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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare
l'articolo 42;
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile
1999, relativa alle discariche di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, recante norme per l'attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;
Acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata, nella riunione dell'11 dicembre 2002;
Sulla proposta
dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e
della salute;
EMANA
il seguente decreto
legislativo:
Articolo 1
Finalità
-
Per conseguire le
finalità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, il presente decreto stabilisce requisiti operativi e
tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e
orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le
ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento
delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e
dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra,
nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di
rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
-
Si considerano
soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente
decreto.
Articolo 2
Definizioni
-
Ai fini del presente
decreto si intende per:
-
“rifiuti”: le
sostanze od oggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modificazioni;
-
“rifiuti
urbani”: i rifiuti di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
-
“rifiuti
pericolosi”: i rifiuti di cui all’articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
-
“rifiuti non
pericolosi”: i rifiuti che per provenienza o per le loro
caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla
lettera c);
-
“rifiuti
inerti”: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna
trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i
rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti
ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e,
in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti
nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla
salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale
inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei
percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non
danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;
-
“deposito
sotterraneo”: un impianto per il deposito permanente di rifiuti
situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di
falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
-
“discarica”:
area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di
deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo
di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da
parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i
rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.
Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti
sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e
lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per
un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo
stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo
inferiore a un anno;
-
“trattamento”:
i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le
operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei
rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa,
di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di
favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;
-
“rifiuti
biodegradabili”: qualsiasi rifiuto che per natura subisce
processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad
esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di
carta e di cartone;
-
“gas di
discarica”: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
-
“percolato”:
liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di
acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi;
-
“eluato”:
liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche
previste dal decreto di cui all’articolo 7, comma 5;
-
“gestore” il
soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di
una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della
discarica fino al termine della gestione post–operativa
compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a
quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;
-
“detentore”: il
produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
-
“richiedente”:
il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una
discarica;
-
“rifiuti
liquidi”: qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le
acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;
-
“autorità
territoriale competente”: l’autorità responsabile
dell’esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;
-
“centro
abitato”: insieme di edifici delimitato lungo le vie d’accesso
dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si
intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada.
Articolo 3
Ambito d’applicazione
-
Le disposizioni del
presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite
all’articolo 2, lettera g).
-
Il presente decreto non
si applica:
-
alle operazioni di
spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione
delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle
operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini
fertilizzanti o ammendanti;
-
all’impiego di
rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e
riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
-
al deposito di
fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d’acqua minori
da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi
nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo
corrispondente;
-
al deposito di
terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro
dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non
pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal
trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché
dall’esercizio di cave.
-
Fermo restando che i
rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi
inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di
rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla
prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di
minerali, nonché dall’esercizio delle cave, possono non applicarsi
le disposizioni di cui all’allegato 1 punti 2.3 e 2.4.
Articolo 4
Classificazione delle
discariche
-
Ciascuna discarica è
classificata in una delle seguenti categorie:
-
discarica per
rifiuti inerti;
-
discarica per
rifiuti non pericolosi;
-
discarica per
rifiuti pericolosi.
Articolo 5
Obiettivi di riduzione
del conferimento di rifiuti in discarica
-
Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione
elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano
regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di
Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato
istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:
-
entro cinque anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti
urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per
abitante;
-
entro otto anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti
urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per
abitante;
-
entro quindici anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti
urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per
abitante.
-
Il programma di cui al
comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il
riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di
materiali o energia.
-
Le regioni soggette a
fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10%
devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui
sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio.
-
I programmi e i
relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne
comunicazione alla Commissione Europea.
Articolo 6
Rifiuti non ammessi in
discarica
-
Non sono ammessi in
discarica i seguenti rifiuti:
-
rifiuti allo stato
liquido;
-
rifiuti
classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili
(H3–A e H3–B), ai sensi dell’allegato I al decreto
legislativo n. 22 del 1997;
-
rifiuti che
contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in
concentrazione totale =1%;
-
rifiuti che
contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in
concentrazione totale >5%;
-
rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo – Categoria di rischio H9 ai
sensi dell’allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 e ai
sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n.
219;
-
rifiuti che
rientrano nella categoria 14 dell’allegato G1 al decreto
legislativo n. 22 del 1997;
-
rifiuti della
produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 174, e per prodotti
fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n 194;
-
materiale specifico
a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29
settembre 2000, e successive modificazioni, e materiali ad alto
rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi
derivati;
-
rifiuti che
contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50
ppm;
-
rifiuti che
contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità
superiore a 10 ppb;
-
rifiuti che
contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti
contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5 % in peso
riferito al materiale di supporto;
-
rifiuti che
contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti
da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui
effetti sull’uomo e sull’ambiente non siano noti;
-
pneumatici interi
fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati
come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a
partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi
quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a
1400 mm;
-
rifiuti con PCI
(Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31
dicembre 2009
(il termine e' stato cambiato dall'art. 6, comma 1 del
DL 30/12/2008, n. 208 - Decreto milleproroghe)
- [Proroghe precedenti: ((
31/12/2008 )) 1/1/2007
(il termine e' stato cambiato dall'art. 6, comma 3 della
Legge
26/2/2007, n. 17 - Legge milleproroghe)]
-
è vietato diluire o
miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di
ammissibilità di cui all’articolo 7.
Articolo 7
Rifiuti ammessi in
discarica
-
I rifiuti possono
essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione
non si applica:
-
ai rifiuti inerti
il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
-
ai rifiuti il cui
trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di
cui all’articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i
rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulta
indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla
normativa vigente.
-
Nelle discariche per
rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti
che soddisfano i criteri della normativa vigente.
-
Nelle discariche per i
rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
-
rifiuti urbani;
-
rifiuti non
pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di
ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
-
rifiuti pericolosi
stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione
previsti dal decreto di cui al comma 5.
