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Testo in vigore dal:
20-8-2003
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 28 dicembre 2001, n.
448 e, in particolare, l'articolo 52, comma 56, che prevede che con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute,
sentito, il Ministro per gli affari regionali, siano stabilite le
metodologie di calcolo, nonche' la definizione di materiale riciclato, al
fine di consentire alle regioni di adottare le disposizioni necessarie a
garantire che il trenta percento del fabbisogno annuale di manufatti e
beni siano realizzati con materiale riciclato;
Visto il decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, l'articolo 4;
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato
che la creazione di un mercato per i prodotti derivanti dalle operazioni
di riciclaggio rappresenta un obiettivo fondamentale della normativa
comunitaria e che l'ampliamento del mercato dei manufatti e beni ottenuti
da materiale riciclato e' una componente fondamentale delle attivita' di
gestione dei rifiuti;
Sentito il parere del Ministro per gli affari
regionali, reso con nota n. 1728/UL del 2 agosto 2002;
Sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, in data 26 settembre 2002;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi, nell'adunanza del 27 gennaio 2003;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio, effettuata con nota UL/2003/1933
del 10 marzo 2003;
Emana il seguente decreto:
Art. 1
Finalita' e
destinatari
1. Il presente decreto individua regole e definizioni
affinche' le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici
ed alle societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei
servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale
riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto all'amininistraziozie competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legslativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 56,
dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre
2001, n. 301 (S.O.), e' il seguente: «56. Al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) entro
il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e
della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministeri delle attivita' produttive e della salute, sentito il
Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti
affinche' gli uffici e gli enti pubblici, e le societa' di prevalente
capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno
annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una
quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per
cento del fabbisogno medesimo;
b) all'art. 41, comma 2, lettera e), sono
aggiunte le seguenti parole: «, anche eventualmente destinando,
nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una
quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le
percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma
generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui
all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima
misura e' ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non
raggiungono i singoli obiettivi di recupero».
- L'art. 4 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/609/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38 (S.O.), e' il seguente: «Art.
4 (Recupero dei rifiuti).
- 1. Ai fini di una corretta gestione dei
rifiuti le autorita' competenti favoriscono la riduzione dello
smaltimento finale di rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il
riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai
rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di
condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati
dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d)
l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro
mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il
recupero di materia prima debbone essere considerati preferibili rispetto
alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le
attivita' di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorita'
competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei
prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4.
Le autorita' competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare
riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla
raccolta differenziata con la possibilita' di stabilire agevolazioni in
materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme
comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.».
- Si riporta il testo
del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.».
Art. 2
Definizioni
1. Ai
fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) Materiale
riciclato: un materiale che sia realizzato utilizzando rifiuti derivanti
dal post-consumo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, nei limiti
in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del
materiale medesimo;
b) Manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato:
un manufatto o un bene realizzato con una prevalenza in peso di materiale
riciclato;
c) Destinatari: enti pubblici e societa' a prevalente capitale
pubblico, anche di gestione dei servizi;
d) Categorie di prodotto:
tipologie di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato; l'elenco
e' predisposto ed aggiornato, almeno una volta l'anno, su proposta del
gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5, con decreto di natura non
regolamentare;
e) Repertorio del riciclaggio (RR): elenco di materiali
riciclati e di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato che
verra' definito dal gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5;
f) Codice
repertorio del riciclaggio: codice identificativo dei manufatti e beni
ottenuti con materiale riciclato introdotti nel repertorio del
riciclaggio;
g) Fabbisogno annuale di manufatti e beni: quantitativo
annuo di manufatti e beni delle diverse categorie di cui al punto d).
Art. 3
Obbligo e
metodologia di calcolo
1. I destinatari, in ciascun anno solare e per
ciascuna categoria di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta
per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a
ciascuna delle citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con
materiale riciclato. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo
rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene espresso
nell'unita' di misura atta ad identificare l'unita' di prodotto; per
quelle categorie di prodotto per le quali non e' possibile individuare
un'unita' di misura identificativa dell'unita' di prodotto, il termine
quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di
manufatti e beni fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto
di manufatti e beni in quella categoria di prodotto.
2. L'acquisto dei
singoli prodotti per un quantitativo superiore al trenta per cento in una
categoria non va a compensare il mancato acquisto in altre categorie.
3.
I destinatari adottano in sede di formulazione di una gara per la
fornitura e l'installazione di manufatti e beni, e nella formulazione di
capitolati di opere pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I
relativi capitolati non possono prevedere caratteristiche tecniche dei
manufatti e beni piu' restrittive rispetto a quelle previste dalle norme
vigenti nazionali e comunitarie.
4. Le disposizioni previste al comma 1,
2 e 3 si applicano ai prodotti elencati nel repertorio del riciclaggio e
relativamente ai manufatti e beni di cui sia verificata la disponibilita'
e la congruita' di prezzo; tale congruita' si ritiene rispettata se
l'eventuale incremento di prezzo non supera quello dei corrispondenti
manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una percentuale
definita dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5.
5. Gli obblighi di
cui ai commi 1, 2, 3 decorrono dopo centottanta giorni dalla data di
iscrizione sul repertorio del riciclaggio.
Art. 4
Repertorio del
riciclaggio
1. E' istituito il repertorio del riciclaggio
(RR)
contenente:
a) l'elenco dei materiali riciclati; b) l'elenco dei
manufatti e beni in materiale riciclato, indicante l'offerta, la
disponibilita' e la congruita' del prezzo.
2. Il repertorio del
riciclaggio e' tenuto e reso pubblico a cura dell'Osservatorio nazionale
dei rifiuti (ONR), di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
3. La diffusione via Internet del repertorio del
riciclaggio puo' essere anche consentita a terzi, purche' non a titolo
oneroso. L'elenco ufficiale e' comunque quello esclusivamente tenuto e
diffuso dall'Osservatorio nazionale dei rifiuti.
Nota all'art. 4:
- Si
riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio): «Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti).
- 1. Al
fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto
legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della
produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed
all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il
Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in
appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare,
le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed
all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione,
nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di
riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il
proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 e
lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla
Conferenza Stato-regioni;
d) predispone il Programma generale di
prevenzione di cui all'articolo 42 qualora il Consorzio nazionale
imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione
del Programma generale di cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli
obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e
smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma
5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h) verifica
livelli di qualita' dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto
annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita.
2.
L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato,
ed e' composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di
cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni
di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno
con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanita';
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali;
d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno
designato dalla Conferenza Stato-regioni.
3. I membri durano in carica
cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri
dell'Osservatorio e della segreteria tecnica e' determinato con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', e del tesoro da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento
dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.
5. All'onere derivante
dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della
segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in
relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio nazionale
imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari importo a carico
dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale
imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del
predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.
5-bis. Al fine di
consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attivita'
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di
quanto disposto al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.».
Art. 5
(Articolo non
ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
Art. 6
Ammissione al
repertorio del riciclaggio
1. Il soggetto che intende richiedere
l'iscrizione di un manufatto o bene al repertorio del riciclaggio inoltra
una richiesta di inserimento nel repertorio del riciclaggio (seguivano
alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).
2. La
richiesta per i materiali riciclati, oltre ai dati identificativi
dell'azienda, deve riportare:
a) i codici dell'elenco europeo dei rifiuti
con cui viene realizzato il materiale riciclato;
b) la percentuale di
rifiuti nel materiale riciclato, il cui valore dovra' rispettare i limiti
minimi definiti (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della
Corte dei conti) per detti materiali ed essere documentato tramite
dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato,
sulla base di analisi di processo, tramite una perizia giurata;
c)
indicazione di un tecnico responsabile (seguivano alcune parole non
ammesse al «Visto» della Corte dei conti);
d) una relazione tecnica
indicante le eventuali differenze prestazionali tra il bene o manufatto
in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con
materiali vergini, evidenziando la conformita' qualitativa del prodotto;
e) ogni altra informazione utile.
