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DECRETO LEGISLATIVO
20 febbraio 2009, n. 23
Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e
al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile
nucleare esaurito.
(Gazzetta
Ufficiale n. 68 del del 23/3/2009)
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Testo in vigore dal
7-4-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87,
quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed, in particolare, l'articolo 22,
commi 1, 2 e 3; Vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20
novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante la ratifica ed esecuzione
del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti
allegati;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico
dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n.
1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva
96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di
istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
2002, n. 207, concernente il regolamento recante approvazione dello statuto
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a
norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10
febbraio 2006 recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il
trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione
della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive
sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in
particolare l'articolo 28 istitutivo dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, (ISPRA);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2009;
Acquisiti i pareri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. Il titolo del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: «Attuazione
delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom
in materia di radiazioni ionizzanti.».
2. All'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola:
«radioattivi» sono aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare
esaurito»; b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le
seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»; c) al comma 1, dopo le
parole: «esportazioni dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di
combustibile nucleare esaurito»;
d) la lettera a) del comma 2 e' sostituita
dalla seguente: «a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i
competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome
territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorita'
competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni,
di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attivita'
soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30
o nell'ambito di attivita' esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le
province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci
giorni, trascorso il quale l'autorita' procede; »; e) la lettera b) del
comma 2 e' sostituita dalla seguente: «b) Il Ministero dello sviluppo
economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione o
provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da
effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al
presente decreto, nonche' nel caso di transito nel territorio italiano. Le
regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il
termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede.»;
f) al
comma 3, secondo periodo, le parole: «o non abbia comunicato alla
Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di
approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/Euratom»
sono soppresse;
g) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di rifiuti»
sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
h) dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Con apposite prescrizioni da
inserire nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli
operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi
derivanti da:
a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti
nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai
fini del recupero di rifiuti radioattivi; b) operazioni di ritrattamento sul
combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato
a tali operazioni.
4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:
a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a
quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro
trattamento, nel rispetto della normativa applicabile; b) per il ritorno al
Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti
dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un
Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;
c) per il ritorno
dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha
effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata
nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la rispedizione e'
effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della
normativa applicabile.».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di
cui al comma 4-bis dell'articolo 32 e' punito con l'arresto da due a sei
mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro. 4-ter. Chi non osserva le
particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1
dell'articolo 32 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
fino a ventimila euro.».
4. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
5. L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dall'Allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni
di cui al comma 7 dell'articolo 146 del medesimo decreto legislativo n. 230
del 1995.
6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
inserito il seguente: «Art. 7-bis. Particolari definizioni concernenti le
spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di
combustibile nucleare esaurito 1. Ferme restando le definizioni del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'articolo
32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:
a)
rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o
solida per i quali non e' previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di
origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui
decisione e' accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in
quanto rifiuti radioattivi da parte di un'Autorita' di regolamentazione,
secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e
di destinazione;
b) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato
e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il
combustibile esaurito puo' essere considerato come una risorsa usabile da
ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che
siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti
radioattivi;
c) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad
estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore
uso;
d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile
esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;
e)
stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile
esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con
l'intenzione di recuperarli successivamente;
f) detentore: qualsiasi persona
fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti
radioattivi o di combustibile esaurito, e' responsabile conformemente alla
normativa applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una
spedizione ad un destinatario;
g) domanda debitamente compilata: il
documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008,
relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui
alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed
eventuali successive modifiche ed integrazioni.».
7. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente: «Art. 157. Sorveglianza radiometrica su materiali o
prodotti semilavorati metallici
1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di
importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di
rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare
una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di
rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali
sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresi' tenuti i soggetti che a
scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di
prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti
che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei
casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o
comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di
buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi
dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono
adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare
il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata
comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno
comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresi' effettuata
al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province
autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la
protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e'
tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della
presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o
prodotti trasportati.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche
indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti
adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di
tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti
opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso
all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico
del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad
informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato
responsabile dell'invio.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 22, commi 1, 2 e3 della legge 25 febbraio
2008, n. 34, recante: «Art. 22 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. “Legge
comunitaria 2007”). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine e con le modalita' di cui all'art. 1, un decreto legislativo al fine
di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio,
del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed
allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi
dell'art. 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi: a) apportare le necessarie modifiche
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle
direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in
materia di radiazioni ionizzanti;
b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la
previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali
prescrizioni o condizioni fissate, nonche' delle disposizioni nazionali e
comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle
condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la
tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;
c)
assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorita' locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi
di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con
particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e
sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;
d) prevedere, ai fini del
consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione,
criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e
sanitario del materiale e delle spedizioni, nonche' sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni
attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;
e) fermo restando quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di
consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto
previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle
domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro
competenza;
f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla
destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche
delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della
salvaguardia della salute umana.
