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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 8 luglio
1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124,
recante attuazione della direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994,
sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso
nella seduta dell'11 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 1999;
Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive 91/689/CEE
e 98/34/CE;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 12 giugno
2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Principi generali
1. Il presente regolamento
individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attivita' di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
2. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle
procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi
individuati dal presente regolamento non devono costituire un pericolo
per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in
particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3. I progetti e la costruzione degli impianti o degli stabilimenti dove
si intendono effettuare le operazioni di recupero disciplinate dal
presente regolamento devono essere approvati ed autorizzati cosi' come
previsto dall'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
4. In attesa dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3,
comma 2, l'allegato 1 definisce le norme tecniche che individuano i tipi
di rifiuti pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni
attivita' e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in
base alle quali l'esercizio di tali attivita' e' sottoposto alle
procedure semplificate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
5. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti e i
metodi di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal
presente regolamento devono rispettare le norme vigenti in materia di
disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente,
rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza,
prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti. In particolare:
a) devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque di cui al
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e
integrazioni;
b) devono essere rispettate le norme in materia di tutela della qualita'
dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni;
c) devono essere rispettate le norme in materia di etichettatura,
imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
6. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si
applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed ai
rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli
allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo e sottoposti
alle suddette attivita' di recupero in impianti o stabilimenti
autorizzati ai sensi del comma 3.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fini di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il
testo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle
premesse:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio
1997, n. 38, supplemento ordinario.
- L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente:
"Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del
presente decreto da adottare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei fabbisogni
per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la
movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e
limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui
beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre
la pericolosita' degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con
piu' elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta'
di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti
medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio,
il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione
della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche,
per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti,
nonche' per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed
il loro impiego da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti
economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei servizi di gestione
dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani
regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di
bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso
all'estensione dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita'
degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei
rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonche' delle
norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate
di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei
prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti
in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di
identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il
campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacita' tecniche
e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del
formulario di cui all'art. 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni
tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente
in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la
definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche'
l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro
stesso; n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni di
utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare
riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della
legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, del
prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici
selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in
conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle
convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e'
rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle
politiche agricole, su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona
di competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave
con il carico di rifiuti da smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le
funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano. 4. Salvo che non sia
diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e
tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', nonche', quando le predette norme
riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto,
rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e
forestali e dei trasporti e della navigazione.".
- L'art. 31 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente: "Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate).
- 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e, per
i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi
e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le
attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai
produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si
provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e
metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio
all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le
attivita' di trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti
per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie
89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive
modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16
gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate
all'art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16
dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che
utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33,
comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e'
tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale
determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e
3 e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di
impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti
impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi
del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente capo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
- L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente: "Art. 33 (Operazioni di recupero).
- 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere
intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita' alla provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a
ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili
nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono
sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o
alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni
tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche
in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed
alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano
la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al
comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti.
A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una
relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui
al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei
rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche
e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato
il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque
anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del
periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e
dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2
si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti
elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n.
126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1
al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel
rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni gia'
effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la
costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma
1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di
recupero degli stessi l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano
alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di
produzione di composti di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta
differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di
cui al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche
norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in
particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative
del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'art. 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui
all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti
stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli
altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e misure
relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da
disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile
per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente
interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di
rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai
sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra
quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni
di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative
norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano integralmente
le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano
destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di
cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre
mesi prima della loro entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure
semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate
presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di
recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di
cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei
centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono
effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai
punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124, recante
attuazione della direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994
sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note
all'art. 1:
- Gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
sono riportati nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante:
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole. E' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
recante: "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto
dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183".
E' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140,
supplemento ordinario.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini
dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
a) raccolta finalizzata:
raccolta di
frazioni omogenee di rifiuti speciali pericolosi destinati ad attivita'
di recupero;
b) quantita' impiegabile:
la quantita' massima annua di
rifiuti pericolosi, determinata ai sensi dell'articolo 5, che puo' essere
sottoposta ad attivita' di recupero in un impianto o in uno stabilimento
autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
c) quantita' di rifiuti
messi in riserva:
quantita' massima di rifiuti che non puo' mai essere
superata nell'esercizio delle operazioni di messa in riserva di cui alla
voce R13 dell'allegato C al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Nota all'art. 2:
- La voce "R13"
dell'allegato C del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e'
la seguente: "R13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).".
Art. 3
Recupero di materia
1. Le attivita', i
procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti pericolosi disciplinati
ed individuati dal presente regolamento devono garantire l'ottenimento di
prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa
tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente
commercializzate. In particolare, i prodotti ottenuti dal recupero dei
rifiuti pericolosi non devono presentare caratteristiche di pericolo
superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie
prime vergini.
