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IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive
EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di
radiazioni ionizzanti, ed in particolare l'articolo 84, comma 7;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, i commi 3 e 4
dell'articolo 17;
Sentiti l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente;
Acquisito il parere, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, del Comitato di coordinamento degli interventi per
la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni; Sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso
nell'adunanza plenaria del 23 aprile 2001;
Vista la nota con cui il
provvedimento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il medico addetto alla
sorveglianza medica, per la valutazione dell'idoneita' all'esposizione
alle radiazioni ionizzanti di lavoratori esposti, apprendisti e studenti
di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in
occasione delle visite mediche preventive e successivamente delle visite
periodiche ed eventualmente straordinarie di cui all'articolo 85 del
predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' delle visite
mediche eccezionali di cui all'articolo 91 del medesimo decreto
legislativo, si basa sui principi che disciplinano la medicina del
lavoro, provvedendo in particolare alla verifica dell'effettiva
compatibilita' tra le condizioni psicofisiche del lavoratore e gli
specifici rischi individuali connessi alla sua destinazione lavorativa ed
alle sue mansioni.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 84, comma 7, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive EURATOM 80/836,
84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni
ionizzanti: "7. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ISPESL,
l'ISS e l'ANPA, sono definiti criteri indicativi per la valutazione dell'idoneita'
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, concerne "Definizione e ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 70, 85 e 91 del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230: "Art. 70 (Apprendisti e
studenti).
- 1. Ai fini del presente capo gli apprendisti e gli studenti sono
suddivisi nelle categorie definite ai sensi dell'art. 82". "Art.
85 (Visite mediche periodiche e straordinarie).
- 1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli
apprendisti e studenti di cui all'art. 70 siano sottoposti, a cura del
medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica almeno
una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la
destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale
destinazione. La visita medica per i lavoratori di categoria A e per gli
apprendisti e studenti ad essi equiparati deve essere effettuata almeno
ogni sei mesi. Le visite mediche, ove necessario, sono integrate da
adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'art. 59 e i
medici addetti alla sorveglianza medica possono disporre che dette visite
siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le
condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo esigano.
3. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, i
lavoratori sono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei;
d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del
lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
4. Il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione della
sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del
medico, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perche' non
idonei o trasferiti ad attivita' che non espongono ai rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico
formulera' il giudizio di idoneita' ai sensi del comma 3, al fine di un
loro eventuale reinserimento in attivita' con radiazioni.
5. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve
provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a visita medica. In tale
occasione il medico deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare.
6. Ferma restando la periodicita' delle visite di cui al comma 1, nel
periodo necessario all'espletamento e alla valutazione delle indagini
specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di
idoneita', di cui al comma 3, in precedenza formulato conserva la sua
efficacia". "Art. 91 (Sorveglianza medica eccezionale).
- 1. Il datore di lavoro deve provvedere affinche' i lavoratori che hanno
subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di
decontaminazione.
2. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a che siano sottoposti a
visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i
lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il
superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'art. 96. Deve altresi'
provvedere a che i lavoratori in questione siano sottoposti a
sorveglianza medica eccezionale, comprendente in particolare i
trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che siano
ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito dei risultati della
visita medica. Le successive condizioni di esposizione devono essere
subordinate all'assenso del medico autorizzato.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza medica eccezionale di
cui al comma 2, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un
lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro deve darne
notizia all'ispettorato del lavoro e agli organi del Servizio sanitario
nazionale competenti per territorio".
Art. 2
1. Il medico addetto alla
sorveglianza medica effettua l'analisi dei rischi individuali connessi
alla destinazione lavorativa ed alle mansioni del lavoratore sulla base
delle informazioni ottenute dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo
83, comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e contenute
nella relazione dell'esperto qualificato di cui all'articolo 61, comma 2,
del medesimo decreto legislativo, eventualmente integrate da informazioni
acquisite in occasione di accessi diretti negli ambienti di lavoro.
Nota
all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 83, comma 5, e 61, comma 2, del
citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:
"Art. 83. - (Omissis).
5. Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al comma 1
l'accesso a qualunque informazione o documentazione che questi ritengano
necessaria per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori
esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sono il profilo medico,
sul giudizio di idoneita' dei lavoratori".
"Art. 61. - (Omissis).
2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attivita' di cui al comma
1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'art. 77 una
relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di
radioprotezione inerenti alle attivita' stesse. A tal fine i datori di
lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le
informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti".
Art. 3
1. In funzione delle
differenti tipologie di rischio, il medico addetto alla sorveglianza
medica considera con particolare attenzione, ai fini della valutazione
dell'idoneita' al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, le
seguenti condizioni fisiopatologiche:
a) condizioni suscettibili di essere attivate o aggravate dalle
radiazioni ionizzanti;
b) condizioni suscettibili di aumentare l'assorbimento di sostanze
radioattive o di ridurre l'efficacia dei meccanismi fisiologici di
depurazione o escrezione;
c) condizioni che pongono problemi di ordine terapeutico in occasione di
eventuale sovraesposizione, specie se limitano le possibilita' di
decontaminazione;
d) condizioni suscettibili di essere confuse con patologie derivanti da
radiazioni ionizzanti o attribuite all'azione lesiva delle radiazioni
ionizzanti.
2. In relazione alla natura ed alla entita' del rischio ed alle
caratteristiche dell'attivita' lavorativa dovranno inoltre essere
considerate le condizioni psicofisiche suscettibili di porre problemi in
ordine alle condizioni di sicurezza del lavoro con radiazioni ionizzanti,
nonche' l'eventuale esistenza di anomalie o di condizioni patologiche che
possano limitare l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale
specie per le vie respiratorie.
3. Nell'allegato tecnico al presente decreto e' riportato un elenco, non
esaustivo, delle principali condizioni fisiopatologiche di cui al comma
1, predette lettere a), b), c), d), che, pur non escludendo a priori l'idoneita'
al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, devono essere valutate
con particolare attenzione dal medico addetto alla sorveglianza medica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 11 giugno 2001
Il Ministro della sanità
Veronesi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Visto, il Guardasigilli:
Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 356
Allegato tecnico
Elenco non esaustivo delle
principali condizioni fisiopatologiche di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a), b), c) e d):
a) lesioni precancerose, malattie neoplastiche, sindromi
mielodisplastiche, ecc.;
b) condizioni patologiche che determinino un'abnorme permeabilita'
cutaneo/mucosa (affezioni cutanee infiammatorie acute/croniche, eczemi,
psoriasi, ecc.), ovvero riduzione della funzionalita' degli emuntori
(insufficienza renale, insufficienza epatica, ecc.), tireopatie, ecc.;
c) alcune patologie cutanee (psoriasi, eczemi, ecc.),
otorinolaringoiatriche, odontoiatriche, respiratorie, alterazioni della
funzionalita' epatica o renale, tireopatie, ecc.;
d) malattie neoplastiche, opacita' del cristallino, alcune emopatie, ecc.
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