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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ed
IL MINISTRO DELLA SALUTE
sentito
IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI Visto
il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante norme relative
alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'art. 7, comma 5, che
demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissione
in discarica dei rifiuti;
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa
alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'allegato II;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome nella seduta del 25 luglio 2002; Decreta: Art.
1.
Decreta:
Art. 1
Criteri di
ammissibilita' dei rifiuti in discarica
1. Il presente decreto
stabilisce i criteri di ammissi-bilita' dei rifiuti in ciascuna categoria
di discarica cosi' come definite all'art. 4 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36.
2. Il produttore di rifiuti e' tenuto ad effettuare la caratterizzazione
di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente prodotti, che
consiste nella determi-nazione delle caratteristiche dei rifiuti,
realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno
smaltimento finale in condizioni di sicurezza.
3. La caratterizzazione di base e' a carico del produttore e deve essere
effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni
variazione significativa del processo che origina i rifiuti.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano
che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita' per una categoria
di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella
corrispondente categoria. La mancata conformita' ai criteri comporta l'inammissibilita'
dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilita' del
produttore, al loro gestore, spetta la responsabilita' di garantire che
le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette.
6. Il gestore e' tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di
cinque anni.
7. La verifica di conformita' deve essere effettuata dal gestore sulla
base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione ad ogni
variazione del processo di produzione del rifiuto e comunque almeno una
volta l'anno.
8. Per le partite di rifiuti non generati regolarmente, o quando si
sospetti una contaminazione, i rifiuti devono essere sottoposti a
specifiche analisi.
Art. 2
Impianti di discarica
per rifiuti inerti
1. Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 6, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 3 senza essere sottoposti ad
accertamento analitico, in quanto sono considerati gia' conformi ai
criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art.
2, lettera e) della direttiva 1999/31/CE ed ai criteri di ammissibilita';
b) i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a
test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme
alle concentrazioni fissate in tabella 1 del presente decreto;
non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle
indicate nella tabella 2.
2. E' vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che:
a) contengono o sono contaminati da sostanze classificate cancerogene di
classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di
classificazione, etichettatura e d'imballaggio di sostanze e preparati
pericolosi.
Sono ammissibili i rifiuti contenenti le sostanze previste dalla tabella
1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n.
471, alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed
industriale;
b) contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione
superiore a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto
ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale; c)
contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg; fino al 16 luglio 2005 sono
ammissibili i rifiuti contenenti PCB alle concentrazioni previste dalla
tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad
uso commerciale ed industriale;
d) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di
equivalenza di cui alla tabella 4 del presente decreto in concentrazioni
superiori 0,0001 mg/kg;
e) contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle
previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999
per i siti ad uso commerciale ed industriale.
3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2
possono essere disposte dall'autorita' competente qualora la provenienza
del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale
superamento dei limiti.
Tabella 1
Limiti di concentrazione nell'eluato "per
l'accettabilita' in discariche per rifiuti inerti
=====================================================================
Componente L/S=10 l/kg
mg/l
---------------------------------------------------------------------
As ........................ 0,05
Ba ........................ 2
Cd ........................ 0,004
Cr ........................ 0,05
Cu ........................ 0,2
Hg ........................ 0,001
Mo ........................ 0,05
Ni ........................ 0,04
Pb ........................ 0,05
Sb ........................ 0,006
Se ........................ 0,01
Zn ........................ 0,4
Cloruri ................... 80
Fluoruri .................. 1
Solfati ................... 100
Indice fenolo ............. 0,1
DOC ....................... 50
TDS* ...................... 400
* E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti
totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.
Tabella 2
Limiti di accettabilita' per i composti organici
in discariche per rifiuti inerti
=====================================================================
Parametri Valore
mg/kg
---------------------------------------------------------------------
TOC* .............................. 30000*
BTEX .............................. 6
Olio minerale (da C10 a C40) ...... 500**
* Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche
chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con
esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti
chimicamente inerti. Per i terreni l'autorita' competente puo'
accettare un valore limite piu' elevato, purche' si raggiunga il
valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).