2. Le attivita' di recupero con procedura semplificata dei
rifiuti pericolosi disciplinate ed individuati dal presente regolamento
devono rispettare le linee guida per il contenimento delle emissioni, con
i limiti piu' restrittivi previsti per categorie di impianti industriali,
da emanarsi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia,
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni, salvo, in
ogni caso, il potere delle regioni di stabilire limiti piu' restrittivi
in relazione agli obiettivi dei piani regionali in materia di qualita'
dell'aria.
3. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi,
individuati ai sensi del presente regolamento, non devono venire a
contatto con alimenti per il consumo umano e animale.
4. Non si applicano
le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, ai
rifiuti pericolosi che, seppur individuati nel presente regolamento, non
vengono avviati e sottoposti in modo effettivo ed oggettivo alle
operazioni di recupero disciplinate dal regolamento medesimo.
5. Restano
altresi' sottoposti al regime dei rifiuti pericolosi i beni e i prodotti
ottenuti dalle attivita' di recupero che non presentano le
caratteristiche precisate negli allegati al presente regolamento o, in
ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo
all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.
Nota all'art. 3:
- L'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati
ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualita' dell'aria,
validi su tutto il territorio nazionale 2. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti
delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per
il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di
emissione; b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli
inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle
migliori tecnologie dispo-nibili;
d) i criteri temporali per
l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del
presente decreto. 3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di
cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo
1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145
del 28 maggio 1983.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', provvede:
a) a predisporre, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri
per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela
della qualita' dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali gia'
acquisite;
b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualita'
dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro
compatibilita';
c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a
carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior
inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche
ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite
di qualita' dell'aria piu' restrittivi;
d) a predisporre i criteri per la
raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i
sistemi di rilevamento regionali, nonche' una relazione annuale sullo
stato della qualita' dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei
dati forniti dalle regioni;
e) a predisporre i criteri per l'inventario
nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla
base dei dati forniti dalle regioni.".
Art. 4
Messa in riserva
1. La messa in riserva dei
rifiuti pericolosi individuati nell'allegato 1 e' sottoposta alle
disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate tutte
le seguenti condizioni:
a) la messa in riserva deve essere effettuata
presso gli impianti o gli stabilimenti in effettivo esercizio, dove, nel
rispetto dei principi e delle disposizioni del presente regolamento, i
rifiuti sono riciclati o recuperati;
b) la quantita' di rifiuti messi in
riserva presso ciascun impianto o stabilimento non puo' eccedere mai il
cinquanta per cento della quantita' di rifiuti che, ai sensi
dell'articolo 5, puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero in un
anno nell'impianto o nello stabilimento o negli impianti localizzati
all'interno di una medesima unita' locale;
c) i rifiuti devono essere
sottoposti alle attivita' di recupero con cadenza almeno semestrale che
puo' essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate
situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali
deve essere data tempestiva notizia alla provincia;
d) la messa in
riserva deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche
individuate nell'allegato 3 al presente regolamento.
Nota all'art. 4:
- L'art. 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 5
Quantita' impiegabile
1. La quantita'
impiegabile e' individuata nell'allegato 2 in relazione alle diverse
operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata.
2. Oltre a dover
rispettare il limite fissato al comma 1, la quantita' impiegabile non
deve mai eccedere la quantita' di rifiuti che l'impianto o gli impianti
effettivamente in esercizio, localizzati in un medesimo stabilimento,
possono sottoporre ad attivita' di recupero in un anno, tenuto anche
conto della materia prima utilizzata. A tali fini, la quantita'
impiegabile che puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero deve
tenere conto della materia prima utilizzata ed e' determinata dalla
capacita' dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6,
oppure al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni; qualora l'autorizzazione
rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacita'
autorizzata, la quantita' impiegabile e' determinata dalla potenzialita'
degli impianti in effettivo esercizio all'interno dello stabilimento.
Note all'art. 5:
- L'art. 31 del citato decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle
premesse.
- L'art. 27 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' il seguente: "Art. 27 (Approvazione del progetto e
autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti).
- 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente per
territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la
documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale,
di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto
debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto
ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e'
altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente
ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi
dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del
procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i
responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli
enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche
il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di
acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua
convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b)
acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del
progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove
previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita'
ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla
giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione
puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa,
la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto
approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme
necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato
rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le
procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che
comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda
di cui al comma 1 puo' essere presentata domanda di autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'art. 28.
In tal caso la regione autorizza le operazioni di
smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento
che autorizza la realizzazione dell'impianto.".
- L'art. 28 del
citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: "Art.
28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero).
- 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da
smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare
riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in
materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e)
il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in
atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi
di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le
operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del
sito; h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto
richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica
solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita'
fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo
di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione
stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art.
27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni
contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia
provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione,
l'autorizzazione stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della
tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui
all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito tempo-raneo effettuato nel rispetto
delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il
controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non
puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di
recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita'
sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative
alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1
e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti,
nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello
specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della
salute pubblica.".
