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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 8 maggio 2003, n. 203
Norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5/8/2003)

Testo in vigore dal: 20-8-2003

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 52, comma 56, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, sentito, il Ministro per gli affari regionali, siano stabilite le metodologie di calcolo, nonche' la definizione di materiale riciclato, al fine di consentire alle regioni di adottare le disposizioni necessarie a garantire che il trenta percento del fabbisogno annuale di manufatti e beni siano realizzati con materiale riciclato;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che la creazione di un mercato per i prodotti derivanti dalle operazioni di riciclaggio rappresenta un obiettivo fondamentale della normativa comunitaria e che l'ampliamento del mercato dei manufatti e beni ottenuti da materiale riciclato e' una componente fondamentale delle attivita' di gestione dei rifiuti;
Sentito il parere del Ministro per gli affari regionali, reso con nota n. 1728/UL del 2 agosto 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 26 settembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, effettuata con nota UL/2003/1933 del 10 marzo 2003;

Emana il seguente decreto:

Art. 1

Finalita' e destinatari

1. Il presente decreto individua regole e definizioni affinche' le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto all'amininistraziozie competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legslativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 56, dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001, n. 301 (S.O.), e' il seguente: «56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e gli enti pubblici, e le societa' di prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo;
b) all'art. 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: «, anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura e' ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero».
- L'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/609/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38 (S.O.), e' il seguente: «Art. 4 (Recupero dei rifiuti).
- 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale di rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbone essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attivita' di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorita' competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilita' di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) Materiale riciclato: un materiale che sia realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo;
b) Manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato: un manufatto o un bene realizzato con una prevalenza in peso di materiale riciclato;
c) Destinatari: enti pubblici e societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi; 
d) Categorie di prodotto: tipologie di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato; l'elenco e' predisposto ed aggiornato, almeno una volta l'anno, su proposta del gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5, con decreto di natura non regolamentare;
e) Repertorio del riciclaggio (RR): elenco di materiali riciclati e di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato che verra' definito dal gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5;
f) Codice repertorio del riciclaggio: codice identificativo dei manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato introdotti nel repertorio del riciclaggio;
g) Fabbisogno annuale di manufatti e beni: quantitativo annuo di manufatti e beni delle diverse categorie di cui al punto d).

Art. 3

Obbligo e metodologia di calcolo

1. I destinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene espresso nell'unita' di misura atta ad identificare l'unita' di prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non e' possibile individuare un'unita' di misura identificativa dell'unita' di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria di prodotto.
2. L'acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato acquisto in altre categorie.
3. I destinatari adottano in sede di formulazione di una gara per la fornitura e l'installazione di manufatti e beni, e nella formulazione di capitolati di opere pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I relativi capitolati non possono prevedere caratteristiche tecniche dei manufatti e beni piu' restrittive rispetto a quelle previste dalle norme vigenti nazionali e comunitarie.
4. Le disposizioni previste al comma 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti elencati nel repertorio del riciclaggio e relativamente ai manufatti e beni di cui sia verificata la disponibilita' e la congruita' di prezzo; tale congruita' si ritiene rispettata se l'eventuale incremento di prezzo non supera quello dei corrispondenti manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una percentuale definita dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5.
5. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 decorrono dopo centottanta giorni dalla data di iscrizione sul repertorio del riciclaggio.

Art. 4

Repertorio del riciclaggio

1. E' istituito il repertorio del riciclaggio (RR) contenente:
a) l'elenco dei materiali riciclati; b) l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, indicante l'offerta, la disponibilita' e la congruita' del prezzo.
2. Il repertorio del riciclaggio e' tenuto e reso pubblico a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti (ONR), di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. La diffusione via Internet del repertorio del riciclaggio puo' essere anche consentita a terzi, purche' non a titolo oneroso. L'elenco ufficiale e' comunque quello esclusivamente tenuto e diffuso dall'Osservatorio nazionale dei rifiuti.

Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio): «Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti).
- 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza Stato-regioni;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed e' composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanita';
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica e' determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.
5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.».

Art. 5

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

Art. 6

Ammissione al repertorio del riciclaggio

1. Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione di un manufatto o bene al repertorio del riciclaggio inoltra una richiesta di inserimento nel repertorio del riciclaggio (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).
2. La richiesta per i materiali riciclati, oltre ai dati identificativi dell'azienda, deve riportare:
a) i codici dell'elenco europeo dei rifiuti con cui viene realizzato il materiale riciclato;
b) la percentuale di rifiuti nel materiale riciclato, il cui valore dovra' rispettare i limiti minimi definiti (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti) per detti materiali ed essere documentato tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato, sulla base di analisi di processo, tramite una perizia giurata;
c) indicazione di un tecnico responsabile (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti);
d) una relazione tecnica indicante le eventuali differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini, evidenziando la conformita' qualitativa del prodotto;
e) ogni altra informazione utile.
3. La richiesta per i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, oltre ai dati identificativi dell'azienda, dovra' riportare i dati specificati nell'allegato A.
4. I prodotti ammessi nel repertorio del riciclaggio indicano tale requisito nell'etichetta.

Art. 7

Elenco dei destinatari

1. Le regioni individuano e aggiornano l'elenco dei destinatari, come definiti all'articolo 2, di competenza delle rispettive aree geografiche, dandone comunicazione all'osservatorio nazionale dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda i destinati di dimensione nazionale, l'individuazione e' a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti.

Art. 8

Controlli

1-2. (Commi non ammessi al «Visto» della Corte dei conti).
3. La constatazione del mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di domanda di iscrizione di un materiale e di un bene o manufatto al repertorio del riciclaggio ne comporta la cancellazione dal repertorio stesso e la decadenza da quanto previsto all'articolo 6, comma 4.
4. Ciascuna filiera di materiali potra' munirsi di una organizzazione tra i produttori di materiali riciclati, i produttori di manufatti riciclati, enti di ricerca ed eventuali consorzi di filiera con lo scopo di:
a) controllare il rispetto nel tempo di quanto dichiarato in sede di richiesta di iscrizione al repertorio del riciclaggio;
b) adottare, laddove possibile, sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza;
c) promuovere la ricerca per l'individuazione di sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza.