3. La richiesta per i manufatti e beni
ottenuti con materiale riciclato, oltre ai dati identificativi
dell'azienda, dovra' riportare i dati specificati nell'allegato A.
4. I
prodotti ammessi nel repertorio del riciclaggio indicano tale requisito
nell'etichetta.
Art. 7
Elenco dei
destinatari
1. Le regioni individuano e aggiornano l'elenco dei
destinatari, come definiti all'articolo 2, di competenza delle rispettive
aree geografiche, dandone comunicazione all'osservatorio nazionale dei
rifiuti.
2. Per quanto riguarda i destinati di dimensione nazionale,
l'individuazione e' a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti.
Art. 8
Controlli
1-2.
(Commi non ammessi al «Visto» della Corte dei conti).
3. La
constatazione del mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di
domanda di iscrizione di un materiale e di un bene o manufatto al
repertorio del riciclaggio ne comporta la cancellazione dal repertorio
stesso e la decadenza da quanto previsto all'articolo 6, comma 4.
4.
Ciascuna filiera di materiali potra' munirsi di una organizzazione tra i
produttori di materiali riciclati, i produttori di manufatti riciclati,
enti di ricerca ed eventuali consorzi di filiera con lo scopo di:
a)
controllare il rispetto nel tempo di quanto dichiarato in sede di
richiesta di iscrizione al repertorio del riciclaggio;
b) adottare,
laddove possibile, sistemi di analisi sui materiali riciclati che
consentano di verificarne la natura e la provenienza;
c) promuovere la
ricerca per l'individuazione di sistemi di analisi sui materiali
riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza.
Art. 9
Deroghe
1. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), pur non
provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post consumo:
a) i rottami
metallici ferrosi e non ferrosi, derivanti da operazioni di recupero
conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO, nonche' i rottami
scarti di lavorazione industriali o artigianali, o provenienti da cicli
produttivi, ed avviati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego
nell'industria metallurgica senza alcun trattamento, che sono individuati
come materie prime secondarie per l'industria metallurgica ai sensi
dell'allegato 1, suballegato 1, punto 3.1.4. del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
aprile 1998, n. 88, concorrono nel calcolo del rifiuto introdotto nel
materiale riciclato in misura del dieci per cento del quantitativo
immesso;
b) i materiali tessili costituiti al cento per cento di fibre
precedentemente incorporate in un semilavorato o prodotto finito,
derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque
abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura, concorrono
totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato.
Nota all'art.
9:
- Il
punto 3.1.4, del sub-allegato 1, dell'allegato 1, del decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante: «Individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
si sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 (S.O.) del 16 aprile
1998, e' il seguente: «3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti:
a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente
commercializzate;
b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente
commercializzate;
c) materia prima secondaria per l'industria
metallurgica conforme alle spcifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.
Art. 10
Disposizioni
transitorie e finali
1. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei
conti).
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono
alle finalita' del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e
delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 maggio 2003
Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro delle
attivita' produttive Marzano
Il Ministro della salute Sirchia
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 226.
Ammesso al visto e alla
conseguente registrazione con esclusione:
dell'art. 5; dell'art. 6, comma
1, limitatamente alle parole «al gruppo di lavoro utilizzando il modello
di cui all'allegato A»;
dell'art. 6, comma 2, lettera b), limitatamente
alle parole «dal gruppo di lavoro» e lettera c), limitatamente alle
parole «che il gruppo di lavoro si riserva di convocare in sede di
valutazione della domanda»;
dell'art. 8, commi 1 e 2; dell'art. 10,
comma 1, ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo in data
22 luglio 2003.
Allegato A
Gruppo di
lavoro interministeriale per il Repertorio del riciclaggio
Osservatorio
nazionale dei rifiuti via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma
Ai sensi
dell'articolo 6 del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e
le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale
di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale
riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la
Societa/Ditta.... con sede legale in.... (c.a.p.)......... prov. ....,
via/piazza.... cod. fisc. o partita IVA...., iscritta al registro delle
ditte esercenti attivita' di riciclo della prov. di.... n.
...............
richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del
MATERIALE RICICLATO ( )
1. Nome commerciale del materiale (eventuale)....
2. Natura del materiale....
3. Codice europeo rifiuto con cui e'
realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso
. . da .... a .... %
4. Capacita' produttiva annua.... kg 5. All'atto
dell'analisi della presente richiesta potra' essere consultato in
qualita' di tecnico il sig. ...., tel. ...., e-mail....@....; indichiamo
quale associazione di categoria di riferimento...., nella persona del
sig. ...., tel. .... e-mail....@....
MANUFATTO O BENE OTTENUTO IN
MATERIALE RICICLATO ( )
1. Nome commerciale del manufatto o bene
(eventuale)....
2. Codice RR del materiale/materiali utilizzati e
relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al
peso totale del bene o manufatto: Codice Repertorio del riciclaggio %
............... ......... ............... ......... ...............
.........
3. Capacita' produttiva annua kg.... n. pezzi....
4. All'atto
dell'analisi della presente richiesta potra' essere consultato in
qualita' di tecnico il sig. ...., tel. ...., e-mail....@....; indichiamo
quale associazione di categoria di riferimento...., nella persona del
sig. ...., tel. ...., e-mail....@.... Si allega alla presente una
relazione di progetto contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b)
l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;
c) il
peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di
materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del
bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) valutazione economica con
indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle
differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e
analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini (solo su
eventuale richiesta della commissione);
g) stima della potenziale offerta
del singolo prodotto;
h) norme nazionali e comunitarie, anche in tema di
sicurezza, salute, qualita', cui e' soggetto il manufatto e
certificazione del rispetto delle medesime. Si dichiara di essere a
conoscenza del disposto dell'articolo 8, comma 3, del decreto recante
norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota
di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al
30% del fabbisogno medesimo.
Il tecnico ................... Il legale
rappresentante ........................
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1. Materiale riciclato
Definizione di materiale
riciclato
Materiali realizzati
utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso
imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo. In deroga a quanto sopra, l'art. 9, comma 1, lettera b) del
decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, stabilisce che pur non
provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post-consumo, i materiali
tessili costituiti ai cento per cento di fibre precedentemente
incorporate in un semilavorato o prodotto finito, derivanti dalla
raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque abbiano subito
lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura, concorrono totalmente nel
calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato. Materiali
riciclati ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
Sono iscrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva,
nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio del
riciclaggio:
fibre tessili rigenerate naturali (lana, cotone, seta, lino, canapa,
cashmere, etc.);
fibre tessili rigenerate artificiali (viscosa, acetato, etc.);
fibre tessili rigenerate sintetiche (poliestere, nylon, acrilico, etc.);
filati per tessitura realizzati con fibre tessili rigenerate;
filati per maglieria realizzati con fibre tessili rigenerate;
tessuti per abbigliamento realizzati con fibre tessili rigenerate;
altri tessuti per impieghi tecnici e industriali realizzati con fibre
tessili rigenerate (geotessili, tessuti per arredamento, calzature, usi
agricoli, etc.);
tessuti non tessuti realizzati con fibre tessili rigenerate;
ovatte, feltri e strutture non tessili propriamente dette, ma costituite
da fibre tessili.
