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MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18/11/2003) |
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Testo in vigore dal: 18-11-2003 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Emana Art. 1 Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi 1. La sistemazione in
sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di
combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli
rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli
impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel
rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana
e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995,
e' effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa militare di
proprieta' dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche
geomorfologiche del terreno, e' individuato nel territorio del comune di
Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Art. 2 Attuazione degli interventi 1. Per l'attuazione di
tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del
Deposito nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un
Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente,
provvede: a) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo
1; b) alla messa in sicurezza, d'intesa con il Ministero dell'interno e
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti
radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le
relative licenze; c) all'approvazione del piano economico finanziario che
indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi
derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e
della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono
essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la
realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato
all'articolo 1, comma 4; d) all'affidamento degli incarichi di
progettazione del Deposito nazionale; e) alle procedure espropriative; f)
all'approvazione dei progetti; g) all'affidamento dei lavori di
costruzione del Deposito nazionale. Art. 3 Allocazione dei rifiuti radioattivi 1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi e' effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonche' la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, puo' essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza. Art. 4 Misure compensative e informazione 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario
straordinario e sentita la regione interessata, sono stabilite le misure
di intervento territoriale, anche di carattere finanziario, atte a
compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del
Deposito nazionale, con particolare riferimento al comune sede del
Deposito stesso. Art. 5 Disposizioni di carattere finanziario 1. Per l'avvio delle
iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per
l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento
territoriale e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di
2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 14 novembre 2003 Il Presidente del Senato
della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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