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Testo in vigore dal:
26-9-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 8
luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;
Visto l'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno
2000, n. 219, recante regolamento concernente la disciplina per la
gestione dei rifiuti sanitari;
Vista la direttiva del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002,
recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al
nuovo elenco dei rifiuti, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002;
Visto il decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 giugno 2002,
recante traduzione in lingua italiana del testo consolidato della
versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo
europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR),
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21
dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su strada,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del
10 agosto 2002;
Visto l'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179,
recante disposizioni in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002,
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro della salute;
Emana
il seguente
regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalita' e campo
di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei
rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo di
garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica
e controlli efficaci.
2. Sono esclusi i microrganismi geneticamente
modificati di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante
attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE
concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati. Sono altresi' esclusi i materiali normati dal regolamento
(CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre
2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano, quali le carcasse degli animali
da esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche, provenienti
dall'attivita' diagnostica degli Istituti zooprofilattici sperimentali
delle facolta' di medicina veterinaria ed agraria e degli Istituti
scientifici di ricerca. Sono invece disciplinati dal presente regolamento
i piccoli animali da esperimento ed i relativi tessuti e parti
anatomiche, provenienti da strutture pubbliche e private, individuate ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, che svolgono attivita' medica e veterinaria di
prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed
erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le
autorita' competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette
a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della
produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo
da diminuirne la pericolosita', da favorirne il reimpiego, il riciclaggio
e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento. A tale fine devono essere incentivati:
a) l'organizzazione
di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla
corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il
contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive e
ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo;
b) la raccolta
differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle
strutture sanitarie;
c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e
dell'utilizzo di reagenti e farmaci per ridurre la produzione di rifiuti
sanitari pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari non
pericolosi;
d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate
alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
e)
l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti e
reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose; f) l'utilizzo
preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non clorurate;
g)
l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a
favorire il recupero di materia e di energia.
4. Le strutture sanitarie
devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di
sicurezza, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dal presente
regolamento. Le strutture sanitarie pubbliche devono, altresi',
provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di
economicita'.
5. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e
definiti all'articolo 2, comma 1, sono:
a) i rifiuti sanitari non
pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i
rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) i rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che
richiedono particolari modalita' di smaltimento;
f) i rifiuti da
esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiuti derivanti da altre
attivita' cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree
cimiteriali;
g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture
sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a
rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma
quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, s.o.
- Il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, s.o.
- L'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, s.o., e'
il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n.
219, recante: «Regolamento concernente la disciplina per la gestione dei
rifiuti sanitari ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000, n.
181.
- L'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante: «Disposizioni
in materia ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2002, n. 189, e' il seguente: «Art. 24 (Smaltimento dei rifiuti
sanitari).
- 1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalita' di
smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplicaficazione e di
contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.».
- Il
regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del
3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano, e' pubblicato nella
G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.
Note all'art. 1:
- Il decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva
98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE concernente l'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno, n. 126, s.o.
- Per il regolamento CE
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, s.o. - La legge 23
dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del Servizio sanitario
nazionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n.
360, s.o.
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda
nelle note alle premesse.
Art. 2
Definizioni
1. Ai
fini del presente regolamento si intende per:
a) rifiuti sanitari: i
rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del
presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private,
individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, che svolgono attivita' medica e veterinaria di
prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed
erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b)
rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi
tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti
sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del presente
regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un
asterisco "*" nell'allegato A della direttiva del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002;
d)
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti
sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della
citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono
da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di
trasmissione biologica aerea, nonche' da ambienti ove soggiornano
pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti
biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
2) i rifiuti elencati
a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che
presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da
ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi
liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano
contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono
sangue in quantita' tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel
caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il
paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3)
liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido
sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o
liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attivita' veterinaria,
che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli
animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico
secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario
competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali
liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti
costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle
casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
1) assi e resti delle
casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini,
ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
3)
avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di
elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse
(ad esempio zinco, piombo);
f) rifiuti derivanti da altre attivita'
cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attivita' cimiteriali:
1)
materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale,
terre di scavo, smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non
metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
g)
rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti
sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d),
assoggettati al regime giuridico e alle modalita' di gestione dei rifiuti
urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti
dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attivita'
di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza
delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti
affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal
medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali
residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in
genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di
raccolta differenziata, nonche' altri rifiuti non pericolosi che per
qualita' e per quantita' siano assimilati agli urbani ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli
di cui il detentore intende disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da
attivita' di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture
sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici
anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i
pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate
per le urine;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati
a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a
condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per
rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e' sottoposto alle condizioni
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per
incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito
territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non
e' soggetta a privativa;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari
sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:
1a)
farmaci scaduti o inutilizzabili;
1b) medicinali citotossici e
citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente
contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;
2)
organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3
dell'allegato I al presente regolamento;
3) piccoli animali da
esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;
4)
sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
i) rifiuti speciali,
prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio
risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo:
i rifiuti
speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti
al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti
presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di
cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari.