** Fino al 16 luglio 2005 valgono i limiti per i parametri 91 e
92 previsti dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n.
471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.
Tabella 3
Rifiuti inerti per i quali e' consentito lo smaltimento in discarica
di rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione
=====================================================================
Codice |Descrizione |Restrizioni
=====================================================================
|Rifiuti derivanti dalla |
01 04 13|lavorazione della pietra |
---------------------------------------------------------------------
|Scarti di materiali in fibra |Solo se privi di leganti
10 11 03|a base di vetro |organici
---------------------------------------------------------------------
15 01 07|Imballaggi in vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 01|Cemento |demolizione *
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 02|Mattoni |demolizione *
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 03|Mattonelle e ceramiche |demolizione *
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
|Miscugli di cemento, mattoni,|selezionati da costruzione e
17 01 07|mattonelle e ceramiche |demolizione *
---------------------------------------------------------------------
17 02 02|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Esclusi i primi 30 cm di
| |suolo, la torba e purche' non
| |provenienti da siti
17 05 04|Terre e rocce |contaminati
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
|Rifiuti misti dell'attivita' |selezionati da costruzione e
17 09 04|di costruzione e demolizione |demolizione *
---------------------------------------------------------------------
19 12 05|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente vetro proveniente da
20 01 02|Vetro |raccolta differenziata
---------------------------------------------------------------------
| |Solo rifiuti di giardini e
| |parchi; eccetto terra vegetale
20 02 02|Terre e rocce |e torba
* Rifiuti selezionati prodotti dalla costruzione e dalla
demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi
di materiali (come metalli, plastica, terra, sostanze organiche,
legno, gomma, ecc.). L'origine dei rifiuti deve essere nota.
Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione
provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose
inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi
adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio
e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera,
a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita
fosse contaminata in misura significativa.
Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione
provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali
contenenti sostanze pericolose in quantita' notevole.
4. Quando si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o
perche' se ne conosce l'origine), anche i rifiuti alla tabella 3
devono essere sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i
rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o
sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche eccetera
in quantita' tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale
da giustificare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad
una categorie diversa, essi non possono essere ammessi in una
discarica per rifiuti inerti.
Tabella 4
Fattori di equivalenza per le diossine
e i dibenzofurani (riferimento 471)
=====================================================================
| |Fattore di equivalenza
=====================================================================
|Tetraclorodibenzodiossina |
2, 3, 7, 8 |(TCDD) | 1
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzodieossina|
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDD) | 0,5
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 4, 7, 8 |(HxCDD) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 7, 8, 9 |(HxCDD) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 6, 7, 8 |(HxCDD) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDD) | 0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzodiossina |
|(OCDD) | 0,001
---------------------------------------------------------------------
|Tetraclorodibenzofurano |
2, 3, 7, 8 |(TCDF) | 0,01
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano |
2, 3, 4, 7, 8 |(PeCDF) | 0,5
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDF) | 0,05
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 7, 8 |(HxCDF) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 7, 8, 9 |(HxCDF) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 6, 7, 8 |(HxCDF) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
2, 3, 4, 6, 7, 8 |(HxCDF) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDF) | 0,01
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9|(HpCDF) | 0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzofurano |
|(OCDF) | 0,001
Art. 3
Impianti di discarica
per rifiuti non pericolosi
1. Nelle discariche per
rifiuti non pericolosi sono smaltiti, senza caratterizzazione analitica,
i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, classificati come non pericolosi nel
capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti e sottoposti a trattamento,
le porzioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e
gli stessi rifiuti non pericolosi di altra origine ma di analoga
composizione;
b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute,
sentito il parere della Conferenza Stato-regioni.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nelle discariche per rifiuti
non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una
concentrazione di sostanza secca non inferiore a 25% e che, sottoposti a
test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme
alle concentrazioni fissate in tabella 5. 3. Fatto salvo quanto previsto
all'art. 6, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono altresi'
smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi che:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2 presentano un
eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;
b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale non superiore al
5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado
di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e
