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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 24
febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile; Visto il decreto-legge 7 settembre
2001 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401 ed in particolare l'art. 5, comma 4-ter; Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e, in particolare, l'art. 107; Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1992, n. 230, recante «Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom
in materia di radiazioni ionizzanti» e, in particolare, l'art.
124; Ritenuto, pertanto, necessario dare compiuta attuazione a
detto art. 124;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26
gennaio 2006; Su proposta del Capo del dipartimento della
protezione civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 10 febbraio 2006; Decreta: In considerazione di
quanto esposto in premessa sono approvate le allegate linee guida
per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate
dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare. Il presente
decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 febbraio
2006
Il Presidente:
Berlusconi
Allegato
Linee guida per
l'attuazione dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 230/1995
Pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla
presenza di naviglio a propulsione nucleare
1. Premessa. L'art.
124 del decreto legislativo n. 230/1995 dispone che il
Dipartimento della protezione civile stabilisca le modalita' di
applicazione delle norme del capo X del predetto decreto
legislativo alle aree portuali interessate dalla presenza del
naviglio a propulsione nucleare. In attuazione del disposto
normativo dianzi evidenziato, nonche' dell'art. 5, comma 4-ter del
decreto-legge n. 343/2001, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 401/2001, si delineano di seguito le procedure che i
soggetti competenti dovranno seguire per la redazione del piano di
emergenza delle aree portuali interessate dalla presenza di
naviglio a propulsione nucleare. In generale, le situazioni di
rischio nucleare o radiologico che necessitano di una
pianificazione di emergenza possono verificarsi in diversi settori
di applicazione dell'energia nucleare e delle sostanze
radioattive:
a) centrali nucleari di potenza;
b) centri di ricerca ed altri impianti con sostanze nucleari o
radioattive, sottoposti a pianificazione di emergenza;
c) depositi di materiale radioattivo e nucleare;
d) naviglio a propulsione nucleare; e) trasporto di materiale
nucleare o radioattivo. Per le attivita' di cui ai punti a), b) e
c) la pianificazione di emergenza esterna e' regolata
specificatamente dall'art. 116 del decreto legislativo n. 230/1995
e successive modificazioni ed integrazioni. Diversamente, per i
contesti di cui sub d) ed e) il legislatore ha rimandato la
definizione dei relativi ambiti pianificatori al Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Pertanto, gli interventi connessi sia agli eventi
incidentali che possano avvenire al naviglio a propulsione
nucleare, sia agli eventi incidentali che possano avvenire durante
il trasporto di materie radioattive o nucleari dovranno essere
esplicitamente regolamentati nella pianificazione di emergenza
anche di livello provinciale. Per ottemperare a questa esigenza,
il presente documento si propone di fornire uno strumento che
definisca i criteri cui dovranno uniformarsi i piani di emergenza
esterna da predisporsi o aggiornarsi da parte dei prefetti
territorialmente responsabili sulle aree portuali ove e'
consentito l'attracco di naviglio a propulsione nucleare. In
relazione a quest'ultimo aspetto tale pianificazione dovra' essere
coordinata con le disposizioni vigenti per il naviglio
commerciale, nonche' con quella per il naviglio militare.