Altri semilavorati tessili per impieghi industriali realizzati con fibre
tessili rigenerate.
Limite in peso imposto
dalla tecnologia
La tecnologia impiegata
per la produzione del materiale riciclato in questo settore impone in
linea generale limiti in peso di rifiuti o materiali tessili di cui
all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003,
n. 203, molto variegati in funzione delle prestazioni legate all'utilizzo
dei materiali stessi; tali limiti possono arrivare anche fino al 100% in
talune circostanze. Pertanto detti limiti si possono individuare nel
seguente modo:
fibre tessili: si assume un limite pari al 100% del peso del materiale
riciclato;
filati, tessuti e altri materiali tessili: il limite tecnologico si
evince dalla documentazione a corredo della richiesta di iscrizione del
materiale riciclato.
Occorre precisare che in ogni caso il limite tecnologico e' da intendersi
come soglia massima di rifiuti e materiali tessili di cui all'art. 9,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, che
puo' essere presente in ciascun materiale riciclato.
L'entita' effettiva di rifiuti e/o materiali tessili di cui all'art. 9,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203,
dovra' essere dichiarata nell'ambito dell'allegato A e nella perizia a
corredo della domanda. Percentuale minima di rifiuti e/o materiali
tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8
maggio 2003, n. 203, contenuta nel materiale riciclato. La presenza di
rifiuti e/o di materiali tessili di cui alla deroga ex art. 9, comma 1,
lettera b), del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, contenuti nei
materiali riciclati afferenti il settore tessile abbigliamento non puo'
essere inferiore al 40% in peso sul totale del materiale riciclato
stesso, di cui e' richiesta l'iscrizione al repertorio del riciclaggio.
2. Manufatto o bene
ottenuto con materiale riciclato e categorie di prodotti
Definizione di manufatto
o bene ottenuto con materiale riciclato
Bene o manufatto che
presenti una prevalenza in peso di materiale riciclato. La prevalenza in
peso dei materiali riciclati e' riferita al materiale stesso e non ai
rifiuti e altri materiali di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del
decreto ministeriale 8 maggio 2003, in esso contenuti.
Categorie di prodotti
ottenuti con materiale riciclato ammissibili alla iscrizione nel
repertorio del riciclaggio
Sono di seguito elencate -
in maniera non esaustiva - le categorie di prodotti per il settore
tessile e abbigliamento, che potranno essere integrate successivamente.
Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresi' indicati a titolo di
esempio e in maniera non esaustiva i beni e manufatti ottenuti con
materiali riciclati iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:
a) abbigliamento esterno (categoria di prodotto):
esempi di beni o manufatti ottenuti con materiali riciclati:
abiti completi;
cappelli e copricapi in genere;
cappotti;
felpe;
fodere;
giacche;
gilet;
giubbe/giubbotti/giacconi;
gonne;
maglie/maglioni;
mantelli;
pantaloni;
scialli;
sciarpe;
tute;
etc.
b) effetti letterecci:
coperte;
plaids;
copriletti;
etc.
c) prodotti tessili per la pulizia:
panni;
strofinacci;
altri prodotti tessili per la pulizia;
etc.
d) pavimentazioni e rivestimenti tessili:
pavimentazioni tessili;
rivestimenti tessili;
etc.
e) strutture tessili isolanti:
pannellature;
imbottiture;
etc.
3. Metodologia di
calcolo
Nello specifico settore,
non essendo possibile a causa della disomogenita' dei prodotti contenuti
nelle categorie individuate, definire un'unita' di misura identificativa
dell'unita' di prodotto, il termine quantitativo per la definizione
dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio
2003, n. 203, per ciascuna categoria fa riferimento all'importo annuo
destinato all'acquisto di manufatti e beni appartenenti alla medesima.
4. Obbligo
L'obbligo di copertura del
trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti
a ciascuna categoria di prodotto, di cui all'art. 3 del decreto
ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si riferisce a manufatti e beni
realizzati con materiale riciclato contenuti nell'elenco inserito nel
repertorio del riciclaggio. L'obbligo si genera al momento in cui i
prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti al repertorio del
riciclaggio, presentino contestualmente: medesima destinazione d'uso,
ancorche' con aspetto, caratteristiche merceologiche o ciclo produttivo
diversi (es: diversa composizione fibrosa o ciclo produttivo cardato in
luogo di ciclo pettinato);
prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono destinati,
rispetto ai prodotti analoghi realizzati con materiali vergini.
5. Congruita' del prezzo
La congruita' del prezzo
dei manufatti e beni realizzati con materiali riciclati iscrivibili al
repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non
risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti beni e manufatti
realizzati con materiali vergini.
6. Iscrizione dei
prodotti tessili e dell'abbigliamento nel repertorio del riciclaggio
Documentazione da produrre
per l'iscrizione dei materiali riciclati: allegato A, debitamente
compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso
alla presente circolare;
relazione tecnica: la domanda deve essere corredata anche da una
relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di
cui e' richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla
composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici;
perizia giurata: la perizia giurata deve documentare la percentuale di
rifiuti e materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del
decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, presente nel materiale
riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un
soggetto certificatore professionalmente abilitato.
Puo' essere presentata un'unica perizia comprendente anche piu' materiali
riciclati da iscriversi al repertorio del riciclaggio, a condizione che
contenga le specifiche di ciascuno in termini di contenuto di rifiuti e/o
materiali tessili di cui alla deroga ex art. 9, comma 1, lettera b) del
decreto ministeriale 8 maggio 2003.
Altre informazioni utili: i soggetti interessati possono a loro
discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori
informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono
inserire nel repertorio riciclato.
Documentazione da inviare
per l'iscrizione dei manufatti o beni realizzati con materiale riciclato:
allegato A, debitamente compilato in
base allo schema riservato ai beni o manufatti realizzati con materiali
riciclati e accluso alla presente circolare.
Relazione tecnica di progetto, contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la
realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruita' del prezzo, di
cui al punto 5 della presente circolare;
h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute,
qualita', cui e' soggetto il manufatto e certificazione del rispetto
delle medesime.
Su richiesta della commissione, di cui al decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la relazione
tecnica andra' integrata con una valutazione economica con indicazione
dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze
prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo
bene o manufatto realizzato con materiali vergini.
Altre informazioni utili: i soggetti interessati possono a loro
discrezione corredare la richiesta di iscrizione con altre informazioni
utili a qualificare il manufatto realizzato con materiale riciclato che
intendono inserire nel repertorio del riciclato (es: possibili
applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi manufatti
realizzati con materiali vergini, etc.).
Invio della domanda
La domanda in originale e
copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista
ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r.
all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del
territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 -
via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma. Roma, 8 giugno 2004 Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Allegato A
SCHEMA PER MATERIALI
RICICLATI SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO
All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione Tecnica
D.M. 9 ottobre 2003
via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma
Ai sensi dell'art. 6 del
decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a
prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella
misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Societa/Ditta
....... con sede legale in ....... c.a.p. ....... prov. .......
via/piazza ....... cod. fisc. o partita i.v.a. ....... iscritta al
registro delle ditte esercenti attivita' di riciclo della prov. di
......... (eventuale), richiede l'iscrizione al Repertorio del
riciclaggio del
MATERIALE RICICLATO
1. Nome commerciale del
materiale (eventuale)....;
2. Natura del materiale ....;
3. Codice europeo rifiuto con cui e' realizzato il materiale e relativa
percentuale contenuta espressa in peso da .... a ....%;
4. Materiali tessili di cui alla deroga prevista dall'art. 9, comma 1,
lettera b) del succitato decreto, con cui e' realizzato il materiale e
relativa percentuale contenuta espressa in peso da .... a ....%;
5. Capacita' produttiva annua .... kg /mt ...... /n. pezzi ......;
6. All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere
consultato in qualita' di tecnico il sig ....... tel. ....... e-mail
......@...... indichiamo quale associazione di categoria di riferimento
....... nella persona del sig. ....... tel. ....... e-mail:
.......@......