polimeri od altri composti non biodegradabili;
c) il pH sia non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non
inferiore al 25%;
d) tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti
non pericolosi biodegradabili.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, in discarica per rifiuti non
pericolosi, e' vietato il conferimento di rifiuti che:
a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg; b) contengono diossine o
furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4
in concentrazioni superiori 0,002 mg/kg;
c) contengono altre sostanze classificate cance-rogene di classe 1 e 2 ai
sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura
d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi (con esclusione del-l'amianto)
in concentrazione superiore a 1/10 delle rispettive concentrazioni limite
riportate all'art. 2 della decisione della Commissione 532/2000/CE e
successive modifiche e integrazioni, con una sommatoria massima per tutti
i diversi composti pari allo 0,1%. 5. Possono essere inoltre smaltiti in
discarica per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente
dalla loro classificazione, come pericolosi o non pericolosi. Il deposito
dei rifiuti contenente fibre minerali artificiali deve avvenire
direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed
esclusivamente dedicate e deve essere effettuata in modo tale da evitare
la frantumazione dei materiali. Dette celle andranno realizzate con gli
stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle
devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la
realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da
consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione
dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di
conferimento dovra' essere assicurata la ricopertura del rifiuto con
materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi
alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire
un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione
dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad
impedire contatto tra rifiuti e persone;
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono
essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi
biodegradabili. I valori limite per il carbonio organico totale (TOC) si
applicano ai rifiuti collocati in discarica insieme a materiali a base di
gesso;
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o
resinoidi in conformita' con l'art. 6, lettera c), punto iii) della
direttiva 1999/31/CE senza essere sottoposti a prove.
Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti
indicati all'allegato l. In questo caso le prescrizioni stabilite
nell'allegato 1, punti 3.2 e 3.3 della direttiva 1999/31/CE possono
essere ridotte dall'autorita' competente.
Tabella 5
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita'
in discariche per rifiuti non pericolosi
=====================================================================
Elemento o composto L/S =101/kg
mg/l
---------------------------------------------------------------------
As ............................. 0,2
Ba ............................. 10
Cd ............................. 0,02
Cr totale ...................... 1
Cu ............................. 5
Hg ............................. 0,005
Mo ............................. 1
Ni ............................. 1
Pb ............................. 1
Sb ............................. 0,07
Se ............................. 0,05
Zn ............................. 5
Cloruri ........................ 1500
Fluoruri ....................... 15
Cianuri ........................ 0,5
Solventi organici aromatici* ... 0,4
Solventi organici azotati* ..... 0,2
Solventi organici clorurati* ... 2
Pesticidi totali non fosforati* 0,05
Pesticidi totali fosforati* .... 0,1
Solfati ........................ 2000
DOC ............................ 80
TDS** .......................... 6000
* Si veda quanto indicato al comma 6.
** E' possibile servirsi dei valori per il TDS (totale di solidi
disciolti) in alternativa ai valori per solfato e per il cloruro.
6. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 4
e quelli indicati con l'asterisco nella tabella 5 possono essere
disposte dall'autorita' competente qualora la provenienza del rifiuto
possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei
limiti.
Art. 4
Discariche per rifiuti
pericolosi
1. Fatto salvo quanto
previsto all'art. 6, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono
smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) sottoposti a test di cessione di cui allegato 2 presentano un eluato
conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;
b) PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in
concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
c) diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui
alla tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;
d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere
inferiore al 25%;
e) il TOC non deve essere superiore al 6% con riferimento alle sostanze
organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente,
con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non
biodegradabili.
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita'
in discariche per rifiuti pericolosi
=====================================================================
Componenti L/S =101/kg
mg/l
---------------------------------------------------------------------
2,5
30 Cd 0,2 Crtotale .................. 7
Cu .................................. 10
Hg .................................. 0,05
Mo .................................. 3
Ni .................................. 4
Pb .................................. 5
Sb .................................. 0,5
Se .................................. 0,7
Zn .................................. 5
Cloruri ............................. 2500
Fluoruri ............................ 50
Solventi organici aromatici* ........ 4
Solventi organici azotati* .......... 2
Solventi organici clorurati* ........ 20
Pesticidi totali non fosforati* ..... 0,5
Pesticidi totali fosforati* ......... 1
Cianuri ............................. 5
Solfato ............................. 5000
DOC ................................. 100
TDS** ............................... 10000
* Vedi nota al comma 2.
