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DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

(Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12/3/2003 - Suppl. Ordinario n. 40)

   
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo 42;
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione dell'11 dicembre 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Finalità

  1. Per conseguire le finalità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

  2. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto.

Articolo 2

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. “rifiuti”: le sostanze od oggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;

    2. “rifiuti urbani”: i rifiuti di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;

    3. “rifiuti pericolosi”: i rifiuti di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;

    4. “rifiuti non pericolosi”: i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c);

    5. “rifiuti inerti”: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;

    6. “deposito sotterraneo”: un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;

    7. “discarica”: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;

    8. “trattamento”: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;

    9. “rifiuti biodegradabili”: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;

    1. “gas di discarica”: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;

    2. “percolato”: liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi;

    3. “eluato”: liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dal decreto di cui all’articolo 7, comma 5;

    4. “gestore” il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post–operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;

    5. “detentore”: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;

    6. “richiedente”: il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;

    7. “rifiuti liquidi”: qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;

    8. “autorità territoriale competente”: l’autorità responsabile dell’esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;

    9. “centro abitato”: insieme di edifici delimitato lungo le vie d’accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Articolo 3

Ambito d’applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite all’articolo 2, lettera g).

  2. Il presente decreto non si applica:

    1. alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;

    2. all’impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;

    3. al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d’acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;

    4. al deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall’esercizio di cave.

  3. Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall’esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui all’allegato 1 punti 2.3 e 2.4.

Articolo 4

Classificazione delle discariche

  1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:

    1. discarica per rifiuti inerti;

    2. discarica per rifiuti non pericolosi;

    3. discarica per rifiuti pericolosi.

Articolo 5

Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:

    1. entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

    2. entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

    3. entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

  2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.

  3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio.

  4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.

Articolo 6

Rifiuti non ammessi in discarica

  1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:

    1. rifiuti allo stato liquido;

    2. rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3–A e H3–B), ai sensi dell’allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;

    3. rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale =1%;

    4. rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%;

    5. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo – Categoria di rischio H9 ai sensi dell’allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 e ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219;

    6. rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell’allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;

    7. rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n 194;

    8. materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;

    9. rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;

    1. rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;

    2. rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5 % in peso riferito al materiale di supporto;

    3. rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’uomo e sull’ambiente non siano noti;

    4. pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;

    5. rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2009 (il termine e' stato cambiato dall'art. 6, comma 1 del DL 30/12/2008, n. 208 - Decreto milleproroghe) - [Proroghe precedenti: (( 31/12/2008 )) 1/1/2007 (il termine e' stato cambiato dall'art. 6, comma 3 della Legge 26/2/2007, n. 17 - Legge milleproroghe)]

  2. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 7.

Articolo 7

Rifiuti ammessi in discarica

  1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

    1. ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

    2. ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

  2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

  3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

    1. rifiuti urbani;

    2. rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;

    3. rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

  4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.

  5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Articolo 8

Domanda di autorizzazione

  1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

    1. l’identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;

    2. la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;

    3. l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas;

    4. la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;

    5. i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento al precedente punto c);

    6. la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;

    7. il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;

    8. il piano di gestione post–operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;

    9. il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d’incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post–operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall’inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all’ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell’allegato 2;

    1. il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d’uso prevista dell’area stessa;

    2. il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post–operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post–chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001;

    3. le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un’opera o un’attività sottoposta a tale procedura;

    4. le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 9

Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione delle discariche

  1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

    1. il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2;

    2. la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;

    3. il piano di sorveglianza e controllo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

    4. il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'articolo 14;

    5. il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, ove esistente;

    6. il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;

    7. il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all’avviamento dell’impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all’allegato 2.

  2. Prima dell’inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l’autorità territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell’autorizzazione medesima. L’esito dell’ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall’autorizzazione.

  3. L’esito positivo dell’ispezione costituisce condizione di efficacia dell’autorizzazione all’esercizio.

  4. Le spese relative all’istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo dell’autorizzazione e ai successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.

Articolo 10

Contenuto dell’autorizzazione

  1. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata all’impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni.

  2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:

    1. l’ubicazione della discarica, nonché la delimitazione dell’area interessata;

    2. la categoria della discarica;

    3. la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti;

    4. l’elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;

    5. l’esplicita approvazione del progetto definitivo dell’impianto e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i), l);

    6. le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati;

    7. le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;

    8. le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;

    9. la durata della gestione post–operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;

    1. l’obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all’anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post–operativa;

    2. l’obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità previste nell’allegato 2;

    3. le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m);

    4. le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.