Il tecnico
....................
Il legale rappresentante
......................
Data
...........................
Allegato A
SCHEMA PER MANUFATTI E BENI
OTTENUTI CON MATERIALI RICICLATI SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO
All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione Tecnica
D.M. 9 ottobre 2003
via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma.
Ai sensi dell'art. 6 del
decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a
prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella
misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Societa/Ditta
...., con sede legale in .... c.a.p. .... prov. ...... via/piazza ....
cod. fisc. o partita i.v.a..... richiede l'iscrizione al repertorio del
riciclaggio del
MANUFATTO O BENE OTTENUTO
IN MATERIALE RICICLATO
1. Nome commerciale del
manufatto o bene (eventuale) ....;
2. Codice repertorio del riciclaggio del materiale/materiali utilizzati e
relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al
peso totale del bene o manufatto: Codice repertorio del riciclaggio %
......................... .........................
......................... .........................
......................... .........................
......................... .........................
3. Capacita' produttiva annua kg ........ /mt. ....... /n. pezzi ......;
4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere
consultato in qualita' di tecnico il sig. ...... tel. ...... e-mail
..........@........ indichiamo quale associazione di categoria di
riferimento .... nella persona del sig. .... tel. .... e-mail
.........@........ Si allega alla presente una relazione di progetto
contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la
realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruita' del prezzo, di
cui al punto 5 della circolare;
h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute,
qualita', cui e' soggetto il manufatto e certificazione del rispetto
delle medesime.
Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'art. 8, comma 3 del
decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a
prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella
misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.
Il tecnico
....................
Il legale rappresentante
.......................
Data
...........................
|
|
Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
1.
Materiale riciclato
Definizione di materiale
riciclato
Materiali realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie
impiegate per la produzione del materiale medesimo.
Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del
riciclaggio.
Sono ascrivibili a titolo di esempio e in maniera non esaustiva,
nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del Repertorio del
riciclaggio:
carte, cartoni e cartoncini prodotti a partire da maceri
classificati secondo le norme Uni-En 643;
carte cartoni e cartoncini prodotti a partire paste ottenute da
legno derivanti da scarti, trucioli ecc. da raccolte selettive e/o
differenziate;
carte, cartoni e cartoncini prodotti a partire da maceri
classificati secondo le norme Uni-En 643 e da paste ottenute da
legno derivanti da scarti, trucioli ecc. da raccolte selettive e/o
differenziate;
paste ottenute dal trattamento di epurazione e assortimento dei
maceri classificati secondo le norme Uni-En 643, con o senza
disinchiostrazione;
paste ottenute da legno derivante da scarti, trucioli proveniente
da raccolte selettive e/o differenziate.
1.1. Norme
tecniche
La carta da macero è classificata secondo le norme Uni-En 643
(ottobre 2002).
Questa lista definisce sia il contenuto delle diverse tipologie
sia ciò di cui devono essere esenti.
Le oltre 50 tipologie di carte da macero classificate dalla norma
Uni-En 643 vengono raggruppate in cinque gruppi:
qualità ordinarie;
qualità medie;
qualità superiori;
qualità kraft;
qualità speciali.
Tutte queste qualità sono intese come post-consumo ai fini
dell'applicazione della normativa di cui articolo 52, comma 56
della legge n. 448/2001, intendendo con questo termine tutto ciò
che è stato comunque utilizzato dal consumatore/cliente anche
professionale.
1.2. Limite in peso imposti dalla
tecnologia
La tecnologia non impone per la produzione di materiali e beni in
questo settore particolari limiti. Pertanto, il materiale
riciclato (considerate le sole fibre ed escludendo gli additivi)
può giungere fino al 100%.
Esistono alcune eccezioni da valutare caso per caso:
carta per quotidiani: si assume un limite pari al 90-95% del peso
del materiale riciclato;
cartoncino: si assume un limite pari al 90-100% del peso del
materiale riciclato;
cartone ondulato: si assume un limite pari al 90-100% del peso del
materiale riciclato;
cartone per anime: si assume un limite pari al 90-100% del peso
del materiale riciclato;
carte naturali per cataloghi: si assume un limite pari al 60-70%
del peso del materiale riciclato;
carte patinate con fibre meno pregiate: si assume un limite pari
al 10-30% del peso del materiale riciclato;
carte patinate con fibre più pregiate: si assume un limite pari
al 50% del peso del materiale riciclato;
tissue (uso igienico/sanitario): si assume un limite pari al 60%
del peso del materiale riciclato;
carta per fotocopie: si assume un limite pari al 85% del peso del
materiale riciclato.
L'entità effettiva di rifiuti dovrà essere dichiarata
nell'ambito dell'allegato A e da apposita certificazione.
Sono esclusi dai casi sopra considerati quelli riguardanti carte
per alimenti, carte permanenti, semipermanenti e carte per
sicurezza.
Eventuali ed ulteriori parametri potranno essere aggiunti in
funzione dell'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di
settore disponibili.
2. Manufatto o bene ottenuto con materiale
riciclato e categorie di prodotti
Definizione di manufatto e bene ottenuto con materiale
riciclato
Bene o manufatto che presenti una prevalenza in peso di materiale
come definito al punto 1.1.
Categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili
alla iscrizione del repertorio del riciclaggio.
Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 9 marzo
1987, n. 172 ("Regolamento di esecuzione della legge 5 giugno
1985, n. 283, recante utilizzazione, nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards
qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono essere
destinati") e all'indice inserito in allegato allo stesso,
sono di seguito indicate - in maniera ovviamente non esaustiva -
le categorie di prodotti per il settore cartario, che potranno
essere integrate successivamente.
Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresì indicati a titolo
di esempio e in maniera non esaustiva i beni e i manufatti
ottenuti con materiali riciclati iscrivibili nel Repertorio del
riciclaggio;
imballaggi (tra cui scatole in cartone, cartoncino, shoppers,
sacchi, carta da imballo ecc.);
anime e supporti tecnologici;
articoli per il settore tessile;
articoli per il settore meccanico (imbottiture ecc.);
arredamenti per ufficio (sedie, mobili, pareti divisorie ecc.);
arredamenti per comunità (sedie, mobili, pareti divisorie ecc.);
complementi di arredo (attaccapanni, lampade, cestini,
portadocumenti);
articoli per l'edilizia (pannelli, pannelli fono assorbenti,
pavimenti ecc.);
articoli per l'idraulica (guarnizioni, filtri);
contenitori per rifiuti sanitari;
contenitori per la raccolta diffenziata negli uffici e nelle
comunità;
carte grafiche: risme, rismette, brochure, riviste e
pubblicazioni, ad eccezioni le carte grafiche per particolari usi
(carte permanenti, definite dalla norma Iso 9706) e carte a
massima permanenza (definite dalla norma Uni 10332);
carte igienico-sanitarie;
articoli per cancelleria (buste, contenitori, cartelle e
cartelline ecc).
3. Metodologia di calcolo
Nel settore cartario, con riferimento al termine quantitativo di
cui all'obbligo, si fa riferimento alla quantità totale annua
della categoria di materiali e beni come definiti al precedente
punto 1.
4. Obbligo
L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale
di manufatti e beni si riferisce a manufatti e beni realizzati con
materiale riciclato contenuti nell'elenco del Repertorio del
riciclaggio.
