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Testo in vigore
dal: 2-10-2005
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'articolo
117, comma secondo, lettera d), della Costituzione della
Repubblica italiana;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente
l'attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466,
89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto in particolare, l'articolo 162 del richiamato decreto
legislativo n. 230 del 1995, il quale prevede l'emanazione del
regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per il
Ministero della difesa in tempo di pace, emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della difesa, che tenuto conto delle particolari esigenze connesse
ai compiti istituzionali delle Forze armate, si uniformi ai
principi di radioprotezione fissati nello stesso decreto
legislativo n. 230 del 1995 e nella normativa comunitaria, in modo
da assicurare la protezione della popolazione e dei lavoratori
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente
l'attuazione della direttiva 97/43/EURATOM, in materia di
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, concernente
l'attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva
96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico
dell'energia nucleare;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni
ed integrazioni ed in particolare l'articolo 20, il quale
definisce le attribuzioni del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte
alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture
logistiche nel settore della difesa civile;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del
Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del
1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1999, n. 556;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente
la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente
la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero
della difesa:
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante
riforma strutturale delle Forze armate; Visto il decreto
ministeriale 28 aprile 1994 concernente l'istituzione del Centro
interforze studi per le applicazioni militari di San Pietro a
Grado (Pisa);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione
del Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo 6,
comma 1, lettere v) e z), relativo alle competenze dello Stato
afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare
ed ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, concernente l'attuazione delle direttive
CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, l'articolo
23 sostituito dall'articolo 10, del decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante
il regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277 del
1991, n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, in materia di sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero
della difesa;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di
consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico
dell'energia nucleare, che ha espresso parere favorevole sullo
schema di regolamento, nella riunione del 28 ottobre 2004;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del
16 maggio 2005; Su proposta del Ministro della difesa;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di
applicazione e deroghe
1. Le attivita' che
comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti,
indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e successive modificazioni, di seguito definito decreto
legislativo, svolte nell'ambito del Ministero della difesa dal
personale militare e civile, dagli studenti applicati in attivita'
formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono
assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni
ionizzanti ed alle norme del presente regolamento. Il regolamento
si applica anche alle situazioni che comportino un rischio
derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell'ambito del
Ministero della difesa.
2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di
tutela, che si uniformano, per quanto possibile, in relazione alla
peculiarita' delle attivita', alle disposizioni del decreto
legislativo, le attivita' e i luoghi di carattere riservato o
operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti
istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di Polizia
militare, di protezione civile ed addestrative, nonche' le
attivita' effettuate da proprio personale su mezzi o con
manipolazione di materiali del Ministero della difesa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle
premesse: - Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera d),
della Costituzione e' il seguente: «Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a)-c) (omissis); d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;».
- Il testo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
concernente l'attuazione delle direttive EURATOM 89/618, 90/641,
92/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1995.
- Il testo dell'art. 162 del richiamato decreto legislativo n. 230
del 1995, e' il seguente: «Art. 162 (Disposizioni particolari per
il Ministero della difesa).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio
interministeriale di coordinamento e consultazione, e' emanato il
regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per
l'Amministrazione della difesa.
2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze
connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di
pace, si uniformera' ai principi di radioprotezione fissati nel
presente decreto e nella normativa comunitaria cosicche' sia
garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori contro
i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.».
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187,
concernente l'attuazione della direttiva 97/43/EURATOM, in materia
di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000.
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
concernente l'attuazione della direttiva 96/29/EURATOM, in materia
di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro
i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000.
- Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
- Il testo del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva
96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
153 del 4 luglio 2001.
- Il testo della legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2001, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
26 marzo 2002.
- Il testo della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego
pacifico dell'energia nucleare, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1963.
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999 e' il seguente: «Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero
della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato,
politica militare e partecipazione a missioni a supporto della
pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore,
pianificazione generale e operativa delle Forze armate e
Interforze, pianificazione relativa all'area industriale di
interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti
concernenti le seguenti aree: a) area tecnico operativa: difesa e
sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative
delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi
tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali
per interventi a supporto della pace; partecipazione agli
organismi internazionali ed europei competenti in materia di
difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino
effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da
questi adottate; rapporti con le autorita' militari degli altri
Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro
strategico e degli impegni operativi; classificazione,
organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa:
interventi di tutela ambientale, concorso nelle attivita' di
protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica
degli armamenti e relativi programmi di cooperazione
internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza
fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari;
ispezioni amministrative; affari giuridici, economici,
contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e
civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici;
telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e
demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento;
sanita' militare; attivita' di ricerca e sviluppo,
approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi
di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1999.
- Il testo del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n.
401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione
civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della
difesa civile, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del
10 settembre 2001. - Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25,
recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
difesa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 1997.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, concernente regolamento di attuazione della citata
legge n. 25 del 1997, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 18 maggio 2000. - Il testo del decreto legislativo 16
luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area
centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1997.
- Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,
concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del
Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c),
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998. - Il testo del decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale
delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d)
ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.
- Il testo della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978.
- Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere v) e z) della richiamata
legge n. 833 del 1978 e' il seguente: «Art. 6 (Competenze dello
Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a)-u) (omissis);
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di
polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento
tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.». -
Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri 89/391,
89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679, 93/88,
95/63, 97/42, 98/24, 99/38, 2001/45, 99/92, riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del
12 novembre 1994.
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 626 del
1994 e successive modificazioni e' il seguente: «Art. 23
(Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
e' svolta dall'unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche', per
il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per
attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati,
da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanita', sentita la Commissione consultiva
permanente, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata anche
dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza dell'unita' sanitaria locale
competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici
di sanita' aerea e marittima ed alle autorita' marittime, portuali
ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a
bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed
aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le
Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle
che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel
che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanita'. L'Amministrazione della
giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate
e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi
Ministeri, nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.».
- Il testo del decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284,
recante il regolamento di attuazione dei decreti legislativi n.
277 del 1991, n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, in materia di
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del
Ministero della difesa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
240 del 13 ottobre 2000.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota
all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e'
il seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli
impianti nucleari;
b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a
radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da
una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali
siano o siano stati trattati per le loro proprieta' radioattive
fissili o fertili e cioe': 1) alla produzione, trattamento,
manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione,
esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione,
raccolta e smaltimento di materie radioattive;
2) al funzionamento di macchine radiogene;
3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di
cui al capo IV; b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle
pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di
sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina
di cui al capo III-bis; b-ter) agli interventi in caso di
emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione
prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una
pratica o di un'attivita' lavorativa non piu' in atto, secondo la
specifica disciplina di cui al capo X. 1-bis. Il presente decreto
non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al
fondo naturale di radiazioni, ossia non si applica ne' ai
radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla radiazione
cosmica presente al livello del suolo, ne' all'esposizione in
superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non
perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni
di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di
attivita' agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette
operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero
di suoli contaminati con materie radioattive.
2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto definite nell'allegato I sono aggiornate, in
relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e
raccomandazioni dell'Unione europea, con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente
e della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza
sociale e per la funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto
superiore di sanita' (ISS) e la Conferenza Stato regioni. Con gli
stessi decreti sono altresi' individuate, in relazione agli
sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni
dell'Unione europea, specifiche modalita' di applicazione per
attivita' e situazioni particolari, tra le quali quelle che
comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le
condizioni di applicazione sono quelle fissate negli allegati I e
I-bis.
2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro i termini di applicazione dell'art. 10-ter, commi 1
e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli
di azione di cui all'allegato I-bis, paragrafo 4, sono aggiornati
in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della
tecnica.».
Art. 2
Organizzazione
operativa
1. Con decreto del
Ministro della difesa, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sono emanate le istruzioni
tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine
alla gestione in sicurezza radiologica delle attivita' e alla
tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. L'organizzazione operativa comprende anche la gestione delle
situazioni di emergenza attinenti ai soggetti, di cui al
precedente articolo 1 ed alla popolazione civile eventualmente
coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma
1, si uniforma ai principi fissati dal decreto legislativo e dal
presente regolamento.
3. Le norme delle istruzioni di cui al comma 1, disciplinano anche
la predisposizione ed attuazione degli eventuali interventi, a
livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di
pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero
dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile.
4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni
sul prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio
di mitigazione delle conseguenze.
5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per
la pronta notifica delle emergenze alle autorita' competenti
nazionali ed estere le cui modalita' e norme d'attuazione sono
definite dalle istruzioni di cui al comma 1.
Art. 3
Autorizzazioni
1. Per le attivita'
di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa e' competente al
rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto
legislativo ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive
modificazioni.
2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al
comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui
agli articoli:
a) 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di
materie radioattive;
b) 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995,
concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni,
le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti
radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari.
Note
all'art. 3:
- I riferimenti normativi relativi al testo della legge n. 31
dicembre 1962, n. 1860, sono riportati nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente
il trasporto di materie radioattive e' il seguente: «Art. 5. - Il
trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantita' e
delle materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o
di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi,
autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il
commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i
trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina
mercantile. Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli
trasporti occasionali di materie radioattive in quantita' totale
di radioattivita' o di peso che non ecceda i valori che saranno
determinati con decreto del Ministro per l'industria e il
commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali
casi, prima dell'esecuzione del trasporto, deve esserne data
comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle province
nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante
apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del
trasporto. Singoli trasporti di materie fissili speciali, in
qualsiasi quantita', e di materie radioattive in quantita' totale
di radioattivita' o di peso che ecceda il limite fissato nel comma
precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei
e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per
l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro
interessato. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non
esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme sulla
disciplina dei trasporti. Con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e
il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia
nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al
trasporto delle materie fissili speciali e delle materie
radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla
Comunita' europea dell'energia atomica. Fino a quando non saranno
emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie
fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma
precedente, il trasporto delle dette materie deve essere
effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti
terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i
trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione
sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili.».
