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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 24
febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed in
particolare l'art. 5, comma 4-ter;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 107;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 recante «Attuazione
delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti» e, in
particolare, l'art. 125;
Ritenuto, pertanto, necessario dare compiuta attuazione a detto
art. 125;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26
gennaio 2006; Su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio
2006;
Decreta: In considerazione di quanto esposto in premessa sono
approvate le allegate linee guida per la predisposizione della
pianificazione di emergenza per il trasporto di materie
radioattive e fissili. Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio
2006
Il Presidente:
Berlusconi
LINEE GUIDA PER
L'ATTUAZIONE DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995,
N. 230 - PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL TRASPORTO DI MATERIE
RADIOATTIVE E FISSILI
1. Premessa. L'art.
125 deI decreto legislativo n. 230/1995 dispone che il
Dipartimento della protezione civile stabilisca le modalita' di
applicazione delle norme del capo X del predetto decreto
legislativo al trasporto di materie radioattive e fissili. In
attuazione del disposto normativo dianzi evidenziato, nonche'
dell'art. 5, comma 4-ter del decreto-legge n. 343/2001 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, si delineano di
seguito le procedure che i soggetti competenti dovranno seguire
per la redazione del piano di emergenza per fronteggiare gli
eventi derivanti dal verificarsi del rischio connesso al predetto
trasporto.
2. Campo di applicazione. Le presenti linee guida stabiliscono i
casi e le modalita' di applicazione del capo X del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed
integrazioni e si applicano al trasporto di materie fissili in
qualsiasi quantita' ed al trasporto di materiali radioattivi
contenenti radionuclidi la cui attivita' specifica o totale supera
i valori della tavola I, sezione IV della regolamentazione
dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per il
trasporto di materie radioattive, recepita nella normativa
nazionale. Per quanto concerne la individuazione delle definizioni
valide ai fini delle presenti linee guida si rinvia all'allegato
1.
3. Pianificazione di emergenza. La pianificazione di emergenza
assolve alla finalita' di assicurare la protezione della
popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da una
emergenza nucleare o radiologica. In tale ambito, pertanto, la
pianificazione di emergenza verra' predisposta a livello sia
nazionale sia provinciale. Pertanto, ha valore fondamentale, per
entrambi i livelli, sia la corretta individuazione e
prefigurazione degli scenari di rischio, sia la individuazione dei
mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso della fase
emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta fase.
Rilievo non secondario assume, inoltre, la tempistica di
realizzazione della pianificazione di emergenza, atteso che
quest'ultima e' volta a salvaguardare interessi fondamentali, alla
cui tutela e' preposta la funzione di protezione civile, quali l'integrita'
della vita umana, dell'ambiente, dei beni e degli insediamenti. In
tale contesto, percio', il presente documento si propone di
individuare anche una tempistica di redazione ed aggiornamento dei
piani di emergenza che assume una valenza programmatoria peculiare
ai fini della salvaguardia dei predetti beni e per corrispondere
in pieno alle esigenze di tutela delle popolazione potenzialmente
interessata dalla tipologia di rischio in questione. La previsione
in questione, in altri termini, e' funzionale per avviare lo
sviluppo di «best practices» e, quindi, la nascita di un
percorso virtuoso e di collaborazione tra le diverse
amministrazioni preposte alla pianificazione di emergenza che sia
in grado di condurre, percio', al migliore risultato possibile in
tempi apprezzabilmente brevi.
3.1. Pianificazione di emergenza nazionale. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile,
includera', entro sei mesi dal ricevimento del rapporto tecnico di
cui al punto 4, nel piano nazionale di emergenza di cui all'art.
