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IL COMITATO NAZIONALE
dell'albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti
Visto l'art. 30 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in appresso denominato
Albo, e, in particolare, l'art. 6;
Vista la propria deliberazione 26 febbraio 2003, prot. n. 02/CN/ALBO,
recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che
trasportano i rifiuti per ferrovia;
Ritenuto di approvare gli schemi dei provvedimenti d'iscrizione all'Albo
relativi alle suddette imprese;
Delibera:
Art. 1
1. Lo schema di
provvedimento d'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, delle
imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia e' approvato nella forma
di cui all'allegato A.
2. Lo schema di provvedimento d'iscrizione all'Albo, con procedura
semplificata, delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia e'
approvato nella forma di cui all'allegato B.
Roma, 19 marzo 2003
Il presidente: Laraia
Il segretario: Onori
Delibera:
Art. 1
Domanda d'iscrizione
all'albo
1. Il modello di domanda
d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione all'Albo riguardante le
imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia e' approvato
nella forma di cui all'allegato "A".
2. I fogli notizie previsti dall'art. 12, comma 2), lettera e), del
decreto 28 aprile 1998, n. 406, relativi alla domanda d'iscrizione
all'Albo delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia
sono approvati nella forma di cui all'allegato "B".
Roma, 19 marzo 2003
Il presidente: Laraia
Il segretario: Onori
Allegato A
Allegato A (Art. 1, comma 1)
TRASPORTO FERROVIARIO
BOZZA DI PROVVEDIMENTO D'ISCRIZIONE AI SENSI DEL D.M. n. 406/98
PROCEDURA ORDINARIA D'ISCRIZIONE
ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Numero d'iscrizione ....................
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DEL ....
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Visto l'art. 30 decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art.
6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
gennaio 1997, n. 1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalita' di
prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte
delle imprese che effettuano l'attivita' di trasporto dei rifiuti;
Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 26 febbraio 2003,
prot. n. 02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione
all'Albo delle imprese che trasportano rifiuti per ferrovia;
Vista la deliberazione della sezione regionale .................... in
data .........................., con la quale e' stata accolta la domanda
d'iscrizione all'Albo nella categorie/classi dell'impresa
.....................;
Vista la deliberazione della sezione regionale in data con la quale sono
state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza
fidejussoria assicurativa (fidejussione bancaria) prestate da
.......................... per l'importo di ..........................;
Dispone:
Art. 1
Iscrizione
La
.......................... con sede in .......................... e
iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto dei rifiuti per
ferrovia nelle categorie/classi ..........................
Art. 2
Legale/i
rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i
Art. 3
Prescrizioni
L'impresa ferroviaria di
trasporto e' tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia
autentica del presente provvedimento d'iscrizione. Copia autentica del
medesimo provvedimento di iscrizione dovra' essere, altresi', conservata
ed esibita, ove richiesta dalle autorita' addette al controllo, presso la
sede legale dell'impresa.
2. L'attivita' di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997 e delle relative
norme regolamentari e tecniche; in particolare il formulario di
identificazione di cui all'art. 15 deve, durante il trasporto, essere
allegato alla lettera di vettura.
3. Il trasporto dei rifiuti classificati come merci pericolose ai fini
del trasporto e' soggetto alla vigente disciplina del trasporto delle
merci pericolose per ferrovia (RID). In attesa delle specifiche norme
regolamentari e tecniche da adottarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2,
lettera i), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 il trasporto
dei rifiuti non classificati come merci pericolose deve, oltre a quanto
previsto nei paragrafi successivi, avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia di trasporto delle merci per ferrovia.
4. I carri e i contenitori adibiti al trasporto di rifiuti non possono
trasportare prodotti alimentari.
