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MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18/2/2004) |
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Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente; Decreta: Art. 1 1. Il
contributo previsto dall'art. 47, comma 9, lettera d), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in sede di prima applicazione della
disciplina, e' applicato agli oli vegetali per uso alimentare destinati
al mercato nazionale. Art. 2 1. Il contributo
e' versato al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli dei grassi vegetali ed animali esausti di cui all'art. 47,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di seguito
denominato «Consorzio», dai soggetto che: Art. 3 1. I costi per la riscossione del contributo di riciclaggio sono determinati in ragione del 3 per cento dell'entita' globale del contributo prima del trasferimento al Consorzio. Art. 4 1. La congruita' del contributo e dei costi di riscossione viene verifica con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero dell'attivita' produttive sulla base della relazione tecnica di cui all'art. 47, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Roma, 27 novembre 2003 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio Il Ministro delle attività produttive |
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