121 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive
modifiche e integrazioni, le misure protettive necessarie per
assicurare la protezione della popolazione e dei beni nel caso di
incidenti che avvengano nel corso del trasporto di materie
radioattive o fissili le cui conseguenze attese non siano
fronteggiabili in ambito provinciale attraverso i piani
provinciali di emergenza. Tale piano e le sue integrazioni
verranno trasmessi ad ognuna delle amministrazioni, anche
territoriali, coinvolte nella pianificazione di emergenza e dalle
stesse, in un percorso discendente, dovra' essere portato a
conoscenza, per gli aspetti d'interesse, della popolazione
potenzialmente interessata. La sezione specifica di cui sopra
riportera', quali requisiti minimi, le procedure di attivazione
delle autorita' competenti, la catena di comando e controllo per
la gestione dell'emergenza, la procedura di diffusione delle
informazioni tra le autorita' coinvolte, i termini e le modalita'
dello svolgimento di periodiche esercitazioni, le procedure da
seguire per l'informazione, preventiva e di emergenza, della
popolazione, le norme di comportamento e di protezione, le
principali azioni protettive da adottarsi sia in caso di
irraggiamento che di contaminazione, nonche' la costituzione e
l'aggiornamento professionale di apposite squadre speciali
d'intervento assicurando che in esse siano presenti
professionalita' altamente specializzate nel campo sanitario. La
specifica sezione del piano nazionale verra' approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le autorita' competenti
sono a chiamate a dare la massima diffusione, ove possibile, ai
contenuti del predetto piano ed alle funzioni attribuite ai
soggetti coinvolti.
3.2. Pianificazione di emergenza provinciale. Il prefetto
competente, per assicurare la protezione della popolazione e dei
beni dagli effetti dannosi derivanti da un incidente che avvenga
nel corso del trasporto di materie radioattive o di materie
fissili predispone o aggiorna, sulla base del rapporto tecnico di
cui al paragrafo successivo, un apposito piano provinciale di
emergenza d'intesa con la regione o con la provincia autonoma
interessata, nelle sue componenti di protezione civile e sanita';
le medesime amministrazioni regionali ovvero le province autonome
interessate provvedono al rilascio dell'intesa dianzi richiamata
sentite le amministrazioni locali interessate. Detto piano dovra'
prevedere l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare,
con la gradualita' che le circostanze richiedono, per la
mitigazione delle conseguenze dell'incidente, unitamente
all'individuazione dei soggetti e delle amministrazioni chiamate
ad intervenire, delle strutture, degli equipaggiamenti e della
strumentazione necessari, nonche' definire le relative procedure
d'intervento secondo la struttura ed i contenuti riportati
nell'allegato 2. Il prefetto, successivamente all'approvazione,
trasmettera' il piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, nonche' a tutti gli enti ed alle amministrazioni
interessate, e provvedera' tempestivamente a porre in essere ogni
adempimento necessario per assicurarne l'attuazione in caso di
emergenza, garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le
altre pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei
rischi sul territorio. Qualora, poi, si possa prevedere
l'estensione a piu' province del rischio in esame, tale piano di
emergenza dovra' essere predisposto contemporaneamente per
ciascuna provincia con le medesime modalita' previste nel presente
paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province
interessate. Tale piano stabilisce, altresi', le modalita'
operative per la definizione e la diffusione delle informazioni di
cui al punto 5 delle presenti linee guida. L'allegato 2 del
presente documento fornisce l'indicazione di dettaglio del
contenuto tecnico del piano di emergenza. In ogni caso e con
particolare riferimento agli scenari identificati e analizzati nel
rapporto tecnico di cui al punto 4, il piano di emergenza deve
individuare lo schema generale di attuazione, gli obiettivi
fondamentali di sicurezza e di protezione da perseguire
esplicitando la normativa nazionale e internazionale di
riferimento in correlazione con la pianificazione di emergenza;
nel piano devono altresi' essere individuati i livelli di
responsabilita' delle amministrazioni coinvolte in relazione allo
schema sommario delle azioni da attuare durante le emergenze. Una
parte specifica deve essere riservata alla individuazione della
strumentazione e dell'equipaggiamento minimo indispensabile per
gli interventi da attuare durante le emergenze. Il prefetto
predispone il piano di emergenza avvalendosi di un comitato misto
composto da rappresentanti delle strutture operative di protezione
civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
nonche' della regione e degli enti territorialmente interessati.
Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti
designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile e dall'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Il piano di
emergenza deve essere riesaminato in caso di modifiche rilevanti
del rapporto tecnico di cui al presente documento e, in ogni caso,
con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti
sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, fra le
quali assumono peculiare rilevanza l'ambiente fisico, demografico
e le modalita' per l'impiego dei mezzi previsti, allo scopo di
adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo
della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti
eventualmente necessari sono effettuati con le procedure esposte
nel presente documento. La presente fase dovra' concludersi entro
centottanta giorni dalla ricezione del rapporto tecnico da parte
del prefetto competente.
