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IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto l'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori
delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7
marzo 2003 con cui il Presidente della SOGIN S.p.a. e' stato nominato
Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel
seguito, «Commissario delegato») e dotato, a tal fine, di poteri di
derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in
materia di permesso di costruire contenute nella parte I, titolo I, capo
II;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7
maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7
maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, al
fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative
finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario
delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
2005 di proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17
febbraio 2006 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2006 dello stato di
emergenza;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura
emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica
dei rifiuti radioattivi;
Considerato che con l'ordinanza commissariale n. 3 in data 3 aprile 2003
sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento della centrale
nucleare del Garigliano a standard di sicurezza rispondenti alla nuova
situazione di emergenza internazionale;
Considerato che in attuazione della sovra citata Ordinanza commissariale
n. 3 e' stato disposto di procedere, a cura del «Soggetto attuatore»
SOGIN, presso la centrale nucleare del Garigliano, alle opere di
ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione di volumetrie
esistenti sostituendole con equivalente volume-tria attraverso la
costruzione del deposito, denominato D1, destinato ad immagazzinare
temporaneamente i rifiuti radioattivi gia' presenti nel sito della
Centrale e provenienti dalle attivita' di messa in sicurezza e
decontaminazione;
Considerato che in data 5 settembre 2005 il «Soggetto attuatore» SOGIN
ha presentato al comune di Sessa Aurunca la domanda, corredata dalla
prescritta documentazione, diretta al rilascio del permesso di costruire
per l'indicato intervento di ristrutturazione edilizia;
Considerato che con nota 1° dicembre 2005 il capo settore assetto del
territorio ha comunicato che sulla suddetta domanda di permesso di
costruire la commissione edilizia aveva espresso parere favorevole ed ha
richiesto il versamento dei diritti di segreteria;
Considerato che con nota 9 dicembre 2005 la SOGIN ha inviato la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei diritti di
segreteria;
Considerato che con nota 7 dicembre 2005 il responsabile del procedimento
ha comunicato alla SOGIN di aver disposto una sospensione temporanea di
trenta giorni del procedimento relativo al richiesto permesso di
costruire, per consentire al consiglio comunale di dibattere
sull'argomento e deliberare in merito;
Considerato che, trascorso tale periodo di sospensione la SOGIN, con nota
19 gennaio 2006, ha sollecitato l'emanazione del provvedimento definitivo
sulla richiesta di permesso di costruire;
Considerato che con nota 15 febbraio 2006 la Responsabile del Settore
assetto del territorio del comune di Sessa Aurunca ha preannunciato
l'emanazione del diniego del permesso di costruire;
Considerato che con nota 5 maggio 2006 la responsabile del Settore assetto
del territorio del comune di Sessa Aurunca ha comunicato il provvedimento
finale negativo sulla domanda di permesso di costruire, motivandolo con la
incompatibilita' dell'intervento con le disposizioni del vigente programma
di fabbricazione relative alla zona agricola;
Considerato che successivamente alla comunicazione del provvedimento
finale negativo, il comune di Sessa Aurunca con nota 26 maggio 2006
preannunciava l'intendimento di promuovere la conferenza di servizi per
addivenire alla proposta di variante urbanistica e, a tal fine, ha chiesto
alla SOGIN di attestare la conformita' del progetto alle norme vigenti in
materia ambientale e di sicurezza del lavoro;
Considerato che con nota 21 luglio 2006 la SOGIN, chiarendo che la
partecipazione alla conferenza di servizi non avrebbe pregiudicato i
diritti acquisiti e non avrebbe comportato acquiescenza del provvedimento
di diniego del permesso di costruire, ha rilasciato la richiesta
attestazione di conformita' del progetto;
Considerato che con nota 28 luglio 2006 il comune di Sessa Aurunca ha
chiesto alla SOGIN di precisare se il progetto debba ssere assoggettato
alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rischio di
incidente rilevante;
Considerato che la SOGIN con nota 12 settembre 2006 ha risposto anche a
tali ulteriori richieste chiarendo i motivi per i quali il progetto non e'
assoggettato a procedure di valutazione di impatto ambientale, ne' alle
disposizioni di legge relative ai rischi di incidente rilevante;
Ritenuta la improrogabile necessita' di dare attuazione, presso la
centrale nucleare del Garigliano, alle misure di sicurezza gia' disposte
con l'ordinanza commissariale del 3 aprile 2003 sopra citata, relativa al
deposito temporaneo di rifiuti radioattivi;
Considerato che gli interventi in questione sono di primario interesse
pubblico in quanto diretti a salvaguardare la salute della collettivita' e
ad assicurare la messa in sicurezza di materiali radioattivi e sono
percio' compresi tra le misure speciali di emergenza dirette a tutelare
l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
Considerato che nell'aggiornamento 2006 del «Cronoprogramma delle
attivita» ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3355/2004 il commissario delegato ha attribuito carattere di
emergenzialita' all'azione «Opere funzionali al decommissioning di
Garigliano», che comprende la realizzazione del nuovo deposito temporaneo
D1;
Ritenuto altresi' che il condizionamento dei rifiuti radioattivi presenti
sul sito ed il loro stoccaggio nel realizzando deposito temporaneo D1
consegua la finalita' di eliminare i caratteri di mobilita' della
radioattivita' presente in parte dei rifiuti medesimi, raggiungendo
l'obiettivo di salvaguardare adeguatamente la protezione dei lavoratori,
della popolazione e dell'ambiente in generale;
