|
IL COMMISSARIO DELEGATO
per la sicurezza dei materiali nucleari
Visto l'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori
delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7
marzo 2003 con cui il presidente della SO.G.I.N. S.p.a. e' stato nominato
commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel
seguito, commissario delegato) e dotato, a tal fine, di poteri di
derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in
materia di permesso di costruire;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7
maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7
maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, al
fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative
finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il commissario
delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di
emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17
febbraio 2006 di ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31
dicembre 2006;
Considerato che l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 di
autorizzazione alla costruzione, nel sito Eurex del comune di Saluggia
(Vercelli), delle opere connesse all'impianto Cemex contiene nel testo
alcuni errori materiali e espressioni sotto qualche aspetto imprecise o
incomplete, tali comunque da poter ingenerare equivoci o erronee
interpretazioni;
Ritenuto che e' necessario procedere alla rettifica di tali errori o
imprecisioni ed e' opportuno provvedere altresi' a modificare il testo
dell'ordinanza per tener conto di alcuni eventi sopravvenuti;
Dispone:
Il testo dell'ordinanza
commissariale 13 dicembre 2005 sopra indicata va corretto e modificato nel
modo che viene qui di seguito indicato:
1) nella seconda alinea delle premesse, le parole «Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2003» sono
sostituite dalle parole «Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 14 febbraio 2003»;
2) nella quindicesima alinea delle premesse, le parole «ha approvato»
sono sostituite dalle parole «ha adottato»;
3) nella diciassettesima e nella trentatreesima alinea delle premesse e
nella prima alinea della parte dispositiva le parole «Deposito D-2 per i
rifiuti solidi a bassa attivita» sono sostituite dalle parole «Deposito
temporaneo D-2 limitatamente alla parte necessaria allo stoccaggio dei
rifiuti a bassa attivita' attualmente gia' presenti nel sito, allo stato
solido»;
4) nella ventisettesima alinea delle premesse, le parole «ha riconosciuto
la necessita' e l'urgenza dell'emanazione dell'ordinanza commissariale di
autorizzazione alla costruzione delle infrastrutture in questione,
impegnando l'ente stesso alla formulazione nel piu' breve tempo possibile
del richiesto parere» sono sostituite dalle parole «preso atto della
necessita' e dell'urgenza dichiarate dal commissario delegato di
provvedere alla emanazione dell'ordinanza commissariale di autorizzazione
alla costruzione delle infrastrutture in questione, impegnando l'ente
stesso alla formalizzazione nel piu' breve tempo possibile del richiesto
parere»;
5) nella ventottesima alinea delle premesse le parole «Ritenuto che con
tali espliciti riconoscimento e impegno si deve intendere manifestata la
piena adesione all'ordinanza commissariale in questione, mancando soltanto
la mera formalizzazione del parere» sono sostituite dalle parole «Ritenuto
che con tale impegno l'ente non ha preso posizione contraria
all'autorizzazione alla costruzione delle opere in questione, chiedendo
piuttosto che siano definiti gli impegni degli enti coinvolti, anche per
quanto riguarda le aspettative di ristoro dei disagi ambientali e
territoriali della comunita' locale, e che tutto cio' non contrasta ne'
impedisce il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione»;
6) nella trentesima alinea delle premesse le parole «Ritenuto che ove,
successivamente alla emanazione della presente ordinanza ed entro il 31
gennaio 2006, secondo l'impegno formalmente assunto dal sindaco del comune
di Saluggia nella citata riunione del 2 dicembre 2005 davanti al prefetto
di Vercelli» sono state sostituite dalle parole «Ritenuto che ove,
successivamente alla emanazione della presente ordinanza ed entro il 15
marzo 2006, in attuazione dell'impegno manifestato dal sindaco del comune
di Saluggia di voler procedere nelle vie ordinarie;
7) nella trentunesima alinea delle premesse, dopo le parole «con delibera
di giunta adottata nell'adunanza del 17 ottobre 2005» sono aggiunte le
parole «limitatamente all'urgenza della realizzazione del nuovo sistema
di approvvigionamento idrico e del ricovero, presso il nuovo deposito D-2,
dei rifiuti attualmente immagazzinati in modo precario nel deposito 2003»;
8) nella trentatreesima alinea delle premesse, le parole «non sia in
contrasto con il citato parere in quanto trattasi» sono sostituite dalle
parole «e' aderente ai citati pareri in quanto trattasi in parte di meri
accessori indispensabili e in parte»;
9) nella trentatreesima alinea delle premesse le parole «atteso che esso»
sono sostituite dalle parole «sia perche' subordinato al pronunciamento
ministeriale di compatibilita' ambientale, sia perche»;
10) nella sesta alinea della parte dispositiva dell'ordinanza, le parole
«31 gennaio 2006» sono sostituite dalle parole «15 marzo 2006».
La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli
adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonche' a tutti
gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativi e alle amministrazioni
centrali e periferiche competenti. La presente ordinanza viene pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del gia'
citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La presente ordinanza e' esecutiva dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2006
Il commissario delegato:
Jean
|