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IL COMMISSARIO DELEGATO
per la sicurezza dei materiali nucleari
Visto l'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 7 marzo 2003 di dichiarazione dello stato di
emergenza nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna,
Basilicata e Piemonte;
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della SO.G.I.N.
S.p.a. e' stato nominato Commissario Delegato per la messa in sicurezza
dei materiali nucleari e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le
altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di
costruire;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;
Vista l'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con
cui, a parziale modifica ed integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo
2003, al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle
iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il
Commissario Delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura
emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica
dei rifiuti radioattivi;
Considerato che con le Ordinanze commissariali n.
4, 11 e 14 rispettivamente in data 11 aprile 2003, 11 settembre 2003 e 12
novembre 2003 sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento
dell'impianto EUREX nel Centro ENEA di Saluggia a standard di sicurezza
rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;
Considerato
che in attuazione delle sovra citate Ordinanze commissariali n. 4, 11 e 14
e' stata disposta la realizzazione, a cura del «soggetto attuatore»
SO.G.I.N. S.p.a. nel Centro ENEA di Saluggia, di un nuovo parco serbatoi
presso l'impianto EUREX attualmente in gestione alla SO.G.I.N. S.p.a., ove
trasferire in condizioni di sicurezza maggiormente adeguate alla presente
situazione di emergenza i rifiuti liquidi ad alta attivita' attualmente
immagazzinati presso lo stesso impianto EUREX;
Considerato che in data 8
aprile 2004 il «soggetto attuatore» SO.G.I.N. S.p.a. ha presentato al
Comune di Saluggia la domanda diretta al rilascio del permesso di
costruire il nuovo parco serbatoi, corredata dalla prescritta
documentazione;
Considerato che con nota in data 23 luglio 2004 il Comune
di Saluggia ha comunicato il diniego del richiesto permesso di costruire,
con la motivazione che l'intervento proposto risulta in contrasto con il
vigente piano regolatore generale del Comune di Saluggia ed in particolare
con la scheda di prescrizione normativa specifica dell'area soggetta allo
strumento urbanistico esecutivo n. 14 relativa al Centro ENEA che non
prevede la realizzazione di interventi di completamento e di nuova
costruzione;
Ritenuta la improrogabile necessita' e l'urgenza di dare
attuazione alla misura di sicurezza gia' disposta con le ordinanze
commissariali sopra citate, consistente nella costruzione del nuovo parco
serbatoi presso l'impianto EUREX di Saluggia, che e' opera di primario
interesse pubblico in quanto diretta a salvaguardare la salute della
collettivita' e ad assicurare la messa in sicurezza di materiali
radioattivi, ed e' percio' compresa tra le misure speciali di emergenza
dirette a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
Ritenuto altresi' che tale opera a carattere provvisionale e' funzionale
alle finalita' di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e di bonifica
dell'impianto EUREX di Saluggia, mediante il condizionamento a mezzo
cementazione dei rifiuti liquidi attualmente stoccati sul sito, intervento
gia' ritenuto adeguato dalla Commissione tecnico-scientifica ex art. 5
OPCM n. 3267/2003 con sua delibera 14 giugno 2004;
Attesa pertanto la
necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei poteri di deroga
concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n. 3355 rispettivamente del 7
marzo 2003 e del 7 maggio 2004, il provvedimento di autorizzazione a
favore del «soggetto attuatore» SO.G.I.N. S.p.a. alla realizzazione del
suindicato intervento emergenziale in deroga alle disposizioni in materia
di permesso di costruire contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, in particolare, alle norme di cui
agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente individuano gli
interventi di trasformazione urbanistica subordinati al permesso di
costruire, la titolarita' dello stesso, i presupposti, la competenza per
il rilascio, nonche' le modalita' e i tempi della corresponsione del
contributo di costruzione;
Considerato che il vigente piano regolatore
generale del Comune di Saluggia pone il divieto di ogni nuova costruzione
nella zona ove e' posto l'impianto EUREX, sicche' il nuovo parco serbatoi
puo' essere realizzato esclusivamente provvedendo in deroga alle
prescrizioni del piano regolatore generale, come previsto dall'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Atteso
peraltro che le sopraindicate esigenze di necessita' e urgenza non
consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso
in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che pertanto e'
indispensabile che l'autorizzazione alla realizzazione del suindicato
intervento emergenziale, esercitando il potere in tal senso concesso dal
citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, sia rilasciata in deroga al vigente piano regolatore generale del
Comune di Saluggia, con ordinanza commissariale e percio' in difformita'
dalla competenza e dalla procedura di cui alla norma stessa che prevede la
deliberazione del Consiglio comunale;
Considerato che non si rinvengono
motivi per sottrarre l'intervento al contributo di costruzione, ma occorre
consentire al Comune di Saluggia di determinano con provvedimento diverso
dal permesso di costruire, come previsto dall'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che la
realizzazione dell'intervento si configura come «modifica d'impianto» di
cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e che in attuazione
di tale norma la SO.G.I.N. S.p.a. in data 6 luglio 2004 ha presentato all'APAT
il progetto particolareggiato dell'opera da realizzare; Considerato che
per la realizzazione del nuovo parco serbatoi per i rifiuti liquidi
radioattivi non ricorrono i requisiti di cui alla Direttiva 97/11/CE che
impongono la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ne'
quelli di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in quanto si
tratta di opera destinata allo stoccaggio di rifiuti radioattivi prodotti
nello stesso sito;
Considerato che l'intervento stesso non rientra tra
quelli contemplati dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 «Disposizioni
concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione»;
Considerato che con deliberazione n. 75 del 14 giugno 2001 dell'autorita'
di bacino del fiume Po, il sito ENEA-EUREX di Saluggia e' stato escluso
dall'applicazione delle norme di attuazione del piano stralcio delle fasce
fluviali, ferma restando l'applicazione di tali norme per quando sara'
stata completata la bonifica del sito stesso;
Considerato che con
determinazione dirigenziale n. 142 del 10 maggio 2004 dell'ente di
gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po -
tratto torinese, e' stato espresso parere favorevole al progetto di
realizzazione del nuovo parco serbatoi dell'impianto EUREX di Saluggia;
Considerato infine che il previsto nuovo parco serbatoi e' collocato
internamente all'opera di protezione idraulica dell'area ENEA di Saluggia
recentemente realizzata e che quindi non puo' avere alcuna incidenza sul
regime idraulico del fiume Dora;
Sentita la Regione Piemonte, come
previsto dall'art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3267/2003;
Dispone:
In deroga,
per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme di cui agli
articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono autorizzati i lavori di costruzione del nuovo
parco serbatoi presso il sito EUREX del Centro ENEA del Comune di Saluggia
sull'immobile distinto al NCT Foglio 31, mappale n. 165, posto in strada
per Crescentino, di cui al progetto e alla annessa documentazione, che qui
si allega, presentati dalla SO.G.IN. S.p.a. al Comune medesimo a corredo
della domanda per il rilascio del permesso di costruire;
in esercizio del
potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla procedura e alla
competenza ivi previste, l'autorizzazione alla costruzione del nuovo parco
serbatoi e' data in deroga al vigente piano regolatore generale del Comune
di Saluggia;
la realizzazione della suddetta opera a cura della SO.G.I.N.
S.p.a., «soggetto attuatore», titolare della licenza di esercizio
dell'impianto EUREX; la SO.G.I.N. S.p.a. e' tenuta a richiedere al Comune
di Saluggia la determinazione del contributo di costruzione di cui agli
articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001
n. 380, con l'indicazione dei termini e delle modalita' per la
corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione, onde
attenervisi;
la SO.G.I.N. S.p.a. avviera' immediatamente, in coordinamento
con il Comune di Saluggia, un'azione capillare di informazione dei
cittadini coerente con gli obiettivi del protocollo di intesa tra la
societa' e il comune medesimo in corso di definizione e che dovra' essere
formalizzato nel piu' breve tempo possibile; la SO.G.I.N. S.p.a. avviera'
immediatamente le attivita' preliminari all'inizio dei lavori; la presente
ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso di costruire»
l'opera sopra indicata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e, pertanto, comporta il totale esonero
del «soggetto attuatore» SO.G.I.N. S.p.a., dei suoi amministratori e dei
suoi tecnici dalle responsabilita' previste in difetto del permesso
comunale di costruire; la trasmissione della presente ordinanza «in
deroga» al Comune di Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5,
comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla Provincia di Vercelli,
alla Regione Piemonte, nonche' a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter
autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti; la
pubblicazione della presente ordinanza «in deroga» nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5,
comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli
allegati; la immediata esecutivita' della presente ordinanza non appena
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30
luglio 2004
Il commissario delegato: Jean
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