  3. L'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post–chiusura finale deve coprire la capacità totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati.

  4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, le informazioni contenute nelle domande di autorizzazione accolte sono trasmesse, a fini statistici, dall'ente competente per territorio all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e del territorio (APAT) che provvede a metterle a disposizione degli enti interessati.

  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.

  6. La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.

 N.B.: commi 1 e 4 abrogati dall'art. 19 del D.Lgs. 18/2/2005, n. 59.

Articolo 11

Procedure di ammissione

  1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.

  2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell’ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all’articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.

  3. Ai fini dell’ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell’impianto deve:

    1. controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea;

    2. verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto;

    3. effettuare l’ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del 1998;

    4. annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l’indicazione dell’origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;

    5. sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;

    6. effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, punto g), con cadenza stabilita dall’autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l’impianto a disposizione dell’autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;

    7. comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l’applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Articolo 12

Procedura di chiusura

  1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:

    1. nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall’autorizzazione;

    2. nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio;

    3. sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio.

  2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

  3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’ente territoriale competente al rilascio dell’autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un’ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura. L’esito dell’ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post–operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

Articolo 13

Gestione operativa e post–operativa

  1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post–operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.

  2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l’ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.

  3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.

  4. Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

  5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell’autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'ente territoriale competente, secondo le modalità fissate dall’autorizzazione, la relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

    1. quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;

    2. prezzi di conferimento;

    3. andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento;

    4. quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;

    5. volume occupato e capacità residua nominale della discarica;

    6. i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali.

  6. Il gestore deve, inoltre, notificare all’autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell’autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

Articolo 14

Garanzie finanziarie

  1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell’articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.

  2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all’articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post–operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post chiusura può essere prestata per lotti.

  3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l’autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l’ambiente:

    1. la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;

    2. la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12 comma 3.

  4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.

  5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l’80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.

  6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.

  7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le regioni e gli enti di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all’articolo 15.

Articolo 15

Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche

  1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e dell'esercizio dell’impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all’art. 10, comma 1, lettera i).

Articolo 16

Sanzioni

  1. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione prevista dall’articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all’articolo 11.

  2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 7, comma 4, diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5, è punito con la sanzione di cui all’articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Articolo 17

Disposizioni transitorie e finali

  1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate.

  2. Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all’articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:

    1. nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;

    2. nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;

    3. nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.

  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all’autorità competente un piano di adeguamento della discarica alla previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all’articolo 14.

  4. Con motivato provvedimento l’autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell’esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l’ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l’autorità competente prevede anche l’inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all’articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell’autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.

  5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l’autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all’articolo 12, comma 1, lettera c).

  6. Sono abrogati:

    1. il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;

    2. il decreto del Ministro dell’ambiente 11 marzo 1998, n. 141;

    3. l’articolo 5, commi 6 e 6 bis, l’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