5. E' fatto obbligo all'impresa ferroviaria di trasporto di accertarsi
che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del
decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Qualora i rifiuti non vengano ritirati alla stazione ferroviaria
d'arrivo, l'impresa deve darne immediata comunicazione al
produttore/detentore dei rifiuti con richiesta di pronto intervento per
il ritiro. In assenza di tale intervento, l'impresa ferroviaria provvede
alla comunicazione all'amministrazione provinciale territorialmente
competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti atti ad evitare le
gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla permanenza nella stazione
dei rifiuti medesimi. Nel caso in cui i rifiuti non vengano ritirati,
malgrado la comunicazione effettuata al produttore/detentore, l'impresa
ferroviaria, tenuto anche conto del periodo massimo durante il quale i
rifiuti possono essere trattenuti nella stazione senza pericoli per l'incolumitapubblica
e per l'ambiente, li rispedisce al produttore/detentore a spese di
quest'ultimo. In ogni caso, il tempo intercorrente tra la spedizione e la
riconsegna non puo' superare il tempo massimo di sicurezza indicato al
successivo punto 12.
7. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le
prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la
gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle
norme di tutela sanitaria e ambientale.
8. I rifiuti in colli devono essere trasportati in imballaggi rispondenti
ai seguenti requisiti:
a) gli imballaggi devono essere costruiti e chiusi in modo da evitare
comunque, quando il collo sia pronto per la spedizione, ogni dispersione
del suo contenuto che possa avvenire nelle normali condizioni di
trasporto a causa di spostamenti dei colli, di vibrazioni, di cambiamenti
di temperatura, umidita' e pressione, o per qualsiasi altra causa;
b) le parti degli imballaggi che sono a contatto con i rifiuti non devono
essere alterate da questi per azione chimica, meccanica o per qualsiasi
altra causa; dette parti devono essere munite, se del caso, di un
rivestimento interno appropriato o devono aver subito un adeguato
trattamento. Le parti di tali imballaggi devono essere costituite da
materiali non suscettibili di interagire con il loro contenuto, di
formare sostanze pericolose o di indebolire comunque le capacita' di
resistenza chimica e meccanica degli imballaggi stessi;
c) quando gli imballaggi contengono rifiuti liquidi essi devono
presentare un livello di riempimento sufficiente a garantire che non si
verifichi dispersione di liquido, ne' deformazioni permanenti a seguito
di eventuali dilatazioni dei rifiuti suddetti per effetto delle
temperature che si possono raggiungere durante il trasporto;
d) nel caso di imballaggi combinati, gli imballaggi interni devono essere
collocati in quelli esterni in modo da evitare, nelle normali condizioni
di trasporto, il loro spostamento reciproco, evitando comunque la loro
rottura, perforazione o dispersione del contenuto nell'imballaggio
esterno. Gli imballaggi interni fragili, suscettibili di rompersi o
perforarsi, quali quelli di vetro, porcellana o gres o di alcune materie
plastiche e simili, devono essere sistemati in quelli esterni con
interposizione di materiale d'imbottitura le cui caratteristiche devono
essere tali che una qualsiasi perdita del contenuto dei suddetti
imballaggi interni non alteri in maniera significativa le proprieta'
protettrici del materiale medesimo e/o quelle dell'imballaggio esterno;
e) in un imballaggio esterno non possono essere contenuti imballaggi
interni che contengano, a loro volta, rifiuti diversi suscettivi ad
interagire fra loro provocando una o piu' delle seguenti situazioni di
pericolo: una combustione e/o un forte sviluppo di calore; uno sviluppo
di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti; la formazione di
sostanze corrosive; la formazione di sostanze chimicamente instabili;
f) nel caso in cui in un imballaggio si possano comunque sviluppare
aumenti di pressione per lo sviluppo di gas da parte dei rifiuti
contenuti, l'imballaggio stesso puo' essere munito di uno sfiato purche'
il gas emesso non generi alcun pericolo per la sua tossicita',
infiammabilita', volume sviluppato, ecc. Lo sfiato deve evitare perdite
di liquido o penetrazione di sostanze estranee durante un trasporto
effettuato in normali condizioni;
g) prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni imballaggio
deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione o da altri
danni visibili.
9. Il trasporto ferroviario dei rifiuti pericolosi che non sono
individuati come merci pericolose ai sensi della normativa RID deve
essere effettuato in unita' di carico (carri cisterna, contenitori e
casse mobili) rispondenti ai requisiti e alle caratteristiche di cui alle
fiches UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) 573, 590, 591,
592-2, 592-3, 592-4.
