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Testo in vigore dal:
10-1-2004
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo
smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei
rifiuti radioattivi, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24
dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4493):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal
Ministro dell'interno (Pisanu), dal Ministro della difesa (Martino), dal
Ministro delle attivita' produttive (Marzano) e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio (Matteoli) il 18 novembre
2003.
Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede referente, il 19
novembre 2003 con pareri delle commissioni I, V, X, XII, XIV, del
Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 25, 26 novembre
2003; il 2 dicembre 2003.
Esaminato in aula il 2, 3 dicembre 2003 ed approvato il 4 dicembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2624): Assegnato alla 13ª commissione
(Territorio), in sede referente, il 5 dicembre 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª, 14ª e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 9
dicembre 2003. Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 9
e 10 dicembre 2003.
Esaminato in aula l'11 dicembre 2003 e approvato il 16 dicembre 2003.
Avvertenza: Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18
novembre 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e
corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 54.
ALLEGATO MODIFICAZIONI
APPORTATE LN SEDE DI CONVERSIONE DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003. N. 314
All'articolo 1:
al comma 1, le parole da: "opera di difesa" fino a:
"sito," sono sostituite dalle seguenti: "riservato ai soli
rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di
proprieta' dello Spato. Il sito." e le parole: "e' individuato
nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera»
sono sostituite dalle seguenti: "e' individuato, entra un anno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la
Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta
entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione
definitiva del sito e' adottata con decreto del presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri"; al
comma 2, dopo le parole: "Deposita nazionale dei rifiuti
radioattivi" sono inserire le seguenti: "di cui al comma
1": al comma 3, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono
inserite le seguenti: "di cui al comma 1" e le parole:
"possono essere utilizzate" sono sostituite dalle seguenti:
"sono utilizzate";
il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La validazione del sito,
l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito
nazionale di cui al comma 1 e le attivita' di supporto di cui
all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN Spa attraverso i prezzi o le
tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale.
La gestione definitiva dello stesso e' affidata in concessione";
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. La validazione del
sito e' effettuata, entro un anno dalla data di individuazione del sito
medesimo dal Consiglio dei ministri, sulla base degli studi effettuati
dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, previo
parere, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)".
All'articolo 2:
al comma 1: all'alinea, dopo le parole: "Deposito nazionale"
sono inserire le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1"; la
lettera a) e' soppressa;
la lettera b) e' soppressa;
al comma 2, primo periodo, la parola:"sollecita e' soppressa e dopo
le parole: "Deposito nazionale" sono aggiunte le seguenti:
"di cui all'articolo 1, comma 1"; il secondo periodo e'
sostituita dai seguenti: "Sono fatte salve le competenze del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di
valutazione di impatto ambientale in conformita' a quanto previsto dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
Sono, altresi', fatte salve le competenze dell' APAT, che si esprime
entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri,
secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile";
il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione
tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per
gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente
decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario.
La predetta Commissione e' composta da diciannove esperti di elevata e
comprovata qualificazione tacnico-scientifica, d cui tre nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di
presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
due dal Ministro delle attivita' produttive, uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal
Ministro dell'intero, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, quattro dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regionii e due espressi
dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il
Commissario straordinario si avvale altresi', di una struttura di
supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi
dell'articolo 5, comma 3". All'articolo 3: al comma 1, primo
periodo, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono inserire le
seguenti "di cui all'articolo 1, comma 1" e le parole: "Il
e" sono soppresse;
il secondo periodo e' soppresso;
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data della
messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il
condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonche' la messa in sicurezza
del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di
trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al
Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove
richiesto da motivi di sicurezza";
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Con decreto dei
Presidente dei Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri dell'interno delle attivita' produttive e della salute, si
provvede, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa, alla messa
in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II
categoria.
Per la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si
applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e
2, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo
periodo.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' vietata l'esportazione definitiva dei
materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione
europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria. La sola
esportazione temporanea di materiali nucleari di III categoria e'
autonzzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento".
