|
IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI
MATERIALI NUCLEARI
Visto:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle
attivita' di smaltimento del rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni
Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di
massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003; l'ordinanza n. 3267
del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
63 del 17 marzo 2003; l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario
delegato;
Ritenuto necessario adeguare gli impianti oggetto dell'O.P.C.M.
n. 3267/2003 a predisposti standard di sicurezza rispondenti alla
aggiornata situazione internazionale in materia;
Considerato che tali
standard possono riferirsi unicamente a minacce provenienti da terra e
che, pur realizzando un ragionevole livello di sicurezza, non possono
eliminare ogni rischio in quanto cio' potra' avvenire solo con lo
smantellamento completo degli impianti e con la messa in sicurezza del
materiale radioattivo;
Dispone:
1. L'immediato adeguamento ai criteri
riportati nel documento allegato sotto la lettera A, delle misure di
protezione fisica delle centrali nucleari di SO.G.I.N. S.p.a. e degli
impianti dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
e di Nucleco S.p.a., limitatamente al settore del ciclo del combustibile
e dei depositi di materie radioattive dell'impianto Avogadro di Fiat -
Avio S.p.a. di Saluggia (Vercelli), degli impianti nucleari FN di Bosco
Marengo (Alessandria) nonche' dei seguenti impianti di ENEA: Eurex di
Saluggia (Vercelli), Plutonio e Celle Calde di Casaccia (Roma) e Itrec di
Trisaia (Matera).
2. La predisposizione di piani che, per ciascuna
centrale ed impianto, individuino gli interventi ritenuti necessari
all'adeguamento di cui al precedente punto 1 nonche' l'immediata
attuazione, nell'ambito di ciascuna centrale o impianto, delle misure
piu' urgenti su autorizzazione del commissario delegato.
3. Il
responsabile del "Settore sicurezza" della struttura del
commissario delegato, d'intesa con i responsabili delle centrali e degli
impianti e' autorizzato ad effettuare, nel piu' breve tempo possibile,
gli adeguamenti delle misure di protezione fisica risultanti dai relativi
piani di cui al precedente punto 1 ed a stipulare i necessari contratti,
mediante affidamento diretto delle attivita' a soggetti in possesso dei
necessari requisiti tecnico-professionali, con preferenza tra quelli che
sono risultati gia' aggiudicatari in SO.G.I.N. S.p.a. di attivita'
analoghe, previa approvazione del commissario delegato.
4. Ai sensi
dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, gli oneri della
presente ordinanza sono posti a carico delle risorse previste per lo
smantellamento delle centrali elettronucleari.
5. La comunicazione della
presente ordinanza all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
6. La
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.
Roma, 21 marzo 2003
Il
commissario delegato: Jean
|