2. Campo di applicazione. Com'e' noto, l'art. 115 del decreto
legislativo n. 230/1995 dispone che le norme del capo X del
predetto decreto si applicano anche alle aree portuali interessate
dalla presenza del naviglio a propulsione nucleare. Pertanto, il
documento in questione procedera', in ossequio al disposto di
legge, a definire le modalita' di applicazione delle citate norme
del capo X. Per tutto quanto non previsto dal presente documento
si applica la normativa vigente in materia di emergenze nucleari e
radiologiche. 3. Pianificazione di emergenza. La pianificazione di
emergenza oggetto del presente documento assume, al pari di altre
tipologie di pianificazione derivanti da rischi naturali ed
antropici, peculiare rilievo allo scopo di ridurre gli effetti
negativi derivanti dal verificarsi dall'evento calamitoso. A tal
fine, pertanto, assume valore fondamentale sia la corretta
individuazione e prefigurazione degli scenari di rischio, sia la
individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel
corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella
predetta fase. Rilievo non secondario assume, inoltre, la
tempistica di realizzazione della pianificazione di emergenza,
atteso che quest'ultima e' volta a salvaguardare interessi
fondamentali, alla cui tutela e' preposta la funzione di
protezione civile, quali l'integrita' della vita umana,
dell'ambiente, dei beni e degli insediamenti. In tale contesto,
percio', il presente documento si propone di individuare anche una
tempistica di redazione ed aggiornamento dei piani in questione
che assume una valenza programmatoria di non secondaria importanza
al fine di corrispondere in pieno alle esigenze di tutela delle
popolazione potenzialmente interessata dalla tipologia di rischio
in questione. La previsione in questione, in altri termini,
assolve allo scopo fondamentale di avviare lo sviluppo di «best
practices» e, quindi, la nascita di un percorso virtuoso e di
collaborazione tra le diverse amministrazioni preposte alla
pianificazione di emergenza che sia in grado di condurre, percio',
al migliore risultato possibile in tempi apprezzabilmente brevi. A
tale ultimo scopo, preliminarmente, si evidenzia che il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvedera', entro sei mesi dal ricevimento
del rapporto tecnico di cui si dira' piu' avanti, ad introdurre
nel piano nazionale di emergenza una sezione specifica contenente
le misure protettive necessarie per assicurare la protezione della
popolazione e dei beni nel caso di incidenti che avvengano nelle
aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione
nucleare e le cui conseguenze attese non siano fronteggiabili in
ambito provinciale o interprovinciale. Tale piano, e le sue
integrazioni, verra' trasmesso ad ognuna delle amministrazioni,
anche territoriali, coinvolte nella pianificazione di emergenza e
dalle stesse, in un percorso discendente, dovra' essere portato a
conoscenza, per gli aspetti d'interesse, della popolazione
potenzialmente interessata. La sezione specifica di cui sopra
riportera', quali requisiti minimi, le procedure di attivazione
delle autorita' competenti, la catena di comando e controllo per
la gestione dell'emergenza, la procedura di diffusione delle
informazioni tra le autorita' coinvolte, i termini e le modalita'
dello svolgimento di periodiche esercitazioni, le procedure da
seguire per l'informazione, preventiva e di emergenza, della
popolazione, le norme di comportamento e di protezione, le
principali azioni protettive da adottarsi sia in caso di
irraggiamento che di contaminazione, nonche' la costituzione e
l'aggiornamento professionale di apposite squadre speciali
d'intervento assicurando che in esse siano presenti
professionalita' altamente specializzate nel campo sanitario. Il
piano nazionale cosi' integrato verra' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
3.1 Rapporto tecnico.
Per la redazione del piano di emergenza esterna in questione
assume valenza fondamentale la redazione del rapporto tecnico.
Tale rapporto verra' predisposto, per il naviglio militare, dal
Ministero della difesa e, per il naviglio civile, dall'agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici in
collaborazione con l'autorita' portuale o con l'autorita'
marittima per gli elementi d'informazione di specifica competenza.
Il rapporto tecnico, in entrambi i casi, dovra' recare i seguenti
elementi:
a) l'individuazione degli scenari incidentali di riferimento
ragionevolmente ipotizzabili e la descrizione della loro
evoluzione nel tempo in relazione ai rilasci di radioattivita'
nell'ambiente;
b) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali
pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli
incidenti di cui alla lettera precedente e delle loro
localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
c) la descrizione delle misure strutturali ed organizzative ai
fini dell'accoglimento del naviglio a propulsione nucleare, di
quelle necessarie per la mitigazione delle conseguenze
dell'incidente nonche' i mezzi necessari per il rilevamento e la
misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante
all'area portuale, e delle modalita' del loro impiego;
d) l'evidenziazione degli incidenti le cui conseguenze attese
siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e
di quelli che possono, invece, richiedere misure protettive su un
territorio piu' ampio.