Sono esclusi gli assorbenti igienici;
l) disinfezione: drastica riduzione
della carica microbica effettuata con l'impiego di sostanze
disinfettanti;
m) sterilizzazione:abbattimento della carica microbica
tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a
10-6. La sterilizzazione e' effettuata secondo le norme UNI 10384/94,
parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e
l'essiccamento ai fini della non riconoscibilita' e maggiore efficacia
del trattamento, nonche' della diminuzione di volume e di peso dei
rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari
pericolosi a solo rischio infettivo. L'efficacia viene verificata secondo
quanto indicato nell'allegato III del presente regolamento. La
sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e' una facolta'
esercitabile ai fini della semplificazione delle modalita' di gestione
dei rifiuti stessi;
n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate
esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo. L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i
metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte
prima, sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.
Note
all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si
veda nelle note all'art. 1.
- Per la legge 23 dicembre 1978, n. 833, si
veda nelle note all'art. 1.
- Per il decreto legislativo n. 22/1997 si
veda nelle note alle premesse.
- L'allegato A della direttiva del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002,
recante: «Indicazioni per la corretta e piena applicazione del
regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in
relazione al nuovo elenco dei rifiuti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 maggio 2002, n. 108 (supplemento ordinario n. 102),
reca: «Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'art. 1, lettera
a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'art. 1,
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.
-
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo individuati dalle voci
18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, sono i
seguenti: «18.01.03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18.02.02 *
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni».
- Gli agenti biologici di gruppo A,
di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni sono i seguenti: «Allegato XI ELENCO DEGLI
AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
1. Sono inclusi nella classificazione
unicamente gli agenti di cui e' noto che possono provocare malattie
infettive in soggetti umani. I rischi tossico ovvero allergenico
eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in
apposita colonna. Non sono stati presi in considerazione gli agenti
patogeni di animali e piante di cui e' noto che non hanno effetto
sull'uomo. In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti
biologici classificati non si e' tenuto conto dei microrganismi
geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si
basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non
tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilita'
potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente,
uso di medicinali, immunita' compromessa, stato di gravidanza o
allattamento, fattori dei quali e' tenuto conto nella sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati
inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti
nel gruppo 1. Per gli agenti di cui e' nota per numerose specie la
patogenicita' per l'uomo, l'elenco comprende le specie piu'
frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di
carattere piu' generale indica che altre specie appartenenti allo stesso
genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo. Quando un intero
genere e' menzionato nell'elenco degli agenti biologici, e' implicito che
i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla
classificazione.
4. Quando un ceppo e' attenuato o ha perso geni
notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione
del ceppo parentale non e' necessariamente applicativo a meno che la
valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo
richieda.
5. Tutti i virus che sono gia' stati isolati nell'uomo e che
ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come
appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono
provocare malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo
tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono
comportare un rischio di infezione limitato perche' normalmente non sono
veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attivita' comportanti
l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione
effettuata e dei quantitativi impiegati puo' risultare sufficiente, per
attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2,
3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi
previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che
derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli
stadi del ciclo dei parassiti che possono essere infettivi per l'uomo.
8.
L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che
possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali e'
disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali e' opportuno
conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno
operato in attivita' con rischio di esposizione a tali agenti. Tali
indicazioni sono: A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei
lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per
almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attivita' comportante
rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace
disponibile».
- La lettera g) del comma 2 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 22/1997 e' la seguente: «2. I comuni disciplinano la
gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto
dei principi di efficienza, efficacia ed economicita', stabiliscono in
particolare:
a)-f) (omissis);
g) l'assimilazione per qualita' e quantita'
dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della
raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi
dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti
urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque
natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.».
