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Testo in vigore dal:
22-8-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in
particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;
Vista la
direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione della
Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario
che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni
sull'attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione
della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002, relativa i requisiti
minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la
decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002, che modifica
l'allegato II della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della
Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di
codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della
citata direttiva 2000/53/CE;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Ritenuto che i veicoli
immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 avranno valore di
mercato positivo almeno fino al 2006;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27
marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, della
salute e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si
applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3,
comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere
dal modo in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo
ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal
produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e'
conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a
motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo
5, comma 1, e all'articolo 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti
dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della
direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.
4. E'
fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza
e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonche' di
protezione del suolo e delle acque.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
(GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001». L'art. 1, commi 1, 3 e
5, e l'allegato B cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli
relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il
parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
(Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in
vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in
vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria
e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3).
93/104/CE del Consiglio, del 23
novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro. 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali
disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive
recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita'
europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori
dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno
1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le
reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad
un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,
relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita'
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le
direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva
assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000,
che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere
i settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000,
relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione
umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il
principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle
navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre
2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante
modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi
relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo
europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo
nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA),
European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit
Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva
91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa
alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di
sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle
sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che
abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive
89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio
concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e
medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella societa' dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica
la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante
modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi
relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale. 2001/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto
riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di
taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
2001/84/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa
al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori.
La direttiva 2000/53/CE e' pubblicata in
GUCE legge n. 269 del 21 ottobre 2000.
La decisione 2001/753/CE e'
pubblicata in GUCE legge n. 282 del 26 ottobre 2001.
La decisione
2002/151/CE e' pubblicata in GUCE legge n. 050 del 21 febbraio 2002.».
-
L'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE cosi' recita:
(Omissis).
«3. Gli Stati membri istituiscono un sistema che renda
necessaria la presentazione di un certificato di rottamazione per la
cancellazione del veicolo fuori uso dal registro automobilistico. Il
certificato viene rilasciato al detentore e/o al proprietario del veicolo
quando il veicolo fuori uso e' consegnato ad un impianto di trattamento.
Gli impianti di trattamento in possesso di autorizzazione a norma
dell'art. 6 possono rilasciare il certificato di rottamazione. Gli Stati
membri possono consentire ai produttori, ai concessionari e agli
operatori addetti alla raccolta per un impianto di trattamento
autorizzato di rilasciare certificati di rottamazione, sempre che essi
garantiscano che il veicolo fuori uso sara' consegnato a un impianto di
trattamento autorizzato e sempre che essi siano registrati presso le
competenti autorita'. Il fatto di rilasciare un certificato di
rottamazione non conferisce agli impianti di rottamazione, concessionari
o operatori addetti alla raccolta incaricati da un impianto autorizzato
di trattamento, il diritto di pretendere rimborsi, fuori dai casi in cui
cio' sia espressamente stato previsto dagli Stati membri. Gli Stati
membri che all'entrata in vigore della presente direttiva non hanno un
sistema di cancellazione dal registro automobilistico istituiscono un
sistema in base al quale il certificato di rottamazione e' trasmesso alle
autorita' competenti quando il veicolo fuori uso e' consegnato a un
impianto di trattamento e osservano comunque le disposizioni del presente
paragrafo. Gli Stati membri che applicano questo comma ne informano la
Commissione dandone dovuta motivazione.»
- La decisione della
Commissione 2002/525/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 170 del 29 giugno
2002.
- L'allegato II della direttiva 2000/53/CE cosi' recita:
«Allegato
II. Materiali e componenti cui non si applica l'art. 4, paragrafo 2,
lettera a). Nell'ambito della procedura di cui all'art. 4, paragrafo 2,
lettera b), la Commissione valuta in via prioritaria le categorie
seguenti:
piombo come elemento di lega in alluminio di cerchi, parti del
motore e manovelle dei finestrini;
piombo negli accumulatori;
piombo
nelle masse di equilibratura delle ruote;
componenti elettrici che
contengono piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica;
cadmio
negli accumulatori per i veicoli elettrici;
per stabilire prima possibile
se l'allegato II debba essere modificato di conseguenza. Per quanto
riguarda il cadmio negli accumulatori per i veicoli elettrici, la
Commissione tiene conto, nell'ambito della procedura di cui all'art. 4,
paragrafo 2, lettera b) e di una valutazione ambientale globale, della
disponibilita' di prodotti sostitutivi nonche' della necessita' di
mantenere la disponibilita' di veicoli elettrici. Dichiarazioni della
Commissione.
Art. 5, paragrafo 1, primo trattino. La Commissione conferma
che l'articolo 5, paragrafo 1, primo trattino consente agli Stati membri
di utilizzare i sistemi di raccolta esistenti per le parti utilizzate e
non fa loro obbligo di istituire sistemi di raccolta separati con
requisiti finanziari specifici (per le parti utilizzate).
Art. 5,
paragrafo 3, primo comma. La Commissione ritiene che il riferimento al
registro di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma consenta agli
Stati membri di stabilire se i produttori, i distributori e gli operatori
addetti alla raccolta debbano essere inseriti in un registro ai sensi
della direttiva quadro sui rifiuti o in un nuovo registro appositamente
istituito.
Art. 7, paragrafo 1. La Commissione dichiara che l'art. 7,
paragrafo 1, non stabilisce ulteriori requisiti, misure o criteri in
materia di controlli tecnici».
- La decisone 2003/138/CE e' pubblicata
nella GUCE n. L. 53 del 28 febbraio 2003.
- Il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 reca:
«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, reca:
«Nuovo codice della strada».
- Il decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202».
L'art. 8
cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari
regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro
dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente
ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o deIIUNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al
comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute
sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e'
conferito, dal Ministro dell'interno.»
Nota all'art. 1:
- La direttiva
70/156/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 042 del 23 febbraio 1970.
Art. 2
Obiettivi
1. Il
presente decreto ha lo scopo:
a) di ridurre al minimo l'impatto dei
veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione,
alla conservazione ed al miglioramento della qualita' dell'ambiente;
b)
di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda
l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta,
della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori
uso;
c) di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo
sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente,
razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di
recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.