Fermo restando quanto disposto dal decreto n. 172/1987 rispetto
agli standards qualitativi minimi, sussiste l'obbligo nel momento
in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti al
Repertorio del riciclaggio, presentino contestualmente:
medesima destinazione d'uso, ancorché con aspetto,
caratteristiche o ciclo produttivo diversi;
prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono
destinati rispetto ai corrispondenti beni e manufatti realizzati
con materiali vergini.
5. Congruità del prezzo
La congruità del prezzo dei manufatti e beni realizzati con
materiali riciclati ascrivibili al Repertorio del riciclaggio si
ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello
relativo ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con
materiali vergini che si vanno a sostituire.
6. Iscrizione nel repertorio del riciclaggio
Documentazione da produrre per l'iscrizione:
allegato A: deve essere debitamente compilato in base allo schema
riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare
(al punto 3 della modulistica integrare "Codice europeo
rifiuto").
relazione tecnica: la domanda deve essere corredata da una
relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al
materiale di cui è richiesta l'iscrizione, con particolare
riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed
altri dati tecnici;
perizia giurata: la perizia giurata deve documentare la
percentuale di cui al punto 1 presente nel materiale riciclato,
sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un
soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o da ente
terzo notificato (suggerisce il Ministero). Può essere presentata
un'unica perizia comprendente anche più materiali riciclati da
iscriversi al Repertorio del riciclaggio, a condizione che
contenga le specifiche di ciascuno. Altre informazioni utili: i
soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la
richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a
qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel
Repertorio del riciclaggio.
Documentazione da inviare per l'iscrizione dei manufatti o beni
realizzati con materiale riciclato:
allegato B, debitamente compilato in base allo schema riservato ai
beni o manufatti realizzati con materiali riciclati e accluso alla
presente circolare;
relazione tecnica di progetto, contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate con materiale
riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato
per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del
prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;
h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza,
salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione
del rispetto delle medesime.
Su richiesta della Commissione, di cui al decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la
relazione tecnica andrà integrata con una valutazione economica
con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in
relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in
materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con
materiali vergini.
Altre informazioni utili:
i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la
richiesta di iscrizione con altre informazioni utili a qualificare
il manufatto realizzato con materiale riciclato che intendono
inserire nel Repertorio del riciclato (es: possibili applicazioni,
alternative di utilizzo in luogo di analoghi manufatti realizzati
con materiali vergini, etc.).
Invio della domanda:
la domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di
tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere
trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio -
Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.
Roma, 3 dicembre 2004
Allegato A
Schema per materiali riciclati -
settore carta
All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del
territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre
2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinché gli
uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di
prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non
inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la societa/ditta .... con
sede legale in .... Cap .... Provincia .... via/piazza .... cod.
fisc. o partita Iva ...., iscritta al registro delle ditte
esercenti attività di riciclo della Provincia di
................. n. ... (eventuale), richiede l'iscrizione al
Repertorio del riciclaggio del materiale riciclato
1. Nome commerciale del materiale (eventuale) ....;
2. Natura del materiale ....
3. Codice europeo rifiuto e/o classificazione Uni-En 643 con cui
è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta
espressa in peso .............. da ................. a
.............. %;
4. Capacità produttiva annua mc..........................;
All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere
consultato in qualità di tecnico il sig. .... tel. ...., e-mail
....@....
Il tecnico .................
Il legale rappresentante ..............
Data ....................
Allegato B
Schema per manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati
settore carta
All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del
territorio Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003
- via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinché gli
uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di
prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non
inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la societa/ditta .... con
sede legale .... in ....Cap... Provincia .... via/piazza .... cod.
fisc. o partita Iva ...., richiede l'iscrizione al Repertorio del
riciclaggio del manufatto o bene ottenuto in materiale riciclato
1. Nome commerciale dei manufatti o bene (eventuale) ....;
2. Codice Repertorio del Riciclaggio del materiale/materiali
utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o
manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto:
|
Codice
Repertorio del riciclaggio
|
%
|
|
....
|
....
|
|
....
|
....
|
|
....
|
....
|
|
....
|
....
|
3. Capacità produttiva annua n. pezzi o quantità ....
4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere
consultato in qualità di tecnico il sig. ...., tel. .... e-mail
....@.... indichiamo quale associazione di categoria di
riferimento ...., nella persona del sig. ...., tel. .... e-mail
....@.... Si allega alla presente una relazione di progetto
contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate con materiale
riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato
per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del
prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;
h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza,
salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione
del rispetto delle medesime.
Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 8,
comma 3, del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e
le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno
annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del
fabbisogno medesimo.
Il tecnico .................
Il legale rappresentante ..............
Data ....................
|
|
Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
1. Materiale
riciclato
Definizione di
materiale riciclato
Materiali
realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la
produzione del materiale medesimo. Materiali riciclati ammissibili
alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio. Sono iscrivibili,
a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei
materiali riciclati all'interno del repertorio del riciclaggio:
pannelli truciolari; MDF; paleria. Limite in peso imposto dalla
tecnologia.
La tecnologia impiegata per la produzione del materiale riciclato
in questo settore impone in linea generale limiti in peso di
rifiuti, diversificati in funzione delle tipologie di prodotto;
tali limiti possono arrivare fino al 100%.
Pertanto detti limiti si possono individuare nel seguente modo:
pannelli truciolari: si assume un limite pari al 90% del peso del
materiale riciclato;
MDF: si assume un limite pari al 90% del peso del materiale
riciclato; paleria: si assume un limite pari al 100% del peso del
materiale riciclato.
L'entita' effettiva di rifiuti dovra' essere dichiarata
nell'ambito dell'allegato A e da apposita certificazione.
Percentuale minima di rifiuti contenuta nel materiale riciclato.
La presenza di rifiuti contenuti nei materiali riciclati afferenti
il settore legno e arredo non puo' essere inferiore al 60% in peso
sul totale del materiale riciclato stesso, di cui e' richiesta
l'iscrizione al Repertorio del Riciclaggio.
2. Manufatto o
bene ottenuto con materiale riciclato e categorie di prodotti
Definizione di
manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato
Bene o manufatto
che presenti una prevalenza in peso di materiale riciclato.
Categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili
alla iscrizione nel Repertorio del Riciclaggio. La tipologia dei
beni trattata e' utilizzabile nelle destinazioni d'uso che a solo
titolo di esempio non esaustivo e successivamente integrabile,
elenchiamo: aeroporti, alberghi, archivi, arredi navali, banche,
camere di commercio, carceri, case di riposo, caserme, collegi,
conventi e chiese, dogane, dormitori, enti ospedalieri, enti
poligrafici, mense pubbliche, ministeri, mostre e fiere, municipi,
musei, opifici pubblici, palestre, piscine, porti, poste,
prefetture, questure, sale per convegni, scuole materne, scuole
medie, scuole medie superiori, stazioni, strutture sportive, studi
televisivi, teatri e cinema, tribunali, uffici postali, uffici
pubblici, universita'. Sono di seguito elencate - in maniera non
esaustiva - le categorie di prodotti che potranno essere integrate
successivamente. Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresi'
indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva i beni e
manufatti ottenuti con materiali riciclati iscrivibili nel
Repertorio del Riciclaggio:
Esempi di beni o manufatti ottenuti con materiali riciclati:
Arredi scolastici: armadi;
banchi scolastici;
cassettiere;
carrelli porta computer;
cattedre;
comodini;
letti;
librerie;
mensole;
mobili contenitori con e senza ante; mobili da ingresso;
mobili porta computer;
pareti attrezzate;
pareti divisorie;
porta tv e hi-fi;
scrivanie;
tavoli; tecnigrafi.