Art. 3
Parti anatomiche
riconoscibili e resti mortali derivanti da attivita' di esumazione ed
estumulazione
1. Si definiscono:
a) parti anatomiche riconoscibili: gli
arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a
cui sono stati amputati;
b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni
cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta
scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione,
saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria
inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
2. Per
la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche
riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o
cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per
territorio.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili
sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria
che ha curato la persona amputata.
4. La persona amputata puo' chiedere,
espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata,
inumata o cremata con diversa modalita'. In tale caso la richiesta deve
avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda
sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura
sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.
5.
Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le
autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono
rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o
estumulati.
6. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la
documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante
regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.
Nota all'art. 3:
- I commi
4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di Polizia
mortuaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239,
s.o., sono i seguenti:
«4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo'
essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta
libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma
autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il
sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o
sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorita'
giudiziaria.».
Art. 4
Gestione dei
rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei
rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali
1. Fatto salvo quanto
previsto dai seguenti articoli, alle attivita' di deposito temporaneo,
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio
dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei
rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali si applicano, in
relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati
agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme
regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.
2. Nel caso in cui
l'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private
che erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 1978, e al
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sia
svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei
rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma
7-ter, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali
rifiuti dal luogo in cui e' effettuata la prestazione alla struttura
sanitaria avviene sotto la responsabilita' dell'operatore sanitario che
ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei
termini di cui all'articolo 8.
3. Si considerano altresi' prodotti presso
le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione
di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori
decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento.
4. Ai fini della
semplificazione delle procedure e del contenimento della spesa sanitaria,
per favorire lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati in impianti
di termodistruzione con recupero energetico e per assicurare il servizio
di gestione dei rifiuti sanitari alle migliori condizioni di mercato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare
accordi di programma tra loro, con le strutture sanitarie e i medici
convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati.
5. Le
regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono sistemi di
monitoraggio e di analisi dei costi e della congruita' dei medesimi
relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari e
trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, al fine della loro
elaborazione, i dati risultanti da dette attivita' all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute. Il sistema di
monitoraggio, istituito dalle regioni, puo' stabilire gli obiettivi
minimi di recupero dei rifiuti prodotti che le strutture sanitarie sono
tenute a raggiungere.
Note
all'art. 4: - Per il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle note
alle premesse.
- Per la legge n. 833 del 1978 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il decreto legislativo n. 502 del 1992 si veda nelle note all'art.
1.
- L'art. 58, comma 7-ter del decreto legislativo n. 22/1997, e' il
seguente: «7-ter. I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione o
assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il
domicilio del soggetto che svolge tali attivita'.».
- Per il decreto legislativo n. 281/1997 si veda nelle note alle
premesse.
Art. 5
Recupero di
materia dai rifiuti sanitari
1. Ai fini della riduzione del quantitativo
dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il
recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche
attraverso la raccolta differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci,
di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o
di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di
soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale
biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di
plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti
metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della
preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture
sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati; g) oli
minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.
2. Le regioni incentivano il recupero
dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai
medesimi fini i comuni possono stipulare apposite convenzioni con le
strutture sanitarie.
Note all'art. 5:
- Il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante: «Attuazione delle
direttive 81/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 93/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in
materia di radiazioni ionizzanti» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 13 giugno 1995, n. 136, s.o.
- L'art. 4 del decreto legislativo n.
22/1997 e' il seguente: «Art. 4 (Recupero dei rifiuti).
- 1. Ai fini di
una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti favoriscono la
riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il
reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere
materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la
determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei
materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo,
il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati
preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire
e incrementare le attivita' di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero
le autorita' competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di
vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative
utili.
4. Le autorita' competenti promuovono e stipulano accordi e
contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di
favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con
particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti
ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilita' di stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle
norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.».
Art. 6
Acque reflue
provenienti da attivita' sanitaria
1. Lo scarico di acque reflue
provenienti da attivita' sanitarie e' disciplinato dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
2. Feci,
urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che
scaricano nella rete fognaria.
Nota
all'art. 6:
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque
dell'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, s.o.