Art. 9

Deroghe

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), pur non provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post consumo:
a) i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, derivanti da operazioni di recupero conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO, nonche' i rottami scarti di lavorazione industriali o artigianali, o provenienti da cicli produttivi, ed avviati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nell'industria metallurgica senza alcun trattamento, che sono individuati come materie prime secondarie per l'industria metallurgica ai sensi dell'allegato 1, suballegato 1, punto 3.1.4. del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, concorrono nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato in misura del dieci per cento del quantitativo immesso;
b) i materiali tessili costituiti al cento per cento di fibre precedentemente incorporate in un semilavorato o prodotto finito, derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura, concorrono totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato.

Nota all'art. 9:
- Il punto 3.1.4, del sub-allegato 1, dell'allegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante: «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero si sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 (S.O.) del 16 aprile 1998, e' il seguente: «3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate;
b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente commercializzate;
c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle spcifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Il Ministro della salute Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 226.
Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione:
dell'art. 5; dell'art. 6, comma 1, limitatamente alle parole «al gruppo di lavoro utilizzando il modello di cui all'allegato A»;
dell'art. 6, comma 2, lettera b), limitatamente alle parole «dal gruppo di lavoro» e lettera c), limitatamente alle parole «che il gruppo di lavoro si riserva di convocare in sede di valutazione della domanda»;
dell'art. 8, commi 1 e 2; dell'art. 10, comma 1, ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo in data 22 luglio 2003.

Allegato A

Gruppo di lavoro interministeriale per il Repertorio del riciclaggio
Osservatorio nazionale dei rifiuti via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Societa/Ditta.... con sede legale in.... (c.a.p.)......... prov. ...., via/piazza.... cod. fisc. o partita IVA...., iscritta al registro delle ditte esercenti attivita' di riciclo della prov. di.... n. ...............

richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del

MATERIALE RICICLATO ( )

1. Nome commerciale del materiale (eventuale)....
2. Natura del materiale....
3. Codice europeo rifiuto con cui e' realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso . . da .... a .... %
4. Capacita' produttiva annua.... kg 5. All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere consultato in qualita' di tecnico il sig. ...., tel. ...., e-mail....@....; indichiamo quale associazione di categoria di riferimento...., nella persona del sig. ...., tel. .... e-mail....@....

MANUFATTO O BENE OTTENUTO IN MATERIALE RICICLATO ( )

1. Nome commerciale del manufatto o bene (eventuale)....
2. Codice RR del materiale/materiali utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto: Codice Repertorio del riciclaggio % ............... ......... ............... ......... ............... .........
3. Capacita' produttiva annua kg.... n. pezzi....
4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere consultato in qualita' di tecnico il sig. ...., tel. ...., e-mail....@....; indichiamo quale associazione di categoria di riferimento...., nella persona del sig. ...., tel. ...., e-mail....@.... Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini (solo su eventuale richiesta della commissione);
g) stima della potenziale offerta del singolo prodotto;
h) norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualita', cui e' soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime. Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 8, comma 3, del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Il tecnico ................... Il legale rappresentante ........................

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CIRCOLARE 8 Giugno 2004
Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operativita' nel settore tessile e abbigliamento.

(Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23/6/2003)

  
1. Materiale riciclato

Definizione di materiale riciclato

Materiali realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. In deroga a quanto sopra, l'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, stabilisce che pur non provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post-consumo, i materiali tessili costituiti ai cento per cento di fibre precedentemente incorporate in un semilavorato o prodotto finito, derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura, concorrono totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato. Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
Sono iscrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio del riciclaggio:
fibre tessili rigenerate naturali (lana, cotone, seta, lino, canapa, cashmere, etc.);
fibre tessili rigenerate artificiali (viscosa, acetato, etc.);
fibre tessili rigenerate sintetiche (poliestere, nylon, acrilico, etc.);
filati per tessitura realizzati con fibre tessili rigenerate;
filati per maglieria realizzati con fibre tessili rigenerate;
tessuti per abbigliamento realizzati con fibre tessili rigenerate;
altri tessuti per impieghi tecnici e industriali realizzati con fibre tessili rigenerate (geotessili, tessuti per arredamento, calzature, usi agricoli, etc.);
tessuti non tessuti realizzati con fibre tessili rigenerate;
ovatte, feltri e strutture non tessili propriamente dette, ma costituite da fibre tessili.
Altri semilavorati tessili per impieghi industriali realizzati con fibre tessili rigenerate.

Limite in peso imposto dalla tecnologia

La tecnologia impiegata per la produzione del materiale riciclato in questo settore impone in linea generale limiti in peso di rifiuti o materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, molto variegati in funzione delle prestazioni legate all'utilizzo dei materiali stessi; tali limiti possono arrivare anche fino al 100% in talune circostanze. Pertanto detti limiti si possono individuare nel seguente modo:
fibre tessili: si assume un limite pari al 100% del peso del materiale riciclato;
filati, tessuti e altri materiali tessili: il limite tecnologico si evince dalla documentazione a corredo della richiesta di iscrizione del materiale riciclato.
Occorre precisare che in ogni caso il limite tecnologico e' da intendersi come soglia massima di rifiuti e materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, che puo' essere presente in ciascun materiale riciclato.
L'entita' effettiva di rifiuti e/o materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, dovra' essere dichiarata nell'ambito dell'allegato A e nella perizia a corredo della domanda. Percentuale minima di rifiuti e/o materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, contenuta nel materiale riciclato. La presenza di rifiuti e/o di materiali tessili di cui alla deroga ex art. 9, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, contenuti nei materiali riciclati afferenti il settore tessile abbigliamento non puo' essere inferiore al 40% in peso sul totale del materiale riciclato stesso, di cui e' richiesta l'iscrizione al repertorio del riciclaggio.

2. Manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato e categorie di prodotti

Definizione di manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato

Bene o manufatto che presenti una prevalenza in peso di materiale riciclato. La prevalenza in peso dei materiali riciclati e' riferita al materiale stesso e non ai rifiuti e altri materiali di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, in esso contenuti.

Categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio

Sono di seguito elencate - in maniera non esaustiva - le categorie di prodotti per il settore tessile e abbigliamento, che potranno essere integrate successivamente. Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresi' indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva i beni e manufatti ottenuti con materiali riciclati iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:
a) abbigliamento esterno (categoria di prodotto):
esempi di beni o manufatti ottenuti con materiali riciclati:
abiti completi;
cappelli e copricapi in genere;
cappotti;
felpe;
fodere;
giacche;
gilet;
giubbe/giubbotti/giacconi;
gonne;
maglie/maglioni;
mantelli;
pantaloni;
scialli;
sciarpe;
tute;
etc.
b) effetti letterecci:
coperte;
plaids;
copriletti;
etc.
c) prodotti tessili per la pulizia:
panni;
strofinacci;
altri prodotti tessili per la pulizia;
etc.
d) pavimentazioni e rivestimenti tessili:
pavimentazioni tessili;
rivestimenti tessili;
etc.
e) strutture tessili isolanti:
pannellature;
imbottiture;
etc.

3. Metodologia di calcolo

Nello specifico settore, non essendo possibile a causa della disomogenita' dei prodotti contenuti nelle categorie individuate, definire un'unita' di misura identificativa dell'unita' di prodotto, il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, per ciascuna categoria fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni appartenenti alla medesima.

4. Obbligo

L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna categoria di prodotto, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si riferisce a manufatti e beni realizzati con materiale riciclato contenuti nell'elenco inserito nel repertorio del riciclaggio. L'obbligo si genera al momento in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti al repertorio del riciclaggio, presentino contestualmente: medesima destinazione d'uso, ancorche' con aspetto, caratteristiche merceologiche o ciclo produttivo diversi (es: diversa composizione fibrosa o ciclo produttivo cardato in luogo di ciclo pettinato);
prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono destinati, rispetto ai prodotti analoghi realizzati con materiali vergini.

5. Congruita' del prezzo

La congruita' del prezzo dei manufatti e beni realizzati con materiali riciclati iscrivibili al repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini.

6. Iscrizione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento nel repertorio del riciclaggio

Documentazione da produrre per l'iscrizione dei materiali riciclati: allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare;
relazione tecnica: la domanda deve essere corredata anche da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui e' richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici;
perizia giurata: la perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti e materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, presente nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato.
Puo' essere presentata un'unica perizia comprendente anche piu' materiali riciclati da iscriversi al repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno in termini di contenuto di rifiuti e/o materiali tessili di cui alla deroga ex art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003.
Altre informazioni utili: i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio riciclato.

Documentazione da inviare per l'iscrizione dei manufatti o beni realizzati con materiale riciclato: allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai beni o manufatti realizzati con materiali riciclati e accluso alla presente circolare.
Relazione tecnica di progetto, contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruita' del prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;
h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualita', cui e' soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.
Su richiesta della commissione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la relazione tecnica andra' integrata con una valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini.
Altre informazioni utili: i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con altre informazioni utili a qualificare il manufatto realizzato con materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio del riciclato (es: possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi manufatti realizzati con materiali vergini, etc.).

Invio della domanda

La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma. Roma, 8 giugno 2004 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli

Allegato A

SCHEMA PER MATERIALI RICICLATI SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione Tecnica D.M. 9 ottobre 2003
via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma

Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Societa/Ditta ....... con sede legale in ....... c.a.p. ....... prov. ....... via/piazza ....... cod. fisc. o partita i.v.a. ....... iscritta al registro delle ditte esercenti attivita' di riciclo della prov. di ......... (eventuale), richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del

MATERIALE RICICLATO

1. Nome commerciale del materiale (eventuale)....;
2. Natura del materiale ....;
3. Codice europeo rifiuto con cui e' realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso da .... a ....%;
4. Materiali tessili di cui alla deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b) del succitato decreto, con cui e' realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso da .... a ....%;
5. Capacita' produttiva annua .... kg /mt ...... /n. pezzi ......;
6. All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere consultato in qualita' di tecnico il sig ....... tel. ....... e-mail ......@...... indichiamo quale associazione di categoria di riferimento ....... nella persona del sig. ....... tel. ....... e-mail: .......@......

Il tecnico ....................

Il legale rappresentante ......................

Data ...........................

Allegato A

SCHEMA PER MANUFATTI E BENI OTTENUTI CON MATERIALI RICICLATI SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione Tecnica D.M. 9 ottobre 2003
via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Societa/Ditta ...., con sede legale in .... c.a.p. .... prov. ...... via/piazza .... cod. fisc. o partita i.v.a..... richiede l'iscrizione al repertorio del riciclaggio del

MANUFATTO O BENE OTTENUTO IN MATERIALE RICICLATO

1. Nome commerciale del manufatto o bene (eventuale) ....;
2. Codice repertorio del riciclaggio del materiale/materiali utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto: Codice repertorio del riciclaggio % ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................
3. Capacita' produttiva annua kg ........ /mt. ....... /n. pezzi ......;
4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere consultato in qualita' di tecnico il sig. ...... tel. ...... e-mail ..........@........ indichiamo quale associazione di categoria di riferimento .... nella persona del sig. .... tel. .... e-mail .........@........ Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruita' del prezzo, di cui al punto 5 della circolare;
h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualita', cui e' soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.
Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'art. 8, comma 3 del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Il tecnico ....................

Il legale rappresentante .......................

Data ...........................

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CIRCOLARE 4 Agosto2004
Indicazioni per l'operativita' nel settore plastico, ai sensi del decreto 8 maggio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16/8/2004)

  
Roma, 4 agosto 2004

Circolare

Allegato A

Allegato

ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
CIRCOLARE 3
dicembre
2004
Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore della carta.

(Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15/12/2004)

  
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

1. Materiale riciclato

Definizione di materiale riciclato

Materiali realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio.
Sono ascrivibili a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del Repertorio del riciclaggio:
carte, cartoni e cartoncini prodotti a partire da maceri classificati secondo le norme Uni-En 643;
carte cartoni e cartoncini prodotti a partire paste ottenute da legno derivanti da scarti, trucioli ecc. da raccolte selettive e/o differenziate;
carte, cartoni e cartoncini prodotti a partire da maceri classificati secondo le norme Uni-En 643 e da paste ottenute da legno derivanti da scarti, trucioli ecc. da raccolte selettive e/o differenziate;
paste ottenute dal trattamento di epurazione e assortimento dei maceri classificati secondo le norme Uni-En 643, con o senza disinchiostrazione;
paste ottenute da legno derivante da scarti, trucioli proveniente da raccolte selettive e/o differenziate.