10. Il trasporto alla rinfusa di rifiuti deve essere effettuato con
unita' di carico in buono stato di manutenzione e comunque tale che sia
impedita la perdita ed il rilascio all'esterno dei rifiuti e/o dei
percolati durante le normali condizioni di trasporto. In particolare, le
unita' di carico devono: essere prive di difetti importanti che
interessino gli elementi strutturali; non avere carrozzerie deteriorate
qualunque sia il materiale di costruzione. Non sono considerati
deterioramento la normale usura, compresa l'ossidazione, la presenza di
tracce di urto e di scalfitture, e/o altri danneggiamenti tali da non
inficiare l'uso delle carrozzerie medesime.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n.
22/1997, e' vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso carro di
tipologie di rifiuti suscettivi a interagire fra loro provocando una o
piu' delle seguenti situazioni di pericolo:
1) una combustione e/o un forte sviluppo di calore;
2) uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti;
3) la formazione di sostanze corrosive; 4) la formazione di sostanze
chimicamente instabili.
12. Sui colli che contengono i rifiuti deve essere apposta una etichetta
inamovibile indicante, in modo facilmente leggibile, il produttore o il
detentore, il codice dell'elenco europeo, lo stato fisico e il
quantitativo dei rifiuti, le caratteristiche di pericolosita' di cui al
decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, il periodo massimo nel quale
i rifiuti possono essere contenuti nel collo senza arrecare pericolo per
l'incolumita' pubblica e per l'ambiente. Tale etichetta deve essere unita
ai documenti di viaggio, anche nel caso di trasporto alla rinfusa.
13. Sulle unita' di carico e sui colli nei quali sono contenuti rifiuti
classificati pericolosi ai sensi della decisione comunitaria 2000/532/CE
e sue modifiche, deve essere apposta un'etichetta o un marchio, a fondo
giallo di cm 15\times 15, recante in nero la lettera R, alta cm 10, larga
cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Un'etichetta o marchio di almeno
di almeno cm 25\times 25 con la lettera R, alta cm 20, larga cm 15, con
larghezza del segno di cm 3 deve altresi' essere apposto sulle fiancate
dell'unita' di carico. Se le dimensioni del collo lo richiedono, le
etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben
visibili.
Resta salvo l'obbligo di apporre le etichette ed i pannelli previsti
dalla vigente normativa sul trasporto di merci pericolose.
14. Il presente provvedimento e' rilasciato esclusivamente ai fini e per
gli effetti del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed
integrazioni.
Resta fermo l'obbligo dell'impresa ferroviaria di trasporto di osservare
e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni
applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di
igiene, di ambiente e di trasporto ferroviario, che si intendono qui
espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validita' e
l'efficacia dell'iscrizione. Il presidente
Allegato B
(Art. 1, comma 2)
TRASPORTO FERROVIARIO
BOZZA DI PROVVEDIMENTO D'ISCRIZIONE AI SENSI DEL D.M. n. 406/1998
PROCEDURA SEMPLIFICA TA D'ISCRIZIONE
Art. 30, commi 16 e 16-bis, d.lgs. 22/1997 e art. 13 decreto ministeriale
n. 406/1998
ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Iscrizione n. ....................
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DEL ..............
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Visto l'art. 30 decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni
e, in particolare, il comma 16 che disciplina l'iscrizione delle imprese
che effettuano l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti
individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo medesimo
"previa comunicazione di inizio di attivita'";
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed, in particolare,
l'art. 6, comma 2, lettera c), e l'art. 13, che disciplinano la procedura
semplificata d'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo
effettivo e oggettivo;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 26 febbraio 2003,
prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo
delle imprese che trasportano rifiuti per ferrovia;
Vista la comunicazione di inizio di attivita' in data ...... dell'impresa
......, con sede in ...... registrata al numero di protocollo ......;
Verificato che la comunicazione di inizio di attivita' e' conforme alla
suddetta deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo ed e' corredata
da tutta/la documentazione dovuta e, pertanto, puo' essere disposta
l'iscrizione dell'impresa all'Albo, salva la verifica dei presupposti e
dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 30, commi 16 e 16-bis del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 13 del decreto 28
aprile 1998, n. 406;
Dispone:
Art. 1
Iscrizione
La ............ con sede
in ...... e' iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto dei
rifiuti nelle seguenti categorie/classi:
Categoria 2 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati
ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo), classe ......