-
Nelle discariche per
rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che
soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.
-
I criteri di ammissione
in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività
produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 8
Domanda di
autorizzazione
-
La domanda di
autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di una discarica è
presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n.
22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le
informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì
contenere almeno i seguenti dati e informazioni:
-
l’identità del
richiedente e del gestore, se sono diversi;
-
la descrizione dei
tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare,
indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
-
l'indicazione della
capacità totale della discarica, espressa in termini di volume
utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto
dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla
trasformazione in biogas;
-
la descrizione del
sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e
geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e
da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di
campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al
decreto 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127
del 1° giugno 1988;
-
i metodi previsti
per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, con
particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione
di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato,
anche in riferimento al precedente punto c);
-
la descrizione
delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi,
degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
-
il piano di
gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri
stabiliti dall’allegato 2, nel quale devono essere individuati i
criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della
discarica e le modalità di chiusura della stessa;
-
il piano di
gestione post–operativa della discarica, redatto secondo i
criteri stabiliti dall’allegato 2, nel quale sono definiti i
programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
-
il piano di
sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte
le misure necessarie per prevenire rischi d’incidenti causati
dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze,
sia in fase operativa che post–operativa, con particolare
riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque
dall’inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel
terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro
qualsiasi danno all’ambiente; i parametri da monitorare, la
frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio
del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2,
dell’allegato 2;
-
il piano di
ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto
secondo i criteri stabiliti dall’allegato 2, nel quale devono
essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e
sistemazione della discarica in relazione alla destinazione
d’uso prevista dell’area stessa;
-
il piano
finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla
realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i
costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui
all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di
gestione post–operativa per un periodo di almeno trenta anni,
siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento,
tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di
post–chiusura derivanti dalla adozione di procedure di
registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001;
-
le informazioni
relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la
domanda di autorizzazione riguardi un’opera o un’attività
sottoposta a tale procedura;
-
le indicazioni
relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi
altra garanzia equivalente, ai sensi dell’articolo 14.
Articolo 9
Condizioni per il
rilascio dell’autorizzazione delle discariche
-
Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una
discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
-
il progetto di
discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente
decreto e dagli allegati 1 e 2;
-
la gestione
operativa della discarica sia affidata a persone fisiche
tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve
avere una adeguata formazione professionale e tecnica;
-
il piano di
sorveglianza e controllo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
i), contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e
limitarne le conseguenze;
-
il richiedente
abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai
sensi dell'articolo 14;
-
il progetto di
discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano
regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni,
ove esistente;
-
il progetto di
discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;
-
il richiedente si
impegni ad eseguire preliminarmente all’avviamento
dell’impianto una campagna di monitoraggio delle acque
sotterranee conformemente a quanto previsto all’allegato 2.
-
Prima dell’inizio
delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l’autorità
territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le
condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio
dell’autorizzazione medesima. L’esito dell’ispezione non
comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore
relativamente alle condizioni stabilite dall’autorizzazione.
-
L’esito positivo
dell’ispezione costituisce condizione di efficacia
dell’autorizzazione all’esercizio.
-
Le spese relative
all’istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo
dell’autorizzazione e ai successivi controlli sono poste a carico
dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo
tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.
Articolo 10
Contenuto
dell’autorizzazione
-
L’autorizzazione
rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione
integrata all’impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, e successive modificazioni.
-
Ove non previsto dagli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il
provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una
discarica indica almeno:
-
l’ubicazione
della discarica, nonché la delimitazione dell’area interessata;
-
la categoria della
discarica;
-
la capacità totale
della discarica, espressa in termini di volume utile per il
conferimento dei rifiuti;
-
l’elenco e il
quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere
smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice
dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;
-
l’esplicita
approvazione del progetto definitivo dell’impianto e dei piani
di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i), l);
-
le prescrizioni
tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi
tecnici utilizzati;
-
le prescrizioni per
le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di
sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni
analitiche sui rifiuti conferiti;
-
le prescrizioni
provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva
alla chiusura;
-
la durata della
gestione post–operativa e le modalità di chiusura al termine
della gestione operativa;
-
l’obbligo per il
gestore di presentare, almeno una volta all’anno, alla Regione
una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti
smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai
controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla
fase post–operativa;
-
l’obbligo del
gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla
chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità
previste nell’allegato 2;
-
le indicazioni
relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14, sulla
base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m);
-
le procedure di
ammissione dei rifiuti in discarica.
-
L'autorizzazione
all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione
da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo
14. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per
singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa
alla post–chiusura finale deve coprire la capacità totale della
discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia
finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica è
prestata per i singoli lotti autorizzati.
-
Ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro
dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, le informazioni contenute nelle
domande di autorizzazione accolte sono trasmesse, a fini statistici,
dall'ente competente per territorio all’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e del territorio (APAT) che provvede a metterle a
disposizione degli enti interessati.
-
In deroga a quanto
previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del
1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione è
effettuato ogni 8 anni.
-
La Regione assicura che
l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia
comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in
atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.
N.B.: commi
1 e 4 abrogati dall'art. 19 del D.Lgs.
18/2/2005, n. 59.
Articolo 11
Procedure di ammissione
-
Per la collocazione dei
rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla
composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento
a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da
collocare in discarica.
-
In previsione o in
occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell’ammissione
degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la
documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di
ammissibilità previsti dal decreto di cui all’articolo 7, comma 5,
per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati
possono essere presentati in occasione del primo di una serie
determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le
caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali
ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono
essere conservati dal gestore.