1.1. Norme tecniche
La carta da macero è classificata secondo le norme Uni-En 643 (ottobre 2002).
Questa lista definisce sia il contenuto delle diverse tipologie sia ciò di cui devono essere esenti.
Le oltre 50 tipologie di carte da macero classificate dalla norma Uni-En 643 vengono raggruppate in cinque gruppi:
qualità ordinarie;
qualità medie;
qualità superiori;
qualità kraft;
qualità speciali.
Tutte queste qualità sono intese come post-consumo ai fini dell'applicazione della normativa di cui articolo 52, comma 56 della legge n. 448/2001, intendendo con questo termine tutto ciò che è stato comunque utilizzato dal consumatore/cliente anche professionale.

1.2. Limite in peso imposti dalla tecnologia
La tecnologia non impone per la produzione di materiali e beni in questo settore particolari limiti. Pertanto, il materiale riciclato (considerate le sole fibre ed escludendo gli additivi) può giungere fino al 100%.
Esistono alcune eccezioni da valutare caso per caso:
carta per quotidiani: si assume un limite pari al 90-95% del peso del materiale riciclato;
cartoncino: si assume un limite pari al 90-100% del peso del materiale riciclato;
cartone ondulato: si assume un limite pari al 90-100% del peso del materiale riciclato;
cartone per anime: si assume un limite pari al 90-100% del peso del materiale riciclato;
carte naturali per cataloghi: si assume un limite pari al 60-70% del peso del materiale riciclato;
carte patinate con fibre meno pregiate: si assume un limite pari al 10-30% del peso del materiale riciclato;
carte patinate con fibre più pregiate: si assume un limite pari al 50% del peso del materiale riciclato;
tissue (uso igienico/sanitario): si assume un limite pari al 60% del peso del materiale riciclato;
carta per fotocopie: si assume un limite pari al 85% del peso del materiale riciclato.
L'entità effettiva di rifiuti dovrà essere dichiarata nell'ambito dell'allegato A e da apposita certificazione.
Sono esclusi dai casi sopra considerati quelli riguardanti carte per alimenti, carte permanenti, semipermanenti e carte per sicurezza.
Eventuali ed ulteriori parametri potranno essere aggiunti in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di settore disponibili.

2. Manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato e categorie di prodotti

Definizione di manufatto e bene ottenuto con materiale riciclato

Bene o manufatto che presenti una prevalenza in peso di materiale come definito al punto 1.1.
Categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili alla iscrizione del repertorio del riciclaggio.
Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 1987, n. 172 ("Regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, recante utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono essere destinati") e all'indice inserito in allegato allo stesso, sono di seguito indicate - in maniera ovviamente non esaustiva - le categorie di prodotti per il settore cartario, che potranno essere integrate successivamente.
Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresì indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva i beni e i manufatti ottenuti con materiali riciclati iscrivibili nel Repertorio del riciclaggio;
imballaggi (tra cui scatole in cartone, cartoncino, shoppers, sacchi, carta da imballo ecc.);
anime e supporti tecnologici;
articoli per il settore tessile;
articoli per il settore meccanico (imbottiture ecc.);
arredamenti per ufficio (sedie, mobili, pareti divisorie ecc.);
arredamenti per comunità (sedie, mobili, pareti divisorie ecc.);
complementi di arredo (attaccapanni, lampade, cestini, portadocumenti);
articoli per l'edilizia (pannelli, pannelli fono assorbenti, pavimenti ecc.);
articoli per l'idraulica (guarnizioni, filtri);
contenitori per rifiuti sanitari;
contenitori per la raccolta diffenziata negli uffici e nelle comunità;
carte grafiche: risme, rismette, brochure, riviste e pubblicazioni, ad eccezioni le carte grafiche per particolari usi (carte permanenti, definite dalla norma Iso 9706) e carte a massima permanenza (definite dalla norma Uni 10332);
carte igienico-sanitarie;
articoli per cancelleria (buste, contenitori, cartelle e cartelline ecc).

3. Metodologia di calcolo

Nel settore cartario, con riferimento al termine quantitativo di cui all'obbligo, si fa riferimento alla quantità totale annua della categoria di materiali e beni come definiti al precedente punto 1.

4. Obbligo

L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni si riferisce a manufatti e beni realizzati con materiale riciclato contenuti nell'elenco del Repertorio del riciclaggio.
Fermo restando quanto disposto dal decreto n. 172/1987 rispetto agli standards qualitativi minimi, sussiste l'obbligo nel momento in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti al Repertorio del riciclaggio, presentino contestualmente:
medesima destinazione d'uso, ancorché con aspetto, caratteristiche o ciclo produttivo diversi;
prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono destinati rispetto ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini.

5. Congruità del prezzo

La congruità del prezzo dei manufatti e beni realizzati con materiali riciclati ascrivibili al Repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini che si vanno a sostituire.

6. Iscrizione nel repertorio del riciclaggio

Documentazione da produrre per l'iscrizione:
allegato A: deve essere debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare (al punto 3 della modulistica integrare "Codice europeo rifiuto").
relazione tecnica: la domanda deve essere corredata da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui è richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici;
perizia giurata: la perizia giurata deve documentare la percentuale di cui al punto 1 presente nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato (suggerisce il Ministero). Può essere presentata un'unica perizia comprendente anche più materiali riciclati da iscriversi al Repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno. Altre informazioni utili: i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio del riciclaggio.
Documentazione da inviare per l'iscrizione dei manufatti o beni realizzati con materiale riciclato:
allegato B, debitamente compilato in base allo schema riservato ai beni o manufatti realizzati con materiali riciclati e accluso alla presente circolare;
relazione tecnica di progetto, contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate con materiale riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;
h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.
Su richiesta della Commissione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la relazione tecnica andrà integrata con una valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini.
Altre informazioni utili:
i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con altre informazioni utili a qualificare il manufatto realizzato con materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio del riciclato (es: possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi manufatti realizzati con materiali vergini, etc.).
Invio della domanda:
la domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Roma, 3 dicembre 2004

Allegato A

Schema per materiali riciclati - settore carta

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la societa/ditta .... con sede legale in .... Cap .... Provincia .... via/piazza .... cod. fisc. o partita Iva ...., iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della Provincia di ................. n. ... (eventuale), richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del materiale riciclato
1. Nome commerciale del materiale (eventuale) ....;
2. Natura del materiale ....
3. Codice europeo rifiuto e/o classificazione Uni-En 643 con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso .............. da ................. a .............. %;
4. Capacità produttiva annua mc..........................;
All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. .... tel. ...., e-mail ....@....
Il tecnico .................
Il legale rappresentante ..............
Data ....................

