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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto-legge 19
aprile 2002, n. 68, convertito in legge 18 giugno 2002, n. 118, recante
disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli
incendi boschivi;
Visto in particolare l'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 118/2002
che prevede l'istituzione di un tavolo della filiera zootecnica
finalizzato alla conclusione di un accordo interprofessionale finalizzato
a garantire le attivita' di smaltimento dei materiali classificati a
rischio e della relativa copertura dei costi;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2002 con il quale e' stato
istituito il tavolo della filiera zootecnica per le finalita' previste
all'art. 1, comma 8, della legge n. 118/2002;
Considerato che l'intervento dello Stato finalizzato ad assicurare, sotto
il controllo dell'autorita' sanitaria pubblica, l'eliminazione dei
materiali classificati a rischio ai sensi della decisione n. 2000/766/CE
del consiglio del 4 dicembre 2000, nonche' i processi di tracciabilita'
di tutte le parti degli animali allevati e macellati nel territorio
nazionale, e' previsto fino al 31 ottobre 2002;
Considerato che, a partire dal 1 novembre 2002, e' necessario comunque
assicurare l'eliminazione dei materiali classificati a rischio;
Considerato che il tavolo della filiera zootecnica non ha ancora
completato la definizione del quadro tecnico organizzativo per l'accordo
interprofessionale, previsto all'art. 1, comma 8 della richiamata legge
n. 118/2002, volto a garantire le attivita' di smaltimento dei materiali
classificati a rischio e della relativa copertura dei costi;
Visto il protocollo di intesa, sottoscritto il 31 ottobre 2002 dal tavolo
della filiera zootecnica inteso a garantire, a decorrere dal 1 novembre
2002 fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di recepimento
dell'accordo di filiera o del decreto interministeriale in sostituzione
di detto accordo di filiera, e comunque non oltre il 31 gennaio 2003, la
verifica della corretta gestione del ritiro e dello smaltimento di
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ivi
compresa la verifica dei relativi costi, costituendo un apposito
"Comitato di garanzia";
Ritenuta la necessita' di approvare, nelle more della definizione
dell'accordo interprofessionale, il protocollo di intesa sopra citato;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il
protocollo di intesa, stipulato tra le parti del tavolo della filiera
zootecnica di cui all'art. 1, comma 8, della legge 18 giugno 2002, n.
118, in data 31 ottobre 2002, allegato al presente decreto, di cui forma
parte integrante.
2. A partire dal 1 novembre 2002 e fino all'entrata in vigore del decreto
ministeriale che recepisce, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 18
giugno 2002, n. 118, l'accordo interprofessionale che regoli la materia
indicata nelle premesse, o del decreto interministeriale in mancanza di
detto accordo, e' costituito un comitato di garanzia per:
a) la verifica della corretta gestione del ritiro e dello smaltimento di
sottoprodotti di origine animale, non destinati al consumo umano, ivi
compresa la verifica dei relativi costi;
b) la verifica che gli standard di ritiro e di smaltimento da parte degli
smaltitori si mantengano agli stessi livelli di quelli praticati in
vigenza dei contributi previsti dalla stessa legge n. 118/2002, e che i
relativi costi complessivi, cui deve far fronte tutta la filiera, non
eccedano, in ogni caso, quelli applicati in vigenza della medesima legge
n. 118/2002. Per costo complessivo si intende quello comprensivo del
contributo pubblico previsto dalla piu' volte citata legge n. 118/2002.
E' fatta salva la facolta' delle parti di stipulare accordi in sede
locale o di prorogare l'efficacia di quelli esistenti.
3. Il comitato di cui al comma 1 e' costituito da sette componenti di cui
uno del Ministero delle politiche agricole e forestali, che lo presiede,
e da un rappresentante per ognuna delle categorie di seguito indicate:
allevatori, industria di macellazione, trasformatori, commercio, grande
distribuzione organizzata, smaltitori. Il comitato si riunisce di norma
una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta ne facciano richiesta
almeno tre componenti.