Nel caso di aree portuali o installazioni militari il rapporto
tecnico verra' trasmesso dall'amministrazione militare all'agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. L'agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sulla
base del rapporto tecnico, redigera' una relazione critica
riassuntiva sulle conseguenze radiologiche e sulla necessita' di
monitoraggio ambientale consequenziale. Nel caso del naviglio
militare la relazione dell'agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici, corredata del rapporto tecnico, verra'
trasmessa alla commissione tecnica di cui all'art. 9 del decreto
legislativo n. 230/1995, e successive modifiche ed integrazioni.
Analogamente per il naviglio civile l'agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici trasmettera' alla suddetta
commissione il rapporto tecnico predisposto in collaborazione con
i soggetti di cui innanzi. Il rapporto munito del parere della
commissione di cui sopra verra', poi, trasmesso dall'agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile che la inviera' ai prefetti competenti per
territorio. Al fine di avviare il processo virtuoso di cui al
punto precedente la fase in esame dovrebbe concludersi in un
periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla data di redazione
del rapporto tecnico.
3.2 Piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale
Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni
dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare nelle
aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione
nucleare il prefetto competente predispone o aggiorna, sulla base
del rapporto tecnico di cui al paragrafo precedente un apposito
piano di emergenza esterna dell'area portuale d'intesa con la
regione o con la provincia autonoma interessata, nelle sue
componenti di protezione civile e sanita'; le medesime
amministrazioni regionali ovvero le province autonome interessate
provvedono al rilascio dell'intesa dianzi richiamata sentite le
amministrazioni locali interessate. Il piano di emergenza esterna
dell'area portuale dovra' prevedere l'insieme coordinato delle
eventuali misure da adottare, con la gradualita' che le
circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze
dell'incidente, unitamente all'individuazione dei soggetti e delle
amministrazioni chiamate ad intervenire, delle strutture, degli
equipaggiamenti e delle strumentazioni necessarie, nonche'
definire le relative procedure d'intervento. La struttura ed i
contenuti del piano sono riportati nell'allegato II al presente
documento. Tale piano di emergenza verra' trasmesso dal prefetto
all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici che, sentita la commissione di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, lo restituira' al prefetto,
munito delle eventuali osservazioni, per la definitiva
approvazione prefettizia. Il prefetto, successivamente
all'approvazione, trasmettera' il piano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' a tutti gli enti
e le amministrazioni interessate, e provvedera' tempestivamente a
porre in essere ogni adempimento necessario per assicurarne
l'attuazione in caso di emergenza, garantendone l'integrazione e
l'armonizzazione con le altre pianificazioni di emergenza
necessarie per la gestione dei rischi sul territorio. Qualora,
poi, la localizzazione dell'area portuale renda prevedibile
l'estensione a piu' province del rischio in esame, tale piano di
emergenza dovra' essere predisposto contemporaneamente per
ciascuna provincia con le medesime modalita' previste nel presente
paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province
interessate. Il coordinamento dei piani provinciali e' demandato
al prefetto della provincia ove e' situata l'area portuale
interessata dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare. La
presente fase dovra' concludersi entro 180 giorni dalla ricezione
del rapporto tecnico da parte del prefetto competente. L'ingresso
di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali soggette
alle disposizioni del presente documento avviene in osservanza di
quanto previsto dal piano di emergenza esterna.
3.3 Redazione e revisione del piano provinciale di emergenza
esterna dell'area portuale
Il prefetto predispone il piano di emergenza esterna dell'area
portuale avvalendosi di un comitato misto composto da
rappresentanti delle strutture operative di protezione civile di
cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, della
Capitaneria di porto, della regione e degli enti territorialmente
interessati, nonche', nelle localita' in cui esista un porto
militare, di un rappresentante del competente comando militare.
Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti
designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, dall'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dal Ministero
della difesa. Il piano di emergenza esterna dell'area portuale
deve essere riesaminato in caso di modifiche rilevanti del
rapporto tecnico di cui al presente documento e, in ogni caso, con
cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti
sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, allo
scopo di adeguano alle mutate esigenze della sicurezza ed allo
sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti
eventualmente necessari sono effettuati con le procedure esposte
nel presente documento.
