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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29/1/2002) |
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Visto
l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale
nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennita' integrativa
speciale, dei medici radiologi ospedalieri; Decreta: Art. 1 La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, e' fissata in L. 72.574.000 con effetto dal 1 luglio 2001; Art. 2 A norma dell'art. 11, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2001 Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali Maroni Registrato alla Corte dei conti
il 19 dicembre 2001 |
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29/1/2002) |
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Visto
l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di
radiologia medica in relazione alla media delle retribuzioni iniziali
comprensive, dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari
di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche; Decreta: Art. 1 La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica e' fissata nelle seguenti misure: 1996 e precedenti L. 35.918.000 1997 L. 37.235.000 1998 L. 37.700.000 1999 L. 37.700.000 2000 e 1° semestre 2001 L. 37.700.000 Art. 2 A norma dell'art. 11 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati,
dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20,
commi 3 e 4 della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20. Roma, 20 novembre 2001 Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali Maroni Registrato alla Corte dei conti
il 19 dicembre 2001 |
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