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Testo in vigore dal:
18-6-2005
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di mantenere
gli equilibri finanziari esistenti all'interno dell'Agenzia
internazionale per l'energia atomica (AIEA), e' autorizzata la
concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica
(FCT) dell'Agenzia di euro 3.600.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Per gli anni successivi al 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica
(atto n. 3150): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il
18 ottobre 2004.
Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede
deliberante, l'8 novembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª
e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione ed approvato il 16 febbraio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5649): Assegnato alla III commissione
(Affari esteri e comunitari) in sede referente il 28 febbraio 2005 con
pareri delle commissioni I, V, VII e X.
Esaminato dalla III commissione in sede referente il 16 marzo 2005 ed il
28 aprile 2005.
Esaminato in aula il 2 maggio 2005 ed approvato il 4 maggio 2005.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore
e l'efficacia.
Note
all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio), cosi' come modificato dall'art. 2, comma 15, della
legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e
contabile), e' il seguente: «Art. 11 (Legge finanziaria). - 1.-2.
(Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza da primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel
bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per
le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la
cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e)-i-quater) (Omissis)».
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