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Regione
Emilia - Romagna
Legge Regionale 10 febbraio 2006, n. 1
NORME PER LA TUTELA SANITARIA
DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI
RADIAZIONI IONIZZANTI.
(B.U.R.
Emilia - Romagna n. 18 del 10/2/2006)
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1.
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La
presente legge, ai sensi delle direttive
comunitarie in materia recepite nell'ordinamento
italiano dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti) e successive
modifiche, di seguito indicato come 'decreto
legislativo', nonché dal decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187
(Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in
materia di protezione sanitaria delle persone
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche), istituisce e
disciplina un sistema regionale di controllo in
riferimento alle attività che comportano l'uso di
sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di
garantire la tutela sanitaria della popolazione e
dei lavoratori in relazione ai rischi connessi a
tale impiego.
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1.
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La
presente legge individua:
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a)
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le
procedure per il rilascio del nullaosta
all'impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti classificato di Categoria B, in
base alle condizioni fissate dall'articolo
27 del decreto legislativo per le pratiche
comportanti esposizioni a scopo medico;
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b)
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le
procedure per il rilascio
dell'autorizzazione all'allontanamento dei
rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche
che implichino un rischio dovuto a
radiazioni ionizzanti;
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c)
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le
autorità competenti, sul territorio
regionale, al rilascio dei provvedimenti
di cui alle lettere a) e b);
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d)
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gli
Organismi tecnici incaricati di supportare
le autorità di cui alla lettera c);
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e)
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le
strutture incaricate di esercitare le
funzioni di vigilanza e di controllo sul
corretto uso delle sorgenti di radiazioni
ionizzanti;
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f)
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le
modalità di organizzazione di un'anagrafe
delle sorgenti di radiazioni ionizzanti al
fine di consentirne un'effettiva
conoscenza;
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g)
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le
modalità di organizzazione della rete
regionale di controllo della radioattività
ambientale.
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2.
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La
Giunta regionale, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le modalità per l'espressione del
parere al competente Ministero nell'ambito del
procedimento di rilascio del nullaosta di
Categoria A e del nullaosta per le installazioni
di deposito e smaltimento dei rifiuti radioattivi
previsti rispettivamente dall'articolo 28 e
dall'articolo 33 del decreto legislativo.
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3.
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Ai
fini della presente legge si richiamano
integralmente le definizioni di cui al Capo II del
decreto legislativo.
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4.
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Per
pratica deve intendersi un'attività omogenea, in
relazione alle finalità di impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti, svolta in una sede
operativa identificata per via e numero civico.
Nel caso di aziende in cui le pratiche comportanti
l'impiego di radiazioni ionizzanti siano svolte in
edifici separati, identificati però dallo stesso
indirizzo, dette pratiche si considerano ognuna
soggetta a specifico nullaosta preventivo.
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1.
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Il
nullaosta preventivo di Categoria B di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo per le
attività comportanti esposizioni a scopo medico
è rilasciato dal Comune nel cui territorio è
ubicato l'insediamento, in relazione all'idoneità
della ubicazione dei locali, dei mezzi di
radioprotezione, delle modalità di esercizio,
delle attrezzature,della qualificazione del
personale addetto e alle conseguenze di eventuali
incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il
nullaosta è richiesto al Comune nel cui
territorio è ubicata la sede operativa del
titolare della richiesta ove sono detenute le
sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.
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2.
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L'autorizzazione
all'allontanamento dei rifiuti prodotti
nell'ambito di pratiche che implichino un rischio
dovuto a radiazioni ionizzanti, non soggette ai
provvedimenti autorizzativi di cui al decreto
legislativo è rilasciata dal Comune nel cui
territorio è ubicato l'insediamento.
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3.
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I
Comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate
dalla presente legge, si avvalgono degli Organismi
tecnici di cui all'articolo 5, nonché delle
strutture addette alla vigilanza, di cui
all'articolo 6. Di tali Organismi e strutture
possono altresì avvalersi le amministrazioni
dello Stato nell'esercizio delle competenze loro
spettanti ai sensi del decreto legislativo.
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Procedure
per il rilascio del nullaosta preventivo e
dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti
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1.
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Le
domande di nullaosta e di autorizzazione
all'allontanamento dei rifiuti devono essere
presentate al Comune territorialmente competente.
Il Comune trasmette la domanda all'Organismo
tecnico che deve esprimere il proprio parere entro
i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni
dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia
il provvedimento finale.
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2.
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La
Giunta regionale, entro novanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, definisce
le informazioni che devono essere contenute nelle
richieste di nullaosta preventivo e di
autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.
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3.
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Nel
caso di variazioni nello svolgimento della pratica
che comportino modifiche all'oggetto del
provvedimento, e comunque alle prescrizioni
tecniche in esso contenute, l'interessato è
tenuto a richiedere un nuovo nullaosta preventivo
o una nuova autorizzazione all'allontanamento dei
rifiuti.
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4.
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Per
le strutture sanitarie di nuova realizzazione il
nullaosta è rilasciato dall'autorità competente,
di cui all'articolo 3 della presente legge,
contestualmente all'autorizzazione di cui alla legge
regionale 12 ottobre 1998, n. 34
(Norme in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche
e private in attuazione del DPR
14 gennaio 1997),
acquisito il preventivo parere dell'Organismo
tecnico di cui al seguente articolo 5.