2. Ai fini
di cui al comma 1, in attuazione dei principi di precauzione e
dell'azione preventiva ed in conformita' alla strategia comunitaria in
materia di gestione dei rifiuti, il presente decreto individua e
disciplina:
a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la
produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le misure
per ridurre e per controllare le sostanze pericolose presenti negli
stessi veicoli, da adottare fin dalla fase di progettazione, per
prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, per
facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico e per
limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi;
b) le
prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei
veicoli nuovi per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli
fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del
mercato dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il
reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da
smaltire;
c) le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il
riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non
metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le
materie plastiche;
d) le misure volte a migliorare la qualita' ambientale
e l'efficienza delle attivita' di tutti gli operatori economici coinvolti
nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello stesso alla
gestione finale del veicolo fuori uso, per garantire che il riciclaggio,
il recupero e lo smaltimento del veicolo medesimo avvenga senza pericolo
per l'ambiente ed in modo economicamente sostenibile;
e) le
responsabilita' degli operatori economici.
Art. 3
Definizioni
1. Ai
fini del presente decreto, si intende per:
a) «veicoli», i veicoli a
motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte
A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come
definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a
motore;
b) «veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a
fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
c) «detentore»
il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;
d)
«produttore», il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori
dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo
stesso;
e) «prevenzione», i provvedimenti volti a ridurre la quantita'
e la pericolosita' per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e
delle sostanze che lo compongono;
f) «trattamento», le attivita' di
messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di
frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei
rifiuti frantumati, nonche' tutte le altre operazioni eseguite ai fini
del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi
componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un
impianto di cui alla lettera n);
g) «messa in sicurezza», le operazioni
di cui all'allegato I, punto 5;
h) «demolizione», le operazioni di cui
all'allegato I, punto 6;
i) «pressatura», le operazioni di adeguamento
volumetrico del veicolo gia' sottoposto alle operazioni di messa in
sicurezza e di demolizione;
l) «tranciatura», le operazioni di cesoiatura;
m) «frantumatore», un dispositivo impiegato per ridurre in
pezzi e in frammenti il veicolo gia' sottoposto alle operazioni di messa
in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo
riciclabili;
n) «frantumazione», le operazioni per la riduzione in
pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo gia' sottoposto
alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di
ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non
metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;
o) «impianto di trattamento», impianto autorizzato ai sensi degli
articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il
quale sono effettuate tutte o alcune delle attivita' di trattamento di
cui alla lettera f);
p) «centro di raccolta», impianto di trattamento
di cui alla lettera n), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni
relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori
uso;
q) «reimpiego», le operazioni in virtu' delle quali i componenti
di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano
stati originariamente concepiti;
r) «riciclaggio», il ritrattamento, in
un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione
originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero
di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per
produrre energia me-diante incenerimento diretto con o senza altri
rifiuti, ma con recupero del calore;
s) «recupero», le pertinenti
operazioni di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
t) «smaltimento», le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del
decreto legislativo n. 22 del 1997;
u) «operatori economici», i
produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le
compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di
demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri
operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei
relativi componenti e materiali;
v) «sostanza pericolosa», le sostanze
considerate pericolose in base alla direttiva 67/548/CEE e successive
modifiche;
z) «informazioni per la demolizione», tutte le informazioni
necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di
un veicolo fuori uso.
2. Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi
del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta,
effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al
trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore
dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un
veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del
presente decreto. E', comunque, considerato rifiuto e sottoposto al
relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il
veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di
immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di
un veicolo per il quale e' stata effettuata la cancellazione dal PRA a
cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in
materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorita' amministrativa o
giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche' giacente
in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
3. Non rientrano
nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono
soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, ossia i veicoli
storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati
in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.
Note all'art. 3:
- Per la
direttiva 70/156/CEE vedi note all'art. 1.
L'allegato II, parte A, cosi'
recita:
«Allegato II. SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE A. Dati generali La
compilazione di una scheda di omologazione nell'ambito della procedura di
omologazione Cee comporta le seguenti operazioni:
1. Compilare, sulla
base dei dati corrispondenti figuranti nella scheda di informazioni, dopo
aver verificato la loro esattezza, le rubriche previste a questo scopo
nel modello della scheda di omologazione che figura al punto B del
presente allegato.
2. Iscrivere la o le menzioni indicate di fronte a
ciascuna delle rubriche del modello di scheda di omologazione, dopo aver
effettuato le operazioni seguenti corrispondenti a tali menzioni:
«CONF»:
verifica della conformita' dell'elemento o della caratteristica rubricata
alle indicazioni figuranti nella scheda di informazioni;
«D.P.»:
verifica della conformita dell'elemento o della caratteristica rubricata
alle prescrizioni armonizzate prese in esecuzione della direttiva
particolare;
«P.V.»:
redazione del processo verbale del collaudo, che
dev'essere allegato alla scheda di omologazione;
«SCH»:
verifica
dell'esistenza di uno schema.»
- La direttiva 2002/24/CE e' pubblicata
nella GUCE n. L 124 del 9 maggio 2002.
- Per il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. L'art. 6 cosi' recita:
«Art.
6 (Definizioni).
- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita'
ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la
natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei
rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compreso il controllo di queste operazioni, nonche' il controllo delle
discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta:
l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per
il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
g)
smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero: le
operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti:
uno o piu' edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra
loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attivita' di
produzione dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: le attivita'
di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di
cui al punto R13 dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in
cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non
devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 ppm ne'
policlorobifenile, policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 ppm;
2)
i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente
dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il
quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi;
il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno se il
quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno
o se, indipendentemente dalle quantita', il deposito temporaneo e'
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3) i rifiuti
non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale
indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa,
quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i
20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno
se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi
nell'anno o se, indipendentemente dalle quantita', il deposito temporaneo
e effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
4) il
deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pencolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le
norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti
pericolosi;
6) (numero soppresso dall'art. 1, decreto legislativo 8
novembre 1997, n. 389);
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della
fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al
raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto
dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o
isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici
ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile
ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato
all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a
garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche
specificate con apposite norme tecniche;
q) composti da rifiuti: prodotto
ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e
usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a
definirne i gradi di qualita'».
- Per il decreto legislativo n. 22 del
1997, vedi note alle premesse. Gli articoli 27, 28 e 33, cosi' recitano:
«Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti).
- 1. I soggetti
che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla
regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione
del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di
tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene
pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto
all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n.
349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un
responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i
rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato
a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro
novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla
valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi
relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie
conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4. Per
l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5.
Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e
sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il
progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e
comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato
riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al
comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7.
Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai
commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano
anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio,
che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda
di cui al comma 1 puo' essere presentata domanda di autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di
smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento
che autorizza la realizzazione dell'impianto.». «Art. 28
(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero).
- 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da
smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare
riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in
materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e)
il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in
atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi
di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le
operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del
sito;
h) le garanzie finanziarie; i) l'idoneita' del soggetto
richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica
solo se preventivamente catalogati ed identiticati secondo le modalita'
fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo
di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione
stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art.