-
Ai fini
dell’ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell’impianto
deve:
-
controllare la
documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il
formulario di identificazione di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo n. 22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al
regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993,
relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
rifiuti all’interno della Comunità europea;
-
verificare la
conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel
formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del
Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di
ammissibilità previsti dal presente decreto;
-
effettuare
l’ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in
discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del
rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di
identificazione di cui al citato decreto del Ministro
dell'ambiente n. 145 del 1998;
-
annotare nel
registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le
informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei
rifiuti depositati, con l’indicazione dell’origine e della
data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità
previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), e comma 2, del
decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di
rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita
documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento
alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica
dove è smaltito il rifiuto pericoloso;
-
sottoscrivere le
copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
-
effettuare le
verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai
criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1,
punto g), con cadenza stabilita dall’autorità territorialmente
competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I
campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso
l’impianto a disposizione dell’autorità territorialmente
competente per un periodo non inferiore a due mesi;
-
comunicare alla
regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale
mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma
l’applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE)
n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Articolo 12
Procedura di chiusura
-
La procedura di
chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:
-
nei casi, alle
condizioni e nei termini stabiliti dall’autorizzazione;
-
nei casi in cui il
gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione
competente per territorio;
-
sulla base di
specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da
provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa
dell'Ente competente per territorio.
-
La procedura di
chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica
della conformità della morfologia della discarica e, in particolare,
della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella
prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a),
tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed
e).
-
La discarica, o una
parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo
che l’ente territoriale competente al rilascio
dell’autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito
un’ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni
presentate dal gestore ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera
l), e comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura.
L’esito dell’ispezione non comporta, in alcun caso, una minore
responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite
dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della
discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della
sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post–operativa
per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare
rischi per l'ambiente.
Articolo 13
Gestione operativa e
post–operativa
-
Nella gestione e dopo
la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le
modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione
e dai piani di gestione operativa, post–operativa e di ripristino
ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonché
le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e
tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e
salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione
incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e
straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della
discarica.
-
La manutenzione, la
sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati
anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che
l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta
rischi per la salute e l’ambiente. In particolare, devono essere
garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle
acque di falda che possano essere interessate.
-
I rifiuti pericolosi
devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della
discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono
risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti
in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.
-
Il gestore della
discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3.
-
Al fine di dimostrare
la conformità della discarica alle condizioni dell’autorizzazione e
di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle
discariche, il gestore deve presentare all'ente territoriale
competente, secondo le modalità fissate dall’autorizzazione, la
relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l), completa di
tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e
dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle
informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la
relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
-
quantità e
tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
-
prezzi di
conferimento;
-
andamento dei
flussi e del volume di percolato e le relative procedure di
trattamento e smaltimento;
-
quantità di biogas
prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e
smaltimento;
-
volume occupato e
capacità residua nominale della discarica;
-
i risultati dei
controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro
ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali.
-
Il gestore deve,
inoltre, notificare all’autorità competente anche eventuali
significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito
delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla
decisione dell’autorità competente sulla natura delle misure
correttive e sui termini di attuazione delle medesime.
Articolo 14
Garanzie finanziarie
-
La garanzia per
l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le
procedure di chiusura, assicura l’adempimento delle prescrizioni
contenute nell’autorizzazione e deve essere prestata per una somma
commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla
classificazione della stessa ai sensi dell’articolo 4. In caso di
autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo
10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.
-
La garanzia per la
gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le
procedure di cui all’articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al
costo complessivo della gestione post–operativa. In caso di
autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post
chiusura può essere prestata per lotti.
-
Fermo restando che le
garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere
trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione
operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e
salvo che l’autorità competente non preveda un termine maggiore
qualora ritenga che sussistano rischi per l’ambiente:
-
la garanzia di cui
al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della
comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;
-
la garanzia di cui
al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della
comunicazione di cui all’articolo 12 comma 3.
-
Le garanzie di cui ai
commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10
giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da
garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.
-
Nel caso di impianti di
discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in
vigore della presente legge, l’80% della capacità autorizzata, il
massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella
misura del 40%.
-
Le Regioni possono
prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità
previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al
comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.
-
Gli oneri afferenti
alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le regioni e
gli enti di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla
tariffa con le modalità di cui all’articolo 15.
Articolo 15
Costi dello smaltimento
dei rifiuti nelle discariche
-
Il prezzo corrispettivo
per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione
e dell'esercizio dell’impianto, i costi sostenuti per la prestazione
della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i
costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a
quello indicato all’art. 10, comma 1, lettera i).
Articolo 16
Sanzioni
-
Chiunque viola i
divieti di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 è punito con la
sanzione prevista dall’articolo 51, comma 3, del decreto legislativo
n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le
procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all’articolo
11.
-
Chiunque, in violazione
del divieto di cui all’articolo 7, comma 4, diluisce o miscela i
rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità
di cui all’articolo 5, è punito con la sanzione di cui
all’articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Articolo 17
Disposizioni transitorie
e finali
-
Le discariche già
autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per
cui sono state autorizzate.
-
Fino al 16 luglio 2005
è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza
delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla
deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253
del 13 settembre 1984, di cui all’articolo 6 decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle
deliberazioni regionali connesse, relativamente:
-
nelle discariche
per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a
discariche di II categoria, tipo A;
-
nelle discariche
per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati
alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
-
nelle discariche
per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle
discariche di II categoria tipo C e terza categoria.
-
Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto il titolare
dell’autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore
della discarica, presenta all’autorità competente un piano di
adeguamento della discarica alla previsioni di cui al presente
decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all’articolo 14.
-
Con motivato
provvedimento l’autorità competente approva il piano di cui al
comma 3, autorizzando la prosecuzione dell’esercizio della discarica
e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il
termine finale per l’ultimazione degli stessi, che non può in ogni
caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento
l’autorità competente prevede anche l’inquadramento della
discarica in una delle categorie di cui all’articolo 4. Le garanzie
finanziarie prestate a favore dell’autorità competente concorrono
alla prestazione della garanzia finanziaria.