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1.
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Le
Aziende Unità sanitarie locali, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, costituiscono presso i Dipartimenti di
Sanità pubblica appositi Organismi tecnici che
operano a supporto delle autorità competenti al
rilascio del nullaosta preventivo e delle
autorizzazioni all'allontanamento dei rifiuti.
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2.
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Gli
Organismi provvedono, ai sensi dell'articolo 4,
all'espressione dei pareri tecnici necessari
all'adozione dei provvedimenti finali. Tali pareri
hanno, in particolare, ad oggetto:
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a)
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la
predisposizione delle prescrizioni per le
prove e l'esercizio delle pratiche;
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b)
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la
consulenza per le problematiche di
protezione della popolazione e dei
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
anche rispetto alle conseguenze di
eventuali incidenti;
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c)
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le
prescrizioni che gli esercenti devono
attuare per garantire la tutela della
popolazione e dell'ambiente.
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3.
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Lo
svolgimento dell'istruttoria preordinata al
rilascio dei pareri da parte degli Organismi
tecnici di cui al presente articolo è effettuata
dal Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda
Unità sanitaria locale territorialmente
competente che si avvale dell'Agenzia regionale
per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) ai sensi
dell'articolo
3, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1995,
n. 44
(Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la
Prevenzione e l'Ambiente ARPA dell'Emilia-Romagna).
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4.
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Il
Direttore generale della Azienda Unità sanitaria
locale nomina i componenti dell'Organismo tecnico,
che è presieduto dal Direttore del Dipartimento
di Sanità pubblica o da suo delegato.
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5.
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La
Giunta regionale, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge,
definisce la composizione, l'organizzazione e le
modalità di funzionamento degli Organismi tecnici
di supporto, prevedendo che in tali Organismi
venga garantita la presenza delle competenze
professionali fondamentali in riferimento alle
valutazioni da effettuare e comunque di
rappresentanti di ARPA e dei Comandi provinciali
dei Vigili del Fuoco. Nel medesimo atto sono
determinate le tariffe, poste a carico dei
soggetti richiedenti non pubblici ai sensi dell'articolo
39 del decreto legislativo n. 241 del 2000,
per il rilascio del parere tecnico di cui al comma
2.
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Strutture
addette alle attività di vigilanza
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1.
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La
vigilanza sull'applicazione della presente legge
è esercitata dai Dipartimenti di Sanità pubblica
delle Aziende Unità sanitarie locali
territorialmente competenti per le verifiche
rivolte alla tutela della salute della popolazione
e dei lavoratori di competenza del Servizio
Sanitario Nazionale e dall'ARPA per la
salvaguardia e la tutela dell'ambiente da
inquinamenti radioattivi.
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Anagrafi
delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
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1.
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Al
fine di consentire una effettiva conoscenza delle
strutture che esercitano pratiche mediche
comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti
nonché dell'ubicazione e consistenza delle
sorgenti detenute ed utilizzate in tali strutture,
nell'ambito dell'anagrafe regionale di cui all'articolo
6 della legge regionale n. 34 del 1998,
viene istituita una specifica sezione in cui sono
raccolte le informazioni necessarie alle autorità
competenti, agli Organismi tecnici e alle
strutture addette alle attività di vigilanza per
programmare e attuare gli interventi di
competenza.
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2.
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Per
le medesime finalità, è istituita una anagrafe
regionale delle strutture che esercitano pratiche
utilizzando sorgenti di radiazioni ionizzanti nel
settore industriale e della ricerca.
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3.
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La
Giunta regionale, con proprio atto, indica il
contenuto delle informazioni da inserire nelle
anagrafi, le modalità di gestione, di accesso, di
comunicazione e diffusione dei dati in esse
raccolti e i soggetti a cui è affidata la
gestione a livello regionale e territoriale di
tali banche dati.
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Controllo
della radioattività ambientale
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1.
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La
Regione esercita le proprie competenze in materia
di controllo della radioattività ambientale
programmando e organizzando una rete regionale di
prelievo e di analisi in grado di rilevare ed
evidenziare eventuali variazioni della
contaminazione radioattiva sulle più comuni
matrici alimentari ed ambientali.
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2.
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La
gestione della rete regionale è affidata, per le
attività di rilevamento e di misura, ad ARPA
Emilia-Romagna.
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3.
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La
Giunta regionale stabilisce con proprio atto le
modalità di organizzazione e funzionamento della
rete regionale di controllo della radioattività
ambientale, nonché di diffusione dei dati
rilevati.
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Norme
transitorie e finali
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1.
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Sino
alla costituzione degli Organismi tecnici, di cui
all'articolo 5, le autorità competenti al
rilascio dei nullaosta preventivi di Categoria B,
si avvalgono delle Commissioni provinciali
Radiazioni Ionizzanti operanti presso le sezioni
provinciali di ARPA ai sensi dell'articolo
24 della legge regionale n. 44 del 1995.
Tali Commissioni cessano dalle loro funzioni al
momento della costituzione degli Organismi
tecnici.
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