All'Articolo 4:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Misure di compensazione
territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli
impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del
ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del
Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono
trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla
allocazione dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1
e' definita mediante la determinazione di un'aliquota della componente
della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni
kilowattora consumata, con aggiornamento annuale sulla base degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato annualmente con
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti
determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosita'
dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in pari misura tra
il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del
ciclo del combustine nucleare. Alla data della messa in esercizio del
Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente
all'allocazione dei rifiuti radioattivi il contributo e' assegnato in
misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio e'
ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con
questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in
misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della
provincia";
il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. Il Commissario
straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla
gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi".
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Deposito nazionale dei
rifiuti radioattivi
1. La sistemazione in
sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di
combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli
rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli
impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel
rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana
e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995,
e' effettuata presso il Deposito nazionale, (( riservato ai soli
rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di
proprieta' dello Stato)). Il sito, in relazione alle
caratteristiche geomorfologiche del terreno, (( e' individuato
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo
2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia
raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione
definitiva del sito e' adottata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri)).
2. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalita' di attuazione
degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei
rifiuti radioattivi (( di cui al comma 1 )), opera di
pubblica utilita', dichiarata indifferibile ed urgente, che dovra' essere
completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale ((
di cui al comma 1 )), ivi incluse le procedure espropriative, ((
sono utilizzate )) le procedure speciali di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la
gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre
strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione
dello sviluppo del territorio.
(( 4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e
la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attivita' di
supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN S.p.a.
attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi
al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso e' affidata in
concessione. 4-bis la validazione del sito e' effettuata, entro un anno
dalla data di individuazione del sito medesimo, dal Consiglio dei
Ministri, sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) )).
Riferimenti
normativi:
- Il comma 3, dell'art. 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom
e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136 (supplemento ordinario) e' il
seguente: «3. Inoltre, si intende per:
a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei
lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono
riconosciute secondo le procedure e le modalita' stabilite nel presente
decreto;
b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione
media definita dal Consiglio delle Comunita' europee, sostanze che
permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici
appropriati le materie grezze;
c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i
lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro
attivita' e gli individui durante l'esposizione di cui all'art. 2, comma
5, lettere a) e b);
d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori
esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;
e) pratica: attivita' umana che e suscettibile di aumentare l'esposizione
degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale,
o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi
naturali siano trattati per le loro proprieta' radioattive, fissili o
fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono
soggette a disposizioni del presente decreto ai sensi del capo III-bis.
Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;
f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma
di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non
superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3 1015 Hz in grado di
produrre ioni direttamente o indirettamente;
g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori
dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del
reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;
h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di
cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto, senza
lavorazioni;
i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radiattiva, ancorche' contenuta
in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non e' previsto il
riciclo o la riutilizzazione;
l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura
riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di
sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della
radioattivita' nel corpo umano o nei campioni biologici.
L'idoneita' a svolgere tali funzioni e' riconosciuta secondo le procedure
stabilite nel presente decreto;
m) sievert (Sv): nome speciale dell'unita' di dose equivalente o di dose
efficace. Le dimensioni del sievert sono 1 kg-l quando la dose
equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti
relazioni: 1 rem = 10-(elevato a 2) Sv 1 Sv = 100 rem (9/b);
n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalita' idonee, in un
deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli;
o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti
radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti
autorizzati o stabiliti dal presente decreto:
p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalle sorgente
naturale di radiazioni;
q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni
ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorche'
contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini
della radioprotezione non si puo' trascurare l'attivita', o la
concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di
origine naturale, sia terrestre che cosmica;
s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle
caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;
t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive
solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive o sigillate
in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per
evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie
radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica
applicabili;
u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle
valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni
fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini
specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal
medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori
esposti;
z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o piu'
radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si puo'
trascurare l'attivita' o la concentrazione».
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI
ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
- UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e
sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attivita' produttive» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299 (Supplemento
ordinario).
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n.
