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Il CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
Attuazione
dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche
e integrazioni
1.
La presente legge dà attuazione all’art. 29, comma 2 del D.Lgs.
17.3.1995, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom
e 6/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) ed istituisce
l’organismo tecnico per la radioprotezione.
ARTICOLO
2
Nulla-osta
all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B
- domanda e autorità competente
1.
L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti
esposizioni a scopo medico è soggetto a nulla-osta preventivo,
fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente.
2. L’autorità competente all’adozione dei provvedimenti è il
Sindaco del Comune territorialmente competente in relazione
all’ubicazione delle installazioni.
3. La domanda di nulla-osta è presentata al Sindaco
territorialmente competente e corredata della relativa
documentazione, contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di
pratica che si intende svolgere, all'idoneità dell’ubicazione
dei locali, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al
tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono
impiegare, alle modalità di produzione ed eventuale smaltimento
di rifiuti, ll'eventuale
riciclo o riutilizzazione dei materiali, all’identificazione dei
rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi
all’esercizio della pratica.
4. La domanda di cui al comma 3 è inoltre corredata della
documentazione redatta e firmata, per la parte di propria
competenza, dall'esperto qualificato di cui all’art. 77 del
D.Lgs. 230/1995.
5. Le modalità di cui ai commi 3 e 4 si osservano anche per le
domande relative alla modifica del nulla-osta.
6. Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla presente
legge sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici.
ARTICOLO
3
Commissione
per la radioprotezione nell’impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti di categoria B
1.
Presso il Dipartimento di Prevenzione di ogni AUSL di capoluogo di
provincia è istituita la Commissione per la radioprotezione, di
seguito denominata Commissione.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo ai sensi
dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche
e integrazioni;
b) esprime parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai
fini del rilascio del nulla-osta per le attività comportanti
esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B;
c) esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del
nulla-osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su
eventuale richiesta del Prefetto, ai sensi dell’art. 29, comma
2, secondo periodo del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. La commissione, presieduta dal Direttore del dipartimento di
prevenzione della AUSL, o da un suo delegato da individuarsi fra
il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica ed il
responsabile del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti
di lavoro, è composta da:
a) un fisico esperto in fisica medica dipendente AUSL della
Regione come definito ai sensi del D.Lgs. 187/2000, art. 2, comma
1, lett. i);
b) un esperto qualificato di cui all’art. 78 del D.Lgs.
230/1995, almeno di secondo grado ed uno di terzo grado quando la
pratica esaminata lo richiede;
c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o
in radiologia dipendente AUSL della Regione;
d) un medico specialista in medicina del lavoro del Servizio
Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro, preferibilmente in
possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all’art.
88 del D.Lgs. 230/1995;
e) direttore del dipartimento provinciale ARTA o suo delegato;
f) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
g) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.
h) un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione della AUSL
sub-provinciale, designato dal Direttore del Dipartimento della
AUSL sub-provinciale.
4. La Commissione deve essere integrata, quando necessario, da un
esperto qualificato di terzo grado di cui all’art. 78 del D.Lgs.
230/1995, dal comandante di porto o suo delegato e dal Direttore
dell’ufficio di Sanità Marittima o suo delegato.
5. Il Direttore generale dell’AUSL del capoluogo di provincia,
su proposta del direttore del dipartimento di prevenzione
relativamente alla componente lett. a), b), c) e d) e su
designazione delle strutture di cui al comma 2, lett. e), f), g)
ed h), nomina, previa verifica del possesso dei requisiti, i
componenti la commissione.
6. Il Direttore generale dell’AUSL costituisce a supporto della
Commissione una segreteria amministrativa.
7. Ciascuna commissione si dota di un regolamento organizzativo
che definisce, in particolare, la periodicità delle riunioni, le
modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere e il
numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione
dei pareri. La commissione resta in carica cinque anni.
8. Ai componenti della Commissione per la radioprotezione, spetta
un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, nella misura
deliberata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle leggi
vigenti.
9. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico
dell’AUSL del capoluogo di Provincia.
ARTICOLO
4
Procedimento
per il rilascio del nulla-osta
1.
Il Sindaco competente per territorio, entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta, attiva le procedure per
l’acquisizione del parere tecnico obbligatorio preventivo della
Commissione, dandone comunicazione al richiedente. Il Sindaco,
acquisito il preventivo parere della commissione, provvede, entro
novanta giorni dal ricevimento della domanda, al rilascio o al
diniego del nulla-osta, comunicando al richiedente l’esito del
procedimento.
2. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni
dalla data della richiesta di parere da parte del Sindaco; essa può
disporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei
richiedenti il nulla-osta.
3. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi
conoscitivi per l’espressione del parere della commissione, i
termini di cui ai commi 1 e 2 sono interrotti per una sola volta e
il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni
dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.
ARTICOLO
5
Contenuti
del nulla-osta e del parere preventivo - prescrizioni
1.
Il nulla-osta preventivo è rilasciato in relazione:
a) all’idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di
radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature
e della qualificazione del personale addetto;
b) alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) alle modalità dell’eventuale allontanamento o smaltimento
nell’ambiente di rifiuti radioattivi.
2. Nel nulla-osta sono inserite eventuali specifiche prescrizioni
tecniche relative:
a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla
gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla
cessazione della pratica e alla disattivazione degli impianti,
compresa l’eventuale copertura finanziaria per la disattivazione
medesima;
b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli
individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa
interessata, tenendo conto dell’esposizione esterna e
dell’esposizione interna;
c) allo smaltimento di materie radioattive nell’ambiente;
d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.