Capo II
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Art. 7
Sterilizzazione
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. La sterilizzazione
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e' effettuata in
impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Gli
impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della
struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli
27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, a condizione che in tali
impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura
stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria
dove e' ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti
dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e
funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile
sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati
all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione
degli impianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte
le sue fasi.
4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione
localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere
preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei
controlli periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i
soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla
convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione
degli stessi o, se si tratta di impianti gia' in esercizio, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III. La
convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni
intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa
documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede
della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad
ogni richiesta delle competenti autorita'.
6. L'efficacia del processo di
sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le
modalita' ed i criteri stabiliti nell'allegato III da parte del direttore
o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.
7. Gli impianti di
sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte
delle autorita' competenti. 8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, presso l'impianto
di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati
progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli,
devono essere riportate le seguenti informazioni:
a) numero di
identificazione del ciclo di sterilizzazione;
b) quantita' giornaliera e
tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
c) data
del processo di sterilizzazione.
Note all'art. 7:
- Gli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, sono i seguenti: «Art.
27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti).
- 1. I soggetti che
intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla
regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione
del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di
tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene
pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto
all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n.
349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un
responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i
rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato
a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro
novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla
valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi
relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze
d) trasmette le proprie
conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4. Per
l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5.
Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e
sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il
progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e
comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato
riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 149 e del
decreto-legge 27giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma
9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le
regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai
commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano
anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio,
che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda
di cui al comma l puo' essere presentata domanda di autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di
smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento
che autorizza la realizzazione dell'impianto.». «Art. 28
(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero).
- 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da
smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare
riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in
materia di sicurezza ed igiene ambientale; d) il luogo di smaltimento; e)
il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in
atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi
di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le
operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del
sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto
richiedente.
2. (Omissis).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'
concessa per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere
presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le
condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e'
sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso
tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e'
revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di
miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite
dall'art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione
delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di
rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni
di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il
richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui
all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti
7. Gli
impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola
riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione
ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale l'interessato,
almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve
comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale
delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione
richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo'
vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento
della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela
dell'ambiente o della salute pubblica.». - L'art. 12 del decreto
legislativo n. 22/1997, e' il seguente: «Art. 12 (Registri di carico e
scarico).
- 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati
dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti
che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana
dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli
intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della
transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico
dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che
svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre,
contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la
destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico
dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di
trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti
nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta
e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I
registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad
eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato
ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che
ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico
relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti e
delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di
diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata
con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e
gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere
tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta, presso le
sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato
preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione
annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed
una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della
tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le
organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che
provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni
contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorita' di
controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del
modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali
documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli stessi,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le
predette modalita' di tenuta dei registri.
6-bis. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47
e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'art. 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988 n. 475, e all'art. 11 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 95.».
Art. 8
Deposito
temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. Per garantire la tutela della
salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna
alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono
essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche
flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti
taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente
alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo
imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea
disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo».
2. Gli imballaggi esterni di cui al
comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed
alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto,
e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli
imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte
salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in
condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la
salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni dal momento della
chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e
sicurezza e sotto la responsabilita' del produttore, tale termine e'
esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La
registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni
di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei
rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo
destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve
essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile;
d) il
deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque
giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque,
fissata nel provvedimento di autorizzazione, che puo' prevedere anche
l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.
Nota all'art. 8:
- Il
comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997, e' riportato
nelle note all'art. 7.
Art. 9
Deposito
temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto
dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. I rifiuti sanitari sterilizzati di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti
urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01,
utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore
diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti
sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti
sanitari sterilizzati» alla quale dovra' essere aggiunta la data della
sterilizzazione.
2. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti
sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al comma 1
del presente articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme
tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
3. I rifiuti
sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero
8), assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti fuori dell'ambito territoriale
ottimale (ATO) presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o
discariche di rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti e
trasportati separatamente dai rifiuti urbani.
4. I rifiuti sanitari
sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in
impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) od
avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come
mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati
separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 19 12 10.
5.
Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di
deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare, di
messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati, di cui ai commi 3 e
4, devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere,
anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti
urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben
visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla
quale dovra' essere aggiunta la data della sterilizzazione.