Allegato B

Schema per manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati settore carta

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la societa/ditta .... con sede legale .... in ....Cap... Provincia .... via/piazza .... cod. fisc. o partita Iva ...., richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del manufatto o bene ottenuto in materiale riciclato
1. Nome commerciale dei manufatti o bene (eventuale) ....;
2. Codice Repertorio del Riciclaggio del materiale/materiali utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto:

Codice Repertorio del riciclaggio

%

....

....

....

....

....

....

....

....


3. Capacità produttiva annua n. pezzi o quantità ....
4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ...., tel. .... e-mail ....@.... indichiamo quale associazione di categoria di riferimento ...., nella persona del sig. ...., tel. .... e-mail ....@.... Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate con materiale riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;
h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.
Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 8, comma 3, del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.
Il tecnico .................
Il legale rappresentante ..............
Data ....................

ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
CIRCOLARE 3
dicembre
2004
Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: indicazioni per l'operativita' nel settore legno e arredo.

(Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2004)

  
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

1. Materiale riciclato

Definizione di materiale riciclato

Materiali realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio. Sono iscrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio del riciclaggio: pannelli truciolari; MDF; paleria. Limite in peso imposto dalla tecnologia.
La tecnologia impiegata per la produzione del materiale riciclato in questo settore impone in linea generale limiti in peso di rifiuti, diversificati in funzione delle tipologie di prodotto; tali limiti possono arrivare fino al 100%.
Pertanto detti limiti si possono individuare nel seguente modo: pannelli truciolari: si assume un limite pari al 90% del peso del materiale riciclato;
MDF: si assume un limite pari al 90% del peso del materiale riciclato; paleria: si assume un limite pari al 100% del peso del materiale riciclato.
L'entita' effettiva di rifiuti dovra' essere dichiarata nell'ambito dell'allegato A e da apposita certificazione. Percentuale minima di rifiuti contenuta nel materiale riciclato. La presenza di rifiuti contenuti nei materiali riciclati afferenti il settore legno e arredo non puo' essere inferiore al 60% in peso sul totale del materiale riciclato stesso, di cui e' richiesta l'iscrizione al Repertorio del Riciclaggio.

2. Manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato e categorie di prodotti

Definizione di manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato

Bene o manufatto che presenti una prevalenza in peso di materiale riciclato. Categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del Riciclaggio. La tipologia dei beni trattata e' utilizzabile nelle destinazioni d'uso che a solo titolo di esempio non esaustivo e successivamente integrabile, elenchiamo: aeroporti, alberghi, archivi, arredi navali, banche, camere di commercio, carceri, case di riposo, caserme, collegi, conventi e chiese, dogane, dormitori, enti ospedalieri, enti poligrafici, mense pubbliche, ministeri, mostre e fiere, municipi, musei, opifici pubblici, palestre, piscine, porti, poste, prefetture, questure, sale per convegni, scuole materne, scuole medie, scuole medie superiori, stazioni, strutture sportive, studi televisivi, teatri e cinema, tribunali, uffici postali, uffici pubblici, universita'. Sono di seguito elencate - in maniera non esaustiva - le categorie di prodotti che potranno essere integrate successivamente. Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresi' indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva i beni e manufatti ottenuti con materiali riciclati iscrivibili nel Repertorio del Riciclaggio:
Esempi di beni o manufatti ottenuti con materiali riciclati:
Arredi scolastici: armadi;
banchi scolastici;
cassettiere;
carrelli porta computer;
cattedre;
comodini;
letti;
librerie;
mensole;
mobili contenitori con e senza ante; mobili da ingresso;
mobili porta computer;
pareti attrezzate;
pareti divisorie;
porta tv e hi-fi;
scrivanie;
tavoli; tecnigrafi.
Arredi per camere da letto: armadi;
cassettiere;
comodini; letti;
librerie;
mensole;
mobili contenitori con e senza ante;
pareti attrezzate;
pareti divisorie;
porta tv e hi-fi;
scarpiere.
Arredi per cucine: mensole;
mobili contenitori con e senza ante;
pensili;
pensili con e senza ante;
sottolavelli;
tavoli.
Arredi per ufficio:
armadi;
cassettiere;
carrelli porta computer;
librerie;
mensole;
mobili contenitori con e senza ante;
mobili da ingresso;
mobili porta computer;
pareti attrezzate;
pareti divisorie;
porta tv e hi-fi;
scrivanie;
tavoli; tecnigrafi.
Armadi per zona bagno:
armadi;
cassettiere;
mensole;
mobili contenitori con e senza ante;
pensili con o senza ante;
scarpiere;
sottolavelli;
tavoli.
Materiali per edilizia:
serramenti;
isolanti termici ed acustici;
battiscopa.
Categorie per paleria:
ingegneria ambientalistica;
paravalanghe;
recinzioni e steccati;
pali per linee aeree (ad esempio elettriche, telefoniche, ecc.);
barriere stradali;
camminamenti;
barriere antirumore;
traverse ferroviarie in sotterraneo;
strutture portanti di edifici; ponti e passerelle.

3. Metodologia di calcolo

Nello specifico settore, non essendo possibile a causa della disomogeneita' dei prodotti contenuti nelle categorie individuate, definire un'unita' di misura identificativa dell'unita' di prodotto, il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 per ciascuna categoria fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni appartenenti alla medesima.