-
In caso di mancata
approvazione del piano di cui al comma 3, l’autorità competente
prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente
all’articolo 12, comma 1, lettera c).
-
Sono abrogati:
-
il paragrafo 4.2 e
le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6
della citata deliberazione del Comitato interministeriale del 27
luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16
luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilità
previsti dalla deliberazione;
-
il decreto del
Ministro dell’ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
-
l’articolo 5,
commi 6 e 6 bis, l’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
-
l'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.
-
Le Regioni adeguano la
loro normativa alla presente disciplina.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Dato a
Roma, addi' 13 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76
della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39,
reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. legge comunitaria
2001".
- L'art. 42, cosi' recita: "Art. 42 (Delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di
rifiuti, e criteri specifici di delega). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti
per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26
aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
2. Il decreto
legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1
e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'art. 2, ad eccezione del comma
1, lettera d), del medesimo art. 2.
3. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della citata direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26
aprile 1999; dovra' provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del
fondo indicato all'art. 2, comma 1, lettera d).
- La direttiva 1999/31/CE
e' pubblicata in GUCE n. L 182 del 16 luglio 1999.
- Il decreto
legislativo 5 febbraio1997, n. 22, reca: "Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/1962/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".
- La direttiva
91/156/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 078 del 26 marzo 1991.
- La
direttiva 91/689/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 377 del 31 dicembre 1991.
- La direttiva 94/62/CE e' pubblicata in GUCE n. L 365 del 31 dicembre
1994.
Note
all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi
note alle premesse. L'art. 2, cosi' recita: "Art. 2 (Finalita). - La
gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse ed e'
disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata
protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della
specificita' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere
recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna
e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,
tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in
conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione
avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti
pubblici e privati qualificati.".
- Il decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, reca: Norme sulla riorganizzazione del catasto
rifiuti".
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
alle premesse. L'art. 6, comma 1, lettera a), cosi' recita: "1. Ai
fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza
od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui
il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi;".
- L'art. 7, commi 2 e 4, del citato decreto, cosi' recita: "Art. 7 (Classficazione).
- 1. (Omissis). 2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera a), assimila ai rifiuti urbani per
qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e
aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli
altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriali diversi da quelli di
cui alle lettere b), c) ed e).
3. (Omissis).
4. Sono pericolosi i rifiuti
non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base
degli allegati G, H ed I.".
Note all'art. 3:
- Il decreto del
Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 reca: "Regolamento
recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni".
Note all'art. 5:
- Per il decreto
legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse.
L'art. 22, cosi'
recita: "Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le
province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui
agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformita' ai criteri stabiliti dal
presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti
assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione dei
cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I
piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle
quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti.
3. Il piano
regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei
rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle
aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto
dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art.
23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del
sistema industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari
a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza
e di economicita', e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani
non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali
di cui all'art. 23, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti
speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la
riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti
allo smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a
favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le
iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di
energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
h-bis) i
tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'art. 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di
tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla
normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del
piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un
criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
b)
l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali
degli inquinamenti presenti.
c) le modalita' degli interventi di bonifica
e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di
materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
d) la
stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei
materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai finanziamenti
nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in
vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del
termine di cui al comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro
dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro
un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via
sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano
regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli
interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita'
stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio
all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le
autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a
centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro
dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti
necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel
piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari delegati.
10. I
provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati
a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al
reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al
servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale
obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei
rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e)
favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei
rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma
stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la
costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti
industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non
previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a)
siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da
raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia
utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche
di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie
di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni
inquinanti.".
Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo n. 22
del 1997, vedi note alle premesse. L'allegato I, cosi' recita:
"Allegato I CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1
"Esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto
della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del
dinitrobenzene; H2 "Comburente : sostanze e preparati che, a
contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una
forte reazione esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile: sostanze
e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21 oC
(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con
l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono
riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi
per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a
bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di
accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione
normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas
facilmente infiammabili in quantita' pericolose;
H3-B "Infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' pari o
superiore a 21 oC e inferiore o pari a 55 oC;
H4 "Irritante :
sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato
o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione
infiammatoria;
H5 "Nocivo: sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi
per la salute di gravita' limitata;
H6 "Tossico: sostanze e
preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi
per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7
"Cancerogeno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la
frequenza;
H8 "Corrosivo: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti
vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro
tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie
nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno: sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni
congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o
aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido,
sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 ''Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione,
di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un
prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra
elencate;
H14 "Ecotossico : sostanze e preparati che presentano o
possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' settori
dell'ambiente.
Note: 1
L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo
"tossico (e "molto tossico ), "nocivo , "corrosivo e
"irritante e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato
VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del
Consiglio.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche
"cancerogeno , "teratogeno e "mutageno e riguardo
all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano
nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato
VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata
dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione. Metodi di prova. I metodi
di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle
definizioni di cui all'allegato 1.
I metodi da utilizzare sono quelli
descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione
modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle
successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico
la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle
raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare
su quelli dell'OCSE.".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 26
giugno 2000, n. 219, reca: "Regolamento recante la disciplina per la
gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- Per il decreto legislativo n.
22 del 1997, vedi note alle premesse.