6. Alle
operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messa in
riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati di cui ai
commi 3 e 4 si applicano le disposizioni tecniche che disciplinano la
gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.
7. In caso di smaltimento
dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani in regioni
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti si applicano le
condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
Nota all'art. 9:
- Il
comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 22/1997, e' il seguente:
«5. Dal 1° gennaio 1999 e' vietato smaltire i rifiuti urbani non
pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali
potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita'
tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo
richiedano.».
Art. 10
Smaltimento dei
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. I rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante
termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. I
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche
altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del decreto
legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in impianti per
rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio
infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e
successive modificazioni:
a) in impianti di incenerimento di rifiuti
urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono
introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre
categorie di rifiuti. Alla bocca del forno e' ammesso il caricamento
contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
b) in impianti di
incenerimento dedicati.
4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al
forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per
manipolazione diretta si intende una operazione che generi per gli
operatori un rischio infettivo.
Nota all'art. 10:
-
L'allegato «I» al decreto legislativo n. 22/1997, e' il seguente:
«Allegato
I CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI H1 "Esplosivo":
sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che
sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene;
H2
"Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione
esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e
preparati: liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21 °C
(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con
l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono
riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi
per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a
bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di
accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione
normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas
facilmente infiammabili in quantita' pericolose;
H3-B Infiammabile:
sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' pari o
superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
H4 "Irritante":
sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato
o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione
infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi
per la salute di gravita' limitata;
H6 "Tossico": sostanze e
preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi
per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7
"Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o
aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati
che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione
distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi
vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause
di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno":
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o
aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati
che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre
difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e
preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un
gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo
eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad
esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche
sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che
presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o
piu' settori dell'ambiente.
Note.
1. L'attribuzione delle caratteristiche
di pericolo "tossico" (e "molto tossico"),
"nocivo", "corrosivo" e "irritante" e'
effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e
parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella
versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per
quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche
"cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e
riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari
figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui
all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione
modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione. Metodi di prova.
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle
definizioni di cui all'allegato I. I metodi da utilizzare sono quelli
descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione
modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle
successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico
la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle
raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare
su quelli dell'OCSE.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 19
novembre 1997, n. 503, recante: «Regolamento recante norme per
l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle
condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonche' di taluni rifiuti
sanitari» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
23 del 29 gennaio 1998.
Art. 11
Smaltimento dei
rifiuti sanitari sterilizzati
1. I rifiuti sanitari sterilizzati:
a)
possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente
utilizzati come mezzo per produrre energia;
b) nel rispetto delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n.
503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di
incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti
speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in
numero adeguato al fabbisogno, ne' impianti di produzione di CDR, ne'
impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per
produrre energia, ne' impianti di termodistruzione, previa autorizzazione
del presidente della regione, possono essere sottoposti al regime
giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo
smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del
presidente della regione ha validita' temporanea sino alla realizzazione
di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno
regionale.
Nota all'art.
11
- Per il
decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, si veda
nelle note all'art. 10.
Capo III
Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti
da altre attivita' cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali
provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari
che richiedono particolari modalita' di smaltimento.
.
Art. 12
Rifiuti da
esumazione e da estumulazione
1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni
devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I
rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e
trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore
distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni
di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la
scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. I rifiuti
da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area
confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali
operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalita'
del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano
adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di
cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere
avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo
smaltimento dei rifiuti urbani, in conformita' ai regolamenti comunali ex
articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
5. La
gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il
recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e),
numero 5).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento
di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in
apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
Note all'art. 12:
- Gli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 sono riportati nelle
note all'art. 7.
- Il comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n.
22/1997 e' il seguente: «2. I comuni disciplinano la gestione dei
rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicita', stabiliscono in particolare:
a) le
disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi
della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalita' del
conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti
urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni
di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a
garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani
pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art.
7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le
forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando
standard minimi da rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata
dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g)
l'assimilazione per qualita' e quantita' dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento
sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera
d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del
trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d'acqua.».
Art. 13
Rifiuti
provenienti da altre attivita' cimiteriali
1. I rifiuti provenienti da
altre attivita' cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura
cimiteriale senza necessita' di autorizzazioni ai sensi del decreto
legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per
rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre
attivita' cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero
dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).