27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni
contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia
provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione,
l'autorizzazione stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della
tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui
all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto
delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il
controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non
puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di
recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita'
sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative
alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1
e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti,
nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello
specifico sito non sia compatibile' con la tutela dell'ambiente o della
salute pubblica.». «Art. 33 (Operazioni di recupero).
- 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle
operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui
al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime
impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o
alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b)
per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2)
provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni
specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre
emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare
che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3.
La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma
1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e'
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il
possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento,
capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i
rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche
merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la
provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il
divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni
dal termine del periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della
direttiva 83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le
procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato
3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994 del Ministro dell'ambiente,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10
settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al d.m. 16 gennaio 1995 del
Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle
prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci
le comunicazioni gia' effettuate alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data
la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al
presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative
e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, dalle
norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione
in relazione alle attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di
cui all'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente
articolo non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani,
ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia
prima e di produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da
raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti
urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle
norme tecniche di cui al comma 1;
c) [dell'impiego di combustibile da
rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi
del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica
e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi
della lettera p) dell'art. 6].
9. Fermi restando il rispetto dei limiti
di emissione in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche'
fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili
sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente
determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di
incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative
all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia
elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani
sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi
individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono
utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli artt. 10, comma
3, 11, 12 e 15, nonche' alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle
attivita' di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme
ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme
tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate
alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in
vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure
semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate
presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di
recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C. 12-ter. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi
1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di
messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a
R9, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali
i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni».
- Gli
allegati B e C del decreto legislativo n. 22 del 1997, cosi' recitano:
«Allegato
B (Previsto dall'art. 5, comma 6).
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO N.B
- Il
presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come
avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere
smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
=====================================================================
D1 |Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
=====================================================================
|Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di
D2 |rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
---------------------------------------------------------------------
|Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili
D3 |in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
---------------------------------------------------------------------
|Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in
D4 |pozzi, stagni o lagune, ecc.)
---------------------------------------------------------------------
|Messa in discarica specialmente allestita (ad es.
|sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati
D5 |gli uni dagli altri e dall'ambiente)
---------------------------------------------------------------------
|Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto
D6 |l'immersione
---------------------------------------------------------------------
D7 |Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
---------------------------------------------------------------------
|Trattamento biologico non specificato altrove nel presente
|allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono
|eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a
D8 |D12
---------------------------------------------------------------------
|Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente
|allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati
|secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad
D9 |es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
---------------------------------------------------------------------
D10|Incenerimento a terra
---------------------------------------------------------------------
D11|Incenerimento in mare
---------------------------------------------------------------------
|Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una
D12|miniera, ecc.)
---------------------------------------------------------------------
|Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui
D13|ai punti da D1 a D12
---------------------------------------------------------------------
|Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di
D14|cui ai punti da D1 a D13
---------------------------------------------------------------------
|Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
|punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della
D15|raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)}.
«Allegato C [Previsto dall'art. 6, comma
1, lettera h].
OPERAZIONI DI RECUPERO N.B.
- Il presente allegato intende
elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi
dell'art. 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare
pregiudizio all'ambiente.
====================================================================
|Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per
R1 |produrre energia
=====================================================================
R2 |Rigenerazione/recupero di solventi
---------------------------------------------------------------------
|Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come
|solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre
R3 |trasformazioni biologiche)
---------------------------------------------------------------------
R4 |Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
---------------------------------------------------------------------
R5 |Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
---------------------------------------------------------------------
R6 |Rigenerazione degli acidi o delle basi
---------------------------------------------------------------------
R7 |Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
---------------------------------------------------------------------
R8 |Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
---------------------------------------------------------------------
R9 |Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
---------------------------------------------------------------------
|Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o
R10|dell'ecologia
---------------------------------------------------------------------
|Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni
R11|indicate da R1 a R10
---------------------------------------------------------------------
|Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni
R12|indicate da R1 a R11
---------------------------------------------------------------------
|Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
|indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo,
R13|prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)}.
La
direttiva 67/54 8/CEE e' pubblicata nella GUCE n. 196 del 16 agosto 1967.
Art. 4
Prevenzione
1. Al
fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti
provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il
rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per
facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantita' di
rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero
delle attivita' produttive, adotta iniziative dirette a favorire:
a) la
limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con
il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell'uso di sostanze
pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto piu'
possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;
b) modalita' di
progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolano la
demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del
veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali, promuovendo
anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;
c) l'utilizzo, da
parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di
materiali e di equipaggiamenti, di quantita' crescenti di materiale
riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il
mercato dei materiali riciclati.
Art. 5
Raccolta
1. Il
veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal detentore ad un
centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il
predetto veicolo per acquistarne un altro, e' consegnato al
concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o
dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.
2.
A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un
veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le
disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in
spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti
salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal
Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e
quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta
ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o
all'automercato.
3. Il produttore di veicoli organizza, su base
individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli
fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero
individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio
nazionale, presso i quali e' assicurato il ritiro gratuito degli stessi
veicoli.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto
stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il
trattamento del veicolo fuori uso, come determinati dal decreto di cui al
comma 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se
il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore,
parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche,
se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento
della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario
o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del
veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile, penale e amministrativa
connessa alla corretta gestione del veicolo. Detta dichiarazione contiene
i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello
stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche', se
assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del
veicolo dal PRA. In tale caso il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le
modalita' di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del
veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi
della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del
certificato di proprieta' e della carta di circolazione relativi al
veicolo. Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data
della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso
centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione,
conservandone copia.
7. Al momento della consegna al centro di raccolta
del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia
al detentore del veicolo o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario
o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui
all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo
consegnato, nonche' dall'impegno a provvedere direttamente alla
cancellazione dal PRA, se non ancora effettuata, nonche' al trattamento
del veicolo.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera
a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura
del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del
gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A
tale fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto
concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di
proprieta', la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo
fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
9. Il titolare del centro di
raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la
cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma
8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al
competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al
veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal
concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato
sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in
conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e'
soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia
dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio
della dichiarazione di cui al comma 6 o del certificato di rottamazione
di cui al comma 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle
responsabilita' civile, penale e amministrativa connesse alla proprieta'
ed alla corretta gestione dello stesso veicolo. Il rilascio del
certificato di cui al comma 7 libera, altresi', a partire dalla data
della consegna del veicolo al centro di raccolta, il concessionario o il
gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato dalle
responsabilita' assunte ai sensi del comma 6.