Arredi per camere da letto: armadi;
cassettiere;
comodini; letti;
librerie;
mensole;
mobili contenitori con e senza ante;
pareti attrezzate;
pareti divisorie;
porta tv e hi-fi;
scarpiere.
Arredi per cucine: mensole;
mobili contenitori con e senza ante;
pensili;
pensili con e senza ante;
sottolavelli;
tavoli.
Arredi per ufficio:
armadi;
cassettiere;
carrelli porta computer;
librerie;
mensole;
mobili contenitori con e senza ante;
mobili da ingresso;
mobili porta computer;
pareti attrezzate;
pareti divisorie;
porta tv e hi-fi;
scrivanie;
tavoli; tecnigrafi.
Armadi per zona bagno:
armadi;
cassettiere;
mensole;
mobili contenitori con e senza ante;
pensili con o senza ante;
scarpiere;
sottolavelli;
tavoli.
Materiali per edilizia:
serramenti;
isolanti termici ed acustici;
battiscopa.
Categorie per paleria:
ingegneria ambientalistica;
paravalanghe;
recinzioni e steccati;
pali per linee aeree (ad esempio elettriche, telefoniche, ecc.);
barriere stradali;
camminamenti;
barriere antirumore;
traverse ferroviarie in sotterraneo;
strutture portanti di edifici; ponti e passerelle.
3. Metodologia di
calcolo
Nello specifico
settore, non essendo possibile a causa della disomogeneita' dei
prodotti contenuti nelle categorie individuate, definire un'unita'
di misura identificativa dell'unita' di prodotto, il termine
quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3,
comma1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 per ciascuna
categoria fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto
di manufatti e beni appartenenti alla medesima.
4. Obbligo
L'obbligo di
copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti
e beni appartenenti a ciascuna categoria di prodotto, di cui
all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si
riferisce a manufatti e beni realizzati con materiale riciclato
contenuti nell'elenco inserito nel repertorio del riciclaggio.
L'obbligo si genera al momento in cui i prodotti realizzati con
materiali riciclati, iscritti al Repertorio del Riciclaggio,
presentino contestualmente: medesima destinazione d'uso, ancorche'
con aspetto, caratteristiche merceologiche o ciclo produttivo
diversi. prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui
sono destinati, rispetto ai prodotti analoghi realizzati con
materiali vergini.
5. Congruita' del
prezzo
La congruita' del
prezzo dei manufatti e beni realizzati con materiali riciclati
iscrivibili al repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se
tale valore non risulta superiore a quello relativo ai
corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini.
6. Iscrizione dei prodotti legno-arredo nel repertorio del
riciclaggio. Documentazione da produrre per l'iscrizione dei
materiali riciclati: Allegato A, debitamente compilato in base
allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla
presente circolare; relazione tecnica. La domanda deve essere
corredata anche da una relazione tecnica tesa a fornire
informazioni relative al materiale di cui e' richiesta
l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle
possibili applicazioni ed altri dati tecnici. Perizia giurata. La
perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti
presenti nel materiale riciclato, sulla base di analisi di
processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore
professionalmente abilitato.
5. Certificazione
rilasciata da Ente notificato
La certificazione
deve documentare l'utilizzo esclusivo di legno riciclato. Altre
informazioni utili. I soggetti interessati possono a loro
discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori
informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che
intendono inserire nel repertorio riciclato. Documentazione da
inviare per l'iscrizione dei manufatti o beni realizzati con
materiale riciclato. Allegato B, debitamente compilato in base
allo schema riservato ai beni o manufatti realizzati con materiali
riciclati e accluso alla presente circolare. Relazione tecnica di
progetto, contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate con materiale
riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato
per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruita' del
prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;
h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza,
salute, qualita', cui e' soggetto il manufatto e certificazione
del rispetto delle medesime.
Su richiesta della Commissione, di cui al decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la
relazione tecnica andra' integrata con una valutazione economica
con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in
relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in
materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con
materiali vergini. Altre informazioni utili: i soggetti
interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di
iscrizione con altre informazioni utili a qualificare il manufatto
realizzato con materiale riciclato che intendono inserire nel
repertorio del riciclato (es: possibili applicazioni, alternative
di utilizzo in luogo di analoghi manufatti realizzati con
materiali vergini, etc.). Invio della domanda. La domanda in
originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la
documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa
con raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica
decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, 44 -
00147 Roma.
Roma, 3 dicembre 2004
Il Ministro:
Matteoli
Allegato A
Schema per materiali riciclati - settore legno - arredo
All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del
territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre
2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinché gli
uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di
prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non
inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la societa/ditta .... con
sede legale in .... Cap .... Provincia .... via/piazza .... cod.
fisc. o partita Iva ...., iscritta al registro delle ditte
esercenti attività di riciclo della Provincia di
................. n. ... (eventuale), richiede l'iscrizione al
Repertorio del riciclaggio del materiale riciclato
1. Nome commerciale del materiale (eventuale) ....;
2. Natura del materiale ....
3. Codice europeo rifiuto e/o classificazione Uni-En 643 con cui
è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta
espressa in peso .............. da ................. a
.............. %;
4. Capacità produttiva annua mc..........................;
All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere
consultato in qualità di tecnico il sig. .... tel. ...., e-mail
....@....
Il tecnico .................
Il legale rappresentante ..............
Data ....................
Allegato B
Schema per materiali riciclati - settore legno - arredo
All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del
territorio Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003
- via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinché gli
uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di
prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non
inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la societa/ditta .... con
sede legale .... in ....Cap... Provincia .... via/piazza .... cod.
fisc. o partita Iva ...., richiede l'iscrizione al Repertorio del
riciclaggio del manufatto o bene ottenuto in materiale riciclato
1. Nome commerciale dei manufatti o bene (eventuale) ....;
2. Codice Repertorio del Riciclaggio del materiale/materiali
utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o
manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto:
|
Codice
Repertorio del riciclaggio
|
%
|
|
....
|
....
|
|
....
|
....
|
|
....
|
....
|
|
....
|
....
|
3. Capacità produttiva annua n. pezzi o quantità ....
4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere
consultato in qualità di tecnico il sig. ...., tel. .... e-mail
....@.... indichiamo quale associazione di categoria di
riferimento ...., nella persona del sig. ...., tel. .... e-mail
....@.... Si allega alla presente una relazione di progetto
contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate con materiale
riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato
per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del
prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;
h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza,
salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione
del rispetto delle medesime.
Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 8,
comma 3, del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e
le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno
annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del
fabbisogno medesimo.
Il tecnico .................
Il legale rappresentante ..............
Data ....................
|
|
1. Materiale riciclato
Definizione di materiale riciclato
Materiale realizzato utilizzando
rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata. Materiali
riciclati ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
Sono ascrivibili a titolo di esempio e in maniera non esaustiva,
nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio del
riciclaggio:
Ammendante compostato verde (ACV) cosi' come classificato dalla legge n.
748/1984 e successive modificazioni.
Ammendante compostato misto (ACM) cosi' come classificato dalla legge n.
748/1984 e successive modificazioni.
1.1. Norme Tecniche. L'ammendante compostato e' classificato secondo
l'allegato 1. C della legge n. 748/1984 cosi' come modificata dal decreto
ministeriale 27 marzo 1998 e decreto ministeriale 3 novembre 2004.
Nell'allegato 1.C sono elencati gli ammendanti organici compostati cosi'
come specificato al punto 2 con le seguenti indicazioni:
Denominazione del tipo;
Metodo di preparazione e componenti essenziali;
Criteri concernenti la valutazione;
Requisiti richiesti;
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo;
Elementi oppure sostanze il cui titolo deve essere dichiarato;
Caratteristiche diverse da dichiarare;
Note.