Nota
all'art. 13:
- Per il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle note
alle premesse.
Art. 14
Categorie di
rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e
smaltimento
1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),
devono essere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del
recepimento della direttiva 2000/76/CE, lo smaltimento dei chemioterapici
antiblastici puo' avvenire negli impianti di incenerimento gia'
autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
2. I
rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2) e 3),
devono essere gestiti con le stesse modalita' dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo.
3. Le sostanze stupefacenti e le altre
sostanze psicotrope di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero
4), devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il
deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309.
Note all'art. 14:
- La
direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4
dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 332/91 del 28 dicembre 2000.
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 1990, n. 255 (s.o.).
Art. 15
Gestione di altri
rifiuti speciali
1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle
strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti
pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalita' dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti
igienici.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 16
Abrogazioni
1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', in data 26 giugno 2000, n. 219;
b) l'articolo 2,
comma 1-bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405;
c) l'articolo 45 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Note all'art. 16:
- Il
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita' 26 giugno 2000, n. 219, abrogato dal presente regolamento,
recava: «Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti
sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000, n. 181.
-
L'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato dal
presente regolamento, recava: «Rifiuti sanitari». - Si riporta l'art. 2
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
settembre 2001, n. 218, e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 16 novembre 2001, n. 405 (Gazzetta Ufficiale 17
novembre 2001, n. 268), come modificato dal presente regolamento: «Art.
2 (Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario).
- 1. Le
regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinche' le
aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi,
aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria
approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni, inoltre,
prevedono con legge le sanzioni da applicare nei confronti degli
amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformita' alle
direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e
delle finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo
del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in
materia sanitaria.
1-bis. (Abrogato).
2. Le aziende sanitarie ed
ospedaliere possono decidere, con proprio provvedimento, di non aderire
alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la
non convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al collegio sindacale
ed alla regione territorialmente competente per consentire l'esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo.
3. Le regioni, attraverso
le proprie strutture ed unita' di controllo, attivano sistemi
informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni riguardanti la
spesa per beni e servizi, e realizzano, entro il 31 dicembre 2001,
l'Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo
disponibili i relativi dati su un apposito sito internet.
4. Nel
monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si
attribuisce separata evidenza:
a) agli acquisti effettuati al di fuori
delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento;
b)
alla spesa complessiva per il personale del comparto sanita', ivi
compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato
nell'anno 2000, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi
contrattuali.
5. (Omissis).
5-bis. Al comma 3 dell'art. 15-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono aggiunte, prima delle parole: "Sono soppressi" le
seguenti: "A far data dal 1° febbraio 2002". 6. All'art. 85,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2003";
b) le
parole: "dal 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° gennaio 2004".
Art. 17
Responsabile
della struttura sanitaria e del cimitero
1. Al responsabile della
struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero e' attribuito il
compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del
presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e
51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con l'osservanza degli
obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione
incendi.
Note
all'art. 17:
- Gli articoli 10 e 51 del decreto legislativo n. 22/1997
sono i seguenti: «Art. 10 (Oneri dei produttori e dei detentori). -
1.
Gli oneri relativi alle attivita' di smaltimento sono a carico del
detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un
soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al
presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei
rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi
con le seguenti priorita':
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b)
conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni
vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata
stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le
modalita' previste dall'art. 16 del presente decreto.
3. La
responsabilita' del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei
rifiuti e' esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio
pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti
autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che
il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla
data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza
del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia
della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la
comunicazione deve essere effettuata alla regione.». «Art. 51 (Attivita'
di gestione di rifiuti non autorizzata).
1. Chiunque effettua una
attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e
33 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un armo o con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di
rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se
si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si
applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che
abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del
divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce
una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei
mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda
da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica e' destinata,
anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di
condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata
la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al
reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta'
nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate
nelle autorizzazioni nonche' nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti
e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5.
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua attivita'
non consentite di miscelazione di rifiuti e' punito con la pena di cui al
comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso
il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione
delle prescrizioni di cui all'art. 45, e' punito con la pena dell'arresto
da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni
a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i
quantitativi non superiori a duecento litri.
6-bis. Chiunque viola gli
obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47,
commi 11 e 12, e 48, comma 9, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. 6-ter. I soggetti
di cui all'art. 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di
partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui
alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di
cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle
ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti
di beni in polietilene.