4. L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 gennaio 2003.
Nell'ipotesi di mancata conclusione dell'accordo interprofessionale in
premessa citato l'amministrazione, entro il 30 novembre 2002, provvedera'
ad attivare il procedimento finalizzato alla emanazione del decreto
interministeriale previsto all'art. 1, comma 8, della legge n. 118/2002
in premessa citata.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2002
Il Ministro: Alemanno
PROTOCOLLO DI INTESA
1. L'anno 2002 il giorno
31 del mese di ottobre in Roma presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali e' stato concluso tra i rappresentanti delle
associazioni sotto indicate, alla presenza del dott. Giuseppe Ambrosio,
capo del Dipartimento dei prodotti agroalimentari e dei servizi, il
seguente protocollo d'intesa.
2. A partire dal 1 novembre 2002 e fino all'entrata in vigore del
provvedimento che regola la materia di cui appresso (decreto ministeriale
di recepimento dell'accordo di filiera ovvero decreto interministeriale
in sostituzione dell'accordo di filiera) e' costituito un "comitato
di garanzia" per la verifica della corretta gestione del ritiro e
dello smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati al
consumo umano, ivi compresa la verifica dei relativi costi (decreto
legislativo n. 508/1992; decreto legislativo n. 537/1992 e legge n. 118
del 18 giuno 2002).
3. Il comitato ha altresi' il compito di verificare che gli standard di
ritiro e di smaltimento da parte degli smaltitori si mantengano agli
stessi livelli di quelli praticati in vigenza della legge n. 118/2002 e
che relativi costi complessivi, cui deve far fronte tutta la filiera, non
eccedano, in ogni caso, quelli applicati in vigenza della citata legge n.
118. Per costo complessivo si intende quello comprensivo del contributo
pubblico previsto dalla citata legge n. 118. E' fatta salva la facolta'
delle parti di stipulare accordi in sede locale o di prorogare
l'efficacia di quelli esistenti.
4. Le parti si impegnano a trovare, nell'ambito dell'accordo di cui al
punto 2, secondo parametri e criteri da definire, apposite misure per
situazioni particolari, quali lo smaltimento degli animali morti in
stalla, e realta' c.d. marginali, quali le piccole macellerie; il decreto
interministeriale di cui al punto 2 si ispirera' ai medesimi principi.
Dall'attuazione delle misure previste dal provvedimento non dovranno
derivare ingiustificati aggravi di costi a carico delle componenti della
filiera non interessate alle misure.
5. Il comitato di cui al punto 2 e' costituito da sette componenti di cui
uno del MiPAF che lo presiede e da un rappresentante per ognuna delle
categorie di seguito indicate: allevatori, industria di macellazione,
trasformatori, commercio, G.D.O., smaltitori. Il comitato si riunisce di
norma una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta ne facciano richiesta
almeno tre componenti.
6. L'efficacia del presente protocollo e' limitata al 31 gennaio 2003.
L'amministrazione si impegna a diramare il decreto interministeriale di
cui al punto 2, in assenza di accordo, entro il 30 novembre 2002, che
sara' ispirato, tra l'altro, alla ripartizione dei costi tra le varie
componenti della filiera in ragione di volume e fatturato relativamente
alle carni fresche ed ai preparati di carni fresche.
7. Il presente protocollo si compone complessivamente di 3 pagine,
compresa questa.
ASSICA
ASSOGRASSI
CIA
COLDIRETTI
CONFAGRICOLTURA
FEDERCARNI
AIA
CONFESERCENTI
UNIONPELLI
CONFARTIGIANATO
CNA
ALIMENTARE
ANNC-COOP. ITALIA
FAID-FEDERDISTRIBUZIONE
ANCD-CONAD
FEDERCOM
CONFCOMMERCIO
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