L'allegato G1, cosi' recita:
"Allegato G-1 Rifiuti che presentano una qualsiasi delle
caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in:
1) sostanze
anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attivita' mediche;
2) prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari;
3) prodotti
per la protezione del legno;
4) biocidi e prodotti fitosanitari;
5)
residui di prodotti utilizzati come solventi;
6) sostanze organiche
alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate
inerti;
7) sali per rinvenimento contenenti cianuri;
8) oli e sostanze
oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.);
9) miscugli
olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni;
10) sostanze contenenti PCB
e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici ecc.);
11) sostanze bituminose
provenienti da operazioni di raffinazione;
12) inchiostri, coloranti,
pigmenti, pitture, lacche, vernici;
13) resine, lattici, plastificanti,
colle/adesivi;
14) sostanze chimiche non identificate e/o nuove
provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui
effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di
laboratorio, ecc.);
15) prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive;
16) prodotti di laboratori fotografici;
17) qualunque materiale
contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati;
18) qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle
dibenzoparadiossine policlorurate.".
- Il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 174, reca: "Attuazione della direttiva 98/8/CE in
materia di immissione sul mercato di biocidi".
- Il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: "Attuazione della direttiva
91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
- Il decreto del Ministro della sanita' in data 29 settembre 2000, reca:
"Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi
trasmissibili".
- Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508,
reca: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27
novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la
trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e
la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine
animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE".
-
Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 reca: "Attuazione
della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili
e dei policlorotrifenili".
Note all'art. 8:
- Per il decreto
legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Gli articoli 27 e 28
cosi' recitano: "Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare
apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il
progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista
per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in
materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul
lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla
procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della
normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del
progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di cui
al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione
nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza
cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i
rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato
a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro
novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla
valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi
relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie
conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4. Per
l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5.
Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e
sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il
progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e
comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato
riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al
comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7.
Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai
commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano
anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio,
che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda
di cui al comma 1 puo' essere presentata domanda di autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di
smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento
che autorizza la realizzazione dell'impianto.".
"Art. 28
(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero).
- 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da
smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare
riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in
materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e)
il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in
atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi
di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le
operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del
sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto
richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica
solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita'
fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo
di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione
stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art.
27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni
contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia
provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione,
l'autorizzazione stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della
tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui
all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto
delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il
controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio, di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non
puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di
recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita'
sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative
alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1
e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti,
nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello
specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della
salute pubblica.".
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici in
data 11 marzo 1988, reca: "Norme tecniche riguardanti le indagini
sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione".
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 reca:
"regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
(Gazzetta Ufficiale n. L 114 del 24 aprile 2001)".
Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per
l'art. 22, vedi note all'art. 5. Note all'art. 10:
- Il decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: "Attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento".
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997,
vedi note alle premesse. Per gli articoli 27 e 28, vedi note all'art. 8.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, reca
"Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei
rifiuti".
- L'art. 2, comma 1, lettera b) cosi' recita: "1. La
base informativa del Catasto dei rifiuti e' attuata e aggiornata con
periodicita' tipicamente pari all'annualita', attraverso:
a) omissis;
b)
i dati relativi alle autorizzazioni regionali e alla iscrizione di cui
agli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 33, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8
dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61.".
- Per il decreto
legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per l'art. 28, comma
3, vedi note all'art. 8.
- Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note
all'art. 8.
Note all'art. 11:
- Per il decreto legislativo n. 22, del
1997, vedi note alle premesse.
L'art. 15, cosi' recita: "Art. 15
(Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato da enti o
imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione
dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed
indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e
quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il
formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in
quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti,
e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere
presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la
raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed
etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia.
4. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti
urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne' ai
trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi
al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei
rifiuti stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di
cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del
registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La
vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non
e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.".
- Il
regolamento (CEE) n. 259/1993 reca: "Regolamento (CEE) n. 259/1993
del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita'
europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio".
- Il
decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145, reca:
"Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18,
comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22".
L'allegato B cosi' recita:
"Allegato B FORMULARIO DI
IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (D.L. n. 22 del 5 febbraio 1997, art. 15)
Serie e
numero: .. del ..../.../.... Numero registro ...
[1]
Produttore/Detentore: .... .... unita' locale: .... C. fisc: .... N.
Aut/Albo ....del .../..../.....
[2] Destinatario: .... .... Luogo di
destinazione: .... .... C. fisc: .... N. Aut/Albo .... del .../../....
[3] Trasportatore del rifiuto: .... .... C. fisc: .... N. Aut/Albo: ....
del ../../.... Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio
stabilimento (...) di .... .... .... Annotazioni: ..... .... .... ....
.... .... ....
[4] Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: .... Codice
Europeo: ..../ ... Stato fisico: .... [1] [2] [3][4]. Caratteristiche di
pericolo: .... N. Colli/contenitori: ....
[5] Rifiuto destinato a: ....
(recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico-fisiche: ....
[6]
Quantita': ....
(-) kg o litri P. lordo: .... Tara: ....
(-) Peso da
verificarsi a destino.
[7] Percorso (se diverso dal piu' breve): ....
[8]
Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: [SI] [NO] ....
[9] Firme:
Firma
del produttore/detentotore:* .... *
Firma del trasportatore : * .... *
[10] Cognome e nome conducente ....
Targa automezzo:
.......................
Targa rimorchio: ........................
Data/ora inizio trasporto: .... del ..../..../....
[11] - Riservato al
destinatario -
Si dichiara che il carico e' stato:
(-) accettato per
intero
(-) accettato per la seguente quantita' (kg o litri): ....
(-)
respinto per le seguenti motivazioni: .. ....
Data ....
Firma del
destinatario: * .... *
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi
note alle premesse. L'art. 12, comma 1, lettera d) e comma 2, cosi'
recita: "1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo
di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati
dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) - c) (omissis);
d) per i soggetti che effettuano le
operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla
presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e
dalle imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di
rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le
caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del
carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.".
- Per il regolamento (CEE)
n. 259/1993 vedi note all'art. 11.
Note all'art. 14:
- La legge 10 giugno
1982, n. 348, reca: "Costituzione di cauzioni con polizze
fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti
pubblici.