4. Obbligo

L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna categoria di prodotto, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si riferisce a manufatti e beni realizzati con materiale riciclato contenuti nell'elenco inserito nel repertorio del riciclaggio. L'obbligo si genera al momento in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti al Repertorio del Riciclaggio, presentino contestualmente: medesima destinazione d'uso, ancorche' con aspetto, caratteristiche merceologiche o ciclo produttivo diversi. prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono destinati, rispetto ai prodotti analoghi realizzati con materiali vergini.

5. Congruita' del prezzo

La congruita' del prezzo dei manufatti e beni realizzati con materiali riciclati iscrivibili al repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini. 6. Iscrizione dei prodotti legno-arredo nel repertorio del riciclaggio. Documentazione da produrre per l'iscrizione dei materiali riciclati: Allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare; relazione tecnica. La domanda deve essere corredata anche da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui e' richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici. Perizia giurata. La perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti presenti nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato.

5. Certificazione rilasciata da Ente notificato

La certificazione deve documentare l'utilizzo esclusivo di legno riciclato. Altre informazioni utili. I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio riciclato. Documentazione da inviare per l'iscrizione dei manufatti o beni realizzati con materiale riciclato. Allegato B, debitamente compilato in base allo schema riservato ai beni o manufatti realizzati con materiali riciclati e accluso alla presente circolare. Relazione tecnica di progetto, contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate con materiale riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruita' del prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;
h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualita', cui e' soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.
Su richiesta della Commissione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la relazione tecnica andra' integrata con una valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini. Altre informazioni utili: i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con altre informazioni utili a qualificare il manufatto realizzato con materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio del riciclato (es: possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi manufatti realizzati con materiali vergini, etc.). Invio della domanda. La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro: Matteoli

Allegato A

Schema per materiali riciclati - settore legno - arredo

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la societa/ditta .... con sede legale in .... Cap .... Provincia .... via/piazza .... cod. fisc. o partita Iva ...., iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della Provincia di ................. n. ... (eventuale), richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del materiale riciclato
1. Nome commerciale del materiale (eventuale) ....;
2. Natura del materiale ....
3. Codice europeo rifiuto e/o classificazione Uni-En 643 con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso .............. da ................. a .............. %;
4. Capacità produttiva annua mc..........................;
All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. .... tel. ...., e-mail ....@....
Il tecnico .................
Il legale rappresentante ..............
Data ....................

Allegato B

Schema per materiali riciclati - settore legno - arredo


All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la societa/ditta .... con sede legale .... in ....Cap... Provincia .... via/piazza .... cod. fisc. o partita Iva ...., richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del manufatto o bene ottenuto in materiale riciclato
1. Nome commerciale dei manufatti o bene (eventuale) ....;
2. Codice Repertorio del Riciclaggio del materiale/materiali utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto:

Codice Repertorio del riciclaggio

%

....

....

....

....

....

....

....

....


3. Capacità produttiva annua n. pezzi o quantità ....
4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ...., tel. .... e-mail ....@.... indichiamo quale associazione di categoria di riferimento ...., nella persona del sig. ...., tel. .... e-mail ....@.... Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate con materiale riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;
h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.
Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 8, comma 3, del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.
Il tecnico .................
Il legale rappresentante ..............
Data ....................

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CIRCOLARE 22 marzo 2005
Indicazioni per l'operativita' nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203.

(Gazzetta Ufficiale n. 81 del 8/4/2005)


1. Materiale riciclato

Definizione di materiale riciclato

Materiale realizzato utilizzando rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata. Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
Sono ascrivibili a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio del riciclaggio:
Ammendante compostato verde (ACV) cosi' come classificato dalla legge n. 748/1984 e successive modificazioni.
Ammendante compostato misto (ACM) cosi' come classificato dalla legge n. 748/1984 e successive modificazioni.
1.1. Norme Tecniche. L'ammendante compostato e' classificato secondo l'allegato 1. C della legge n. 748/1984 cosi' come modificata dal decreto ministeriale 27 marzo 1998 e decreto ministeriale 3 novembre 2004.
Nell'allegato 1.C sono elencati gli ammendanti organici compostati cosi' come specificato al punto 2 con le seguenti indicazioni:
Denominazione del tipo;
Metodo di preparazione e componenti essenziali;
Criteri concernenti la valutazione;
Requisiti richiesti;
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo;
Elementi oppure sostanze il cui titolo deve essere dichiarato;
Caratteristiche diverse da dichiarare;
Note.
1.2. Limite in peso imposto dalla tecnologia.
La tecnologia impiegata per la produzione di ammendanti compostati non impone particolari limiti. Il limite minimo di materiali organici e' pertanto pari al 100% (( Il limite minimo di rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70% )). L'entita' effettiva di rifiuti dovra' essere dichiarata nell'ambito dell'allegato A e da apposita certificazione. Eventuali ed ulteriori parametri, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, potranno essere aggiunti in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di settore disponibili.
2. Materiale riciclato e categorie di prodotti.
Categorie di prodotti ammissibili alla iscrizione del repertorio del riciclaggio.
Sono indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, i seguenti prodotti realizzati utilizzando rifiuti organici derivanti dal post-consumo iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:
Ammendante per ricarichi di sostanza organica per parchi e giardini;
Ammendante per la cura di aree verdi ricreative e sportive;
Ammendante per la costruzione del verde urbano;
Ammendante per la ricostituzione della copertura vegetale delle discariche;
Ammendante per la ricostituzione della copertura vegetale negli interventi di bonifica;
Ammendante per colture estensive;
Ammendante per colture protette;
Ammendante per colture in contenitore;
Ammendante per colture di pregio (orticole, fioricole, vivai, ecc.);
Ammendante per aiuole, aree spartitraffico;
Ammendante per particolari interventi paesaggistici (tetti verdi, barriere fonoassorbenti, ecc.).
3. Metodologia di calcolo.
Nel settore degli ammendanti, con riferimento al termine quantitativo di cui all'obbligo previsto dall'art. 3 comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si fa riferimento alla quantita' totale annua della categoria di materiali come definiti al precedente punto 1.
4. Obbligo.
L'obbligo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, fermo restando quanto disposto dalla legge n. 748/1984 e successive modificazioni rispetto agli standards qualitativi, si genera nel momento in cui l'ACM e l'ACV, iscritti al repertorio del riciclaggio, presentino contestualmente: medesimo uso, ancorche' con aspetto, caratteristiche o ciclo produttivo diversi; prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono destinati; rispetto ad altri ammendanti, intendendo con ammendante «qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprieta' e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno» (legge n. 748/1984).
5. Congruita' del prezzo.
La congruita' del prezzo degli ammendanti iscrivibili al repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti materiali che si vanno a sostituire.
6. Iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
Documentazione da produrre per l'iscrizione: Allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare; Relazione tecnica. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui e' richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici; Perizia giurata. La perizia giurata deve documentare la percentuale di materiali organici derivanti da raccolta differenziata presente nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato. Puo' essere presentata un'unica perizia comprendente anche piu' materiali riciclati da iscriversi al repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno. Altre informazioni utili. I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio del riciclaggio (per esempio possesso di marchi di qualita', possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi ammendanti realizzati con altri materiali, etc.). Invio della domanda: la domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. a:
Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma. Roma, 22 marzo 2005 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli

Allegato A

SCHEMA PER I MATERIALI RICICLATI PER IL SETTORE DEGLI AMMENDANTI

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la societa/ditta.... con sede legale in.... cap........ via/piazza.... prov. ......... cod. fisc. o partita IVA ........................., iscritta al registro delle ditte esercenti attivita' di riciclo della prov. di .................. n. ... (eventuale), richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del materiale riciclato
1. Nome commerciale del materiale (eventuale)....
2. Natura del materiale....
3. Codice europeo rifiuti con cui e' realizzato il materiale:.... .... .... Classificazione merceolgica All. 1.C legge n. 784/1984 .... relativa percentuale contenuta espressa in peso ...................%;
4. Capacita' produttiva annua ton .........................;
All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere consultato in qualita' di tecnico il sig. ................... tel. ....................., e-mail .................................
Il tecnico .................................
Il legale rappresentante .................................
Data ..........................

N.B.: le modifiche introdotte dalla circolare sotto riportata sono indicate in grassetto tra parentesi tonde (( ... ))

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CIRCOLARE 23 novembre 2005
Rettifica della circolare 22 marzo 2005, recante: «Indicazione per l'operativita' nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203».

(Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1/12/2005)


Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2005, n. 81, e' stata pubblicata la circolare 22 marzo 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio recante: «Indicazione per l'operativita' nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203».
Per mero errore materiale, al punto 1.2 della circolare medesima, e' stato riportato l'inciso «Il limite minimo di materiali organici e' pertanto pari al 100%» invece del seguente: «Il limite minimo di rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70%».
Poiche' tale errore sta causando notevoli problemi agli operatori, rallentando l'iscrizione al repertorio del riciclaggio, si ritiene necessario apportare la seguente rettifica: al punto 1.2 della circolare 22 marzo 2005, le parole «Il limite minimo di materiali organici e' pertanto pari al 100%» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite minimo di rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70%».

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Circolare 31 gennaio 2006, n. 862
Indicazioni relative all'operativita' nel settore degli oli minerali usati, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.

(Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10/2/2006)


1. Materiale riciclato

1.1. Definizione di materiale riciclato

Materiale realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
Sono ascrivibili all'interno del repertorio del riciclaggio, a titolo di esempio non esaustivo:
le basi lubrificanti ottenute da oli minerali usati aventi caratteristiche chimico-fisiche conformi alle tabelle 3 del decreto ministeriale n. 392 del 16 maggio 1996;
i bitumi ottenuti da oli minerali usati aventi caratteristiche chimico-fisiche conformi alle tabelle 3 del decreto ministeriale n. 392 del 16 maggio 1996;
i combustibili ottenuti da oli minerali usati aventi caratteristiche chimico-fisiche conformi alle tabelle 4 e 5 del decreto ministeriale n. 392 del 16 maggio 1996;
I materiali riciclati sono ottenuti attraverso processi di raffinazione che comportano una separazione dei contaminanti contenuti in tali oli e ne ristabiliscono le caratteristiche chimico-fisiche proprie dei prodotti di prima raffinazione.
1.1.1. Limiti in peso di rifiuti presenti nel materiale riciclato.
La tecnologia impiegata per la produzione del materiale riciclato in questo settore comporta la lavorazione di un materiale costituito al 100% di rifiuto (olio usato), il quale e' utilizzato per la produzione del materiale riciclato.
L'impiego del 100% di oli usati dovra' essere dichiarata nell'ambito dell'allegato A.
1.1.2. Limiti in peso imposti dalle tecnologie.
La tecnologia non impone alcun limite.

2. Manufatti o beni ottenuti con prodotto riciclato


2.1. Definizione di manufatto o bene ottenuto con prodotto riciclato.
Prodotto che presenti una prevalenza in peso di materiale riciclato.
La prevalenza in peso di materiale riciclato e' riferita al prodotto stesso in funzione dei limiti in peso consentiti dalle tecnologie impiegate e non alle quantita' di rifiuto in esso contenute.
2.2. Categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio Sono di seguito elencate - - in maniera non esaustiva - - le categorie di prodotti per il settore degli oli minerali usati che potranno essere integrate successivamente. Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresi' indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva i beni e manufatti ottenuti da materiali riciclati
iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:
oli lubrificanti per autotrazione:
oli Lubrificanti per motori a benzina e diesel per autovetture unigradi e multigradi;
oli lubrificanti di primo riempimento per autovetture e autocarri;
oli lubrificanti motore per veicoli commerciali;
oli diesel multiuso;
oli per motori a due tempi (marini e non);
altri oli motore;
fluidi per trasmissioni automatiche (ATF);
oli lubrificanti industriali:
oli ingranaggi auto (per cambi differenziali);
oli ingranaggi industria;
oli per sistemi idraulici (HL, HM, HV, HG);
oli per sospensioni;
grassi auto;
grassi industria;
oli da tempra;
olio da taglio interi;
oli emulsionabili solubili;
protettivi antiruggine;
oli per turbine;
oli per trasformatori;
oli per lubrificazione generale;
oli diatermici;
oli distaccanti;
oli da processo;
oli bianchi tecnici (industria della gomma);
oli base senza specificazione (multiuso);
combustibili:
gasolio a specifica di legge;
altri combustibili a specifica di legge;
prodotti bituminosi:
guaine bituminose;
conglomerati bituminosi;
bitumi per rivestimento;
vernici bituminose.


