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IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di
dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di
smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio,
Campania, Emila-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima
sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;
Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio
dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;
Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 77 del 2 aprile 2003;
Vista l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 87 del 14 aprile 2003; Ritenuto necessario progredire nel
processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli
impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 accelerando lo smantellamento
degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;
Ritenuto pertanto necessario avviare con urgenza le relative procedure
nella consapevolezza che solo lo smantellamento completo e la messa in
sicurezza dei materiali radioattivi puo' eliminare ogni rischio;
Ritenuto necessario assicurare, nel rispetto della normativa vigente, uno
svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la
disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) nonche' assicurare una tempestiva attuazione dei
relativi provvedimenti autorizzativi. Considerato opportuno garantire la
necessaria collaborazione istituzionale e la certezza del termine
conclusivo delle procedure di autorizzazione alla disattivazione degli
impianti ex art. 56 del decreto legislativo n. 230/1995 e di valutazione
di impatto ambientale (V.I.A.) nel rispetto dei termini legali previsti
dalla vigente normativa in materia nonche' il rispetto, da parte
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
e della direzione per la valutazione dell'impatto ambientale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dei termini
riportati nell'accordo di collaborazione istituzionale, di cui all'art.
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto tra il commissario
delegato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il
Ministero delle attivita' produttive, l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), la direzione per la
valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore del commissario delegato,
riportato in allegato sotto la lettera A;
Dispone:
1. La comunicazione della
presente ordinanza e dell'allegato A al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al
Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero della salute, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, alla commissione tecnico-scientifica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della protezione
civile, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT); alla direzione per la salvaguardia ambientale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni
Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte ed a SO.G.I.N. S.p.A.
2. L'esecuzione degli atti necessari all'attuazione del predetto accordo
di collaborazione istituzionale per assicurare, nel rispetto della
normativa vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti
autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nonche' assicurare una
tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
3. La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato A nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2003
Il commissario: Jean
Allegato A
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ISTITUZIONALE
(ex art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241)
Tra: il Ministero delle
attivita' produttive, con sede in Roma, via Molise n. 2, c.a.p. 00187,
rappresentato dall'ing. Alessandro Ortis; il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, con sede in Roma, viale Cristoforo Colombo
n. 44, c.a.p. 00147, rappresentato dall'ing. Bruno Agricola, delegato del
Ministro; il Ministero per i beni e le attivita' culturali, direzione
generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con sede in Roma, via
di S. Michele n. 22, c.a.p. 00153, rappresentato dall'architetto Roberto
Cecchi, delegato del Ministro; l'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT), con sede in Roma, via Vitaliano Brancati
n. 48, c.a.p. 00144, rappresentata dall'ing. Giorgio Cesari, nella sua
qualita' di direttore dell'APAT;
il commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari (O.P.C.M.
n. 3267/2003) con sede in Roma, via Torino n. 6, c.a.p. 00184, nella
persona del Gen. Carlo Jean; la SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto
attuatore, con sede in Roma, via Torino n. 6, c.a.p. 00184, rappresentata
dall'ing. Giancarlo Bolognini, nella sua qualita' di amministratore
delegato; Premesso che:
a) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio
2003 (D.P.C.M.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003, e' stato dichiarato
lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, in relazione all'attivita'
di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari
presenti sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio,
Campania e Basilicata, in condizioni di massima sicurezza;
b) con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo
2003, n. 3267 (O.P.C.M. n. 3267/2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003,
sono state disposte misure urgenti in relazione all'attivita' di
smaltimento in condizioni di massima sicurezza dei materiali radioattivi
dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul
territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e
Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela
dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. In tale ordinanza
si e' disposto, tra l'altro, in merito alla messa in sicurezza dei
materiali nucleari, con particolare riferimento al combustibile nucleare
irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attivita', nonche' alla
predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento
delle centrali elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino
Vercellese (Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonche' degli
impianti dell'ente per le nuove tecnologie e l'ambiente (ENEA) e Nucleco,
limitatamente al settore del ciclo del combustibile nucleare e dei
depositi di materie radioattive Eurex e Fiat-Avio di Saluggia (Vicenza),
impianto plutonio e impianto celle calde di Casaccia (Roma), Itrec di
Trisaia (Matera) nonche' gli impianti nucleari FN di Bosco Marengo
(Alessandria);
c) il commissario delegato, con provvedimento n. 1/2003 del 21 marzo
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, ha fra l'altro individuato
SO.G.I.N. quale «soggetto attuatore» delle attivita' di cui alla citata
O.P.C.M. n. 3267/2003;
d) l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 87 del 14 aprile 2003, ha disposto che SO.G.I.N. aggiorni i
piani e i programmi di dismissione dei propri impianti;
e) l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilita'
di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attivita' di interesse comune; Ritenuto necessario: progredire nel
processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli
impianti oggetti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, accelerando lo
smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei
materiali radioattivi; pertanto avviare con urgenza le relative procedure
di smantellamento nella consapevolezza che solo lo smantellamento
completo e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi puo' eliminare
ogni rischio; assicurare uno svolgimento sincronico dei procedimenti
autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), al fine di garantire, nel
rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sinergico delle
attivita' di detti procedimenti, nonche' una tempestiva attuazione dei
relativi provvedimenti autorizzativi; tanto premesso e ritenuto,
costituendone parte integrante e sostanziale, le parti stipulano il
seguente accordo di collaborazione istituzionale.