L'art. 1 cosi' recita: "Art. 1. - In tutti i casi in cui
e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro
ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi:
a)
da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successice
modificazioni;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
e successive modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa
rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata
all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della
Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di
prestazione di servizi.".
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, reca: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, supplemento ordinario.
L'art. 2, cosi' recita: "Art. 2 (Ambito
di applicazione). - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per
enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita'
montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli
enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi',
salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica
ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la
gestione dei servizi sociali.".
Nota all'art. 16:
- Per il decreto
legislativo n. 22 del 1977, vedi note alle premesse. L'art. 51, commi 3 e
5 cosi' recita: "3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica
la pena dell'arresto da uno a tre anni, e dell'ammenda da lire dieci
milioni a lire cento milioni se la discarica e' destinata, anche in
parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna
o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al
reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
dei luoghi.
4. (Omissis).
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'art. 9, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti
e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).".
Note all'art.
17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, reca:
"Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini
della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
L'art. 6, cosi'
recita: "Art. 6 (Individuazione dei siti che devono essere
utilizzati per l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto). - 1. I
rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio
definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle
prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del
Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto n. 915
del 1982, appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto
suindicato.
2. Lo smaltimento puo' avvenire in impianti gia' esistenti
ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre
tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta
porzione di impianto a cio' esclusivamente destinata e che vengano
previste in sede organizzativa apposite prescrizioni in ordine
all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla tenuta di
appositi registri di presa in carico, alla imposizione di vincoli
sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione
finale, al fine di evitare la possibilita' di messa in circolo di fibre
di amianto.
3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti
contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide,
classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915
del 1982, e' consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda
categoria-tipo A, purche' tali rifiuti provengano esclusivamente da
attivita' di demolizione, costruzioni e scavi. Dovranno essere adottate,
eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di
gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto
durante le operazioni di movimentazione.".
- Il decreto del Ministro
dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141, reca: " Regolamento recante
norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione
dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica".
- Per il decreto
legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 5, commi 6 e
6-bis cosi' recita: "6. Dal 1 gennaio 2000 e' consentito smaltire in
discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche
norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di
riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10
e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessita' e per
periodi di tempo determinati il presidente della regione, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in discarica nel
rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in
materia.
6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i
presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare la
situazione di necessita', con particolare riferimento ai fabbisogni, alla
tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle
iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonche' alle eventuali
integrazioni del piano regionale.
Ai fini dell'acquisizione dell'intesa
il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro novanta giorni dal
ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale termine
l'intesa si intende acquisita.".
- Per l'art. 28, comma 2, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note all'art. 8.
ALLEGATO 1
N.B.:
le modifiche sono riportate in grassetto tra parentesi tonde doppie ((
... )).
|
|
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione,
costituito da:
(omissis)
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 387/2005 proposto da Girotto F.lli Srl, in persona
dell'amministratore delegato pro tempore, prima rappresentato e difeso
dall'avv. Paolo Mantovan, poi, su rinuncia al mandato da parte dello
stesso, dall'avv. Massimo Donadi selettivamente domiciliato presso lo
stesso in Venezia Mestre, Via Cà Savorgnan, 40;
contro
la Provincia di Treviso, in persona del Presidente della Giunta
Provinciale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco
Botteon, Antonio Sartori e Sebastiano Tonon con elezione di domicilio
presso lo studio dell'ultimo in Venezia, San Marco n. 3901, come da
mandato a margine del controricorso;
e nei confronti di
Comune di Sernaglia della Battaglia (TV), in persona del sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giudo Masutti, con elezione di
domicilio presso lo studio dell'avv. Emanuela Rizzi, in Venezia, S.Croce,
312/a, come da mandato a margine del ricorso;
Per l'annullamento
del provvedimento n. 54322 del 10 dicembre 2004 del dirigente del settore
gestione del territorio della provincia di Treviso avente a oggetto
"progetto di adeguamento al decreto legislativo n. 36/2003 con
l'integrazione del codice Cer 17. 06.05";
del parere 9 novembre 2004 della commissione tecnica provinciale per
l'ambiente;
del parere dell'Azienda Usl n. 7 di Pieve di Soligo del 24 settembre
2004;
della nota dell'assessore all'ambiente del Comune di Sernaglia della
Battaglia del 22 ottobre 2004;
di ogni altro atto del procedimento connesso e consequenziale.
Visto il ricorso, ritualmente depositato presso la Segreteria con i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Treviso, e
del Comune di Sernaglia della Battaglia;
Vista le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 10 novembre 2005 - relatore il
Consigliere Riccardo Savoia- i procuratori delle parti costituite, come
da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto e diritto
1. Con la pubblicazione in Gazzetta del Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36,
recante "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle
discariche di rifiuti" (Gazzetta ufficiale 12 marzo 2003, n. 59,
Supplemento ordinario) e del Dm 13 marzo 2003, recante "Criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica". (Gazzetta ufficiale 21
marzo 2003, n. 67), è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/Ce,
in esecuzione della delega contenuta nell'articolo 42 legge n. 39 del
2002 (legge comunitaria per il 2001).
Il Dlgs n. 36 del 2003 è entrato in vigore il 27 marzo 2003 ed ha
espressamente abrogato le norme tecniche in materia di discariche sino ad
oggi applicabili contenute nei paragrafi 4.2, 5 e 6 della deliberazione
Comitato interministeriale 27 luglio 1984, nonché il Dm 11 marzo 1998,
n. 141, recante "Regolamento per lo smaltimento in discarica dei
rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in
discarica".
A norma dell'articolo 1, il decreto stabilisce requisiti operativi e
tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti
tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative
sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali,
delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente
globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana
risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita
della discarica.