3.3. Pianificazione di emergenza provinciale per il trasporto di
combustibile irraggiato. Il prefetto competente per territorio
predispone uno specifico piano di emergenza in relazione al
trasporto di combustibile irraggiato. Tale tipologia di
pianificazione dovra' avere a fondamento un apposito rapporto
tecnico predisposto dal trasportatore autorizzato all'esecuzione
del trasporto in esame. Il piano di emergenza di cui al presente
paragrafo ed il rapporto tecnico saranno redatti secondo le
modalita' previste dalle presenti linee guida.
4. Rapporto tecnico. Per la redazione del piano di emergenza
assume valenza fondamentale la redazione del rapporto tecnico.
Tale rapporto verra' predisposto dall'agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici. Il rapporto tecnico dovra'
recare i seguenti elementi:
a) l'esposizione analitica, per ciascuna modalita' di trasporto
(via mare, aereo, su strada e ferroviario), delle presumibili
condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni,
derivanti dai singoli incidenti nel corso del trasporto e delle
prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
b) la descrizione dei mezzi necessari per il rilevamento e la
misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante
all'area dell'incidente nel corso del trasporto, e delle loro
modalita' di impiego;
c) gli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili
nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli che
eventualmente debbano richiedere misure protettive su un
territorio piu' ampio. Il predetto rapporto viene sottoposto
dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici alla commissione tecnica di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e
integrazioni. Successivamente, il rapporto tecnico, munito del
parere della commissione tecnica, viene trasmesso dall'agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, che lo invia ai prefetti competenti per
territorio per la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza. Alfine di avviare il processo virtuoso di cui al punto
precedente la fase in esame dovrebbe concludersi in un periodo
massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di redazione
del rapporto tecnico. Per il trasporto del combustibile irraggiato
il rapporto tecnico predisposto dal trasportatore autorizzato
dovra' dallo stesso essere trasmesso all'agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici.
La predetta agenzia, successivamente all'acquisizione del parere
tecnico della commissione di cui all'art. 9, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed
integrazioni, trasmettera' il rapporto al prefetto competente per
la predisposizione del relativo piano di emergenza inerente allo
specifico trasporto.
5. Informazione alla popolazione. La popolazione effettivamente
interessata dall'emergenza radiologica in caso di incidente nel
corso del trasporto viene immediatamente informata sui fatti
relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui
provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella
fattispecie. In particolare vengono fornite in modo rapido e
ripetuto informazioni riguardanti:
a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili,
le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile
evoluzione;
b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza
sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
c) le autorita' e le strutture pubbliche cui rivolgersi per
informazioni, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme
di collaborazione.
Le predette informazioni sono integrate, in funzione del tempo
disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali
sulla radioattivita' e sugli effetti sull'essere umano e
sull'ambiente. Informazioni specifiche sono rivolte a particolari
gruppi della popolazione, in relazione alla loro attivita',
funzione ed eventuali responsabilita' nei riguardi della
collettivita', nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere
nella particolare occasione. I soggetti che possono comunque
intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza
radiologica dovuta ad incidente nel trasporto, devono ricevere
un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che
l'intervento puo' comportare per la loro salute e sulle
precauzioni da prendere; dette informazioni sono completate con
notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto
verificatosi. Il piano di informazione deve indicare l'autorita'
responsabile della diffusione delle informazioni, i mezzi di
diffusione delle informazioni e le modalita' di revisione e
aggiornamento periodici dei contenuti dell'informazione.
6. Attuazione del piano provinciale di emergenza. Il piano
provinciale di emergenza e le misure protettive vengono attuati
secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In
ogni caso il trasportatore autorizzato ha l'obbligo di dare
immediata comunicazione al prefetto ed al Comando provinciale dei
vigili del fuoco di qualsiasi incidente avvenuto durante ogni fase
del trasporto che comporti pericolo per la pubblica incolumita' e
per i beni, indicando le misure adottate per contenerlo e
comunicando ogni altro dato tecnico per l'attuazione del piano
provinciale di emergenza, specificando l'entita' prevedibile
dell'incidente. Per gli incidenti occorsi in ambito portuale il
trasportatore e' tenuto ad effettuare la predetta comunicazione
anche all'autorita' marittima territorialmente competente.
