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(O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003)
IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di
dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di
smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio,
Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima
sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;
Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio
dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;
Viste le ordinanze n. 1 e n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario
delegato, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003;
Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 98 del 29 aprile 2003;
Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 157 del 9 luglio 2003;
Vista l'ordinanza n. 9 del 29 luglio 2003 del Commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 187 del 13 agosto 2003;
Vista l'ordinanza n. 11 dell'11 settembre 2003 del Commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 218 del 19 settembre 2003;
Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire
solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con
la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e' tuttavia urgente
realizzare le misure dirette a limitare il rischio;
Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M.
n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione
internazionale, riportati nella citata ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003
del Commissario delegato, nonche' progredire nel processo di riduzione
del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo
smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei
materiali radioattivi;
Dispone:
1. L'aggiornamento del «Piano
delle attivita' di adeguamento delle misure di protezione fisica e di
progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari»,
riportato in allegato sotto la lettera A all'ordinanza commissariale n.
11 dell'11 settembre 2003.
2. La sostituzione, per effetto dell'aggiornamento di cui al precedente
punto 1, dell'allegato A alla predetta ordinanza commissariale n. 11/2003
con l'allegato A alla presente ordinanza.
3. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste
per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.
4. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al
Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla
Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, alle Regioni Basilicata, Lazio e Piemonte, all'APAT, all'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a SO.G.I.N.
S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
5. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la pubblicazione
della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con
omissione dell'allegato.
Roma, 12 novembre 2003
Il Commissario delegato:
Jean
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