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IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA DEI
MATERIALI NUCLEARI
Visto:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003
di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di
smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio,
Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima
sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 12 marzo 2003, serie generale, n. 59; l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo
2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2003, serie generale, n.
63;
Considerato:
necessario definire i livelli di radioattivita' residua (c.d. «livelli
di allontanamento») al di sotto dei quali e' consentito il rilascio dei
materiali solidi derivanti dalla disattivazione e smantellamento delle
centrali nucleari e degli impianti nucleari di produzione e di ricerca
del ciclo del combustibile per assicurare una ordinata gestione dei
materiali e delle operazioni di smantellamento; le vigenti condizioni per
l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge (c.d. «livelli
di esenzione»), indicate nell'allegato I del decreto legislativo n.
241/2000;
che con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del
4 agosto 2000 e' stato autorizzato, a conclusione della conferenza dei
servizi, l'avvio di alcune attivita' di decommissioning della centrale
nucleare di Caorso fissando le prescrizioni per l'allontanamento dei
materiali solidi;
opportuno estendere tali prescrizioni alle centrali nucleari ed agli
impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile;
Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio;
Dispone:
1. L'estensione alle
centrali nucleari ed agli impianti nucleari di produzione e di ricerca
del ciclo del combustibile delle prescrizioni per l'allontanamento dei
materiali solidi contenute nel documento ANPA/CAORSO(00) 2 giugno 2000
allegato al decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato
del 4 agosto 2000 riportate in allegato sotto la lettera «A».
2. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al
Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero della salute, alle regioni Basilicata, Campania,
Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte, all'APAT, all'Ente per le Nuove
tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), a FN - Nuove tecnologie e
Servizi Avanzati S.p.A., a Nucleco S.p.A., a SO.G.I.N. S.p.A. ed all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas.
3. La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato «A» nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2003
Il commissario delegato:
Jean
Allegato
A
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vedere allegato a pag. 52 della G.U. <----
Per
materiali diversi da quelli metallici o cementizi, eventuali livelli
maggiori di quelli indicati nella tabella potranno esser stabiliti dall'APAT,
sentita la Commissione tecnica, per specifici radionuclidi ed in
relazione a specifiche matrici a seguito della presentazione, da parte
dell'esercente, di apposite valutazioni di impatto radiologico che
dimostrino comunque la rispondenza ai criteri di cui all'allegato I della
direttiva 96/29/Euratom.
In tali casi potranno essere stabilite particolari condizioni sulle
modalita' di allontanamento e sulla destinazione del materiale
rilasciato. Ai fini dell'allontanamento debbono essere rispettati, in
quanto applicabili, sia i livelli di concentrazione di massa, sia quelli
di concentrazione superficiale. In caso siano presenti piu' radionuclidi
deve essere rispettata la seguente condizione:
(Sommatoria)
i Ci/Cli < 1
dove Ci e'
la concentrazione di massa o superficiale dell'i-esimo radionuclide e Cli
e' il livello di allontanamento per lo stesso radionuclide.
Debbono essere registrati i dati relativi ad ogni allontanamento:
tipo di materiale, provenienza, quantita', misure effettuate, livelli di
contaminazione rilevati.
In relazione alle disposizioni di cui all'art. 157 del decreto
legislativo n. 230/1995, nel caso di materiali metallici destinati al
riciclo in fonderia, ogni partita di materiale allontanato dall'impianto
deve essere accompagnata da apposita documentazione che dimostri la
rispondenza del materiale stesso alle condizioni per l'allontanamento
stabilite dalla presente prescrizione. Nel contratto di conferimento del
materiale alla fonderia, deve essere inserita una apposita indicazione
affinche' l'esercente la fonderia sia tenuto ad effettuare una
miscelazione nella carica del forno fusorio almeno in ragione di uno a
dieci con materiale di diversa origine.
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