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IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto l'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori
delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della
Sogin S.p.A. e' stato nominato Commissario delegato per la messa in
sicurezza dei materiali nucleari e dotato, a tal fine, di poteri di
derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in
materia di permesso di costruire contenute nella parte I, titolo I, capo
II;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7
maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;
Vista l'O.P.C.M. n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed
integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare
la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate a
fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario delegato e' stato
dotato di ulteriori poteri in deroga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
2005 di proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza; Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio
2006 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2006 dello stato di
emergenza;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura
emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica
dei rifiuti radioattivi;
Considerato che con l'ordinanza commissariale n. 3 in data 3 aprile 2003
sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento della Centrale
nucleare di Latina a standard di sicurezza rispondenti alla nuova
situazione di emergenza internazionale;
Considerato che in attuazione della sovra citata ordinanza commissariale
n. 3 e' stato disposto di procedere, a cura del «soggetto attuatore»
Sogin, presso la Centrale nucleare di Latina, al recupero e
condizionamento dei fanghi radioattivi e allo smontaggio e smaltimento
boilers e rottami metallici e che tali interventi richiedono
rispettivamente la costruzione degli edifici «estrazione» e «condizionamento»
con relative opere di collegamento e dell'edificio «cutting facility»;
Considerato che in data 15 ottobre 2003 il «soggetto attuatore» Sogin ha
presentato al comune di Latina la domanda, corredata dalla prescritta
documentazione, diretta al rilascio del permesso di costruire gli edifici
«estrazione» e «condizionamento» dei fanghi radioattivi con relative
opere di collegamento e l'edificio «cutting facility»;
Considerato che con nota 27 aprile 2004 il competente Ufficio tecnico del
comune di Latina ha comunicato che sulla suddetta domanda del permesso di
costruire la Commissione edilizia aveva espresso parere favorevole nella
seduta del 4 novembre 2003 e che il relativo rilascio era subordinato alla
integrazione della documentazione, come specificato nella nota stessa;
Considerato che con nota 6 maggio 2004 la Sogin ha inviato la
documentazione e fornito le precisazioni richieste ad integrazione della
domanda del permesso di costruire del 15 ottobre 2003, nonostante che la
richiesta di integrazione della documentazione fosse stata inviata dal
comune di Latina oltre il termine fissato dall'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che in data 1° aprile 2004 il «soggetto attuatore» Sogin ha
presentato al comune di Latina la domanda, corredata dalla prescritta
documentazione, diretta al rilascio del premesso di costruire un «deposito
temporaneo di rifiuti radioattivi»;
Considerato che i «cronoprogrammi» commissariali del giugno 2004 ex
O.P.C.M. n. 3355/2004 hanno attribuito carattere emergenziale alla
realizzazione del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi presso la
Centrale nucleare di Latina;
Considerato che con nota 11 gennaio 2005, pertanto oltre il termine
fissato dal citato art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il competente Ufficio tecnico del comune di Latina ha
richiesto la produzione di una serie di documenti ad integrazione di
quelli allegati alla domanda del permesso di costruire del 1° aprile
2004;
Considerato che rispetto alle indicate domande di permesso di costruire si
e' formato il silenzio - rifiuto ai sensi dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non avendo il comune di
Latina osservato i termini fissati da tale norma;
Ritenuta la improrogabile necessita' e l'urgenza di dare attuazione,
presso la Centrale nucleare di Latina, alle misure di sicurezza gia'
disposte con l'ordinanza commissariale del 3 aprile 2003 sopra citata,
relative al recupero e condizionamento dei fanghi radioattivi e allo
smontaggio e smaltimento boilers e rottami metallici, nonche' a quella di
cui ai «cronoprogrammi» commissariali del giugno 2004 relativa al
deposito temporaneo di rifiuti radioattivi;
Considerato che gli interventi in questione sono di primario interesse
pubblico in quanto diretti a salvaguardare la salute della collettivita' e
ad assicurare la messa in sicurezza di materiali radioattivi e sono
percio' compresi tra le misure speciali di emergenza dirette a tutelare
l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
Ritenuto altresi' che il recupero ed il condizionamento dei fanghi ed il
successivo stoccaggio dei prodotti di condizionamento in adeguata
infrastruttura di deposito consegue la finalita' di messa in sicurezza dei