3. Metodologia di calcolo

 

Il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3 comma 1, del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, per ciascuna categoria, fa riferimento al quantitativo annuo di prodotti appartenenti alla medesima, acquistato da ogni singolo soggetto obbligato, e documentato con idonea certificazione del competente ufficio tecnico di Finanza per tutto il quantitativo richiesto dal bando di gara riservato alle ditte qualificate.


4. Obbligo

 
L'obbligo di copertura del 30% del fabbisogno annuale di oli lubrificanti finiti, combustibili e prodotti bituminosi appartenenti alle categorie di prodotti di cui al punto 2.2, si genera se i prodotti realizzati con materiale riciclato sono idonei all'uso a cui sono destinati, ancorche' con caratteristiche, ciclo produttivo o additivazione differente, e forniscano prestazioni conformi a quelle degli analoghi prodotti realizzati con prodotti nuovi.
La reale copertura del 30% del fabbisogno da parte dell'Ente sara' accertata dal riscontro dei certificati ufficio tecnico di Finanza del punto precedente.


5. Congruita' del prezzo

 
La congruita' del prezzo dei prodotti realizzati impiegando materiali riciclati iscrivibili al repertorio del riciclaggio, si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti prodotti realizzati con materiale vergine.
6. Iscrizione dei prodotti riciclati nel repertorio del riciclaggio.
Documentazione da produrre per l'iscrizione dei materiali riciclati:
1) allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali realizzati con i prodotti riciclati e accluso alla presente circolare;
2) scheda tecnica del materiale riciclato.
La domanda deve essere corredata anche da una scheda tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui sia richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici;
3) Perizia giurata: la perizia giurata deve documentare la percentuale di oli usati derivanti dal post-consumo utilizzati per la produzione del materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato. Puo' essere presentata un'unica perizia comprendente anche piu' materiali riciclati da iscriversi al repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche
di ciascuno in termini di contenuto di oli usati;
4) altre informazioni utili.
I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio del Riciclaggio.
Documentazione da inviare per l'iscrizione di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato:
1) allegato B, debitamente compilato in base allo schema riservato ai manufatti e beni realizzati con materiali riciclati e accluso alla presente circolare;
2) relazione tecnica di progetto contenente:
codice del repertorio del riciclaggio del materiale riciclato contenuto nel prodotto;
una descrizione del manufatto;
l'evidenziazione della percentuale di materiale riciclato;
il peso complessivo del bene o manufatto;
una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;
le caratteristiche prestazionali;
l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualita', cui e' soggetto il prodotto e certificazione del rispetto delle medesime (scheda di sicurezza);
dichiarazione del rispetto del parametro di congruita' del prezzo, di cui al punto 5 della presente;
3) perizia giurata: la perizia giurata deve documentare la percentuale di oli usati derivanti dal post-consumo utilizzati per la produzione di materiale riciclato utilizzato nel prodotto, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato. Puo' essere presentata un'unica perizia comprendente anche piu' prodotti da iscriversi al Repertorio del Riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno in termini di contenuto di oli usati.
4) altre informazioni utili: i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio del riciclaggio.
Invio della domanda: la domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. al Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003. -via Cristoforo Colombo, 44 - -00147 Roma.

Roma, 31 gennaio 2006
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

 

Allegato A


SCHEMA PER MATERIALI RICICLATI SETTORE DEGLI OLI MINERALI


Al Gabinetto del Ministro dell'ambiente
e tutela del territorio Commissione
tecnica decreto ministeriale 9 ottobre
2003 - via Cristoforo Colombo, 44- -
00147 Roma


Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo, la societa/ditta .... con sede legale in .... c.a.p. ................... prov. ....................., via/piazza .... codice fiscale o partita IVA .... Iscritta al registro delle ditte esercenti attivita' di riciclo della prov. di .............................. n. .......... (eventuale),
Richiede l'iscrizione al Repertorio del Riciclaggio del


MATERIALE RICICLATO


1. Nome commerciale del materiale (eventuale)
2. Natura del materiale
3. Codice europeo rifiuto con cui e' realizzato il prodotto e relativa percentuale contenuta espressa in peso % .... ....
4. Capacita' produttiva annua in t/anno
5. All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere consultato in qualita' di tecnico il sig. ....
6. Tel. ...., e-mail ................... @ ....; indichiamo quale associazione di categoria di riferimento ...., nella persona del sig. ...., tel. ................................ e-mail .................. @ .... Il tecnico .... Il legale rappresentante ....

Data ....
Il legale rappresentante ....

 

Allegato B


SCHEMA PER PRODOTTI OTTENUTI CON MATERIALI RICICLATI SETTORE DEGLI OLI MINERALI USATI


Al Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio -
Commissione Tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma


Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo, la societa/ditta .... con sede legale in .... c.a.p. ................... prov. ............, via/piazza .... codice fiscale o partita IVA .... Iscritta al registro delle ditte esercenti attivita' di riciclo della prov. di ............................ n. .... (eventuale),
richiede l'iscrizione al Repertorio del Riciclaggio del

 

MANUFATTO O BENE OTTENUTO CON MATERIALE RICICLATO

 

1. Nome commerciale del manufatto o bene prodotto (eventuale).
2. Codice Repertorio del Riciclaggio dei materiali riciclati utilizzati e relativa percentuale in peso contenuta nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto.

Codice del Repertorio del Riciclaggio                                             %
                ....                                                                             ....
                ....                                                                             ....
                ....                                                                             ....

3. Capacita' produttiva annua..... kg ......................... /mt ...................... /n. pezzi ....
4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere consultato in qualita' di tecnico il sig. .... tel. ...., e-mail ................... @ .... indichiamo quale associazione di categoria di riferimento .... nella persona del sig. .... tel. ................................ e-mail .................. @ ....

Il tecnico ....             Il legale rappresentante ....

Si allega alla presente la relazione di progetto.
Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Il tecnico ....
Data ....

                              Il legale rappresentante

      

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