13. I certificati di
rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi
fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul
territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici
o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai
sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai
centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalita'
stabiliti in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
15. Entro il 1° gennaio 2006, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sulla base di un
apposito studio relativo al monitoraggio delle attivita' di trattamento,
predisposto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi
tecnici, di seguito denominata APAT, nonche' sulla base delle
informazioni fornite dall'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, sono stabilite le
modalita' atte a garantire il ritiro gratuito del veicolo fuori uso con
valore di mercato nullo o negativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, e la
metodologia di calcolo della valutazione economica dello stesso veicolo,
nonche' le modalita' per la valutazione del raggiungimento degli
obiettivi stabiliti all'articolo 7, comma 2.
Note all'art. 5:
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, reca:
«Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento
relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n.
29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50).».
- Per il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note alle premesse. L'art. 159
cosi' recita:
«Art. 159 (Rimozione e blocco dei veicoli).
- 1. Gli
organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei
veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza
dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei
veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione
stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito
pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli artt. 157, comma 4, e 158,
commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e
costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il
veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate
dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia
delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada
sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli
stabilendone le modalita' nel rispetto delle norme regolamentari. I
veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte
nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche
costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione
ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione
dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla
rimozione e' consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco
dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di
custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalita' di applicazione
saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non
e' consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare
costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei
veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa
accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la
violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono,
altresi', procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro
stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati
abbandonati. Alla rimozione puo' provvedere anche l'ente proprietario
della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica
in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915.».
- Per il decreto legislativo n. 285 del 1992,
vedi note alle premesse. L'art. 215, comma 4, cosi' recita:
«4.
Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente
la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata
rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del
documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da
cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il
veicolo puo' essere alienato o demolito secondo le modalita' stabilite
dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla
soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonche' delle
spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene
restituito all'avente diritto.».
- Gli artt. 927, 929 e 923, del codice
civile cosi' recitano:
«Art. 927 (Cose ritrovate). - Chi trova (c.c.
1257) una cosa mobile deve restituirla al proprietario (c.c. 930), e, se
non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco (c.c. 928), del
luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento
(c.c. 930; c.p. 647, n. 1; c.n. 501).». «Art. 929 (Acquisto di
proprieta' della cosa ritrovata).
- Trascorso un anno dall'ultimo giorno
della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure
il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita,
appartiene a chi l'ha trovata (c.c. 922). Cosi' il proprietario come il
ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le
spese occorse (c.c. 931, 1152; c.p. 647, n. 1).». «Art. 923 (Cose
suscettibili di occupazione).
- Le cose mobili (c.c. 812) che non sono
proprieta' di alcuno si acquistano (c.c. 922) con l'occupazione (c.c.
827). Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di
caccia o di pesca (c.c. 842).».
- Per il decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, vedi note alle premesse.
Art. 6
Prescrizioni
relative al trattamento del veicolo fuori uso
1. Gli impianti di
trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano
alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.
2. Le
operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f),
sono svolte in conformita' ai principi generali previsti dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle
pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonche' nel rispetto dei
seguenti obblighi:
a) effettuare al piu' presto le operazioni per la
messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;
b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato
allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti
del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre
gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c) rimuovere preventivamente,
nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i
materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto
disposto in sede comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i
componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni
di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne
la possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
3. Alla
chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino
ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalita' stabilite dalla
regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino
ambientale e' data priorita' all'utilizzo di specifiche tecniche di
ingegneria ambientale.
4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto
di trattamento, la provincia competente per territorio accerta la non
conformita' dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero accerta il
mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel
provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
trattamento, rilasciato ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 22 del 1997, la regione competente per territorio previa
diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di
dodici mesi. La stessa autorizzazione e' revocata qualora il titolare
dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle
prescrizioni delle predette autorizzazioni.
5. L'ammissione delle
attivita' di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle
procedure semplificate, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e' subordinata a preventiva ispezione da
parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro
sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di
attivita' e, comunque, prima dell'avvio della stessa attivita'; detta
ispezione, che e' effettuata, dopo l'inizio dell'attivita', almeno una
volta l'anno, accerta:
a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti
sottoposti alle operazioni di recupero;
b) la conformita' delle attivita'
di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza
fissate in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' alle norme tecniche previste
dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997.
6. Nel
caso che la provincia competente per territorio, a seguito delle
ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni
stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un
termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attivita',
salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine
stabilito, a conformare detta attivita' alla normativa vigente.
7. Le
province trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, all'APAT e all'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, i
risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.
8.
In conformita' al disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 e'
rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto
per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile, con le modalita'
stabilite al citato comma 3. Nel caso di impianto di trattamento che,
all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, e'
registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione
e' concessa ed e' rinnovabile per un periodo di otto anni.
Note all'art. 6:
- Per il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, 22, vedi note alle premesse. L'art.
2, comma 2, cosi' recita: «2. I rifiuti devono essere recuperati o
smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e,
in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo
e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o
odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.».
- Per il decreto
legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per gli articoli 27,
28 e 33 vedi note all'art. 3. L'art. 31 cosi' recita:
«Art. 31
(Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per
l'ammissione alle procedure semplificate).
- 1. Le procedure semplificate
devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e
controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita
ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in
base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le
attivita' di recupero di cui all'allegato C) sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima
procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e
condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti
ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non
costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero energetico
devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati
combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per
frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di
quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle
direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989,
89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del
16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24. Le
prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli
impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque
rifiuti pericolosi; c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile
calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle
condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n.
259/93, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per la tenuta dei
registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, e
l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a
versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in
relazione alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che
recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e
delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre
disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di
recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta
comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7.
Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed
integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 21
della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- Il Regolamento (CE) n. 761/01 e'
pubblicato nella GUCE n. L. 114 del 24 aprile 2001.
Art. 7
Reimpiego e
recupero
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal
veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme sulla
sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del
rumore, favoriscono:
a) il reimpiego dei componenti suscettibili di
riutilizzo;
b) il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili e dei
materiali, se sostenibile dal punto di vista ambientale;
c) altre forme
di recupero e, in particolare, il recupero energetico.
2. Gli operatori
economici garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente
decreto anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1,
ovvero, in loro mancanza, con le modalita' stabilite dal decreto previsto
all'articolo 5, comma 15. In particolare, detti operatori garantiscono
che:
a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a
partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero
e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e
la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli e'
pari almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i
veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di
reimpiego e di recupero e' pari almeno al 75 per cento del peso medio per
veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno;
b) entro il
1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di
reimpiego e di recupero e' pari almeno al 95 per cento del peso medio per
veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.