- I testi degli articoli 28, 33 e 55 del decreto legislativo n.
230 del 1995, concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti
di radiazioni, le installazioni di deposito o di smaltimento di
rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari
sono i seguenti: «Art. 28 (Impiego di categoria A). - 1.
L'impiego di categoria A e' soggetto a nulla osta preventivo da
parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita',
sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in
relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneita' dei
locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalita' di
esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale
addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle
modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta e'
inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente della
regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto,
al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per
territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le
prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione
degli impianti.». «Art. 33 (Nulla osta per installazioni di
deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi).
- 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
dichiarazione di compatibilita' ambientale, la costruzione, o
comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il
deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle per il
trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di
rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche
proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e della sanita', sentite la regione o la
provincia autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della
sanita' e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e
della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli
di radioattivita' o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui
si applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le
disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in
relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto
puo' essere prevista, in relazione a tali tipologie, la
possibilita' di articolare in fasi distinte, compresa quella di
chiusura, il rilascio del nulla osta nonche' di stabilire
particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».
«Art. 55 (Autorizzazione per la disattivazione degli impianti
nucleari). - 1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla
disattivazione di un impianto nucleare e' soggetta ad
autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale
e della sanita', la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA,
su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione e'
rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto
allo stato ultimo previsto.
2. La suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata
nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare
all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione deve
essere inviata alle Amministrazioni di cui al comma 1 e all'ANPA,
unitamente al piano delle operazioni da eseguire, a una
descrizione dello stato dell'impianto, comprendente anche
l'inventario delle materie radioattive presenti, all'indicazione
dello stato dell'impianto stesso al termine della fase, alle
analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo
stato dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione della
destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una stima
degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma di
radioprotezione anche per l'eventualita' di un emergenza. Nel
piano il titolare della licenza di esercizio propone altresi' i
momenti a partire dai quali vengono meno i presupposti tecnici per
l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e
delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.».
Art. 4
Competenze
1. Le funzioni di
autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse
alle attivita' indicate nel decreto legislativo, sono espletate
nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.
2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti
autorizzativi di cui all'articolo 3, sono definite come segue:
a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli ispettorati
ovvero i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla
detenzione ed all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e
alla gestione dei relativi impianti;
b) le direzioni generali, nell'ambito delle aree di rispettiva
competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica
ed al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, provvedono alla tutela dei
rischi da radiazioni ionizzanti del personale di cui all'articolo
1;
d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa, definiti con il
decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, provvedono alla
vigilanza per le attivita' di cui all'articolo 1, in particolare
nelle aree riservate od operative e per quelle che presentano
analoghe caratteristiche, da individuarsi, anche per quel che
riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro
della difesa.
3. Le funzioni connesse alle attivita' di informazione, di
sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti, di controllo radioprotezionistico
ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria
del personale, previste dal decreto legislativo, sono espletate
nell'ambito del Ministero della difesa come segue:
a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze
in merito alla informazione preventiva in caso di emergenza
radiologica;
b) al CISAM, sono affidate le competenze in materia di
radioattivita' ambientale, raccolta, trattamento e conservazione
dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;
c) al CISAM e all'organizzazione della sanita' militare, sono
attribuite le competenze, per materia, concernenti,
rispettivamente, le attivita' di sorveglianza fisica e medica
della protezione dai rischi derivanti dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla
conservazione della documentazione.
Note
all'art. 4:
- I riferimenti normativi concernenti il testo del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono citati nelle note alle
premesse. - I riferimenti normativi relativi al testo del decreto
interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, sono citati nelle note
alle premesse.
Art. 5
Qualificazione
del personale
1. Con decreto del
Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale
abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell'ambito
dell'organizzazione operativa prevista dall'articolo 2 del
regolamento.
2. Le attivita' professionali per l'assolvimento delle funzioni
previste dal regolamento, sono effettuate dal personale del
Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti
dal decreto legislativo. La formazione professionale e
l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della
difesa secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto
legislativo. L'abilitazione e' rilasciata previo esame di apposite
Commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante
del Ministero della salute.
Art. 6
Funzioni
ispettive
1. Le funzioni
ispettive e le relative modalita' di attuazione sono determinate
dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 2 del regolamento.
Art. 7
Relazione annuale
1. Il Ministro
della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione,
secondo le modalita' fissate nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 2 del regolamento, il Presidente del Consiglio dei
Ministri in ordine all'installazione di impianti ed all'avvio di
attivita' concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti.
2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma
1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e
dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche
fondamentali, l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attivita'
in sicurezza nucleare e protezione sanitaria. Il presente decreto
munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 24 giugno
2005
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro della difesa
Martino
Visto, il
Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24
agosto 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 14
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