Ricevuta la comunicazione, il prefetto attiva immediatamente la
regione o la provincia autonoma e gli enti locali interessati, il
Comando provinciale dei vigili del fuoco, il competente Comando
militare territoriale, nonche' gli organi del Servizio sanitario
nazionale, dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente,
dell'ufficio di sanita' marittima e dell'autorita' marittima,
competenti per territorio. Il prefetto informa immediatamente la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile ed il Ministero dell'interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
nonche' il presidente della giunta regionale e l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Il prefetto
avvia le azioni previste dal piano provinciale di emergenza,
oppure, se ne sussistono le condizioni, quelle di cui all'art.
121, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
successive modifiche e integrazioni. Al Comando provinciale dei
vigili del fuoco spetta l'attuazione dei primi interventi di
soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di emergenza. Nel
caso in cui si preveda che il pericolo per la pubblica incolumita'
o il danno alle cose possa estendersi a province limitrofe, il
prefetto ne da' immediato avviso agli altri prefetti interessati
ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile.
7. Esercitazioni. Il prefetto, nell'ambito delle proprie
competenze, deve effettuare esercitazioni periodiche al fine di
verificare l'adeguatezza del piano di emergenza provinciale e dei
relativi strumenti di attuazione. 8. Comunicazioni alle autorita'.
I trasportatori autorizzati hanno l'obbligo di comunicazione
preventiva al prefetto, al Comando provinciale dei vigili del
fuoco ed alla azienda sanitaria locale dei luoghi di partenza e di
destinazione del trasporto, quando si verifichino i seguenti casi:
a) spedizioni di materie fissili;
b) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo A la
cui attivita' complessiva per spedizione e' > 3 A1 (materie
sotto forma speciale) oppure > 3 A2 (materie sotto altra
forma), dove A1 e A2 sono i quantitativi massimi ammessi in un
imballaggio di tipo A secondo la regolamentazione internazionale
AIEA e secondo la normativa nazionale per il trasporto aereo e
ferroviario;
c) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo B la
cui attivita' complessiva per spedizione e' > 30 A1 (materie
sotto forma speciale) o > 30 A2 (materie sotto altra forma).
Nel caso di spedizioni comprendenti piu' radioisotopi, i
quantitativi massimi corrispondenti ai valori 3 A1 o 3 A2 ed ai
valori 30 A1 o 30 A2 devono essere calcolati, ai fini della
comunicazione preventiva di cui sopra, con la procedura prevista
dalla regolamentazione internazionale AIEA e secondo la normativa
nazionale per il trasporto aereo e ferroviario. Per i trasporti
via mare la predetta comunicazione dovra' essere effettuata anche
nei confronti dell'autorita' marittima del porto di partenza e del
porto di arrivo. In ogni caso la comunicazione preventiva deve
pervenire almeno quindici giorni prima della data di spedizione e
deve includere: informazioni sulla data di spedizione, data
presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio; nome e
caratteristiche chimico-fisiche delle materie radioattive o delle
materie nucleari trasportate; attivita' massima e quantita' in
massa. Nel caso di spedizioni internazionali l'obbligo di notifica
preventiva dovra' essere adempiuto nei confronti del prefetto, del
comando provinciale dei vigili del fuoco e della azienda sanitaria
locale del luogo di partenza del trasporto. Per i trasporti
internazionali via mare la predetta comunicazione dovra' essere
effettuata anche nei confronti dell'autorita' marittima del porto
di partenza. La tabella dei valori di A1 e A2 per tutti i
radionuclidi, di cui alla regolamentazione AIEA per il trasporto
di materiali radioattivi recepita nella normativa italiana con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
settembre 2003, n. 160, fa parte integrante del presente documento
di linee guida.