3.4 Modello organizzativo di comando e controllo. L'autorita'
portuale competente, ove esistente, e l'autorita' marittima
attuano, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche, ogni
azione utile a garantire il rilevamento e la misurazione della
radioattivita' nell'ambiente circostante all'area portuale. Il
comandante del naviglio a propulsione nucleare ha l'obbligo di
dare immediata comunicazione all'autorita' marittima competente di
qualsiasi evento o anormalita' che possa far ritenere la
possibilita' dell'insorgenza di un pericolo per la pubblica
incolumita' e di qualsiasi incidente nucleare interessante
naviglio a propulsione nucleare presente nell'area portuale che
comporti pericolo per la pubblica incolumita' e per i beni. La
comunicazione deve specificare l'entita' prevedibile
dell'incidente, le misure adottate per contenerlo e ogni altro
dato tecnico utile per l'attuazione del piano d'emergenza esterna
dell'area portuale. L'autorita' marittima competente trasmette
immediatamente le informazioni ricevute al prefetto ed al Comando
provinciale dei vigili del fuoco. Il prefetto ricevuta la
comunicazione di allarme la trasmette immediatamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
alla regione ed agli enti locali interessati, nonche' agli altri
enti ed amministrazioni previsti dal piano di emergenza. Qualora
il pericolo possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne
da' immediato avviso ai prefetti interessati ed agli enti, anche
locali, territorialmente competenti. Il prefetto, nell'ambito
delle proprie competenze, deve effettuare esercitazioni periodiche
al fine di verificare l'adeguatezza del piano di emergenza esterna
e dei relativi strumenti di attuazione. Tali esercitazioni
dovranno avere cadenza almeno annuale.
4. Informazione della popolazione. Le autorita' competenti sono a
chiamate a dare la massima diffusione, ove possibile, ai contenuti
dei piani di cui alle presenti linee guida ed alle funzioni
attribuite ai soggetti coinvolti. La popolazione che rischia di
essere interessata dall'emergenza radiologica in caso di incidente
a naviglio a propulsione nucleare deve essere informata e
regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad
essa applicabili, nonche' sul comportamento da adottare. La
popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica
in caso di incidente a naviglio a propulsione nucleare deve essere
immediatamente informata sull'emergenza in corso, sul
comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione
sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie. In questo caso le
informazioni minime da fornirsi in modo rapido e ripetuto
riguardano:
a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili,
le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile
evoluzione;
b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza
sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
c) le autorita' e gli enti cui rivolgersi per informazione,
consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di
collaborazione.
Le informazioni precedenti devono essere integrate, in funzione
del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni
fondamentali sulla radioattivita' ed i suoi effetti sull'essere
umano e sull'ambiente.
Se l'emergenza e' preceduta da una fase di preallarme, alla
popolazione devono essere fornite informazioni riguardanti le
modalita' e i tempi con cui vengono diffusi gli aggiornamenti
sull'evoluzione della situazione. Informazioni specifiche sono
rivolte, anche in fase di preallarme, a particolari gruppi di
popolazione, in relazione alla loro attivita', funzione ed
eventuale responsabilita' nei riguardi della collettivita',
nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere nella
particolare occasione. I soggetti che possono comunque intervenire
nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica
per incidente a naviglio a propulsione nucleare devono ricevere
un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che
l'intervento puo' comportare per la loro salute e sulle
precauzioni da prendere in un caso simile; dette informazioni sono
completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in
concreto verificatosi. Il piano di informazione, redatto ed
approvato dal prefetto competente, deve indicare quali requisiti
minimi l'autorita' responsabile della diffusione delle
informazioni, i mezzi di diffusione delle informazioni e le
modalita' di revisione e di aggiornamento periodici dei contenuti
dell'informazione.