Categoria 3 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai
sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo), classe ......
Art. 2
Legale/i
rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i
Art. 3
Prescrizioni
L'impresa ferroviaria di
trasporto e' tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia
autentica del presente provvedimento d'iscrizione. Copia autentica del
medesimo provvedimento di iscrizione dovra' essere, altresi', conservata
ed esibita, ove richiesta dalle autorita' addette al controllo, presso la
sede legale dell'impresa.
2. L'attivita' di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997 e delle relative
norme regolamentari e tecniche, in particolare il formulario di
identificazione di cui all'art. 15 deve, durante il trasporto, essere
allegato alla lettera di vettura.
3. Il trasporto dei rifiuti classificati come merci pericolose ai fini
del trasporto e' soggetto alla vigente disciplina del trasporto delle
merci pericolose per ferrovia (RID). In attesa delle specifiche norme
regolamentari e tecniche da adottarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2,
lettera i), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasporto dei
rifiuti non classificati come merci pericolose deve, oltre a quanto nei
paragrafi successivi, avvenire nel rispetto della vigente normativa in
materia di trasporto delle merci per ferrovia.
4. I carri e i contenitori adibiti al trasporto di rifiuti non possono
trasportare prodotti alimentari.
5. E' fatto obbligo all'impresa ferroviaria di trasporto di accertarsi
che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del
decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Qualora i rifiuti non vengano ritirati alla stazione ferroviaria
d'arrivo, l'impresa deve darne immediata comunicazione al
produttore/detentore dei rifiuti con richiesta di pronto intervento per
il ritiro. In assenza di tale intervento, l'impresa ferroviaria provvede
alla comunicazione all'amministrazione provinciale territorialmente
competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti atti ad evitare le
gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla permanenza nella stazione
dei rifiuti medesimi. Nel caso in cui i rifiuti non vengano ritirati,
malgrado la comunicazione effettuata al produttore/detentore, l'impresa
ferroviaria, tenuto anche conto del periodo massimo durante il quale i
rifiuti possono essere trattenuti nella stazione senza pericoli per l'incolumita'
pubblica e per l'ambiente, li rispedisce al produttore/detentore a spese
di quest'ultimo. In ogni caso, il tempo intercorrente tra la spedizione e
la riconsegna non puo' superare il tempo massimo di sicurezza indicato al
successivo punto 12.
7. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le
prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la
gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle
norme di tutela sanitaria e ambientale.
8. I rifiuti in colli devono essere trasportati in imballaggi rispondenti
ai seguenti requisiti:
a) gli imballaggi devono essere costruiti e chiusi in modo da evitare
comunque, quando il collo sia pronto per la spedizione, ogni dispersione
del suo contenuto che possa avvenire nelle normali condizioni di
trasporto a causa di spostamenti dei colli, di vibrazioni, di cambiamenti
di temperatura, umidita' e pressione, o per qualsiasi altra causa;
b) le parti degli imballaggi che sono a contatto con i rifiuti non devono
essere alterate da questi per azione chimica, meccanica o per qualsiasi
altra causa; dette parti devono essere munite, se del caso, di un
rivestimento interno appropriato o devono aver subito un adeguato
trattamento. Le parti di tali imballaggi devono essere costituite da
materiali non suscettibili di interagire con il loro contenuto, di
formare sostanze pericolose o di indebolire comunque le capacita' di
resistenza chimica e meccanica degli imballaggi stessi;
c) quando gli imballaggi contengono rifiuti liquidi essi devono
presentare un livello di riempimento sufficiente a garantire che non si
verifichi dispersione di liquido, ne' deformazioni permanenti a seguito
di eventuali dilatazioni dei rifiuti suddetti per effetto delle
temperature che si possono raggiungere durante il trasporto;
d) nel caso di imballaggi combinati, gli imballaggi interni devono essere
collocati in quelli esterni in modo da evitare, nelle normali condizioni
di trasporto, il loro spostamento reciproco, evitando comunque la loro
rottura, perforazione o dispersione del contenuto nell'imballaggio
esterno. Gli imballaggi interni fragili, suscettibili di rompersi o
perforarsi, quali quelli di vetro, porcellana o gres o di alcune materie
plastiche e simili, devono essere sistemati in quelli esterni con
interposizione di materiale d'imbottitura le cui caratteristiche devono
essere tali che una qualsiasi del contenuto dei suddetti imballaggi
interni non alteri in maniera significativa le proprieta' protettrici del
materiale medesimo e/o quelle dell'imballaggio esterno;
e) in un imballaggio esterno non possono essere contenuti imballaggi
interni che contengano, a loro volta, rifiuti diversi suscettivi ad
interagire fra loro provocando una o piu' delle seguenti situazioni di
pericolo: una combustione e/o un forte sviluppo di calore; uno sviluppo
di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti; la formazione di
sostanze corrosive; la formazione di sostanze chimicamente instabili;
f) nel caso in cui in un imballaggio si possano comunque sviluppare
aumenti di pressione per lo sviluppo di gas da parte dei rifiuti
contenuti, l'imballaggio stesso puo' essere munito di uno sfiato purche'
il gas emesso non generi alcun pericolo per la sua tossicita',
infiammabilita', volume sviluppato, ecc. Lo sfiato deve evitare perdite
di liquido o penetrazione di sostanze estranee durante un trasporto
effettuato in normali condizioni;
g) prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni imballaggio
deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione o da altri
danni visibili.