    4. l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

  7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. legge comunitaria 2001".
- L'art. 42, cosi' recita: "Art. 42 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
2. Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'art. 2, ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo art. 2.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; dovra' provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato all'art. 2, comma 1, lettera d).
- La direttiva 1999/31/CE e' pubblicata in GUCE n. L 182 del 16 luglio 1999.
- Il decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/1962/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".
- La direttiva 91/156/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 078 del 26 marzo 1991.
- La direttiva 91/689/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 377 del 31 dicembre 1991.
- La direttiva 94/62/CE e' pubblicata in GUCE n. L 365 del 31 dicembre 1994.
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. L'art. 2, cosi' recita: "Art. 2 (Finalita). - La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.".
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: Norme sulla riorganizzazione del catasto rifiuti".
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 1, lettera a), cosi' recita: "1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;".
- L'art. 7, commi 2 e 4, del citato decreto, cosi' recita: "Art. 7 (Classficazione). - 1. (Omissis). 2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimila ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. (Omissis).
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.".
Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 reca: "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni".
Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse.
L'art. 22, cosi' recita: "Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti.
c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.".
Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'allegato I, cosi' recita:
"Allegato I CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 "Esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene; H2 "Comburente : sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile: sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21 oC (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose;
H3-B "Infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' pari o superiore a 21 oC e inferiore o pari a 55 oC;
H4 "Irritante : sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravita' limitata;
H6 "Tossico: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 ''Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico : sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' settori dell'ambiente.
Note: 1
L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico (e "molto tossico ), "nocivo , "corrosivo e "irritante e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno , "teratogeno e "mutageno e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione. Metodi di prova. I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato 1.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219, reca: "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse.
L'allegato G1, cosi' recita: "Allegato G-1 Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in:
1) sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attivita' mediche;
2) prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari;
3) prodotti per la protezione del legno;
4) biocidi e prodotti fitosanitari;
5) residui di prodotti utilizzati come solventi;
6) sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti;
7) sali per rinvenimento contenenti cianuri;
8) oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.);
9) miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni;
10) sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici ecc.);
11) sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione;
12) inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici;
13) resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi;
14) sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.);
15) prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive;
16) prodotti di laboratori fotografici;
17) qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati;
18) qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate.".
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, reca: "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
- Il decreto del Ministro della sanita' in data 29 settembre 2000, reca: "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili".
- Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, reca: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE".
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 reca: "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili".
Note all'art. 8:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Gli articoli 27 e 28 cosi' recitano: "Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.".
"Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero).
- 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita' fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio, di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.".
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, reca: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 reca: "regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Gazzetta Ufficiale n. L 114 del 24 aprile 2001)".
Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per l'art. 22, vedi note all'art. 5. Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per gli articoli 27 e 28, vedi note all'art. 8.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, reca "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti".
- L'art. 2, comma 1, lettera b) cosi' recita: "1. La base informativa del Catasto dei rifiuti e' attuata e aggiornata con periodicita' tipicamente pari all'annualita', attraverso:
a) omissis;
b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali e alla iscrizione di cui agli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61.".
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per l'art. 28, comma 3, vedi note all'art. 8.
- Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 8.
Note all'art. 11:
- Per il decreto legislativo n. 22, del 1997, vedi note alle premesse.
L'art. 15, cosi' recita: "Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.".
- Il regolamento (CEE) n. 259/1993 reca: "Regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145, reca: "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
L'allegato B cosi' recita:
"Allegato B FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (D.L. n. 22 del 5 febbraio 1997, art. 15)
Serie e numero: .. del ..../.../.... Numero registro ...
[1] Produttore/Detentore: .... .... unita' locale: .... C. fisc: .... N. Aut/Albo ....del .../..../.....
[2] Destinatario: .... .... Luogo di destinazione: .... .... C. fisc: .... N. Aut/Albo .... del .../../....
[3] Trasportatore del rifiuto: .... .... C. fisc: .... N. Aut/Albo: .... del ../../.... Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di .... .... .... Annotazioni: ..... .... .... .... .... .... ....
[4] Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: .... Codice Europeo: ..../ ... Stato fisico: .... [1] [2] [3][4]. Caratteristiche di pericolo: .... N. Colli/contenitori: ....
[5] Rifiuto destinato a: .... (recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico-fisiche: ....
[6] Quantita': ....
(-) kg o litri P. lordo: .... Tara: ....
(-) Peso da verificarsi a destino.
[7] Percorso (se diverso dal piu' breve): ....
[8] Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: [SI] [NO] ....
[9] Firme:
Firma del produttore/detentotore:* .... *
Firma del trasportatore : * .... *
[10] Cognome e nome conducente ....
Targa automezzo: .......................
Targa rimorchio: ........................
Data/ora inizio trasporto: .... del ..../..../....
[11] - Riservato al destinatario -
Si dichiara che il carico e' stato:
(-) accettato per intero
(-) accettato per la seguente quantita' (kg o litri): ....
(-) respinto per le seguenti motivazioni: .. ....
Data ....
Firma del destinatario: * .... *
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 12, comma 1, lettera d) e comma 2, cosi' recita: "1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) - c) (omissis);
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.".
- Per il regolamento (CEE) n. 259/1993 vedi note all'art. 11.
Note all'art. 14:
- La legge 10 giugno 1982, n. 348, reca: "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.
L'art. 1 cosi' recita: "Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successice modificazioni;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.".
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario.
L'art. 2, cosi' recita: "Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.".
Nota all'art. 16:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1977, vedi note alle premesse. L'art. 51, commi 3 e 5 cosi' recita: "3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni, e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. (Omissis).
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).".
Note all'art. 17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, reca: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
L'art. 6, cosi' recita: "Art. 6 (Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto). - 1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto n. 915 del 1982, appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato.
2. Lo smaltimento puo' avvenire in impianti gia' esistenti ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di impianto a cio' esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, alla imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilita' di messa in circolo di fibre di amianto.
3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982, e' consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria-tipo A, purche' tali rifiuti provengano esclusivamente da attivita' di demolizione, costruzioni e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141, reca: " Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica".
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 5, commi 6 e 6-bis cosi' recita: "6. Dal 1 gennaio 2000 e' consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessita' e per periodi di tempo determinati il presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.
6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare la situazione di necessita', con particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonche' alle eventuali integrazioni del piano regionale.
Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita.".
- Per l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note all'art. 8.

