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IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI
MATERIALI NUCLEARI
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di
dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati
nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e
Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo
2003;
Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio
dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;
Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 77 del 2 aprile 2003 e, in particolare, l'art. 1 comma 4;
Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;
Visto lo scioglimento del Consorzio SICN, deliberato dal consiglio
direttivo del Consorzio stesso in data 19 giugno 2003, con efficacia dal
1° luglio 2003;
Considerato le gravi preoccupazioni espresse in sede parlamentare per i
ritardi nella messa in sicurezza degli impianti, dovuti al mancato
trasferimento della responsabilita' della gestione degli impianti stessi
a SO.G.I.N. S.p.a. entro i tempi inizialmente previsti, con preoccupanti
ricadute sulla sicurezza medesima, nonche' il pressante invito ricevuto
nelle medesima sede ad accelerare in ogni possibile modo la realizzazione
degli interventi;
che, in data 13 maggio 2003, e' stata stipulata tra il Commissario
delegato, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA) e SO.G.I.N. S.p.a. la prevista convenzione per il trasferimento a
SO.G.I.N. S.p.a. stessa delle licenze e delle
autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione delle attivita' di
messa in sicurezza, smantellamento e bonifica degli impianti di
ricerca del ciclo del combustibile di proprieta' dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), con comando del personale
addetto agli impianti che esprima il suo consenso al medesimo;
che, in data 25 giugno 2003, il direttore generale dell'ENEA con lettera
prot. DIRGEN/2003/2078, ha specificato il numero dei dipendenti ENEA che
hanno manifestato il loro consenso al comando;
l'impossibilita' di addivenire ad un'intesa di dettaglio, completa e
tempestiva, tra SO.G.I.N. S.p.a. ed ENEA, applicativa della predetta
convenzione;
che il numero dei dipendenti ENEA che hanno gia' espresso il loro assenso
al comando e' giudicato adeguato a garantire il mantenimento in sicurezza
degli impianti nelle attuali condizioni di esercizio degli stessi;
che il Commissario straordinario dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) ha subordinato il suo consenso al
mantenimento all'Ente stesso dei laboratori di caratterizzazione del
Centro della Casaccia;
Sentito il Ministero delle attivita' produttive; il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas;
Dispone:
1. Con efficacia dal 15
luglio 2003 sono trasferite dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia
e l'ambiente (ENEA) a SO.G.I.N. S.p.a. le licenze e le autorizzazioni di
qualsiasi genere per la gestione dell'attivita' di messa in sicurezza,
smantellamento e bonifica degli impianti di ricerca del ciclo del
combustibile nucleare di proprieta' dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA):
EUREX del Centro di Saluggia (Vercelli), incluso il Laboratorio di
caratterizzazione; Impianti celle calde e plutonio, nonche'
l'impianto OPEC2 del Centro della Casaccia (Roma), quest'ultimo
necessario per la messa in sicurezza di materiali radioattivi ad alta
pericolosita' del deposito Nucleco e con esclusione di quelle relative al
laboratorio di caratterizzazione situato lo stesso Centro della Casaccia
(Roma) ITREC del Centro della Trisala (Matera). Le aree circostanti gli
edifici, necessarie per le opere di cantierizzazione o comunque
funzionali alle opere previste, verranno individuate da SO.G.I.N S.p.a. e
trasferite ad opera del Commissario delegato. Esse verranno restituite ad
Enea al termine delle operazioni di smantellamento.
2. Il trasferimento di cui al precedente punto e' regolato dalle
disposizioni contenute nell'O.P.C.M. - n. 3267/2003, nella presente
ordinanza, nell'ordinanza commissariale n. 4 dell'11 aprile 2003, nella
convenzione sottoscritta tra il Commissario delegato, l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e SO.G.I.N. S.p.a. in data 13
maggio 2003, riportata in allegato sotto la lettera «A».
3. SO.G.I.N. S.p.a. subentra nella gestione degli impianti e delle
relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi
custodite, nei rapporti giuridici attivi e passivi ivi inclusi quelli
inerenti il personale comandato, nonche' in tutti i procedimenti
amministrativi in corso, inclusi quelli autorizzativi, gia' attivati
dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per gli
impianti di cui al precedente punto 1. le cui licenze ed autorizzazioni
sono state trasferite a SO.G.I.N. S.p.a.
4. SO.G.I.N. S.p.a. e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) provvederanno a redigere e sottoscrivere, entro il 31
luglio 2003, apposito verbale di consegna per ciascuno degli impianti e
per le relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi
custodite, e della documentazione necessaria ad assicurare la corretta
gestione dell'impianto e del personale comandato.
5. SO.G.I.N. S.p.a. e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) invieranno all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) le proposte di adeguamento
dei regolamenti di esercizio degli impianti di cui al
precedente punto 1. per quanto necessario.
6. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, ed anche
in considerazione del citato scioglimento del Consorzio SICN, le risorse
finanziarie previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio
2000 per le attivita' relative agli impianti di cui al punto 1. saranno
erogate a SO.G.I.N. S.p.a.. A titolo di anticipazione da parte di
SO.G.I.N. S.p.a., con detti fondi si procedera' anche al trasferimento
dei materiali a piu' elevata pericolosita' del deposito Nucleco di
Casaccia in OPEC 2.
7. I terreni e gli immobili e gli impianti di cui non e' prevista la
demolizione, saranno restituiti ad ENEA al termine delle attivita'
di cui al punto 1.;
8. Come previsto dalla convenzione tra ENEA e SO.G.I.N. e dall'allegato
protocollo, il personale retribuito con risorse a
carico della componente A2 della tariffa elettrica, potranno esprimere il
consenso al comando direttamente alla SO.G.I.N., fermo restando che,
anche coloro che non avranno prestato il proprio assenso in questa prima
fase potranno comunque farlo fino all'atto del conferimento degli
impianti, concordato tra ENEA e SO.G.I.N. per il 30 settembre 2003.
9. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato «A» al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle
attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della
protezione civile, alla commissione
tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
10. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.
Roma, 9 luglio 2003
Il Commissario delegato:
Jean
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