6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono
ridotte della meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo
giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma
6-ter.
6-quinquies. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, sono tenuti a
versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso
versamento di tale contributo essi sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui
alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di
cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle
ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti
di beni in polietilene.».
Art. 18
Oneri finanziari
1. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate,
provvedono all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle
proprie attivita' istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo
finalizzate. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
attuare le finalita' di cui al presente decreto, secondo quanto previsto
dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 15 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2003
Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3,
foglio n. 334
Allegato I
(art. 2, comma 1, lettera
a))
TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE
(elenco esemplificativo)
=====================================================================
Composizione | Tipo rifiuto | Regime giuridico
=====================================================================
1. Rifiuti a rischio | |
infettivo di cui | |
all'art. 2, comma 1, |Assorbenti igienici, |
lettera d) C.E.R. |pannolini pediatrici e|Pericolosi a rischio
1801030 o 180202 |pannoloni |infettivo
---------------------------------------------------------------------
|Bastoncini cotonati |
|per colposcopia e |
|pap-test |
---------------------------------------------------------------------
|Bastoncini oculari non|
|sterili |
---------------------------------------------------------------------
|Bastoncini oftalmici |
|di TNT |
---------------------------------------------------------------------
|Cannule e drenaggi |
---------------------------------------------------------------------
|Cateteri (vescicali, |
|venosi, arteriosi per |
|drenaggi pleurici, |
|ecc.) raccordi, sonde |
---------------------------------------------------------------------
|Circuiti per |
|circolazione |
|extracorporea |
---------------------------------------------------------------------
|Cuvette monouso per |
|prelievo bioptico |
|endometriale |
---------------------------------------------------------------------
|Deflussori |
---------------------------------------------------------------------
|Fleboclisi contaminate|
---------------------------------------------------------------------
|Filtri di dialisi. |
|Filtri esausti |
|provenienti da cappe |
|(in assenza di rischio|
|chimico) |
---------------------------------------------------------------------
|Guanti monouso |
---------------------------------------------------------------------
|Materiale monouso: |
|vials, pipette, |
|provette, indumenti |
|protettivi mascherine,|
|occhiali, telini, |
|lenzuola, calzari, |
|seridrape, |
|soprascarpe, camici |
---------------------------------------------------------------------
|Materiale per |
|medicazione (garze, |
|tamponi, bende, |
|cerotti, lunghette, |
|maglie tubolari) |
---------------------------------------------------------------------
|Sacche (per |
|trasfusioni, urina |
|stomia, nutrizione |
|parenterale) |
---------------------------------------------------------------------
|Set di infusione |
---------------------------------------------------------------------
|Sonde rettali e |
|gastriche |
---------------------------------------------------------------------
|Sondini (nasografici |
|per broncoaspirazione,|
|per ossigenoterapia, |
|ecc.) |
---------------------------------------------------------------------
|Spazzole, cateteri per|
|prelievo citologico |
---------------------------------------------------------------------
|Speculum auricolare |
|monouso |
---------------------------------------------------------------------
|Speculum vaginale |
---------------------------------------------------------------------
|Suturatrici |
|automatiche monouso |
---------------------------------------------------------------------
|Gessi o bendaggi |
---------------------------------------------------------------------
|Denti e piccole parti |
|anatomiche non |
|riconoscibili |
---------------------------------------------------------------------
|Lettiere per animali |
|da esperimento |
---------------------------------------------------------------------
|Contenitori vuoti |
---------------------------------------------------------------------
|Contenitori vuoti di |
|vaccini ad antigene |
|vivo |
---------------------------------------------------------------------
|Rifiuti di gabinetti |
|dentistici |
---------------------------------------------------------------------
|Rifiuti di |
|ristorazione |
---------------------------------------------------------------------
|Spazzatura |
---------------------------------------------------------------------
1-bis Rifiuti | |
provenienti dallo |Piastre, terreni di |
svolgimento di |colture ed altri |
attivita' di ricerca e|presidi utilizzati in |
di diagnostica |microbiologia e |
battereologica C.E.R. |contaminati da agenti |Pericolosi a rischio
180103 o 180202 |patogeni |infettivo
---------------------------------------------------------------------
|Aghi, siringhe, lame, |
|vetri, lancette |
|pungidito, venflon, |
2. Rifiuti taglienti |testine, rasoi e |Pericolosi a rischio
C.E.R. 180103 o 180202|bisturi monouso |infettivo
---------------------------------------------------------------------
2-bis Rifiuti | |
taglienti inutilizzati|Aghi, siringhe, lame, |
C.E.R. 180101 o 180201|rasoi |Non pericolosi
---------------------------------------------------------------------
3. Organi e parti | |
anatomiche non |Tessuti, organi e |Rifiuti sanitari che
riconoscibili - |parti anatomiche non |richiedono particolari
Piccoli animali da |riconoscibili. Sezioni|sistemi di gestione.