9. Il trasporto ferroviario dei rifiuti pericolosi che non sono
individuati come merci pericolose ai sensi della normativa RID deve
essere effettuato in unita' di carico (carri cisterna, contenitori e
casse mobili) rispondenti ai requisiti e alle caratteristiche di cui alle
fiches UIC (Union Intemationale des Chemins de Fer) 573, 590, 591, 592-2,
592-3, 592-3, 592-4.
10. Il trasporto alla rinfusa di rifiuti deve essere effettuato con
unita' di carico in buono stato di manutenzione e comunque tale che sia
impedita la perdita ed il rilascio all'esterno dei rifiuti e/o dei
percolati durante le normali condizioni di trasporto. In particolare, le
unita' di carico devono: essere prive di difetti importanti che
interessino gli elementi strutturali; non avere carrozzerie deteriorate
qualunque sia il materiale di costruzione. Non sono considerati
deterioramento la normale usura, compresa l'ossidazione, la presenza di
tracce di urto e di scalfitture, e/o altri danneggiamenti tali da non
inficiare l'uso delle carrozzerie medesime.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n.
22/1997, e' vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso carro di
tipologie di rifiuti suscettivi a interagire fra loro provocando una o
piu' delle seguenti situazioni di pericolo:
1) una combustione e/o un forte sviluppo di calore;
2) uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti;
3) la formazione di sostanze corrosive;
4) la formazione di sostanze chimicamente instabili.
12. Sui colli che contengono i rifiuti deve essere apposta una etichetta
inamovibile indicante, in modo facilmente leggibile, il produttore o il
detentore, il codice dell'elenco europeo, lo stato fisico e il
quantitativo dei rifiuti, le caratteristiche di pericolosita' di cui al
decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, il periodo massimo nel quale
i rifiuti possono essere contenuti nel collo senza arrecare pericolo per
l'incolumita' pubblica e per l'ambiente. Tale etichetta deve essere unita
ai documenti di viaggio, anche nel caso di trasporto alla rinfusa.
13. Sulle unita' di carico e sui colli nei quali sono contenuti rifiuti
classificati pericolosi ai sensi della decisione comunitaria 2000/532/CE
e sue modifiche, deve essere apposta un'etichetta o un marchio, a fondo
giallo di cm 15x15, recante in nero la lettera R alta cm 10, larga cm 8,
con larghezza del segno di cm 1,5. Un etichetta o marchio di almeno di
almeno cm 25x25 con la lettera R, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza
del segno di cm 3 deve altresi' essere apposto sulle fiancate dell'unita'
di carico. Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono
avere dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili. Resta
salvo l'obbligo di apporre le etichette ed i pannelli previsti dalla
vigente normativa sul trasporto di merci pericolose.
14. Il presente provvedimento e' rilasciato esclusivamente ai fini e per
gli effetti del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed
integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa ferroviaria di trasporto
di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e
disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in
materia di igiene, di ambiente e di trasporto ferroviario, che si
intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la
validita' e l'efficacia dell'iscrizione. Il presidente Il segretario
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