Per quanto è d'interesse in causa va osservato che l'articolo 17 fissa
le norme transitorie che accompagnano l'entrata in vigore del decreto:
1) Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del
decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti
per cui sono state autorizzate;
2) Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove
discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità
previsti dalla deliberazione Comitato interministeriale 27 luglio 1984,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 253 del
13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 del Dpr 8 agosto 1994, nonché
delle delibere regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente
avviati a discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti
precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II
categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente
avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria
3) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto il titolare
dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della
discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento
della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le
garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto,
l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3 dell'articolo
17, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e
fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine
finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere
successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente
prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di
cui all'articolo. In caso di mancata approvazione del piano di cui al
comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura
della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c), del
decreto.
2. La società ricorrente ha presentato sia una richiesta di ampliamento
dell'autorizzazione posseduta volta al conferimento in discarica anche di
materiale inerte contenente amianto, sia il progetto di adeguamento,
domande entrambe respinte,con un unico provvedimento che ha prescritto
modalità e tempi di chiusura della discarica.
La ditta impugna i corrispondenti dinieghi deducendone l'illegittimità
per i motivi rubricati: in sintesi, sarebbe illegittimo, in sede di
approvazione del piano di adeguamento, non consentire lo smaltimento in
discarica dei prodotti prima interdetti, come nel caso di specie, posto
che ex Dpr 8 agosto 1994 sarebbe stato consentito da sempre e fino
all'entrata in vigore del Dlgs n.36/03 il conferimento nelle discariche
di tipo 2 A di rifiuti contenenti amianto, senza così che
l'amministrazione avesse alcun potere discrezionale in merito alla
richiesta relativa.
Sarebbe poi illegittimo il diniego relativo all'esame del progetto di
adeguamento, perché fondato su presupposti insussistenti o ultronei,
come quello concernente la viabilità.
Infine non sarebbe legittima la determinazione relativa alle modalità di
chiusura della discarica, ben potendo la società ricorrente richiedere
diverse procedure di ricomposizione.
3. Ritiene il collegio che il ricorso e quindi l'esame del provvedimento
vada distinto con esame da un lato delle questioni concernente il diniego
di conferimento di nuovi materiali rispetto quelli precedentemente
autorizzati e del progetto di adeguamento, dall'altro delle questioni
concernenti le modalità di chiusura della discarica.
3.1. Quanto alla prima questione il Collegio ritiene che il provvedimento
sia legittimo.
Come si è visto il regime transitorio risulta essere il seguente:
Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto
possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui
sono state autorizzate; chiaro lo scopo della disposizione che consente,
ma solo fino al 16 luglio di quest'anno, che le discariche vecchie non
adeguate, per dirla col linguaggio del decreto legislativo, continuino a
smaltire i rifiuti per il cui conferimento avevano la prescritta
autorizzazione.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto il titolare
dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della
discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento
della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le
garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto,
l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3 dell'articolo
17, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e
fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine
finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere
successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente
prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di
cui all'articolo. In caso di mancata approvazione del piano di cui al
comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura
della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c), del
decreto.
L'articolo17 dunque prevede che fino al 16 luglio 2005 - data poi da
ultimo prorogata- è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in
osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla
deliberazione Comitato interministeriale 27 luglio 1984, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984, di cui all'articolo 6 del Dpr 8 agosto 1994, nonché delle delibere
regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente
avviati a discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti
precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II
categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente
avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.
Dunque il Legislatore riconosce la possibilità che nelle nuove
discariche sia consentito lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli per
cui era rilasciata l'autorizzazione, ma specificamente indicati e
differenziati a seconda della tipologia di discarica, anche se pure
questa volta solo fino al 16 luglio p.v..
Ma allora quid iuris per le discariche "adeguate"? Se lo scopo
del Legislatore è di consentire smaltimenti "eccezionali", o
in deroga alla autorizzazione, fino al 16 luglio, e solo fino a tale
data, significa che l'adeguamento alla nuova normativa mediante la
adozione e approvazione del piano relativo segna lo spartiacque tra
vecchio e nuovo, con la conseguenza, tuttavia, che alle discariche
adeguate non può essere applicato alcun regime diverso da quello proprio
delle discariche nuove, nel senso che si potrà distinguere solo tra
discariche vecchie, da una parte, e discariche nuove o adeguate,
dall'altra.
Ma se così è, è possibile consentire solo alla discarica adeguata, non
come nella specie, quello smaltimento eccezionale, come sopra lo si è
definito, previsto dal regime transitorio fino al 16 luglio 2005, essendo
equiparata la discarica adeguata a quella nuova.
Del resto non si riesce a capire che differenza dovrebbe esserci tra la
discarica che nasca ex novo, e pertanto debba seguire ab origine le
disposizioni previste dalla direttiva comunitaria e recepite nel decreto
legislativo n.36/03, e quella nata e governata da un regime diverso, ma
che abbia ottenuto l'assenso proprio relativamente a quelle opere che
consentano il rispetto delle disposizioni recate dalla nuova disciplina;
vi sarebbe una ingiustificabile disparità di trattamento, mentre la data
mortale del 16 luglio contrapposta a quella ben più lontana del 2009
come termine ultimo per la conclusione dei lavori ben può essere letta
come acceleratoria per chi decida di adeguarsi in tempo per fruire del
periodo di smaltimento "eccezionale".
Nel caso de quo, allora, la discarica "vecchia" certamente non
aveva l'autorizzazione relativa allo smaltimento richiesto, tanto che la
richiede, se la vede negare e impugna il diniego, sicchè non le si
applica il primo comma dell'articolo17 "le discariche già
autorizzate possono continuare a ricevere fino al 16 luglio 2005 i
rifiuti per cui sono state autorizzate", e il presupposto perché
possano ricevere, fino al luglio 2005 prima, dicembre 2005 poi, oggi
giugno 2006 è costituito dall'approvazione del progetto di adeguamento.
Allora la legittimità del conferimento allargato, per così dire,
discende solo dalla demolizione delle ragioni opposte
dall'amministrazione per negare la congruità allo scopo del progetto
presentato dalla ricorrente.