ALLEGATO 1

N.B.: le modifiche sono riportate in grassetto tra parentesi tonde doppie (( ... ))

Sentenza Tar Veneto 2 maggio 2006, n. 1153

   
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
(omissis)
ha pronunciato la seguente

Sentenza
sul ricorso n. 387/2005 proposto da Girotto F.lli Srl, in persona dell'amministratore delegato pro tempore, prima rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mantovan, poi, su rinuncia al mandato da parte dello stesso, dall'avv. Massimo Donadi selettivamente domiciliato presso lo stesso in Venezia Mestre, Via Cà Savorgnan, 40;

contro
la Provincia di Treviso, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Botteon, Antonio Sartori e Sebastiano Tonon con elezione di domicilio presso lo studio dell'ultimo in Venezia, San Marco n. 3901, come da mandato a margine del controricorso;

e nei confronti di
Comune di Sernaglia della Battaglia (TV), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giudo Masutti, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Emanuela Rizzi, in Venezia, S.Croce, 312/a, come da mandato a margine del ricorso;

Per l'annullamento
del provvedimento n. 54322 del 10 dicembre 2004 del dirigente del settore gestione del territorio della provincia di Treviso avente a oggetto "progetto di adeguamento al decreto legislativo n. 36/2003 con l'integrazione del codice Cer 17. 06.05";
del parere 9 novembre 2004 della commissione tecnica provinciale per l'ambiente;
del parere dell'Azienda Usl n. 7 di Pieve di Soligo del 24 settembre 2004;
della nota dell'assessore all'ambiente del Comune di Sernaglia della Battaglia del 22 ottobre 2004;
di ogni altro atto del procedimento connesso e consequenziale.

