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MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DELIBERAZIONE 12 maggio 2003
Modifiche alla deliberazione 27
settembre 2000 recante i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia
giurata, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma
3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.
(Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 18/7/2003)
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IL COMITATO NAZIONALE
dell'albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti
Visto il decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di
organizzazione e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo;
Visto,
in particolare, l'art. 12, comma 3, lettera a), del medesimo decreto 28
aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese di trasporto dei
rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione all'albo con
attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un
chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita'
dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
Visto, altresi', l'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto 28 aprile
1998, n. 406, il quale attribuisce al comitato nazionale dell'Albo il
compito di fissare i contenuti della predetta attestazione;
Vista la
propria deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/CN/ALBO recante i
contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneita'
dei mezzi di trasporto;
Considerato che le associazioni di categoria
degli operatori economici hanno richiesto di precisare che i veicoli
classificati trattori stradali ai sensi dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni
non devono essere sottoposti a perizia giurata in quanto veicoli
destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi e,
pertanto, non atti al carico dei rifiuti;
Ritenuto di accogliere le
suddette richieste considerato anche che i citati veicoli, ai fini
dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza per la
circolazione, sono sottoposti a revisione periodica ai sensi dell'art. 80
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e
integrazioni;
Ritenuto, pertanto, di integrare la suddetta deliberazione
27 settembre 2000, prot. n. 004/CN/ALBO;
Delibera:
Art. 1
Al comma 3
dell'art. 1 della deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/CN/ALBO,
e' aggiunto il seguente comma: «4. L'attestazione a mezzo di perizia
giurata dell'idoneita' dei mezzi di trasporto non e' dovuta per i veicoli
classificati trattori stradali ai sensi dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni».
Roma, 12 maggio 2003
Il presidente: Laraia
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