Allegato 1
DEFINIZIONI
Ai fini
dell'applicazione delle presenti linee guida valgono le seguenti
definizioni:
a) materiale radioattivo: si intende qualsiasi materiale
contenente radionuclidi nel quale sia l'attivita' specifica che l'attivita'
totale trasportata superano i valori della tavola I, sezione IV
della regolamentazione AIEA per il trasporto di materie
radioattive;
b) attivita' specifica: si intende l'attivita' del radionuclide
per unita' di massa del nuclide stesso. L'attivita' specifica di
un materiale nel quale il radionuclide e' distribuito in maniera
uniforme e' l'attivita' per unita' di massa del materiale;
c) materiale radioattivo sotto forma speciale: si intende il
materiale radioattivo solido non disperdibile, oppure una capsula
metallica contenente materiale radioattivo;
d) combustibile irraggiato: materia fissile sottoposta ad
irraggiamento in impianti nucleari di potenza o in reattori
nucleari di ricerca;
e) materia fissile: sostanza contenente uranio-233, uranio-235,
plutonio-238, plutonio 239, plutonio-241 o una qualsiasi
combinazione di questi nuclidi. Non sono compresi in questa
definizione: l'uranio naturale o l'uranio impoverito non
irraggiato; l'uranio naturale o l'uranio impoverito irraggiato
esclusivamente in reattori termici;
f) trasportatore: ogni persona, organizzazione o amministrazione
statale che gestisce il trasporto di materie radioattive o
nucleari con qualunque mezzo di trasporto;
g) trasporto: attivita' comprendente tutte le operazioni e le
condizioni associate coinvolgenti il movimento di materiale
radioattivo inclusi la preparazione, la consegna, il caricamento,
il trasporto, l'immagazzinamento in transito, lo scaricamento ed
il ricevimento alla destinazione finale del materiale radioattivo;
h) incidente nel corso del trasporto: evento imprevisto durante
ogni fase del trasporto tale da comportare danni al sistema di
contenimento o al materiale trasportato e tale da comportare, per
una o piu' persone, possibili dosi superiori ai limiti previsti
per la popolazione dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
successive modifiche e integrazioni;
i) imballaggio: l'insieme dei componenti necessari per racchiudere
completamente i contenuti radioattivi;
j) sistema di contenimento: l'insieme dei componenti
dell'imballaggio indicati dal progettista come atti ad assicurare
il confinamento della materia radioattiva o fissile nel corso del
trasporto;
k) collo: si intende l'imballaggio con i suoi contenuti
radioattivi, cosi' come presentato per il trasporto;
l) A1 e A2: valori limite di attivita' per ogni radionuclide,
contenuti nella tavola IV della «Regolamentazione AIEA per il
trasporto di materiale radioattivo»;
m) collo di tipo A: e' un imballaggio o un contenitore merci
contenente un'attivita' fino ad A1 se si tratta di materiale
radioattivo sotto forma speciale, o fino ad A2 se si tratta di
materiale radioattivo non sotto forma speciale;
n) collo di tipo B: e' un imballaggio o un contenitore merci
contenente un'attivita' superiore ad A1, se si tratta di materiale
radioattivo sotto forma speciale, o superiore ad A2 se si tratta
di materiale radioattivo non sotto forma speciale.
Allegato 2
CONTENUTO DEL PIANO
PROVINCIALE DI EMERGENZA
Parte generale:
premessa, con l'elenco della normativa di riferimento, la
descrizione della situazione locale che giustifica la
pianificazione di emergenza, le misure cautelative previste in via
ordinaria; obiettivi della pianificazione; presupposti tecnici
della pianificazione, con la sintesi del documento tecnico di
riferimento della pianificazione. Lineamenti della pianificazione:
le misure generali e gli interventi previsti in caso di emergenza,
eventualmente suddivisi per livelli progressivi di azione, da
sviluppare nei piani particolareggiati di cui al successivo punto
c); le autorita' interessate al piano, il sistema di comando e
controllo, le responsabilita'; i sistemi di telecomunicazione.
Modello d'intervento: la procedura di attivazione del piano con la
descrizione analitica delle prime azioni da parte delle autorita'
responsabili della gestione dell'emergenza al momento dell'evento,
il relativo schema grafico e la modulistica d'uso; la procedura di
scambio delle informazioni con la descrizione analitica del
meccanismo di scambio delle informazioni tra le autorita'
responsabili della gestione dell'emergenza, il relativo schema
grafico e la modulistica d'uso; i piani particolareggiati delle
amministrazioni coinvolte a vario titolo nella pianificazione di
emergenza; il piano di informazione alla popolazione.
Allegati al piano
di emergenza: quali documenti tecnici di riferimento, cartografia
di inquadramento e dati territoriali dell'area interessata
dall'applicazione del piano; tra gli allegati devono figurare
almeno i seguenti documenti: documento di riferimento dei
presupposti tecnici per il piano di emergenza;
livelli di intervento per emergenze radiologiche e nucleari ex
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive
modificazioni e integrazioni;
dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico
dell'area di riferimento; schema di diramazione dell'allarme;
schema del flusso delle informazioni;
carta topografica del territorio interessato dall'applicazione del
piano di emergenza; elenco telefonico di reperibilita'.
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