Forze di polizia e con le Forze armate, anche per
quanto riguarda i rispettivi ambiti e livelli di responsabilita', in
attuazione, altresi', di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della
legge 8 giugno 2000, n. 149; definisce, inoltre, il quadro complessivo
delle risorse umane e strumentali occorrenti.
Art. 4
1. Per l'attuazione delle
misure di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale
delle risorse finanziarie previste per lo smantellamento delle centrali
elettronucleari. Per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1 le risorse
finanziarie previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio
2000 saranno erogate prescindendo dall'attivazione dei consorzi ivi
previsti.
Art. 5
1. Per le finalita' di cui
alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della protezione civile
e' autorizzato a costituire nell'ambito del medesimo Dipartimento
un'apposita struttura di coordinamento e di monitoraggio operativi,
diretta da un Prefetto, nonche' ad assegnare alla stessa le occorrenti
risorse di personale, anche dirigenziale, avvalendosi delle deroghe di
cui all'art. 2 della presente ordinanza.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad
individuare personale appartenente alle Amministrazioni statali, civili,
militari, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo
assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa
generale in materia di mobilita'; l'assegnazione di tale personale al
Dipartimento della protezione civile avviene nel rispetto dei termini
perentori previsti dall'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 6
1. Ad eccezione delle
obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione
civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in
applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri
derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo
insorgente, sono poste a carico del bilancio della Societa' di cui
all'art. 1, comma 1.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi
|