Art. 8
Gestione del
veicolo fuori uso
1. Per garantire un elevato livello di tutela
ambientale nell'esercizio delle attivita' di trattamento del veicolo
fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministeri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei
trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:
a) gli accordi
di cui all'articolo 12, comma 1, ed altre forme di collaborazione tra gli
operatori economici, finalizzate ad assicurare:
1) la costituzione di
sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;
2) l'organizzazione di
una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un
trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare riferimento
a quelli con valore di mercato negativo o nullo;
3) la presenza uniforme
sul territorio di centri di raccolta e di impianti di trattamento e di
riciclaggio;
4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli
operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori
uso;
5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non e'
possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;
6) la creazione di un
sistema informatico per il monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso
e dei relativi materiali;
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di
separazione post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del
residuo di frantumazione;
c) l'adeguamento delle imprese alle
prescrizioni previste all'articolo 6, commi 1 e 2;
d) l'adesione da parte
degli stabilimenti e delle imprese che effettuano le attivita' di
trattamento a sistemi certificati di gestione dell'ambiente.
2. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministeri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, al
fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali
riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove:
a)
politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al
riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo
stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi di mercato;
b) accordi
ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici finalizzate
ad assicurare adeguati standard di qualita' dei materiali trattati;
c)
politiche di sostegno e di incentivazione per l'impiego di quantita'
crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore
automobilistico.
3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti
locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a
favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto
smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi
componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo smaltimento
del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorita', il
reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.
4. L'Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo
30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede,
anche per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 15, avvalendosi dell'APAT,
al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli
fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del
raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi
quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione
della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
Nota all'art. 8:
- Per il
decreto legislativo 5 febbraio l997, n. 22, vedi note alle premesse.
L'art. 30, comma 1, cosi' recita:
«1. L'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art.
10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la
denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed e' articolato in un comitato
nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni
regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del
Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque
anni.».
Art. 9
Divieti
1.
Dal 1° luglio 2003 e' vietata la produzione o l'immissione sul mercato
di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio,
cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle
condizioni previsti nell'allegato II.
Art. 10
Informazioni per
la demolizione e codifica
1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi
dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione
dei centri di raccolta le pertinenti informazioni per la demolizione,
sotto forma di manuale o su supporto informatico. Tali informazioni
devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del
veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.
2. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di
riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del
veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni
sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che
possono essere reimpiegati.
3. Il produttore del veicolo, in accordo con
il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali
e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.
Nota all'art. 10:
- La
decisione 2003/138/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 053 dell'8 febbraio
2003.
Art. 11
Trasmissione di
dati e di informazioni
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ed il Ministro delle attivita' produttive trasmettono alla
Commissione delle Comunita' europee, ogni tre anni ed entro nove mesi
dalla scadenza del periodo di tre anni preso in esame, una relazione
sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, utilizzando i
dati comunicati dall'APAT, ai sensi del comma 4. La prima comunicazione
riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile 2002.
2. Entro
il 31 marzo di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle
immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i
dati pervenuti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso ad
essi consegnati, nonche' i dati relativi alle cancellazioni che
pervengono dal PRA.
3. I soggetti che effettuano le attivita' di
raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei
relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai
veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a
trattamento, nonche' i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai
compo-nenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al
recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, che, a tal
fine, e' integrato da una specifica sezione da adottare, con le modalita'
previste dall'articolo 6, comma 2-bis, della citata legge n. 70 del 1994,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di
cui ai commi 2 e 3. 5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori
economici pubblicano annualmente e rendono disponibili all'Albo nazionale
delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, le informazioni
riguardanti:
a) la costruzione del veicolo e dei relativi componenti che
possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati;
b) il corretto
trattamento, sotto il profilo ambientale, del veicolo fuori uso, con
particolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla
demolizione;
c) l'ottimizzazione delle possibilita' di reimpiego, di
riciclaggio e di recupero del veicolo fuori uso e dei relativi
componenti;
d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di
riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei
rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali.
6. Il produttore
del veicolo rende accessibili all'acquirente del veicolo le informazioni
di cui al comma 5, includendole nelle pubblicazioni promozionali
utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.
Art. 12
Accordi volontari
1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive, puo' stipulare, con i settori
economici interessati, accordi e contratti di programma per dare
attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo
5, comma 1, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 8, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, ed all'articolo 11,
commi 5 e 6, nonche' per precisare le modalita' di applicazione
dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i
seguenti requisiti:
a) avere forza vincolante;
b) specificare gli
obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonche' le modalita' per il
monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;
c) essere
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
comunicati alla Commissione delle Comunita' europee; d) prevedere l'accessibilita'
al pubblico dei risultati conseguiti.
Art. 13
Sanzioni
1. Chiunque effettua attivita' di gestione dei veicoli fuori uso e dei
rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione
dell'articolo 6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni
e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Chiunque viola la
disposizione dell'articolo 5, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di
mancata consegna del certificato o della dichiarazione di cui
all'articolo 5, comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino
inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si
applicano le medesime sanzioni ridotte della meta'.
4. Chiunque viola le
disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
5. Chiunque
produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in
violazione del divieto di cui all'articolo 9 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
6. In caso di
violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 3, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000
euro.
7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo
11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, e' punito con
la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.
8. Per
l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica
quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
Nota all'art. 13:
- Per il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. Gli
artt. 55 e 55-bis cosi' recitano:
«Art. 55 (Competenza e giurisdizione).
- 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi,
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio e' stata
commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.
50, comma 1, per le quali e' competente il Comune.
2. Avverso le
ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al
comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23,
legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorita'
giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza
di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati
al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.». «Art.
55-bis (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).
- 1. I
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del
presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati
all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti
salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.».
Art. 14
Disposizioni
finanziarie
1. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui
all'articolo 6, comma 5, nonche' quelli derivanti dallo svolgimento delle
prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in
applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti
destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del
servizio. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali
interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le
relative modalita' di versamento.
2. Le pubbliche amministrazioni, ivi
incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente
decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse
di bilancio allo scopo finalizzate.
Art. 15
Disposizioni
transitorie e finali
1. Il titolare del centro di raccolta o
dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla
regione competente per territorio doman-da di autorizzazione corredata da
un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente
decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale
dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.
2.
La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 27 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conclude il procedimento e si
pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione
del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori,
stabilendone le modalita' di esecuzione ed il termine per la conclusione,
che non puo' essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla
data di approvazione del progetto.