** E' possibile servirsi dei valori per il TDS (totale di solidi
disciolti) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.
2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1,
lettere b) e c) e quelli indicati con l'asterisco nella tabella 6
possono essere disposte dall'autorita' competente qualora la
provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un
eventuale superamento dei limiti.
Art. 5
Criteri di
ammissibilita' per il deposito sotterraneo
1. Sono idonei allo
stoccaggio sotterraneo i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e
pericolosi ad esclusione di quelli indicati al comma 2.
2. Non possono essere collocati in un deposito sotterraneo i rifiuti che
possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o
biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi:
a) i rifiuti elencati all'art. 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36;
b) l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo
stoccaggio e subire quindi un cambiamento di volume, la generazione i
rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a contatto con di
sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi o qualunque altra
reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa
e/o per l'integrita' della barriera;
c) i rifiuti biodegradabili;
d) i rifiuti dall'odore pungente;
e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o
esplosiva, e in particolare i rifiuti che provocano concentrazioni di gas
tossici per le pressioni parziali dei componenti o che in condizioni di
saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori del 10%
alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosivita';
f) i rifiuti con un'insufficiente stabilita' tenuto conto delle
condizioni geomeccaniche;
g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle
condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti
volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non
identificate.
3. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco
devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilita'; i
differenti gruppi di compatibilita' devono essere fisicamente separati
nella fase di stoccaggio.
Art. 6
Deroghe
1. Sono ammessi valori
limite piu' elevati per i parametri specifici elencati agli articoli 2, 3
e 4 del presente decreto qualora:
a) sia effettuata una valutazione di rischio che dimostri che non
esistono pericoli per l'ambiente;
b) l'autorita' competente per territorio conceda un'autorizzazione con
decisione presa caso per caso per la singola discarica;
c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino di
piu' del triplo quelli specificati per la corrispondente categoria di
discarica.
2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale l'autorita'
competente puo' stabilire limiti piu' elevati coerenti con tali
concentrazioni.
Roma, 13 marzo 2003
Il Ministro dell'ambiente
della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della attivita' produttive
Marzano
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei
conti il 17 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 162
Allegato 1
AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI
DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO
1.1 - Principi. I rifiuti
di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti
tipologie di discarica:
a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella
monodedicata per i rifiuti individuati dal codice CER 17 06 05; per le
altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purche' sottoposti a
processi di trattamento di cui alla tabella 1.1 e con valori conformi
alla tabella 1.2, verificati con periodicita' stabilita dall'autorita'
competente presso l'impianto di trattamento. I rifiuti sottoposti a
trattamento termico con modificazione della struttura cristallina per i
quali venga verificato presso l'impianto di trattamento, con periodicita'
stabilita dall'autorita' competente, che non contengono piu' amianto in
quantita' misurabile con le tecnologie analitiche correnti, non sono
soggetti ai criteri di cui alla tabella 1.2 Non e' considerato
trattamento di cui a detta tabella 1.1, il confezionamento in contenitori
rigidi o flessibili, di cui al decreto del Ministro della sanita' del 6
settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20
settembre 1994; capitolo 5, commi 6 e 7, e successive integrazioni ai
sensi dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo
1992, n. 257.
Tabella 1.1: Processi di
trattamento per rifiuti contenenti amianto finalizzati al contenimento
del potenziale inquinante.
Stabilizzazione -
solidificazione in matrici stabili e non reattive Incapsulamento
Trattamento con modificazione della struttura cristallina
Tabella 1.2: Criteri di
ammissibilita' a discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti
contenenti amianto trattati.
