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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, nel
rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, previene e
limita i rischi connessi all’esposizione al gas radon, al fine
di tutelare la salute pubblica e di salvaguardare il patrimonio
ambientale e naturale.
ARTICOLO 2
(Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi
all’esposizione al gas radon)
1. Il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il
piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi
all’esposizione al gas radon, derivanti da elevate
concentrazioni di tale gas nei campi di fratture naturali e negli
edifici, di seguito denominato piano.
2. Il piano è predisposto avvalendosi del supporto
tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per l’ambiente
(ARPA), ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera b), punto 3),
e 16, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45
“Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale del Lazio (ARPA)” e successive modifiche, nonché
dell’eventuale collaborazione di enti di ricerca, pubblici o
privati, con specifica esperienza in materia.
3. Il piano, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al Capo
III bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione
delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive
modifiche, determina, in particolare:
a) i livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture
naturali e negli edifici;
b) la delimitazione delle aree e l'individuazione degli edifici
ritenuti a rischio per la salute della popolazione;
c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la
predisposizione di progetti di recupero e di risanamento degli
edifici a rischio;
d) i criteri per la definizione di prescrizioni costruttive e di
accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni su aree
a rischio di cui alla lettera b);
e) l’individuazione tra le aree a rischio di cui alla lettera
b), di quelle da sottoporre a monitoraggio periodico, a cura
dell’ARPA;
f) le modalità per la realizzazione, a cura dell’Agenzia di
sanità pubblica (ASP) di cui alla legge regionale 1 settembre
1999, n. 16, di uno studio epidemiologico della popolazione;
g) le misure di prevenzione e di riduzione dei rischi da
esposizione all’emissione di gas radon ed in particolare un
sistema per la riduzione dell’esposizione al radon ed ai
prodotti del decadimento del radon di vita lunga
nell’approvvigionamento di acqua potabile per uso domestico;
h) un sistema di informazione e di divulgazione tra la popolazione
dei rischi connessi all’esposizione al gas radon e
dell’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla
lettera g).
4. Il piano è aggiornato ogni volta che il risultato di nuove
indagini lo renda necessario.
5. Nelle more dell’adozione del piano, possono essere adottati
dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, piani
stralcio limitati a singoli ambiti territoriali, ritenuti urgenti
ed indifferibili per l’accertata presenza di livelli di
concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli
edifici a rischio per le popolazioni interessate.
6. Il piano e i relativi aggiornamenti ed i piani stralcio sono
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
7. La pianificazione urbanistico-territoriale locale opera nel
rispetto delle previsioni del piano o degli eventuali piani
stralcio.
8. I comuni e le province adeguano i propri strumenti di
pianificazione urbanistico-territoriale ai piani regionali di cui
ai commi 1 e 5. In attesa dell’adeguamento, le previsioni dei
piani regionali citati prevalgono su quelle difformi dei piani
comunali e provinciali.
9. I regolamenti edilizi definiscono, in conformità ai criteri di
cui al comma 3, lettera d), prescrizioni costruttive ed
accorgimenti tecnici da osservare nelle edificazioni su aree a
rischio.
ARTICOLO 3
(Individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad elevata
probabilità di alte concentrazioni di attività di radon)
1. Ai sensi
dell’articolo 10 sexies del d.lgs. 230/1995 e successive
modifiche, la Giunta regionale individua, con propria
deliberazione, nell’ambito delle aree delimitate dal piano di
cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), ove già adottato, e
sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla
commissione di cui all’articolo 10 septies dello stesso decreto,
le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad
elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.
2. L’elenco delle zone e dei luoghi di lavoro di cui al comma 1
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ARTICOLO 4
(Progetti di recupero e di risanamento)
1. I comuni, in
forma singola od associata, predispongono progetti di recupero e
di risanamento degli edifici già esistenti, individuati a rischio
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), nel rispetto dei
criteri, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 3,
lettera c), dello stesso articolo.
2. Nelle more dell’adozione del piano i progetti di cui al comma
1 sono predisposti in attuazione dei piani stralcio adottati ai
sensi dell’articolo 2, comma 5.
3. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati dalla Regione nei
limiti dell’apposito stanziamento iscritto al capitolo di
bilancio di cui all’articolo 5.
4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni trasmettono
all’assessorato competente, entro il termine previsto dalle
leggi regionali concernenti “disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio”, i
progetti con l’indicazione della relativa spesa.
5. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 4, la Giunta regionale determina i criteri per la
valutazione da parte della competente struttura regionale dei
progetti e per la conseguente formazione di una graduatoria
secondo un ordine di priorità, nonché le modalità di
concessione ed erogazione del finanziamento, in conformità alla
normativa vigente.
ARTICOLO 5
(Disposizioni finanziarie)
1. All’attuazione
degli interventi previsti dalla presente legge si provvede
mediante istituzione, nell’ambito dell’UPB E34, dei
sottoindicati capitoli:
a) “Spese per la predisposizione del piano regionale di
prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al
gas radon” con lo stanziamento per l’anno 2005 di euro
100.000,00;
b) “Contributi ai comuni per la predisposizione di progetti di
recupero e risanamento degli edifici soggetti ai rischi connessi
all’esposizione al gas radon” con lo stanziamento per l’anno
2005 di Euro 50.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di
euro 150.000,00 dello stanziamento del capitolo E33509.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 31 marzo 2005
Storace
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