3. Nel caso in cui, in sede di
procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti
relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto,
la regione autorizza la prosecuzione dell'attivita', stabilendo le
prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto
in tempi definiti.
4. La provincia competente per territorio, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede
all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano
l'attivita' di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui
all'articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e,
se necessario, stabilisce le modalita' ed i tempi per conformarsi a dette
prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione
dell'attivita'. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini
stabiliti, l'attivita' e' interrotta.
5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna
gratuita del veicolo, di cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si
applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;
b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente
al 1° luglio 2002.
6. L'entita' della garanzia finanziaria prevista
dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 puo' essere
ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono
registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01.
7. E' consentito il
commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello
svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad
esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso
veicolo individuate all'allegato III.
8. Le parti di ricambio attinenti
alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle
imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se
sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle
parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti
attivita' autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al
cliente.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22
del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'articolo 1, comma 1,
e definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).
11. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei
trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli
allegati del presente decreto in conformita' alle modifiche intervenute
in sede comunitaria.
12. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto,
afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto
al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2003
CIAMPI Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro
della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi,
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Marzano, Ministro delle
attivita' produttive
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro
per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 15:
- Per il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, gli artt. 27 e 28, vedi note
all'art. 3.
- Per il Regolamento (CE) n. 761/01 vedi note all'art. 6.
-
Per il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note alle
premesse. L'art. 80 cosi' recita: «Art. 80 (Revisioni).
- 1. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i
criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi
non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le
revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate
a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere
effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della
sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute
nelle direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la
revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in
materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di
posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli
autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i
veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che
siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi
dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamento prescritti, possono
ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I
decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al
controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di
incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito
gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle
condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono
tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione
singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di
assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative
degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri il
rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il
conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t,
puo' per singole province individuate con proprio decreto affidare in
concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita'
di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro
delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle
societa' consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente
costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro
le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di
requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al
corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le
revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua
vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti
personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti
devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le
modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle
imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici
controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli,
anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime.
I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono
effettuati, con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4,
della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per
i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed
inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali
corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica,
individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle
entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene
conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa
non sia piu' in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le
revisioni siano state effettuate in difformita' dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal
Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai
controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma
10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalita'
che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri - la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche' l'attestazione
del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra' procedere entro e
non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato
tale adempimento, la carta di circolazione sara' a disposizione presso
gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il
ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla
all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la
certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a
tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un
veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
137,55 a Euro 550,20. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione
omessa per piu' di una volta in relazione alle cadenze previste dalle
disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo
sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali
violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali
sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalita'
stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti
dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.
16.
L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione comporta
la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce
agli organi competenti attestazione di revisione falsa e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro
1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.».
- Per il decreto legislativo n. 22
del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 46, cosi' recita:
«Art. 46
(Veicoli a motore e rimorchi).
- 1. Il proprietario di un veicolo a
motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello
stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione,
autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28. Tali centri di raccolta possono
ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il
proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla
demolizione puo' altresi' consegnarlo ai concessionari o alle succursali
delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al
comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per
acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da
organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione ai sensi degli artt. 927, 929 e 923 del codice civile, sono
conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le
procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro dell'ambiente e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione.
4. I centri di
raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al
proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un
certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi
dell'autorizzazione del centro, le generalita' del proprietario e gli
estremi di identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione da parte del
gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della
succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di
cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
5. Dal 30
giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA)
dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a
cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del
titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del
proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta
giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del
proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare
l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il
certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe al
competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti
dell'art. 103, comma 1, del decrelo legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario
del veicolo dalla responsabilita' civile, penale e amministrativa
connessa con la proprieta' dello stesso. 6-bis. I gestori di centri di
raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case
costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o
distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed
alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai
compiti di cui al comma 5.
6-ter. Gli estremi della ricevuta
dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli
uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di
entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del
regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono
soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia
di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi
dell'art. 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
6-quinquies. All'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le parole: "la distruzione, la
demolizione" sono sostituite dalle parole: "la cessazione della
circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla
demolizione".
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio
recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle
che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di
ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli
iscritti alle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle
operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di
ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita'
di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le
norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di
demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione
delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.».
-
L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita: «Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
Allegato I
(articolo 6,
commi 1 e 2)
REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI
TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO
1. Ubicazione dell'impianto di
trattamento.
1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti
di trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorita' competente
tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione
degli stessi impianti:
1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di
trattamento non devono ricadere:
a) in aree individuate nei piani di
bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;
b) in aree individuate ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso
in cui la localizzazione e' consentita a seguito della valutazione di
impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi
dell'articolo 5 del medesimo decreto;
c) in aree naturali protette
sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
d) in aree
site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
e) nei
territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo
specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 151 del citato
decreto.
1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non
devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili
comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico
di cui alla legge n. 183 del 1989.
1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione
sono valutate le condizioni locali di accettabilita' dell'impianto in
relazione ai seguenti parametri:
a) distanza dai centri abitati; a tal
fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un
raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da
aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
b)
presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.
1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da
privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e
impianti tecnologici; 3) le aree per insediamenti industriali ed
artigianali.
1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del
centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non
idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.
1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e
dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di
scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi
pesanti.
2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di
trattamento.
2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono
dotati di:
a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di
sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
b) adeguata viabilita' interna per un'agevole movimentazione, anche in
caso di incidenti;
c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche
dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di
decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui,
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia
ambientale e sanitaria;
e) deposito per le sostanze da utilizzare per
l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la
neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
f)
idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.
2.2. Il centro di
raccolta e' strutturato in modo da garantire:
a) l'adeguato stoccaggio
dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi
contaminati da oli;
b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi
contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione
elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti
policlorobifenili o policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in
appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori
uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della
trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo,
liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di
condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
2.3. Al fine di
minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosita' verso
l'esterno, il centro di raccolta e' dotato di adeguata barriera esterna
di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi
mobili.
2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la
manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.
3.
Organizzazione del centro di raccolta.
3.1. Il centro di raccolta e'
organizzato, in relazione alle attivita' di gestione poste in essere, nei
seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle
diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:
a) settore di
conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
c) settore di deposito
delle parti di ricambio;
d) settore di rottamazione per eventuali
operazioni di riduzione volumetrica;
e) settore di stoccaggio dei rifiuti
pericolosi;
f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
g) settore
di deposito dei veicoli trattati.