199 (supplemento ordinario).
Art. 2
Attuazione degli
interventi
1. Per l'attuazione di
tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del
Deposito nazionale (( di cui all'articolo 1, comma 1 )), il
Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario
il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede:
a) (lettera soppressa);
b) (lettera soppressa);
c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le
risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti
dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della
concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere
prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la
realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato
all'articolo 1, comma 4; d) all'affidamento degli incarichi di
progettazione del Deposito nazionale; e) alle procedure espropriative; f)
all'approvazione dei progetti;
g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 e' autorizzato,
inoltre, ad adottare, con le modalita' ed i poteri di cui all'articolo 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti
competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura
necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla
realizzazione del Deposito nazionale (( di cui all'articolo 1,
comma 1. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto
ambientale in conformita' a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190. Sono, altresi', fatte salve le competenze dell'APAT, che si
esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei
pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione
tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per
gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente
decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La
predetta Commissione e' composta da diciannove esperti di elevata e
comprovata qualificazione tecnico-scientifica di cui tre nominati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di
presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
due dal Ministro delle attivita' produttive uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal
Ministro dell'interno uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, quattro dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi
dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il
Commissario straordinario si avvale, altresi', di una struttura di
supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi
dell'articolo 5, comma 3 )).
Riferimenti
normativi:
- L'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 maggio 1997, n. 119, e' il seguente:
«Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
individuate le opere e i lavori, ai quali so Stato contribuisce, anche
indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o
cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi
sociali, gia' appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi
in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione,
pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata,
risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari. In prima
applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione
dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i
provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perche'
l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui al
comma 1, ove non ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta giorni
dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario
straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi
ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di
competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la
tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al
presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, puo'
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale
termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono
esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i
commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di
appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico
artistico e monumentale, nonche' dei principi generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono
contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e
devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto
avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo'
affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonche' lo svolgimento di
attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti
di propria fiducia di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17 della medesima
legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo
periodo del citato comma 4.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' disporre, in
luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in
corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli
adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del servizio tecnico di
cui all'art. 5, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione
delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art.
1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di
venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque
amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in
lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni
1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo
al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la
corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui
al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati pe le opere di cui al predetto comma 1».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' riportata nelle note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e' riportato nelle note
all'art. 1.
- Il capo VII del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
denominato «impianti», comprende gli articoli dal 36 al 58. - L'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note
all'art. 1.
Art. 3
Allocazione dei rifiuti
radioattivi
1. Nel Deposito nazionale ((
di cui all'articolo 1, comma 1 )), sono allocati e gestiti in via
definitiva tutti i rifiuti radioattivi di III categoria ed il
combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi e'
effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in
condizioni di sicurezza. (( Fino alla data della messa in esercizio
del Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti
radioattivi, nonche' la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e
dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati,
pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere
effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri dell'interno, delle attivita' produttive e della
salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa,
alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e
II categoria. Per la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente
periodo, si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli
articoli 1 e 2, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 1,
comma 3, primo periodo.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' vietata l'esportazione definitiva dei
materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione
europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria. La sola
esportazione temporanea di materiali nucleari di III categoria e'
autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento )).
Art. 4
Misure compensative e
informazione
(( 1. Misure di
compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo
smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali
nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della
messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1,
le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito,
proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi. 1-bis.
L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 e'
definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della
tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora
consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei
prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato annualmente con
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti
determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosita'
dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in pari misura fra
il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del
ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del
Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente
all'allocazione dei rifiuti radioattivi il contributo e' assegnato in
misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio e'
ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con
questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in
misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della
provincia.
2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di
informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi )).
Art. 5
Disposizioni di
carattere finanziario
1. Per l'avvio delle
iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per
l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento
territoriale e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di
2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attivita' produttive.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari
a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del
presente articolo, e' istituita apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario di cui all'articolo 2. 5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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