Art. 1
Il coordinamento dei
procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari,
ai sensi dell'art. 56, decreto legislativo n. 230/1995, e la relativa
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), avverra' secondo lo schema
riportato in allegato al presente accordo. In particolare: a)
procedimento autorizzativo per la disattivazione degli impianti nucleari:
SO.G.I.N. S.p.A. inviera' per ciascuna centrale l'aggiornamento del piano
di dismissione - documento quest'ultimo gia' trasmesso unitamente
all'istanza di autorizzazione alla disattivazione per le centrali di
Caorso, Garigliano, Latina e Trino, presentato da SO.G.I.N. S.p.A. alle
competenti autorita' rispettivamente con lettera del 2 agosto 2001, prot.
n. 8212, 2 agosto 2001, prot. n. 8213, 28 febbraio 2002, prot. n. 3792 e
31 dicembre 2001, prot. n. 11868 - ai sensi dell'ordinanza commissariale
n. 3/2003, al commissario delegato, al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al
Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero della sanita', all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) ed alla regione interessata;
l'APAT esamina l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione
e, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato
all'art. 56, comma 1 del decreto legislativo n. 230/1995 per formulare
eventuali osservazioni, trasmette alle amministrazioni di cui all'art. 55
del predetto decreto legislativo n. 230/1995, una relazione con le
proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e
condizioni da osservare; l'APAT, nei trenta giorni successivi alla
scadenza del termine indicato all'art. 56, comma 3, del decreto
legislativo n. 230/1995 per formulare eventuali osservazioni finali,
sentita la commissione tecnica, predispone il proprio parere con
l'indicazione delle eventuali prescrizioni;
b) procedimento autorizzativo per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
degli impianti nucleari: SO.G.I.N. S.p.A., inviera', per ciascuna
centrale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al
Ministero per i beni e le attivita' culturali ed alla regione
interessata, la richiesta di pronuncia di compatibilita' ambientale
unitamente allo studio di impatto ambientale, alla sintesi non tecnica ed
al progetto relativo, predisponendo lo stesso anche in formato
elettronico secondo specifiche concordate con lo stesso Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e pubblichera' l'annuncio ai
sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 349/1986; il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio conclude l'istruttoria
relativa nei tempi necessari per l'emanazione del decreto di
compatibilita' ambientale nel termine di legge (novanta giorni) con
l'indicazione di eventuali relative prescrizioni;
c) attivita' di raccordo dei procedimenti sub a) e b): i risultati
dell'istruttoria APAT che in particolare si focalizzano sugli aspetti di
natura radiologica, vengono messi a disposizione della commissione V.I.A.
insieme con i risultati delle istruttorie relative allo studio di impatto
ambientale sviluppata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e
dalla regione di competenza che dovranno essere terminate avuto riguardo
ai tempi di cui al precedente punto b). Fatto salvo l'obiettivo di
concludere l'intero iter autorizzativo di un tempo massimo di centottanta
giorni dal suo avvio, l'effettiva programmazione temporale delle
attivita' sara' concordata tra le parti per ciascuna specifica
applicazione. In tale programmazione si potra' tener conto di specifiche
situazioni (sovrapposizioni di diversi procedimenti autorizzativi,
periodi feriali o festivita' ecc.). Al termine del procedimento relativo
alla V.I.A., sara' emesso il relativo decreto che, nelle more della
registrazione verra' portato a conoscenza del Ministero delle attivita'
produttive e del commissario delegato. Si portera' quindi a conclusione
il procedimento di autorizzazione alla disattivazione dell'impianto
nucleare. Come esplicitamente previsto dalla legge n. 349 dell'8 luglio
1986, art. 6, comma 5, ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, la questione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri. I procedimenti autorizzativi prenderanno in esame
l'intero progetto presentato, sino al raggiungimento dello stato finale
previsto (per le centrali elettronucleari fino al «rilascio del sito
privo di vincoli di natura radiologica»). Specifiche prescrizioni
relative alla fase di vigilanza saranno esplicitate dai previsti decreti
autorizzativi conclusivi.
Art. 2
Il presente accordo di
collaborazione, in considerazione degli interessi pubblici coinvolti e
delle finalita' da raggiungere, avra' efficacia tra le parti fino al
completamento delle procedure di autorizzazione alla disattivazione e di
V.I.A. relative alle centrali di cui al precedente art. 1. Allegato
schema - «Coordinamento delle procedure autorizzative ex art. 56 del
decreto legislativo n. 230/1995 e di V.I.A. Letto e sottoscritto.
Roma, 30 ottobre 2003
p. Il Ministero delle
attivita' produttive
Ortis
p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Agricola p.
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
Cecchi
Il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT)
Cesari
Il commissario delegato e presidente SO.G.I.N. S.p.A
Jean SO.G.I.N. S.p.A. amministratore delegato Bolognini
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Vedere schema a pag. 61 della G.U. <----
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