Visto il ricorso, ritualmente depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Treviso, e del Comune di Sernaglia della Battaglia;
Vista le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 novembre 2005 - relatore il Consigliere Riccardo Savoia- i procuratori delle parti costituite, come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto e diritto
1. Con la pubblicazione in Gazzetta del Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti" (Gazzetta ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, Supplemento ordinario) e del Dm 13 marzo 2003, recante "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica". (Gazzetta ufficiale 21 marzo 2003, n. 67), è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/Ce, in esecuzione della delega contenuta nell'articolo 42 legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria per il 2001).
Il Dlgs n. 36 del 2003 è entrato in vigore il 27 marzo 2003 ed ha espressamente abrogato le norme tecniche in materia di discariche sino ad oggi applicabili contenute nei paragrafi 4.2, 5 e 6 della deliberazione Comitato interministeriale 27 luglio 1984, nonché il Dm 11 marzo 1998, n. 141, recante "Regolamento per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica".
A norma dell'articolo 1, il decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
Per quanto è d'interesse in causa va osservato che l'articolo 17 fissa le norme transitorie che accompagnano l'entrata in vigore del decreto:
1) Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate;
2) Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione Comitato interministeriale 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 del Dpr 8 agosto 1994, nonché delle delibere regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria
3) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3 dell'articolo 17, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto.
2. La società ricorrente ha presentato sia una richiesta di ampliamento dell'autorizzazione posseduta volta al conferimento in discarica anche di materiale inerte contenente amianto, sia il progetto di adeguamento, domande entrambe respinte,con un unico provvedimento che ha prescritto modalità e tempi di chiusura della discarica.
La ditta impugna i corrispondenti dinieghi deducendone l'illegittimità per i motivi rubricati: in sintesi, sarebbe illegittimo, in sede di approvazione del piano di adeguamento, non consentire lo smaltimento in discarica dei prodotti prima interdetti, come nel caso di specie, posto che ex Dpr 8 agosto 1994 sarebbe stato consentito da sempre e fino all'entrata in vigore del Dlgs n.36/03 il conferimento nelle discariche di tipo 2 A di rifiuti contenenti amianto, senza così che l'amministrazione avesse alcun potere discrezionale in merito alla richiesta relativa.
Sarebbe poi illegittimo il diniego relativo all'esame del progetto di adeguamento, perché fondato su presupposti insussistenti o ultronei, come quello concernente la viabilità.
Infine non sarebbe legittima la determinazione relativa alle modalità di chiusura della discarica, ben potendo la società ricorrente richiedere diverse procedure di ricomposizione.
3. Ritiene il collegio che il ricorso e quindi l'esame del provvedimento vada distinto con esame da un lato delle questioni concernente il diniego di conferimento di nuovi materiali rispetto quelli precedentemente autorizzati e del progetto di adeguamento, dall'altro delle questioni concernenti le modalità di chiusura della discarica.
3.1. Quanto alla prima questione il Collegio ritiene che il provvedimento sia legittimo.
Come si è visto il regime transitorio risulta essere il seguente:
Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate; chiaro lo scopo della disposizione che consente, ma solo fino al 16 luglio di quest'anno, che le discariche vecchie non adeguate, per dirla col linguaggio del decreto legislativo, continuino a smaltire i rifiuti per il cui conferimento avevano la prescritta autorizzazione.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3 dell'articolo 17, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto.
L'articolo17 dunque prevede che fino al 16 luglio 2005 - data poi da ultimo prorogata- è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione Comitato interministeriale 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 del Dpr 8 agosto 1994, nonché delle delibere regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.
Dunque il Legislatore riconosce la possibilità che nelle nuove discariche sia consentito lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli per cui era rilasciata l'autorizzazione, ma specificamente indicati e differenziati a seconda della tipologia di discarica, anche se pure questa volta solo fino al 16 luglio p.v..
Ma allora quid iuris per le discariche "adeguate"? Se lo scopo del Legislatore è di consentire smaltimenti "eccezionali", o in deroga alla autorizzazione, fino al 16 luglio, e solo fino a tale data, significa che l'adeguamento alla nuova normativa mediante la adozione e approvazione del piano relativo segna lo spartiacque tra vecchio e nuovo, con la conseguenza, tuttavia, che alle discariche adeguate non può essere applicato alcun regime diverso da quello proprio delle discariche nuove, nel senso che si potrà distinguere solo tra discariche vecchie, da una parte, e discariche nuove o adeguate, dall'altra.
Ma se così è, è possibile consentire solo alla discarica adeguata, non come nella specie, quello smaltimento eccezionale, come sopra lo si è definito, previsto dal regime transitorio fino al 16 luglio 2005, essendo equiparata la discarica adeguata a quella nuova.
Del resto non si riesce a capire che differenza dovrebbe esserci tra la discarica che nasca ex novo, e pertanto debba seguire ab origine le disposizioni previste dalla direttiva comunitaria e recepite nel decreto legislativo n.36/03, e quella nata e governata da un regime diverso, ma che abbia ottenuto l'assenso proprio relativamente a quelle opere che consentano il rispetto delle disposizioni recate dalla nuova disciplina; vi sarebbe una ingiustificabile disparità di trattamento, mentre la data mortale del 16 luglio contrapposta a quella ben più lontana del 2009 come termine ultimo per la conclusione dei lavori ben può essere letta come acceleratoria per chi decida di adeguarsi in tempo per fruire del periodo di smaltimento "eccezionale".