3.2. I settori di raccolta dei veicoli
trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento
possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di
veicoli alle seguenti condizioni:
a) i veicoli devono essere tenuti
separati;
b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche
di impermeabilita' e di resistenza.
3.3. Qualora, in un impianto in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il settore
destinato al deposito dei veicoli trattati non presenti idonee
caratteristiche di impermeabilita' e di resistenza non puo' essere
utilizzato, nelle more dell'adeguamento dell'impianto ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, per il deposito dei veicoli ancora da
trattare.
3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area
adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere
superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze
liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di
apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di
decantatori con separatori per oli.
3.5. I settori di trattamento, di
deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi
devono essere dotati di apposita copertura.
4. Criteri per lo stoccaggio.
4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i
bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere
adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprieta'
chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti
stessi.
4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere
provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad
effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di
travaso e di svuotamento.
4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi
utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle
cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare
dispersioni nell'ambiente.
4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve
riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di
dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di
indicatore di livello.
4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi
pericolosi e' effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere
dotato di un bacino di contenimento di capacita' pari al serbatoio
stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano
piu' serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in
ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita'.
Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura,
con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti
in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
4.6. Lo stoccaggio
degli accumulatori e' effettuato in appositi contenitori stagni dotati di
sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle
batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
4.7. La
gestione del CFC e degli HCF avviene in conformita' a quanto previsto dal
decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231.
4.8. Per
i rifiuti pericolosi sono, altresi', rispettate le norme che disciplinano
il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
4.9. Qualora lo
stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su
basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che
permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve
avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite
canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti
deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere
protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
4.10. Lo stoccaggio
degli oli usati e' realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e
al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati
contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.
4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto
di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse
tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a
consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati
presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri
autorizzati.
5. Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori
uso.
5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso
sono effettuate secondo le seguenti modalita' e prescrizioni:
a)
rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide
eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni
dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono
fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica puo'
essere effettuata sul posto o in altro luogo;
b) rimozione dei serbatoi
di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi
contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi
combustibili;
c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono
esplodere, quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
e)
rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori,
secondo le modalita' e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei
rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio
del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido
refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di
condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori
uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti
interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e
adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine
di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
f) rimozione del
filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio
prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve
essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non
faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
g) rimozione e
stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
h) rimozione, per quanto
fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
6. Attivita' di demolizione.
6.1. L'attivita' di demolizione si compone
delle seguenti fasi:
a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso
od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti
nocivi sull'ambiente;
b) rimozione, separazione e deposito dei materiali
e dei componenti pericolosi in modo selettivo, cosi' da non contaminare i
successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio
commercializzabili, nonche' dei materiali e dei componenti recuperabili,
in modo da non compromettere le successive possibilita' di reimpiego, di
riciclaggio e di recupero.
7. Operazioni di trattamento per la promozione
del riciclaggio.
7.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del
riciclaggio consistono:
a) nella rimozione del catalizzatore e nel
deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari
provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la
sicurezza degli operatori;
b) nella rimozione dei componenti metallici
contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono
separati nel processo di frantumazione;
c) nella rimozione dei
pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di
frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come
materiali;
d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali
paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali
non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter
essere effettivamente riciclati come materiali; e) nella rimozione dei
componenti in vetro.
8. Criteri di gestione.
8.1. Nell'area di
conferimento non e' consentito l'accatastamento dei veicoli.
8.2. Per lo
stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a
trattamento e' consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli,
previa verifica delle condizioni di stabilita' e valutazione dei rischi
per la sicurezza dei lavoratori.
8.3. L'accatastamento delle carcasse
gia' sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui
trattamento e' stato completato non deve essere superiore ai cinque metri
di altezza.
8.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione
sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro
deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
8.5. Lo stoccaggio dei
rifiuti recuperabili e' realizzato in modo tale da non modificare le
caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo
recupero.
8.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni
ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
8.7. I pezzi smontati sono
stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati
su basamenti impermeabili.
Allegato II
(articolo 9,
comma 1)
MATERIALI E COMPONENTI Al
QUALI NON SI APPLICA IL DIVIETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, COMMA 1.
|
Materiali
e componenti |
Ambito
di applicazione e termine di scadenza dell'esecuzione |
Da
etichettare o rendere identificabili in base alla decisione
2002/525/CE |
|
Piombo come
elemento di lega |
|
|
|
1. Acciaio
destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in
peso, lo 0,35 % o meno di piombo |
|
Da etichettare o |
|
2. a)
Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il
2% o meno di piombo; b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica
contente, in peso l' 1% o meno di piombo |
1o luglio 2005
(1) |
|
| 3. Leghe di rame
contenenti, in peso, il 4% o meno di piombo |
1o luglio 2008
(2) |
|
| 4. Cuscinetti e pistoni in
piombo/bronzo |
|
|
| Piombo e composti di
piombo nei componenti |
|
|
| 5. Accumulatori |
|
X |
| 6. Masse smorzanti |
|
X |
| 7. Masse di equilibratura
delle ruote |
Veicoli omologati entro il
primo luglio 2003 e masse di equilibratura delle ruote destinate
alla manutenzione di tali veicoli: 1o luglio 2005 (3) |
X |
| 8. Agenti di
vulcanizzazione stabilizzanti per elastomeri nelle applicazioni
destinate al controllo dei fluidi e all'apparato propulsore |
1o luglio 2005
(4) |
|
| 9. Stabilizzante per
vernici protettive |
1o luglio 2005 |
|
| 10. Spazzole di carbone
per motori elettrici |
Veicoli omologati entro il
1o luglio 2003 e spazzole di carbone di motori elettrici
destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1o gennaio
2005 |
|
| 11. Saldature su schede
elettroniche e altre applicazioni elettriche |
|
X (5) |
| 12. Rame nelle guarnizioni
dei freni contenente, in peso, più dello 0,5% di piombo |
Veicoli omologati entro il
1o luglio 2003 e manutenzione di tali veicoli: 1o
luglio 2004 |
X |
| 13. Sedi di valvole |
Tipi di motore sviluppati
entro il 1o luglio 2003: 1o luglio 2006 |
|
| 14. Componenti elettrici
contenenti piombo inseriti una matrice di vetro o ceramica esclusi
il vetro delle lampadine e delle candele |
|
X (6) (per i componenti
diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
| 15. Vetro delle lampadine
e delle candele |
1o gennaio 2005 |
|
| 16. Inneschi pirotecnici |
1o luglio 2007 |
|
| Cromo esavalente |
|
|
| 17. Rivestimento
anticorrosione |
1o luglio 2007 |
|
| 18. Frigoriferi ad
assorbimento net camper |
|
X |
| Mercurio |
|
|
| 19. Lampade a luminescenza
e visualizzatori del quadro strumenti |
|
|
| Cadmio |
|
|
| 20. Paste a film spesso |
1o luglio 2006 |
|
| 21. Accumulatori per
veicoli elettrici |
Dopo il 31 dicembre 2005
l'immissione sul mercato di batterie NiCd sarà consentita solo come
parti di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima di tale
data. |
X |
(1) Entro il 1° gennaio
2005 la Commissione europea deve valutare se rivedere la scadenza fissata
per l'eliminazione di questa voce in funzione della disponibilita' di
sostanze sostitutive del piombo, alla luce degli obiettivi di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della dir. 2000/53/CE.