Art. 6
Comunicazione d'inizio d'attivita'
1. Ai sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, e dell'articolo 21, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, la comunicazione di inizio d'attivita' deve contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) la tipologia, le caratteristiche, la
provenienza e la quantita' annua dei rifiuti pericolosi che, nel rispetto
della capacita' autorizzata o della potenzialita' dell'impianto, si
intendono sottoporre ad attivita' di recupero;
b) i prodotti e le materie
prime ottenuti dalle attivita' di recupero;
c) le condizioni di esercizio
delle operazioni di recupero, ed in particolare l'individuazione del
limite alle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2,
e, nella fase transitoria, dall'articolo 9, commi 1 e 2, del presente
regolamento;
d) dichiarazione di rispetto delle norme tecniche stabilite
dal presente regolamento;
e) la capacita' autorizzata dell'impianto
oppure, ove questa non debba essere determinata in base alla normativa
vigente, la potenzialita' dell'impianto;
f) l'ubicazione e l'estensione
dell'area che all'interno dell'unita' produttiva e' utilizzata per la
messa in riserva dei rifiuti destinati alle attivita' di recupero ai
sensi del presente regolamento;
g) gli estremi del provvedimento di
approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione
dell'impianto nel quale i rifiuti devono essere sottoposti alle
operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento.
Note all'art. 6:
- Gli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono riportati nelle note alle
premesse.
- L'art. 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
"Art. 21.
- 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi
effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il
dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice
penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
2. Le sanzioni
attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza
dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita'
ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o,
comunque, in contrasto con la normativa vigente.".
Art. 7
Campionamenti e analisi
1. Il campionamento
dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve
essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo
secondo le norme UNI 10802, "Campionamento, analisi, metodiche
standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento
manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
2. Le analisi sui
campioni di cui al comma 1, ai fini della caratterizzazione del rifiuto,
devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute
valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
3. Il
campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate
a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in
occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e,
successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che
intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.
4.
Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la
conformita' del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di
esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attivita'
svolta.
5. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni
in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto nei decreti
emanati e da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive
modificazioni.
Per i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni
si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 21
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5.
Note all'art. 7:
- L'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' riportato nelle note all'art.
3.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5, reca: "Disciplina dei
metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti
industriali".
Art. 8
Requisiti soggettivi
1. In attesa delle norme
per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle
attivita' di gestione dei rifiuti, adottate ai sensi dell'articolo 18,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti
commi.
2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento, il
titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci
amministratori delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari
delle societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di societa'
commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della
Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di
reciprocita':
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati
membri della Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un
altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b)
devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile
organizzazione in Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle
imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
d) non devono trovarsi
in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo
la legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con
sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione,
nonche' della sospensione della pena:
1) a pena detentiva per reati
previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
2) alla reclusione per un
tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in
materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due
anni per un qualunque delitto non colposo;
f) devono essere in regola con
gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o
quella del Paese di residenza; g) non devono essere sottoposti a misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di
false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste
ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 8:
- L'art. 18 del citato decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle
premesse.
- L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, recante: "Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n.
327, e' il seguente:
"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1
che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo'
essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura
di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla
sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo
richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da
quelli di residenza o di dimora abituale o in una o piu' province. Nei
casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla
tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.".
Art. 9
Norme transitorie
1. Nelle more
dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, gli
impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
effettuano operazioni di recupero dei rifiuti individuati nell'allegato
1, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, devono essere adeguati alle
prescrizioni ed ai valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti
nell'allegato 1, sub allegato 2, entro sedici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
2. Nelle more dell'emanazione delle
linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, gli impianti che avviano
operazioni di recupero dei rifiuti, disciplinate ed individuate dal
presente regolamento, in data successiva all'entrata in vigore del
regolamento medesimo, devono garantire il rispetto delle prescrizioni e
dei valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato
1, sub allegato 2.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le
operazioni di recupero di rifiuti individuati nell'allegato 1, in
esercizio ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono adeguarsi alle
disposizioni del presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in
vigore dello stesso.
4. Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme
tecniche del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre
1994, n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24, che disciplinano le attivita' di recupero dei rifiuti
pericolosi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano
esclusivamente agli impianti ed alle attivita' di recupero dei rifiuti
individuati dal presente regolamento che, alla data della sua entrata in
vigore, erano in esercizio nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994.
6. La prosecuzione
delle attivita' di recupero di rifiuti pericolosi individuati negli
allegati al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 che non
rientrano nell'allegato 1 al presente regolamento e' subordinata alla
presentazione alla regione di apposita domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, salva in ogni caso la conformita' dell'impianto
alle norme urbanistiche ed a quelle che disciplinano l'approvazione dei
progetti e la costruzione di impianti produttivi. La domanda deve essere
presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento alla regione che si pronuncia sulla stessa entro i
successivi novanta giorni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
7. I titolari degli impianti di recupero sono tenuti a
comunicare alla provincia l'avvenuto adeguamento o la cessazione dell'attivita'
alle scadenze rispettivamente previste dai commi 1 e 2, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 giugno 2002
Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro della salute
Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17
luglio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 336
Note all'art. 9:
- L'art. 33 del citato decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle
premesse. - Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre
1994, n. 212, reca: "Attuazione degli articoli 2 e 5 del
decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in
un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in
materia di smaltimento dei rifiuti.". - L'art. 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note all'art. 5.
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