Nel caso de quo, allora, la discarica "vecchia" certamente non aveva l'autorizzazione relativa allo smaltimento richiesto, tanto che la richiede, se la vede negare e impugna il diniego, sicchè non le si applica il primo comma dell'articolo17 "le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere fino al 16 luglio 2005 i rifiuti per cui sono state autorizzate", e il presupposto perché possano ricevere, fino al luglio 2005 prima, dicembre 2005 poi, oggi giugno 2006 è costituito dall'approvazione del progetto di adeguamento.
Allora la legittimità del conferimento allargato, per così dire, discende solo dalla demolizione delle ragioni opposte dall'amministrazione per negare la congruità allo scopo del progetto presentato dalla ricorrente.
Le ragioni sulle quali il collegio ritiene opportuno soffermarsi sono essenzialmente due:
- la barriera di confinamento proposta risulta avere per le scarpate uno spessore complessivo inferiore a 0,5 metri, in contrasto con quanto stabilito al punto 1.2.2 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36 del 2003;
- la proposta di viabilità di accesso alla discarica non è approvata dal comune in quanto non risponde ai requisiti di sicurezza, e risulta insufficiente.
La ricorrente contesta la prima motivazione asserendo che il procedimento da essa seguito, pur non essendo quello richiesto dalla norma, tuttavia è in grado di assicurarne il rispetto, mentre quanto alla viabilità osserva che non si tratterebbe di una nuova discarica ma di una discarica già autorizzata, sicché la localizzazione e la idoneità della stessa allo smaltimento e al conferimento in discarica sarebbe già stata valutata positivamente al momento del rilascio dell'autorizzazione.
Va invece osservato che quanto a quest'ultimo elemento la proposta di adeguamento aveva come effetto quello di prevedere il conferimento in discarica di altro tipo di materiale e in un termine che originariamente era estremamente ridotto - si sono già ricordate le proroghe normative che risultano tuttavia successive all'adozione dell'atto impugnato -sicché è ben ipotizzabile, come fatto dall'amministrazione, che nel sito di interesse vi sarebbe stato un notevole aggravio di circolazione di mezzi pesanti onde consentire lo smaltimento autorizzato nel breve lasso di tempo concesso; è allora verosimile, se non assolutamente provato, che fosse necessario un adeguamento della viabilità di accesso al sito, adeguamento tuttavia negato dal comune.
Ma anche il primo presupposto non è sussistente nella prospettazione della ricorrente. Dispone infatti l'allegato 2. 4. 2. che il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dagli indicati criteri. La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.
Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 metri, a condizione che vengano approvate dall'ente territoriale competente.
Quindi è vero che esiste la possibilità di soluzioni alternative le quali tuttavia devono essere approvate dall'ente competente.
La soluzione proposta dalla ricorrente consiste nella posa di 1 materassino bentonitico di 6 millimetri, sia sulle scarpate che sul fondo ed è proprio qui il vizio del ragionamento.
Come esattamente mette in rilievo la difesa dell'amministrazione il ricordato paragrafo osserva che per tutti gli impianti dev'essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al disopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Dunque dal combinato disposto di tale ultima espressione con quanto sopra evidenziato, le particolari soluzioni progettuali sono idonee ad assicurare una protezione equivalente solo in relazione alla barriera di confinamento delle scarpate, mentre la barriera geologica deve evidentemente sempre essere presente, naturalmente per così dire, per ciò che riguarda l'impermeabilizzazione del fondo, cosa invece da escludersi nella specie, dove la ricorrente conseguirebbe tale impermeabilità mediante l'aggiunta del ricordato materassino; orbene, la motivazione ostativa non riguarda ex professo l'impermeabilizzazione del fondo, ma nel richiamare il punto 1.2.2. fa chiaro riferimento alla contrarietà con la previsione normativa della barriera di confinamento proposta, che ha certamente uno spessore complessivo inferiore a mt. 0,5, e tanto basta a sorreggere la legittimità del provvedimento.
Vanno dunque respinte tutte le censure, anche quelle di ordine procedimentale, che non possono essere apprezzate in quanto la ricorrente ha certamente partecipato al procedimento che si è articolato in più fasi di contraddittorio, mediante la richiesta di adeguamenti ai progetti via via presentati, relative al diniego di conferimento di materiale contenente amianto e di approvazione del progetto di adeguamento della discarica.
3.2 Con l'ultima censura viene poi impugnata la previsione concernente la chiusura della discarica, conseguente al diniego di approvazione del piano di adeguamento. Secondo l'autorità procedente la chiusura dovrà necessariamente effettuarsi come da progetto di variante approvato nell'anno 2000 che tuttavia,osserva la ricorrente, sarebbe stato revocato perché è stata approvata altra variante in data 14 febbraio 2002. L'amministrazione si difende osservando che il provvedimento del 2000 era quello che prevedeva il mantenimento della fossa di cava senza apporto di materiale, ma è evidente che una volta obbligata la chiusura della discarica ben potrà la ricorrente proporre altri progetti per la ricomposizione.
In particolare osserva il Collegio che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 precisa al quinto comma che in caso di mancata approvazione del piano, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c), laddove si precisa che la procedura di chiusura della discarica è avviata "sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, a iniziativa dell'ente competente per territorio".
Dalla lettura di tale disposizione risulta dunque che l'amministrazione deve adottare uno specifico provvedimento, con le garanzie procedimentali onde consentire la partecipazione della ricorrente alle determinazioni finali.
Pertanto il motivo va accolto nei sensi di quanto in motivazione, mentre il ricorso deve essere respinto per le residue censure.
La soccombenza parziale autorizza la compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie limitatamente alla censura relativa alla modalità di chiusura della discarica, e lo respinge per il resto, e per l'effetto, annulla l'atto impugnato nella parte in cui dispone sulla modalità della chiusura della discarica stessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 10 novembre 2005.

Depositata in segreteria il 2 maggio 2006

     

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