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IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di
dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di
smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio,
Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima
sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 12 marzo 2003 - serie generale - n. 59;
Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio
dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 17 marzo 2003 - serie generale - n. 63;
Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato;
Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire
solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con
la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e' tuttavia urgente
realizzare le prime misure dirette a limitare il rischio;
Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M.
n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione
internazionale, riportati nell'ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del
Commissario delegato, nonche' progredire nel processo di riduzione del
livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo
smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei
materiali radioattivi;
Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, il Ministero
delle attivita' produttive, il Ministero dell'interno, il Dipartimento
della protezione civile e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici (APAT);
Dispone:
1. Il piano preliminare
delle attivita' di adeguamento delle misure di protezione fisica e di
progressiva riduzione del livello di rischio, relativo alle centrali di
So.G.I.N. S.p.a. ed al combustibile depositato nella piscina
dell'impianto Avogadro di Saluggia (di proprieta' Fiat-Avio S.p.a.), e'
quello riportato in allegato sotto la lettera "A".
2. Le misure relative ai punti AV1, AV2, CA1, GA2, LA1 e TR1 del predetto
allegato "A", considerate particolarmente urgenti per
migliorare la protezione fisica delle centrali e degli impianti, sono
autorizzate con la presente ordinanza ed eseguite, quanto prima, da
So.G.I.N. S.p.a. in conformita' alle relative schede tecniche approvate
dal Commissario delegato.
3. I piani delle attivita' relativi ai punti LA4 e TR5 del predetto
allegato "A", approvati dal commissario delegato, sono
trasmessi ad APAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. n.
3267/2003, e alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.M.C. n.
3267/2003.
4. Per le misure e le attivita' indicate nei restanti punti del predetto
allegato "A", So.G.I.N. S.p.a. predisporra', nei tempi
previsti, specifici piani attuativi che, approvati dal Commissario
delegato, saranno trasmessi ad APAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M.
n. 3267/2003, e alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n.
3267/2003.
5. So.G.I.N. S.p.a. predisporra' inoltre, sulla base dei contenuti dell'O.P.C.M.
n. 3267/2003, l'aggiornamento dei piani e programmi di dismissione delle
centrali di Caorso, Garigliano, Latina e Trino, allegati alle istanze di
disattivazione presentate da So.G.I.N. S.p.a., alle competenti autorita',
rispettivamente con lettere del 2 agosto 2001, prot. 8212, 2 agosto 2001,
prot. 8213, 28 febbraio 2002, prot. 3792 e 31 dicembre 2001, prot. 11868.
I piani e programmi aggiornati saranno autorizzati dal Commissario
delegato a conclusione delle relative procedure che coinvolgeranno le
competenti amministrazioni.
6. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste
per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.
7. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al
Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla
Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, all'APAT, a So.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.
8. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.
Roma, 3 aprile 2003
Il Commissario delegato:
Jean
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