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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 55, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente «Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»
ed in particolare il comma 1, lettera o), che prevede il parziale accollo
a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione
agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL, e
lettera s), che prevede, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del
relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, un'idonea copertura
finanziaria per la tutela del danno biologico da attuarsi con adeguamento
della tariffa dei premi;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'art. 55, comma 1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144»;
Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della tutela
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione di «Tabella
delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella
dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, che all'art. 2, rinvia la determinazione della misura e
delle modalita' dell'addizionale sui premi e contributi, necessarie ai
fini della copertura dell'onere finanziario, ad un successivo decreto
ministeriale su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000 concernente «Nuove
tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato,
terziario, altre attivita', e relative modalita' di applicazione;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 676 del
6 dicembre 2001, concernente la «Determinazione dell'addizionale sui
premi assicurativi 2000 e 2001 per la copertura degli oneri relativi al
danno biologico»;
Vista la nota tecnica esplicativa dell'INAIL, trasmessa in data 12 aprile
2002, concernente la valutazione degli oneri per l'indennizzo del danno
biologico e delle relative addizionali sui premi per gli anni 2000 e
2001;
Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale sui
premi assicurativi delle gestioni industria e medici RX, per gli anni
2000 e 2001.
Decreta:
L'addizionale sui premi
assicurativi, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, e' determinata per le gestioni industria e medici
RX: per l'anno 2000, in misura pari allo 0,88% del premio dovuto; per
l'anno 2001, in misura pari al 2,04% del premio dovuto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e
la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2003
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 225
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