1.2. Limite in peso imposto dalla tecnologia.
La tecnologia impiegata per la produzione di ammendanti compostati non
impone particolari limiti. Il limite minimo di materiali organici e'
pertanto pari al 100% (( Il limite minimo di rifiuti
organici derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70% )). L'entita' effettiva di rifiuti dovra' essere
dichiarata nell'ambito dell'allegato A e da apposita certificazione.
Eventuali ed ulteriori parametri, oltre a quelli previsti dalla normativa
vigente, potranno essere aggiunti in funzione dell'evoluzione delle
tecnologie e delle conoscenze di settore disponibili.
2. Materiale riciclato e categorie di prodotti.
Categorie di prodotti ammissibili alla iscrizione del repertorio del
riciclaggio.
Sono indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, i seguenti
prodotti realizzati utilizzando rifiuti organici derivanti dal
post-consumo iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:
Ammendante per ricarichi di sostanza organica per parchi e giardini;
Ammendante per la cura di aree verdi ricreative e sportive;
Ammendante per la costruzione del verde urbano;
Ammendante per la ricostituzione della copertura vegetale delle
discariche;
Ammendante per la ricostituzione della copertura vegetale negli interventi
di bonifica;
Ammendante per colture estensive;
Ammendante per colture protette;
Ammendante per colture in contenitore;
Ammendante per colture di pregio (orticole, fioricole, vivai, ecc.);
Ammendante per aiuole, aree spartitraffico;
Ammendante per particolari interventi paesaggistici (tetti verdi, barriere
fonoassorbenti, ecc.).
3. Metodologia di calcolo.
Nel settore degli ammendanti, con riferimento al termine quantitativo di
cui all'obbligo previsto dall'art. 3 comma 1 del decreto ministeriale 8
maggio 2003, n. 203, si fa riferimento alla quantita' totale annua della
categoria di materiali come definiti al precedente punto 1.
4. Obbligo.
L'obbligo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.
203, fermo restando quanto disposto dalla legge n. 748/1984 e successive
modificazioni rispetto agli standards qualitativi, si genera nel momento
in cui l'ACM e l'ACV, iscritti al repertorio del riciclaggio, presentino
contestualmente: medesimo uso, ancorche' con aspetto, caratteristiche o
ciclo produttivo diversi; prestazioni sostanzialmente conformi
all'utilizzo cui sono destinati; rispetto ad altri ammendanti, intendendo
con ammendante «qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od
organica, capace di modificare e migliorare le proprieta' e le
caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno»
(legge n. 748/1984).
5. Congruita' del prezzo.
La congruita' del prezzo degli ammendanti iscrivibili al repertorio del
riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a
quello relativo ai corrispondenti materiali che si vanno a sostituire.
6. Iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
Documentazione da produrre per l'iscrizione: Allegato A, debitamente
compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso
alla presente circolare; Relazione tecnica. La domanda deve essere
corredata da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al
materiale di cui e' richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento
alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici;
Perizia giurata. La perizia giurata deve documentare la percentuale di
materiali organici derivanti da raccolta differenziata presente nel
materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite
dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o
da ente terzo notificato. Puo' essere presentata un'unica perizia
comprendente anche piu' materiali riciclati da iscriversi al repertorio
del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno.
Altre informazioni utili. I soggetti interessati possono a loro
discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori
informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono
inserire nel repertorio del riciclaggio (per esempio possesso di marchi di
qualita', possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di
analoghi ammendanti realizzati con altri materiali, etc.). Invio della
domanda: la domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata
di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere
trasmessa con raccomandata a.r. a:
Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - Via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma. Roma, 22 marzo 2005 Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Allegato A
SCHEMA PER I MATERIALI
RICICLATI PER IL SETTORE DEGLI AMMENDANTI
All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica
decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147
Roma.
Ai sensi dell'art. 6 del
decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a
prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella
misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la societa/ditta....
con sede legale in.... cap........ via/piazza.... prov. ......... cod.
fisc. o partita IVA ........................., iscritta al registro delle
ditte esercenti attivita' di riciclo della prov. di .................. n.
... (eventuale), richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del
materiale riciclato
1. Nome commerciale del materiale (eventuale)....
2. Natura del materiale....
3. Codice europeo rifiuti con cui e' realizzato il materiale:.... ....
.... Classificazione merceolgica All. 1.C legge n. 784/1984 .... relativa
percentuale contenuta espressa in peso ...................%;
4. Capacita' produttiva annua ton .........................;
All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere consultato in
qualita' di tecnico il sig. ................... tel.
....................., e-mail .................................
Il tecnico .................................
Il legale rappresentante .................................
Data ..........................
N.B.: le modifiche
introdotte dalla circolare sotto riportata sono indicate in grassetto tra
parentesi tonde (( ... )).
|
|
1. Materiale riciclato
1.1. Definizione di
materiale riciclato
Materiale realizzato
utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso
imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.
Sono ascrivibili all'interno del repertorio del riciclaggio, a titolo di
esempio non esaustivo:
le basi lubrificanti ottenute da oli minerali usati aventi
caratteristiche chimico-fisiche conformi alle tabelle 3 del decreto
ministeriale n. 392 del 16 maggio 1996;
i bitumi ottenuti da oli minerali usati aventi caratteristiche
chimico-fisiche conformi alle tabelle 3 del decreto ministeriale n. 392
del 16 maggio 1996;
i combustibili ottenuti da oli minerali usati aventi caratteristiche
chimico-fisiche conformi alle tabelle 4 e 5 del decreto ministeriale n.
392 del 16 maggio 1996;
I materiali riciclati sono ottenuti attraverso processi di raffinazione
che comportano una separazione dei contaminanti contenuti in tali oli e
ne ristabiliscono le caratteristiche chimico-fisiche proprie dei
prodotti di prima raffinazione.
1.1.1. Limiti in peso di rifiuti presenti nel materiale riciclato.
La tecnologia impiegata per la produzione del materiale riciclato in
questo settore comporta la lavorazione di un materiale costituito al
100% di rifiuto (olio usato), il quale e' utilizzato per la produzione
del materiale riciclato.
L'impiego del 100% di oli usati dovra' essere dichiarata nell'ambito
dell'allegato A.
1.1.2. Limiti in peso imposti dalle tecnologie.
La tecnologia non impone alcun limite.
2. Manufatti o beni ottenuti con prodotto
riciclato
2.1. Definizione di manufatto o bene ottenuto con prodotto
riciclato.
Prodotto che presenti una prevalenza in peso di materiale riciclato.
La prevalenza in peso di materiale riciclato e' riferita al prodotto
stesso in funzione dei limiti in peso consentiti dalle tecnologie
impiegate e non alle quantita' di rifiuto in esso contenute.
2.2. Categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili
alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio Sono di seguito elencate
- - in maniera non esaustiva - - le categorie di prodotti per il settore
degli oli minerali usati che potranno essere integrate successivamente.
Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresi' indicati a titolo di
esempio e in maniera non esaustiva i beni e manufatti ottenuti da
materiali riciclati
iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:
oli lubrificanti per autotrazione:
oli Lubrificanti per motori a benzina e diesel per autovetture unigradi
e multigradi;
oli lubrificanti di primo riempimento per autovetture e autocarri;
oli lubrificanti motore per veicoli commerciali;
oli diesel multiuso;
oli per motori a due tempi (marini e non);
altri oli motore;
fluidi per trasmissioni automatiche (ATF);
oli lubrificanti industriali:
oli ingranaggi auto (per cambi differenziali);
oli ingranaggi industria;
oli per sistemi idraulici (HL, HM, HV, HG);
oli per sospensioni;
grassi auto;
grassi industria;
oli da tempra;
olio da taglio interi;
oli emulsionabili solubili;
protettivi antiruggine;
oli per turbine;
oli per trasformatori;
oli per lubrificazione generale;
oli diatermici;
oli distaccanti;
oli da processo;
oli bianchi tecnici (industria della gomma);
oli base senza specificazione (multiuso);
combustibili:
gasolio a specifica di legge;
altri combustibili a specifica di legge;
prodotti bituminosi:
guaine bituminose;
conglomerati bituminosi;
bitumi per rivestimento;
vernici bituminose.
3. Metodologia di calcolo
Il termine quantitativo per la definizione
dell'obbligo di cui all'art. 3 comma 1, del decreto ministeriale 8
maggio 2003, n. 203, per ciascuna categoria, fa riferimento al
quantitativo annuo di prodotti appartenenti alla medesima, acquistato da
ogni singolo soggetto obbligato, e documentato con idonea certificazione
del competente ufficio tecnico di Finanza per tutto il quantitativo
richiesto dal bando di gara riservato alle ditte qualificate.
4. Obbligo
L'obbligo di copertura del 30% del fabbisogno annuale di oli
lubrificanti finiti, combustibili e prodotti bituminosi appartenenti
alle categorie di prodotti di cui al punto 2.2, si genera se i prodotti
realizzati con materiale riciclato sono idonei all'uso a cui sono
destinati, ancorche' con caratteristiche, ciclo produttivo o
additivazione differente, e forniscano prestazioni conformi a quelle
degli analoghi prodotti realizzati con prodotti nuovi.
La reale copertura del 30% del fabbisogno da parte dell'Ente sara'
accertata dal riscontro dei certificati ufficio tecnico di Finanza del
punto precedente.
5. Congruita' del prezzo
La congruita' del prezzo dei prodotti realizzati impiegando
materiali riciclati iscrivibili al repertorio del riciclaggio, si
ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello
relativo ai corrispondenti prodotti realizzati con materiale vergine.
6. Iscrizione dei prodotti riciclati nel repertorio del riciclaggio.
Documentazione da produrre per l'iscrizione dei materiali riciclati:
1) allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai
materiali realizzati con i prodotti riciclati e accluso alla presente
circolare;
2) scheda tecnica del materiale riciclato.
La domanda deve essere corredata anche da una scheda tecnica tesa a
fornire informazioni relative al materiale di cui sia richiesta
l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle
possibili applicazioni ed altri dati tecnici;
3) Perizia giurata: la perizia giurata deve documentare la percentuale
di oli usati derivanti dal post-consumo utilizzati per la produzione del
materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite
dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato.
Puo' essere presentata un'unica perizia comprendente anche piu'
materiali riciclati da iscriversi al repertorio del riciclaggio, a
condizione che contenga le specifiche
di ciascuno in termini di contenuto di oli usati;
4) altre informazioni utili.
I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta
di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il
materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio del
Riciclaggio.
Documentazione da inviare per l'iscrizione di manufatti e beni
realizzati con materiale riciclato:
1) allegato B, debitamente compilato in base allo schema riservato ai
manufatti e beni realizzati con materiali riciclati e accluso alla
presente circolare;
2) relazione tecnica di progetto contenente:
codice del repertorio del riciclaggio del materiale riciclato contenuto
nel prodotto;
una descrizione del manufatto;
l'evidenziazione della percentuale di materiale riciclato;
il peso complessivo del bene o manufatto;
una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la
realizzazione del manufatto o del bene;
le caratteristiche prestazionali;
l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute,
qualita', cui e' soggetto il prodotto e certificazione del rispetto
delle medesime (scheda di sicurezza);
dichiarazione del rispetto del parametro di congruita' del prezzo, di
cui al punto 5 della presente;
3) perizia giurata: la perizia giurata deve documentare la percentuale
di oli usati derivanti dal post-consumo utilizzati per la produzione di
materiale riciclato utilizzato nel prodotto, sulla base di analisi di
processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore
professionalmente abilitato. Puo' essere presentata un'unica perizia
comprendente anche piu' prodotti da iscriversi al Repertorio del
Riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno in
termini di contenuto di oli usati.
4) altre informazioni utili: i soggetti interessati possono a loro
discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori
informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono
inserire nel repertorio del riciclaggio.
Invio della domanda: la domanda in originale e copia fotostatica
conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti
precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. al Gabinetto del
Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica
decreto ministeriale 9 ottobre 2003. -via Cristoforo Colombo, 44 -
-00147 Roma.
Roma, 31 gennaio 2006
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Allegato A
SCHEMA PER MATERIALI RICICLATI SETTORE DEGLI OLI MINERALI
Al Gabinetto del Ministro dell'ambiente
e tutela del territorio Commissione
tecnica decreto ministeriale 9 ottobre
2003 - via Cristoforo Colombo, 44- -
00147 Roma
Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinche' gli uffici
pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il
fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti
ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del
fabbisogno medesimo, la societa/ditta .... con sede legale in ....
c.a.p. ................... prov. ....................., via/piazza ....
codice fiscale o partita IVA .... Iscritta al registro delle ditte
esercenti attivita' di riciclo della prov. di
.............................. n. .......... (eventuale),
Richiede l'iscrizione al Repertorio del Riciclaggio del
MATERIALE RICICLATO
1. Nome commerciale del materiale (eventuale)
2. Natura del materiale
3. Codice europeo rifiuto con cui e' realizzato il prodotto e relativa
percentuale contenuta espressa in peso % .... ....
4. Capacita' produttiva annua in t/anno
5. All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere
consultato in qualita' di tecnico il sig. ....
6. Tel. ...., e-mail ................... @ ....; indichiamo quale
associazione di categoria di riferimento ...., nella persona del sig.
...., tel. ................................ e-mail .................. @
.... Il tecnico .... Il legale rappresentante ....
Data ....
Il legale rappresentante ....
Allegato B
SCHEMA PER PRODOTTI OTTENUTI CON MATERIALI RICICLATI SETTORE DEGLI OLI
MINERALI USATI
Al Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio -
Commissione Tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinche' gli uffici
pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il
fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti
ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del
fabbisogno medesimo, la societa/ditta .... con sede legale in ....
c.a.p. ................... prov. ............, via/piazza .... codice
fiscale o partita IVA .... Iscritta al registro delle ditte esercenti
attivita' di riciclo della prov. di ............................ n. ....
(eventuale),
richiede l'iscrizione al Repertorio del Riciclaggio del
MANUFATTO O BENE OTTENUTO CON MATERIALE
RICICLATO
1. Nome commerciale del manufatto o bene
prodotto (eventuale).
2. Codice Repertorio del Riciclaggio dei materiali riciclati utilizzati
e relativa percentuale in peso contenuta nel bene o manufatto, riferita
al peso totale del bene o manufatto.
Codice del Repertorio del
Riciclaggio %
....
....
....
....
....
....
3. Capacita' produttiva annua..... kg ......................... /mt
...................... /n. pezzi ....
4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere
consultato in qualita' di tecnico il sig. .... tel. ...., e-mail
................... @ .... indichiamo quale associazione di categoria di
riferimento .... nella persona del sig. .... tel.
................................ e-mail .................. @ ....
Il tecnico .... Il legale rappresentante ....
Si allega alla presente la relazione di progetto.
Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'art. 8, comma 3,
del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a
prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti
e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella
misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.
Il tecnico ....
Data ....
Il legale
rappresentante |