3. Copia del nulla-osta viene inviato dal Sindaco, all’Azienda
USL competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili
del fuoco, alla Direzione provinciale del lavoro, all’ARTA e
all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA).
ARTICOLO
6
Aggiornamento,
variazioni, modifiche
1.
Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare
del nulla-osta ha l’obbligo di inoltrare al Sindaco, che la
trasmette per il parere alla Commissione, una relazione tecnica
relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica. Tale
relazione è redatta e sottoscritta, per la parte di propria
competenza, dall’esperto qualificato di cui all’art. 77 del
D.Lgs. 230/1995, con l’aggiornamento della documentazione
originariamente prodotta.
2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non
comportino modifiche sostanziali all’oggetto del provvedimento
autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono
soggette a preventiva comunicazione al Sindaco. Il titolare del
nulla-osta può adottare tali variazioni qualora, entro sessanta
giorni dalla richiesta, il Sindaco non abbia comunicato al
titolare l’avvio del procedimento di modifica del nulla-osta.
3. Il nulla-osta può essere modificato dal Sindaco nei seguenti
casi:
a) ove ritenuto necessario, a seguito del parere della Commissione
sulla relazione tecnica di cui al comma 1 del presente articolo;
b) su richiesta del titolare del nulla-osta, in caso di variazioni
che comportino modifiche all’oggetto del provvedimento o alle
prescrizioni tecniche;
c) su richiesta degli organi di vigilanza individuati al comma 1
del successivo art. 8.
ARTICOLO
7
Cessazione,
revoca, sospensione
1.
L’intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla-osta deve
essere comunicato dall’esercente, almeno trenta giorni prima
della data di cessazione, al Sindaco del Comune competente per
territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di comunicazione
previsti dal D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni.
2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione
sottoscritta, per gli aspetti di propria competenza,
dall’esperto qualificato, di cui all’art. 77 del D.Lgs.
230/1995, che attesti, in particolare, il rispetto delle eventuali
prescrizioni contenute nel nulla-osta inerenti la disattivazione
della pratica.
3. Al termine delle operazioni di cessazione della pratica
l’esercente trasmette al Sindaco e alla AUSL una
comunicazione/relazione, sottoscritta dall’esperto qualificato
per gli aspetti di propria competenza, che attesti
l’assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni
in cui la pratica è stata effettuata.
4. Il Sindaco provvede, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, sentito il
parere della Commissione, alla revoca del nulla-osta, disponendo
l’adozione di eventuali ulteriori prescrizioni.
5. Il Sindaco procede alla sospensione o alla revoca del
nulla-osta nei casi e con le modalità previste dall’art. 35 del
D.Lgs. 230/1995 e ne invia copia all’esercente.
ARTICOLO
8
Vigilanza
1.
Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla-osta e sul
rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel
nulla-osta sono esercitate dagli organismi di cui all’art. 59,
comma 2 del D.Lgs. 230/1995 nonché dall’ARTA, quest’ultima
per quanto attiene gli aspetti ambientali. Detti organismi
comunicano al Sindaco del comune competente le violazioni
rilevate, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui
all’art. 7.
ARTICOLO
9
Organismo
tecnico consultivo
1.
Ai fini del rilascio del parere previsto dall’art. 28, comma 1,
D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche, la Commissione prevista
dall’art. 3 della presente legge esprime, su richiesta della
struttura competente della Direzione Sanità della Giunta
regionale, parere in ordine all’istanza per il rilascio del
nulla-osta di categoria A.
2. La commissione, su richiesta, presta la propria consulenza ai
sindaci, alle Aziende sanitarie del territorio ed ad altre
istituzioni circa i problemi della protezione della popolazione
contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
ARTICOLO
10
Norme
finali e transitorie
1.
In fase di prima attuazione, i Direttori generali delle AUSL, sedi
dei capoluoghi di provincia, costituiscono le commissioni di cui
all’art. 3 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge ed inviano copia dei relativi atti alla Direzione
Sanità della Regione.
2. Le Commissioni di cui all’art. 20 della L.R. 37/1987 cessano
l’attività all’insediamento delle Commissioni di cui
all’art. 3 della presente legge.
3. Sino all’insediamento delle nuove commissioni, continuano ad
operare le commissioni istituite con L.R. 37/1987, ai sensi
dell’art. 89 del DPR 13.2.1964, n. 185 per il rilascio dei
nulla-osta di cui all’art. 2.
4. Per assicurare continuità il Presidente della Commissione una
volta insediata procede ad acquisire la documentazione
dell’attività svolta dalla precedente Commissione.
5. In fase di prima attuazione il Servizio competente della
Direzione regionale della Sanità, nelle more di adozione di norme
regolamentari di cui al successivo comma 6 del presente articolo,
emana disposizioni per la costituzione delle Commissioni nel
rispetto dell’art. 3 della presente legge.
6. La Regione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, adotta norme regolamentari di attuazione per
disciplinare i contenuti della domanda prevista dall’art. 2
della presente legge, delle relazioni tecniche previste dagli artt.
6 e 7, la specifica della tariffa per le spese previste dal comma
6 dell’art. 2 e le procedure aggiuntive per il rilascio del
nulla-osta di cui all’art. 9, della presente legge.
7. Il Sindaco provvede, con le medesime procedure previste per il
rilascio del nulla-osta, alla conversione, convalida o modifica
delle autorizzazioni rilasciate per le attività già in atto
all’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art.
146 del D.Lgs. 230/1995.
ARTICOLO
11
Entrata
in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula
Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005
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