rifiuti radioattivi della Centrale nucleare di Latina e costituisce
intervento gia' ritenuto adeguato dalla Commissione tecnico-scientifica ex
art. 5 O.P.C.M. n. 3267/2003 con sua risoluzione del 23 settembre 2005 con
riferimento alla necessita' di eliminare le criticita' residue anche in
relazione al fenomeno terroristico;
Attesa pertanto la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei
poteri di deroga concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n. 3355,
rispettivamente del 7 marzo 2003 e del 7 maggio 2004, il provvedimento di
autorizzazione, a favore del «soggetto attuatore» Sogin, alla
realizzazione dei suindicati interventi emergenziali in deroga alle
disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, in particolare, alle
norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente
individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al
permesso di costruire, la titolarita' dello stesso, i presupposti, la
competenza per il rilascio, nonche' le modalita' e i tempi della
corresponsione del contributo di costruzione;
Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre gli interventi ai
contributi di costruzione, ma occorre consentire al comune di Latina in
deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, di determinarli con provvedimento diverso dal permesso di
costruire;
Considerato che l'APAT in data 31 luglio 2003 ha approvato il progetto per
l'estrazione e condizionamento dei fanghi radioattivi, che comporta la
costruzione dei sopra citati edifici estrazione e «condizionamento» con
relative opere di collegamento; Considerato che la Sogin ha presentato
all'APAT i Rapporti di progetto particolareggiato (RPP) relativi allo
smontaggio e trattamento dei generatori di vapore («boilers») e di altri
componenti metallici ed alla realizzazione Deposito temporaneo di rifiuti
radioattivi e che per essi e' stato previsto il rispetto delle
prescrizioni in vigore e che, in ogni caso, la Sogin viene vincolata al
rispetto delle eventuali diverse prescrizioni;
Ritenuto che, ove successivamente alla emanazione della presente
ordinanza, e comunque entro quindici giorni dalla sua pubblicazione,
dovesse sopravvenire il rilascio dei richiesti permessi di costruire da
parte del comune di Latina, si provvedera' alla revoca con effetto «ex
nunc» della ordinanza stessa; Sentita la regione Lazio, come previsto
dall'art. 1, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003;
Dispone:
In deroga, per le ragioni
sopra esposte, alle gia' indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12,
13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono autorizzate presso la Centrale Nucleare di Latina: a) la costruzione
degli edifici «estrazione» e «condizionamento» dei fanghi radioattivi
con relative opere di collegamento di cui al progetto e alla annessa
documentazione, che qui si allegano, presentati dalla Sogin al comune di
Latina ai fini del rilascio del permesso di costruire; b) la costruzione,
previa approvazione dell'APAT e nel rispetto delle eventuali diverse
prescrizioni della stessa, dell'edificio «cutting facility» e del
deposito temporaneo di rifiuti radioattivi, di cui ai progetti ed alle
annesse documentazioni, che qui si allegano, presentati dalla Sogin al
comune medesimo ai fini del rilascio del premesso di costruire.
Le aree interessate dalla realizzazione delle opere anzidette sono
distinte al NCT foglio 50, mappale 377 sub. 1 e 3. La realizzazione delle
suddette opere e' a cura della Sogin, «soggetto attuatore», titolare
della licenza di esercizio della Centrale nucleare di Latina.
La Sogin e' tenuta a richiedere al comune di Latina la determinazione dei
contributi di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con l'indicazione dei
termini e delle modalita' per la corresponsione della quota di contributo
relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di
costruzione, onde attenervisi.
La Sogin comunichera' immediatamente al comune di Latina il nominativo del
Direttore dei lavori, del responsabile dei lavori, della/e impresa/e
esecutrice/i e contestualmente depositera' agli atti del comune ogni
documentazione prevista e, conseguentemente, dara' avvio ai lavori.
La presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso
di costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e, pertanto, comporta il totale esonero del «soggetto
attuatore» Sogin, dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle
responsabilita' previste in difetto del permesso comunale di costruire. La
presente ordinanza verra' revocata con effetto «ex nunc» se interverra'
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione il rilascio, da parte del
comune di Latina, dei permessi di costruire richiesti da Sogin.
La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Latina, per gli
adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, alla provincia di Latina, alla regione Lazio, nonche' a tutti gli
altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni
centrali e periferiche competenti.
La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva appena pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2006
Il commissario delegato:
Jean
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