Attesa pertanto la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei
poteri di deroga concessi con le citate ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 e n. 3355/2004, il provvedimento di
autorizzazione, a favore del «Soggetto attuatore» SOGIN, alla
realizzazione del suindicato intervento emergenziale in deroga alle
disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, in particolare, alle
norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente
individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al
permesso di costruire, la titolarita' dello stesso, i presupposti, la
competenza per il rilascio, nonche' le modalita' e i tempi della
corresponsione del contributo di costruzione;
Considerato che il vigente programma di fabbricazione del comune di Sessa
Aurunca pone il divieto di ogni nuova costruzione nella zona ove e'
ubicata la centrale nucleare, sicche' per realizzare l'intervento
anzidetto occorre procedere in deroga a quanto previsto dal programma di
fabbricazione medesimo;
Atteso peraltro che le sopraindicate esigenze di necessita' e urgenza non
consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso
in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che pertanto e'
indispensabile che l'autorizzazione alla realizzazione del suindicato
intervento emergenziale sia data - esercitando il potere in tal senso
concesso dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 - in deroga al vigente programma di fabbricazione del
comune di Sessa Aurunca, con ordinanza commissariale e percio' in
difformita' dalla competenza e dalla procedura di cui alla norma stessa
che prevede la deliberazione del consiglio comunale;
Considerato che per la realizzazione dell'intervento non ricorrono i
requisiti di cui alla direttiva 97/11/CE che impongono la procedura di
valutazione di impatto ambientale (VIA), ne' quelli di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, in quanto si tratta di opera destinata
allo stoccaggio di rifiuti radioattivi prodotti nello stesso sito;
Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre gli interventi ai
contributi di costruzione, ma occorre consentire al comune di Sessa
Aurunca in deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, di determinarli con provvedimento diverso dal
permesso di costruire;
Considerato che la realizzazione dell'intervento si configura come «modifica
d'impianto» di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e
che in attuazione di tale norma occorre l'approvazione da parte dell'APAT
del relativo progetto;
Considerato che in data 18 giugno 2004 l'APAT ha approvato il progetto
relativo ad un deposito di dimensioni maggiori rispetto al deposito D1,
oggetto della presente ordinanza, e che pertanto Sogin dovra' presentare
ad APAT documentazione integrativa che tenga conto della esigenza nel
frattempo emersa di procedere alla costruzione di un deposito ridotto;
Considerato che con note 28 febbraio e 4 ottobre 2006 e' stata sentita la
regione Campania per cui si deve considerare regolarmente espletato
l'adempimento di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-scientifica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 3 ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004, e art. 1,
comma 3, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7
marzo 2003 nella seduta del 14 dicembre 2006;
Dispone:
In deroga, per le ragioni
sopra esposte, alle gia' indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12,
13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono autorizzate presso la centrale nucleare del Garigliano le opere di
ristrutturazione edilizia, comportanti la demolizione di volumetrie
esistenti e la loro sostituzione con equivalente volumetria attraverso la
costruzione di edificio destinato al deposito temporaneo, denominato D1,
di rifiuti radioattivi gia' presenti nel sito della centrale, come da
progetto e annessa documentazione, che si allegano, presentati dalla SOGIN
al comune di Sessa Aurunca ai fini del rilascio del permesso di costruire,
riguardanti le aree distinte all'NCT foglio n. 54, mappale 6. In esercizio
del potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla procedura e competenza
ivi previste, l'autorizzazione all'esecuzione delle indicate opere di
ristrutturazione edilizia e' data in deroga al vigente programma di
fabbricazione del comune di Sessa Aurunca. La realizzazione delle suddette
opere e' a cura della SOGIN, «Soggetto attuatore», titolare della
licenza di esercizio della centrale nucleare del Garigliano. La SOGIN e'
tenuta a presentare all'APAT documentazione integrativa al Rapporto di
progetto particolareggiato (RPP) gia' approvato, relativo alla suindicata
realizzazione del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi e a
rispettare le eventuali diverse prescrizioni della stessa APAT. La SOGIN
e' tenuta a richiedere al comune di Sessa Aurunca la determinazione dei
contributi di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, con l'indicazione dei
termini e delle modalita' per la corresponsione della quota di contributo
relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di
costruzione, onde attenervisi.
La presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso
di costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e, pertanto, comporta il totale esonero del «Soggetto
attuatore» SOGIN, dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle
responsabilita' previste in difetto del permesso comunale di costruire. La
presente ordinanza viene trasmessa al comune di Sessa Aurunca, per gli
adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, alla provincia di Caserta, alla regione Campania, al prefetto di
Caserta, al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed alla Commissione tecnico-scientifica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' a tutti gli altri enti
coinvolti nell'iter autorizzativo e alle Amministrazioni centrali e
periferiche competenti.
La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.
La presente ordinanza diviene esecutiva dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque non prima del 31
dicembre 2006.
Roma, 15 dicembre 2006
Il commissario delegato:
Jean
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