(2) Cfr.
nota 1.
(3) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve
valutare l'esenzione in questione in funzione degli aspetti legati alla
sicurezza stradale.
(4) Cfr. nota 1.
(5) Rimozione se, in correlazione
con la voce n. 14, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per
veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi
in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal
fabbricante nella linea di produzione.
(6) Rimozione se, in correlazione
con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per
veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi
in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal
fabbricante nella linea di produzione.
Note:
- E' ammessa una
concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di
piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello
0,01 %, in peso per materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali
sostanze non siano state introdotte intenzionalmente (1).
- E' ammessa
anche una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo
nell'alluminio, a condizione che la sostanza non venga introdotta
intenzionalmente (2).
- Fino al 1° luglio 2007 e' ammessa una
concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nel rame destinato
ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la
sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente (3).
- E' ammesso,
senza limitazioni, il riutilizzo di parti di veicoli gia' sul mercato
alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non
rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva
2000/53/CE.
- Ai fini della riparazione di parti di veicoli immessi sul
mercato anteriormente al 1° luglio 2003 e' consentita la utilizzazione
di pezzi di ricambio (4) prodotti entro il 1' luglio 2007 (1)
"Introdotta intenzionalmente" significa "utilizzata
deliberatamente nella formulazione di un materiale o di un componente,
qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel
prodotto finale, per dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o
una qualita' specifici. La definizione di "introdotta
intenzionalmente" non si riferisce all'impiego di materiali
riciclati come feedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una
percentuale dei materiali riciclati possa contenere quantita' dei metalli
regolamentati.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Cfr. nota 1.
(4) La presente
disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai componenti
destinati alla normale manutenzione dei veicoli. Essa non si applica
inoltre alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone
dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perche' tali
componenti rientrano in voci specifiche.
Allegato III
(articolo 15,
comma 7)
PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEL VEICOLO
1. Il
presente allegato riporta l'elenco delle parti di ricambio attinenti alla
sicurezza dei veicoli, elaborato sulla base dei seguenti criteri:
a)
componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita
di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli
occupanti o eventuali terzi coinvolti;
b) componenti il cui mancato
funzionamento non e' avvertibile dal conducente con un anticipo
sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo od a
consentire manovre tali da eliminare le possibilita' di rischio. Impianto
freni:
servofreno;
pompa/cilindro freni;
dischi/tamburi; pinza completa;
disco portafreni;
tubazioni flessibili/rigide;
pedaliera completa;
caveria freno a mano;
leva freno a mano.
Sterzo:
albero superiore e
inferiore snodato;
tiranteria lato cremagliera/ruote;
tubazioni idroguida;
organi servosterzo.
Sospensione anteriore/posteriore:
montanti/mozzi/fusi
con relativi cuscinetti;
bracci oscillanti;
perni a sfera;
puntoni/barre
stabilizzatrici/aste longitudinali;
traverse e telai;
ammortizzatori.
Trasmissione:
semiassi.
Varie:
tubazioni impianto alimentazione;
pompa
benzina esterna;
sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture,
pretensionatori, air bag).
(1) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione
europea deve valutare se rivedere la scadenza fissata per l'eliminazione
di questa voce in funzione della disponibilita' di sostanze sostitutive
del piombo, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2,
lettera a) della dir. 2000/53/CE (2) Cfr. nota 1.
(3) Entro il 1°
gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare l'esenzione in
questione in funzione degli aspetti legati alla sicurezza stradale.
(4)
Cfr. nota 1.
(5) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si
supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per
l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in
considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante
nella linea di produzione.
(6) Rimozione se, in correlazione con la voce
n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per
l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in
considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante
nella linea di produzione.
Note:
- E' ammessa una concentrazione massima
dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo
esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso
per materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non
siano state introdotte intenzionalmente (1).
- E' ammessa anche una
concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nell'alluminio, a
condizione che la sostanza non venga introdotta intenzionalmente (2).
-
Fino al 1° luglio 2007 e' ammessa una concentrazione massima dello 0,4 %
in peso di piombo nel rame destinato ai materiali di attrito delle
guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza non sia stata
introdotta intenzionalmente (3).
- E' ammesso, senza limitazioni, il
riutilizzo di parti di veicoli gia' sul mercato alla data di scadenza di
un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'articolo 4,
paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE - Ai fini della
riparazione di parti di veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1°
luglio 2003 e' consentita la utilizzazione di pezzi di ricambio (4)
prodotti entro il 1' luglio 2007 (1) "Introdotta
intenzionalmente" significa "utilizzata deliberatamente nella
formulazione di un materiale o di un componente, qualora si voglia
ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel prodotto finale, per
dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualita'
specifici. La definizione di "introdotta intenzionalmente" non
si riferisce all'impiego di materiali riciclati come feedstock per la
produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali
riciclati possa contenere quantita' dei metalli regolamentati.
(2) Cfr.
nota 1.
(3) Cfr. nota 1.
(4) La presente disposizione si applica ai pezzi
di ricambio e non ai componenti destinati alla normale manutenzione dei
veicoli. Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle
ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni
dei freni, perche' tali componenti rientrano in voci specifiche.
Allegato IV
(articolo 5,
comma 7)
REQUISITI MINIMI PER IL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE
Il
certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare
e includere:
1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di
registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che
rilascia il certificato;
2) il nome e l'indirizzo dell'autorita'
competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa
che rilascia il certificato di rottamazione;
3) il nome, l'indirizzo e il
numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o
dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato
e' rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore
addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;
4) la data e
l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora di
presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
5) la
dichiarazione del centro di raccolta attestante l'avvenuta cancellazione
del veicolo dal PRA;
6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;
7)
il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del
telaio e della targa, ove prevista;
8) il nome, il luogo e la data di
nascita, l'indirizzo, la nazionalita', gli estremi del documento di
identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel
caso in cui il veicolo e' consegnato da un soggetto diverso dal
proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la
nazionalita' dello stesso proprietario.
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