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IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto l'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori
delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7
marzo 2003 con cui il Presidente della SO.G.I.N. S.p.A. (nel seguito, «SOGIN»)
e' stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei
materiali nucleari (nel seguito, «Commissario delegato») e dotato, a tal
fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle
disposizioni in materia di permesso di costruire;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7
maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7
maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'O.P.C.M. n.
3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerita' per
l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione
emergenziale, il commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri
in deroga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di
emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio
2006 di ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre
2006;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura
emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica
dei rifiuti radioattivi;
Considerato che con le ordinanze commissariali n. 4, 11 e 14
rispettivamente in data 11 aprile 2003, 11 settembre 2003 e 12 novembre
2003 sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento
dell'impianto Eurex ubicato nel centro ENEA di Saluggia (Vercelli), a
standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza
internazionale;
Considerato che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e la
successiva ordinanza di rettifica 24 febbraio 2006 e' stata autorizzata la
costruzione, a cura del «Soggetto attuatore» SOGIN, nel sito Eurex di
Saluggia, di alcune opere connesse all'impianto di cementazione Cemex e
tra queste precisamente la costruzione di: Nuovo sistema di
approvvigionamento idrico; Deposito temporaneo D2 limitatamente alla parte
necessaria allo stoccaggio dei rifiuti allo stato solido a bassa attivita'
attualmente gia' presenti nel sito; Edificio direzione operazioni di
cantiere; Edificio portineria e controllo security; Relativa viabilita';
Considerato che dalla documentazione allegata a suo tempo dalla SOGIN, a
corredo della domanda di permesso di costruzione di dette opere,
presentata il 5 novembre 2004 al comune di Saluggia, non risultava
indicata la costruzione della «Nuova cabina elettrica»,che e'
successivamente risultata necessaria, atteso che la verifica puntuale di
quella esistente ha mostrato essere la stessa insufficiente a fornire la
maggiore quantita' di energia elettrica indispensabile per il
funzionamento dei nuovi impianti e servizi previsti sul sito Eurex;
Considerato che la realizzazione del locale tecnico da adibirsi a cabina
elettrica, funzionale ai nuovi impianti e servizi, e' stata esplicitamente
prevista nel progetto dettagliato inviato al comune di Saluggia il 5
agosto 2005, quale documentazione integrativa della richiesta del permesso
di costruire del 5 novembre 2004;
Considerato che, non essendo stata la costruzione della «Nuova cabina
elettrica» esplicitamente compresa nell'ordinanza commissariale 13
dicembre 2005, la SOGIN ha provveduto in data 28 luglio 2006 a presentare
al comune di Saluggia, specifica domanda, corredata dalla prescritta
documentazione, diretta al rilascio del relativo permesso di costruire;
Considerato che sono trascorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per
l'emanazione del provvedimento finale da parte del comune di Saluggia e
che si e' percio' formato il silenzio-rifiuto sulla domanda del permesso
di costruire;
Ritenuto che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e l'ordinanza
di rettifica 24 febbraio 2006 e' stata dichiarata la improrogabile
necessita' e l'urgenza di provvedere alla costruzione delle opere
autorizzate, trattandosi di interventi di primario interesse pubblico in
quanto diretti ad attuare la messa in sicurezza di materiali radioattivi,
salvaguardando la salute della collettivita' e percio' comprese tra le
misure speciali di emergenza a tutela dell'interesse essenziale della
sicurezza dello Stato, con specifico riferimento alla necessita' di
eliminare le criticita' residue anche in relazione al fenomeno
terroristico;
Ritenuto che la costruzione della «Nuova cabina elettrica», essendo
quest'ultima indispensabile al funzionamento degli impianti e degli
edifici la cui realizzazione e' stata autorizzata con le citate ordinanze
commissariali 13 dicembre 2005 e 24 febbraio 2006, presenti pertanto
anch'essa le caratteristiche di improrogabilita' e urgenza e di primario
interesse pubblico per la tutela della salute della collettivita' e della
sicurezza dello Stato;
Attesa pertanto la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei
poteri di deroga concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n. 3355
rispettivamente del 7 marzo 2003 e del 7 maggio 2004, il provvedimento di
autorizzazione a favore del «Soggetto attuatore» SOGIN alla
realizzazione del su indicato intervento emergenziale in deroga alle
disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, in particolare, alle
norme di cui agliarticoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente
individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al
permesso di costruire, la titolarita' dello stesso, i presupposti, la
competenza per il rilascio, nonche' le modalita' e i tempi della
corresponsione del contributo di costruzione;
Considerato che non essendo stata ancora approvata la variante parziale al
piano regolatore generale del comune di Saluggia, vige attualmente il
divieto di ogni nuova costruzione nella zona ove e' posto l'impianto Eurex,
sicche' per realizzare l'opera di cui trattasi occorre procedere in deroga
alle prescrizioni del piano regolatore generale, come previsto dall'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che le sopraindicate esigenze di necessita' e urgenza non
consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso
in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che pertanto e'
indispensabile che l'autorizzazione alla realizzazione della su indicata
opera, esercitando il potere in tal senso concesso dal citato art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia
rilasciata con ordinanza commissariale, in deroga al vigente piano
regolatore generale del comune di Saluggia, e in difformita' dalla
competenza e dalla procedura di cui alla norma stessa che prevede la
deliberazione del consiglio comunale, nonche' in deroga, per quanto
occorra, anche al vigente strumento di pianificazione d'area protetta;
Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre l'intervento al
contributo di costruzione, ma occorre consentire al comune di Saluggia in
deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, di determinarlo con provvedimento diverso dal permesso di
costruire;
Sentita la regione Piemonte che, con deliberazione di giunta n. 25-4101
del 23 ottobre 2006, ha preso atto che l'intervento «risulta necessario
complemento degli interventi di messa in sicurezza, gia' oggetto di
precedenti determinazioni regionali e coerente con gli obiettivi di
progressivo incremento dei livelli di sicurezza dei siti nucleari ai fini
dello smantellamento finale»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-scientifica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 3 OPCM 3355 del 7
maggio 2004 e art. 1, comma 3, OPCM 3267 del 7 marzo 2003 nella seduta del
14 dicembre 2006;
Dispone:
In deroga, per le ragioni
sopra esposte, alle gia' indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12,
13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380,
nonche' al vigente strumento di pianificazione d'area protetta, e'
autorizzata la costruzione, nel sito Eurex del comune di Saluggia, della
cabina elettrica di cui al progetto e alla annessa documentazione, che qui
si allegano, presentati dalla SOGIN - «Soggetto attuatore», titolare
della licenza di esercizio dell'impianto Eurex, al comune medesimo a
corredo della domanda per il rilascio del permesso di costruire (NCEU
foglio 31, particella 165 e foglio 32, particella 30).
In esercizio del potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla
procedura e alla competenza ivi previste, l'autorizzazione alla
costruzione dell'opera di cui trattasi e' data in deroga al vigente piano
regolatore generale del comune di Saluggia e, per quanto occorra, al
vigente strumento di pianificazione d'area protetta».
La realizzazione della suddetta opera e' a cura della SOGIN, nel rispetto
delle prescrizione disposte dall'APAT in sede dell'autorizzazione di
competenza.
La SOGIN e' tenuta a richiedere al comune di Saluggia la determinazione
del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con l'indicazione dei
termini e delle modalita' per la corresponsione della quota di contributo
relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di
costruzione, onde attenervisi.
La presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso
di costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e, pertanto, comporta il totale esonero del «Soggetto
attuatore» SOGIN, dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle
responsabilita' previste in difetto del permesso comunale di costruire.
La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli
adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonche' a tutti
gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni
centrali e periferiche competenti.
La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.
La presente ordinanza e' esecutiva dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2006
Il commissario delegato:
Jean
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