=====================================================================
Parametri | Valori
=====================================================================
Contenuto di amianto (% in peso) |= o < 30
Densita' apparente (g/cm3) |> 2
Densita' relativa (%) |> 50
Indice di rilascio |< 0.6
Oltre ai criteri e
requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non
pericolosi, per il conferimento di rifiuti di amianto o contenenti
amianto nelle discariche individuate alle precedenti lettere a) e b)
devono essere rispettati modalita' e criteri di deposito, dotazione di
attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla
contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo punto 1.2. Il
presente allegato dovra' essere aggiornato sulla base dei disciplinari
tecnici che verranno predisposti dalla Commissione per la valutazione dei
rischi ambientali e sanitari connessi all'impiego dell'amianto istituita
con l'art. 4 della legge n. 257/1992.
1.2 Modalita' e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto.
Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente
all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente
dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la
frantumazione dei materiali. Le celle devono essere coltivate ricorrendo
a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono
essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza
causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto. Per evitare la
dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con
materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di
compattaggio e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente
irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere
consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei
materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la
dispersione di fibre. Nella discarica o nell'area non devono essere
svolte attivita', quali le perforazioni, che possono provocare una
dispersione di fibre. Deve essere predisposta e conservata una mappa
indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno
della discarica o dell'area. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la
chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto tra
rifiuti e persone. Nella normale conduzione delle discariche dove possono
essere smaltiti rifiuti contenenti amianto il personale adotta i criteri
di protezione di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e
successive modificazioni e norme tecniche derivate.
Allegato 2
CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI
RIFIUTI
2.1 - Metodo di
campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile. Il
campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla successiva
analisi deve essere effettuato tenendo conto della composizione
merceologica, secondo il metodo di campionamento ed analisi IRSA, CNR,
NORMA CII-UNI 9246. Secondo quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/CE,
art. 2, lettera m), dovranno essere considerati fra i rifiuti urbani
biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il
cartone, i pannolini e gli assorbenti.
2.2 - Analisi degli eluati e dei rifiuti. Il campionamento dei rifiuti ai
fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato
in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri,
le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802
"Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento
manuale e preparazione ed analisi degli eluati". Con successivo
proprio decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministero della salute e il Ministero per le attivita'
produttive vengono definite:
1) le modalita' di campionamento finalizzate ad ottenere un campione
rappresentativo per specifiche tipologie di rifiuto;
2) il metodo ufficiale per la determinazione della frazione organica
biodegradabile del rifiuto. Per le determinazioni analitiche devono
essere adottati metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o
internazionale. Le prove di cessione per i parametri previsti dalle
tabelle 1, 6 e 7 devono essere effettuate secondo la metodica per i
rifiuti granulari di cui all'Appendice B della norma UNI 10802. Le
analisi degli eluati per i parametri previsti dalla norma UNI 10802,
devono essere effettuate secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli
standard dell'Appendice B alla norma per rifiuti granulari.
2.3 - Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto. Per le
discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le
analisi dovranno essere integrate come segue.
2.3.1 - Analisi del rifiuto. Il contenuto di amianto in peso deve essere
determinato analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche
quantitative previste dal citato decreto del Ministro della sanita' del 6
settembre 1994, la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul
rifiuto dopo il trattamento, sara' ridotta dall'effetto diluizione della
matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale. La densita'
apparente e' determinata secondo le normali procedure di laboratorio
standardizzate, con utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia
idrostatica, picnometro). La densita' assoluta e' determinata come media
pesata delle densita' assolute dei singoli componenti utilizzati nelle
operazioni di trattamento dei rifiuti contenti amianto e presenti nel
materiale finale. La densita' relativa e' calcolata come rapporto tra la
densita' apparente e la densita' assoluta.
L'indice di rilascio I.R. e' definito come: I.R. = frazione ponderale di
amianto/densita' relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la %
in peso di amianto/100) L'indice di rilascio deve essere misurato sul
rifiuto trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di
compattezza e solidita'. La prova deve essere eseguita su campioni, privi
di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore
a 1 kg. La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita
secondo le modalita' indicate nel piano di sorveglianza e controllo.
2.3.2 - Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto. Vanno
adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di
fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle analisi deve far
riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel citato decreto del
Ministro della sanita' del 6 settembre 1994.
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