5. Norme transitorie. Al fine di garantire e preservare la
necessaria continuita' degli atti amministrativi, le attivita'
inerenti alla predisposizione dei piani di emergenza esterna per
le aree portuali, gia' avviate al momento dell'emanazione del
presente documento, dovranno, ove possibile, essere adeguate alle
modalita' ed ai contenuti previsti dalle presenti linee guida. Il
riesame e l'aggiornamento dei piani precedenti hanno luogo secondo
quanto indicato nel presente documento. I piani gia' approvati
dovranno essere riesaminati ed aggiornati, ove necessario, alle
disposizioni delle presenti linee guida entro dodici mesi dalla
loro emanazione.
Allegato 1
DEFINIZIONI
Ai fini
dell'applicazione del presente documento, valgono le seguenti
definizioni: area portuale: porto o specifica area portuale
ricadente nel campo di applicazione della legge 28 gennaio 1994,
n. 84; autorita' portuale competente: l'autorita' portuale nei
porti in cui essa e' istituita ai sensi dell'art. 6 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, l'autorita' marittima negli altri porti e l'autorita'
militare nei porti e nelle aree portuali finalizzati alla difesa
militare; naviglio a propulsione nucleare:
qualsiasi unita' navale che utilizza per la propulsione reattori
nucleari;
emergenza nucleare in area portuale: situazione determinata da un
evento incidentale che avvenga in naviglio a propulsione nucleare
che dia luogo o possa dar luogo ad una immissione di
radioattivita' nell'ambiente, suscettibile di comportare dosi per
il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori
stabiliti con i provvedimenti di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;
popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale e'
stabilito un piano di emergenza esterna in previsione di casi di
emergenza radiologica in aree portuali con naviglio a propulsione
nucleare (art. 128, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.
230/1995 e successive modifiche ed integrazioni);
popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica:
qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure
specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza
radiologica (art. 128, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni).
Allegato 2
CONTENUTI DEL PIANO
DI EMERGENZA ESTERNA DELL'AREA PORTUALE
Parte generale:
premessa, recante l'elenco della normativa di riferimento, la
descrizione della situazione locale che giustifica la
pianificazione di emergenza, le misure cautelative previste in via
ordinaria; obiettivi della pianificazione; presupposti tecnici
della pianificazione, con la sintesi del documento tecnico di
riferimento per la pianificazione. Lineamenti della
pianificazione: misure generali ed interventi previsti in caso di
emergenza, suddivisi per livelli progressivi di azione, da
sviluppare nei piani particolareggiati di cui al successivo
modello d'intervento; autorita' coinvolte dal piano e le relative
responsabilita'; sistemi di telecomunicazione. Modello di
intervento: procedura di attivazione del piano, con la descrizione
analitica delle prime azioni da compiersi da parte delle autorita'
responsabili della gestione dell'emergenza al momento dell'evento,
il relativo schema grafico e la modulistica d'uso; procedura di
scambio delle informazioni, con la descrizione analitica del
meccanismo di scambio delle informazioni tra le autorita'
responsabili della gestione dell'emergenza, il relativo schema
grafico e la modulistica d'uso; piani particolareggiati delle
amministrazioni coinvolte a vario titolo nella pianificazione di
emergenza; piano di informazione alla popolazione.
Allegati al piano di emergenza, quali documenti tecnici di
riferimento, cartografia di inquadramento e dati territoriali
dell'area interessata dall'applicazione del piano, ad eccezione di
quanto ritenuto classificato, tra gli allegati devono figurare
almeno i seguenti documenti: documento di riferimento dei
presupposti tecnici per il piano di emergenza; livelli di
intervento per emergenze radiologiche e nucleari ex decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed
integrazioni; programma di monitoraggio radiometrico nelle varie
fasi dell'emergenza e relativa strumentazione da utilizzare; dati
territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico
dell'area di riferimento; schema di diramazione dell'allarme;
schema del flusso delle informazioni; carta topografica del
territorio interessato dall'applicazione del piano di emergenza;
caratteristiche idrodinamiche e regime dei venti prevalenti nella
rada portuale; carta nautica della rada portuale; elenco
telefonico di reperibilita'.
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