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Testo in vigore dal:
14-8-2003 La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 3 della
legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' sostituito dal seguente: "Art. 3.
- 1. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del trattato, il Ministero
degli affari esteri e' designato quale Autorita' nazionale. Esso si
avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della
collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa,
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' degli
enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati specializzati nella
sorveglianza tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite
convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente.
E' data facolta' al Ministero degli affari esteri, per
settori richiesti dalle misure di attuazione del trattato che esulano
dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni
pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati
o di imprese specializzate nei settori richiesti".
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
La
legge 15 dicembre 1998, n. 484, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 1999, n. 10, S.O., reca: «Ratifica ed esecuzione del tratto
sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e
annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 10 settembre 1996».
Art. 2
1. All'articolo 4,
comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la parola:
"Ministero" e' sostituita dalla seguente: "Ministro".
Nota all'art. 2:
Si
trascrive il testo dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, come
modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 4.
- 1. L'Autorita'
nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale
dell'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il
quale provvede a:
a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando
totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le
autorita' nazionali degli altri Stati Parte e stipulare gli accordi di
impianto;
b) promuovere e coordinare le attivita' delle amministrazioni
competenti;
c) presentare annualmente al Ministro affari esteri una
relazione sullo stato di esecuzione del trattato e sugli adempimenti
effettuati ai tini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro
il 31 marzo di ogni anno;
d) partecipare alle ispezioni disposte
dall'Organizzazione. 1-bis. L'ufficio di cui al comma 1 provvede,
altresi', alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione
delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione,
l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal
trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli
affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonche'
di altri soggetti di cui all'art. 3;
al noleggio di autoveicoli per
l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1,
lettera d);
alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione
simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da
tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato».
Art. 3
1. All'articolo 4
della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: "1-bis.
L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi', alle
spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle
apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione,
l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal
trattato;
alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli
affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonche'
di altri soggetti di cui all'articolo 3;
al noleggio di autoveicoli per
l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1,
lettera d);
alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione
simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da
tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato".
Nota all'art. 3:
- Il
testo dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484 e' riportato nelle
note all'art. 3.
Art. 4
1. L'articolo 5
della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' sostituito dal seguente: "Art.
5.
- 1. Le persone fisiche, gli enti e le societa' titolari di un
immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire
l'accesso della squadra ispettiva dell'Organizzazione per il bando totale
degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dell'Autorita'
nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del trattato, nonche'
ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla
medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che
si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa".
Art. 5
1. Dopo l'articolo
5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' inserito il seguente: "Art.
5-bis.
- 1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione
di cui all'articolo 5, e' data immediata notizia al procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite
sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza
l'esecuzione coattiva.
2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque
ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, e' punito con la reclusione
da due a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro".
Art. 6
1. Per l'ulteriore
finanziamento dell'Organizzazione di cui all'articolo II del trattato
sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai
sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' autorizzata la spesa
massima di 9.718.797 euro per l'anno 2002 e di 5.886.226 euro a decorrere
dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri;
a decorrere dall'anno 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Per l'attuazione degli articoli 1 e 3
della presente legge, e' autorizzata la spesa massima di 855.750 euro per
l'anno 2003 e di 718.888 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio
2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei
deputati (atto n. 2732):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ed, ad interim, Ministro degli affari esteri (Berlusconi), il 13
maggio 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari),
in sede referente, il 5 giugno 2002 con pareri delle commissioni I, II,
IV, V, VII, VIII, X, XI.
Esaminato dalla III commissione in sede
referente, il 18, 23 luglio 2002 e 26 settembre 2002.
Esaminato in aula
il 14 gennaio 2003 e approvato il 15 gennaio 2003. Senato della
Repubblica (atto n. 1926):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 30 gennaio 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª, 13ª.
Esaminato dalla 3ª
commissione, in sede referente, il 19 febbraio 2003.
Esaminato in aula il
15 e 19 maggio 2003 ed approvato il 15 luglio 2003.
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