esperimento C.E.R. |di animali da |Pericolosi a rischio
180103 o 180202 |esperimento |infettivo
---------------------------------------------------------------------
|Contenitori vuoti di |
|farmaci, di farmaci |
|veterinari, dei |
|prodotti ad azione |
|disinfettante, di |
4. Contenitori vuoti, |medicinali veterinari |
in base al materiale |prefabbricati, di |
costitutivo |premiscele per |
dell'imballaggio va |alimenti |
assegnato un codice |medicamentosi, di |
C.E.R. della categoria|vaccini ad antigene |Assimilati agli urbani
1501: 150101 - 150102 |spento, di alimenti e |se conformi alle
- 150103 - 150104 - |di bevande, di |caratteristiche di cui
150105 - 150106 - |soluzioni per |all'art. 5 del presente
150107 - 150109 |infusione |regolamento
---------------------------------------------------------------------
|Farmaci scaduti o di |Rifiuti sanitari che
5. Farmaci scaduti o |scarto, esclusi i |richiedono particolari
inutilizzabili C.E.R. |medicinali citotossici|sistemi di gestione.
180109 o 180208 |e citostatici |Non Pericolosi
---------------------------------------------------------------------
|Sostanze chimiche di |
|scarto, dal settore |
|sanitario e |
|veterinario o da |
|attivita' di ricerca |
|collegate, non |
|pericolose o non |
|contenenti sostanze |
|pericolose ai sensi |
6. Sostanze chimiche |dell'art. 1 della |
di scarto C.E.R. |decisione Europea |
180107 o 180206 |2001/118/CE |Non Pericolosi
Allegato II
(art. 2, comma 1, lettera
a))
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO
(elenco esemplificativo)
=====================================================================
Denominazione |C.E.R.
=====================================================================
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di |
gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore |
sanitario o da attivita' di ricerca collegate.... |180108
---------------------------------------------------------------------
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di |
gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore |
veterinario o da attivita' di ricerca collegate.... |180207
---------------------------------------------------------------------
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da |
attivita' di ricerca collegate, pericolose o contenenti |
sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione |
Europea 2001/118/CE.... |180106
---------------------------------------------------------------------
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da |
attivita' di ricerca collegate, pericolose o contenenti |
sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione |
Europea 2001/118/CE.... |180205
---------------------------------------------------------------------
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.... |180110
---------------------------------------------------------------------
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB.... |130101
---------------------------------------------------------------------
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.... |130109
---------------------------------------------------------------------
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.... |130110
---------------------------------------------------------------------
Oli sintetici per circuiti idraulici.... |130111
---------------------------------------------------------------------
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.... |130112
---------------------------------------------------------------------
Altri oli per circuiti idraulici.... |130113
---------------------------------------------------------------------
Soluzioni fissative.... |090104
---------------------------------------------------------------------
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.... |090101
---------------------------------------------------------------------
Materiali isolanti contenenti amianto.... |170601
---------------------------------------------------------------------
Lampade fluorescenti.... |200121
---------------------------------------------------------------------
Batterie al piombo.... |160601
---------------------------------------------------------------------
Batterie al nichel-cadmio.... |160602
---------------------------------------------------------------------
Batterie contenenti mercurio.... |160603
Allegato III
(art. 2,
comma 1, lettera m))
CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO E
DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE
1. La convalida dell'impianto di
sterilizzazione deve essere effettuata secondo i criteri e i parametri
previsti nella norma UNI 10384/94 Parte I e successive modifiche ed
integrazioni.
2. L'efficacia dell'impianto e del processo di
sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere
verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di
utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo,
mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di
sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovra' essere almeno 1
ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un
minimo di tre. Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN
serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati sotto il
controllo del responsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla
struttura sanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. La
documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento
dell'impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su
richiesta delle competenti autorita'.
|