Le ragioni sulle quali il collegio ritiene opportuno soffermarsi sono
essenzialmente due:
- la barriera di confinamento proposta risulta avere per le scarpate uno
spessore complessivo inferiore a 0,5 metri, in contrasto con quanto
stabilito al punto 1.2.2 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36
del 2003;
- la proposta di viabilità di accesso alla discarica non è approvata
dal comune in quanto non risponde ai requisiti di sicurezza, e risulta
insufficiente.
La ricorrente contesta la prima motivazione asserendo che il procedimento
da essa seguito, pur non essendo quello richiesto dalla norma, tuttavia
è in grado di assicurarne il rispetto, mentre quanto alla viabilità
osserva che non si tratterebbe di una nuova discarica ma di una discarica
già autorizzata, sicché la localizzazione e la idoneità della stessa
allo smaltimento e al conferimento in discarica sarebbe già stata
valutata positivamente al momento del rilascio dell'autorizzazione.
Va invece osservato che quanto a quest'ultimo elemento la proposta di
adeguamento aveva come effetto quello di prevedere il conferimento in
discarica di altro tipo di materiale e in un termine che originariamente
era estremamente ridotto - si sono già ricordate le proroghe normative
che risultano tuttavia successive all'adozione dell'atto impugnato -sicché
è ben ipotizzabile, come fatto dall'amministrazione, che nel sito di
interesse vi sarebbe stato un notevole aggravio di circolazione di mezzi
pesanti onde consentire lo smaltimento autorizzato nel breve lasso di
tempo concesso; è allora verosimile, se non assolutamente provato, che
fosse necessario un adeguamento della viabilità di accesso al sito,
adeguamento tuttavia negato dal comune.
Ma anche il primo presupposto non è sussistente nella prospettazione
della ricorrente. Dispone infatti l'allegato 2. 4. 2. che il substrato
della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una
formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e
spessore almeno equivalente a quello risultante dagli indicati criteri.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di
cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema
barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una
protezione equivalente.
Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema
barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una
protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e
realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 metri, a condizione che
vengano approvate dall'ente territoriale competente.
Quindi è vero che esiste la possibilità di soluzioni alternative le
quali tuttavia devono essere approvate dall'ente competente.
La soluzione proposta dalla ricorrente consiste nella posa di 1
materassino bentonitico di 6 millimetri, sia sulle scarpate che sul fondo
ed è proprio qui il vizio del ragionamento.
Come esattamente mette in rilievo la difesa dell'amministrazione il
ricordato paragrafo osserva che per tutti gli impianti dev'essere
prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un
rivestimento di materiale artificiale posto al disopra della barriera
geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Dunque dal
combinato disposto di tale ultima espressione con quanto sopra
evidenziato, le particolari soluzioni progettuali sono idonee ad
assicurare una protezione equivalente solo in relazione alla barriera di
confinamento delle scarpate, mentre la barriera geologica deve
evidentemente sempre essere presente, naturalmente per così dire, per ciò
che riguarda l'impermeabilizzazione del fondo, cosa invece da escludersi
nella specie, dove la ricorrente conseguirebbe tale impermeabilità
mediante l'aggiunta del ricordato materassino; orbene, la motivazione
ostativa non riguarda ex professo l'impermeabilizzazione del fondo, ma
nel richiamare il punto 1.2.2. fa chiaro riferimento alla contrarietà
con la previsione normativa della barriera di confinamento proposta, che
ha certamente uno spessore complessivo inferiore a mt. 0,5, e tanto basta
a sorreggere la legittimità del provvedimento.
Vanno dunque respinte tutte le censure, anche quelle di ordine
procedimentale, che non possono essere apprezzate in quanto la ricorrente
ha certamente partecipato al procedimento che si è articolato in più
fasi di contraddittorio, mediante la richiesta di adeguamenti ai progetti
via via presentati, relative al diniego di conferimento di materiale
contenente amianto e di approvazione del progetto di adeguamento della
discarica.
3.2 Con l'ultima censura viene poi impugnata la previsione concernente la
chiusura della discarica, conseguente al diniego di approvazione del
piano di adeguamento. Secondo l'autorità procedente la chiusura dovrà
necessariamente effettuarsi come da progetto di variante approvato
nell'anno 2000 che tuttavia,osserva la ricorrente, sarebbe stato revocato
perché è stata approvata altra variante in data 14 febbraio 2002.
L'amministrazione si difende osservando che il provvedimento del 2000 era
quello che prevedeva il mantenimento della fossa di cava senza apporto di
materiale, ma è evidente che una volta obbligata la chiusura della
discarica ben potrà la ricorrente proporre altri progetti per la
ricomposizione.
In particolare osserva il Collegio che l'articolo 17 del decreto
legislativo n. 36 precisa al quinto comma che in caso di mancata
approvazione del piano, l'autorità competente prescrive modalità e
tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma
1, lettera c), laddove si precisa che la procedura di chiusura della
discarica è avviata "sulla base di specifico provvedimento
conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla
salute, a iniziativa dell'ente competente per territorio".
Dalla lettura di tale disposizione risulta dunque che l'amministrazione
deve adottare uno specifico provvedimento, con le garanzie procedimentali
onde consentire la partecipazione della ricorrente alle determinazioni
finali.
Pertanto il motivo va accolto nei sensi di quanto in motivazione, mentre
il ricorso deve essere respinto per le residue censure.
La soccombenza parziale autorizza la compensazione delle spese di lite
fra le parti costituite.
PQM
Il
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in premessa, lo accoglie limitatamente alla censura relativa alla
modalità di chiusura della discarica, e lo respinge per il resto, e per
l'effetto, annulla l'atto impugnato nella parte in cui dispone sulla
modalità della chiusura della discarica stessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 10 novembre 2005.
Depositata
in segreteria il 2 maggio 2006
|