2. Nel rispetto del termine di cui al comma
1, lo schema di decreto legislativo e' trasmesso, oltre che alle competenti
Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
fini dell'acquisizione del relativo parere.
3. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
- La direttiva 2006/117/Euratom e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L.337 del 5
dicembre 2006. - La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1957, n. 317 S.O. - La legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1963,
n. 27. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1704 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1966, n. 112.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1975, n. 294.
- La legge
23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214 S.O. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136, S.O.
- La direttiva 89/618/ Euratom e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 357 del 7
dicembre 1989. - La direttiva 90/641/Euratom e' pubblicata nella G.U.C.E n.
L. 349 del 13 dicembre 1990. - La direttiva 92/3/Euratom e' pubblicata nella
G.U.C.E. n. L. 35 del 12 febbraio 1992. - La direttiva 96/29/Euratom e'
pubblicata nella G.U.C.E. del 29 giugno 1996, n. 159.
- Il decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 31 agosto 2000, n. 203 S.O.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
257, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2001, n. 153. - Il
decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92 S.O. - La legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 17 marzo 1997, n. 63, S.O. - L'art. 38 e l'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1999, n. 203 S.O., cosi' recitano: «Art. 38 (Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) - 1. E' istituita
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di
interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle
risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e
delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del
servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede
l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei
confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri,
di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e
le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito
delle finalita' indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi
l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici
nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia .».
«4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e
dei ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle
agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del
direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute
nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del
dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche'
della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal
Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito,
ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o,
nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato
direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita'
dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso
conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono
comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel
precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita'
idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive
con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati
e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle
prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia,
degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della
missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da
accordare all'Agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei
servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle
modalita' necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei
fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e
l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale
di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione
altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei
limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base
convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza,
servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte
del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali
scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in
possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro
competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito
organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo
di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione
dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni
di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e
approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare
l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello
inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri
di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta'
del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre
all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro,
regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita'
dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' pubblica (10).».
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 settembre 2002, n. 222 S.O. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106 S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2006, n. 44.
- Si
riporta il testo dell'art. 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136 S.O.:
«Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Con decreto del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti e
della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalita' di
applicazione delle disposizioni del presente capo alle attivita' di
trasporto di materie radioattive, anche in conformita' alla normativa
internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i
quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere
preventivamente comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso
dell'emergenza, nonche' le relative modalita' di comunicazione.».
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 aprile 2007, n. 95. - La direttiva 2003/122/Euratom e'
pubblicata nella G.U.C. E. n. L.346 del 31 dicembre 2003.
- La legge 6 agosto 2008, n. 113, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 21 agosto 2008, n. 195 S.O.
Nota all'art.
1:
- Si riporta il testo del titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi “e
di combustibile nucleare esaurito''). - 1. Le spedizioni di rifiuti
radioattivi “e di combustibile nucleare esaurito“ provenienti da Stati
membri dell'Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le
esportazioni dei rifiuti “e di combustibile nucleare esaurito“ medesimi da e
verso altri Stati, nonche' il loro transito sul territorio italiano debbono
essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata da: a) l'autorita'
preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 o dell'autorizzazione
di cui all'art. 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le
province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano
autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di
spedizioni,di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle
attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 29 e
30 o nell'ambito di attivita' esenti da detti provvedimenti: le regioni e le
province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci
giorni, trascorso il quale l'autorita' procede;
b) il Ministero dello
sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e la regione e le province autonome di destinazione
o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da
effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al
presente decreto, nonche' nel caso di transito nel territorio italiano. Le
regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il
termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi
di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione
e' soggetta all'approvazione da parte delle autorita' competenti degli Stati
membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro
territorio. L'approvazione e' richiesta dall'autorita' di cui al comma 2,
competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di
mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa,
salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un
mese, di tale termine.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente, sentita l'ANPA,
sono determinati i criteri, le modalita', nonche' le disposizioni
procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo.
Tale decreto puo' stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e
particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti, “di
combustibile nucleare esaurito“ anche in relazione ai paesi di origine o di
destinazione. 4-bis Con apposite prescrizioni da inserire
nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori
della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti
da:
a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel
territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini
del recupero di rifiuti radioattivi;
b) operazioni di di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito
introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.
4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate: a)
per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a
quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro
trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;
b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri
materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato
effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;
c)
per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al
detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa
essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la
rispedizione e' effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel
rispetto della normativa applicabile.».
- Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 137 (Contravvenzioni al capo VI). - 1. L'impiego di sorgenti di
radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui all'art. 28, comma 1,
e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta
milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta e'
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti
milioni.
2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta di
cui all'art. 29, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui al nulla-osta e' punito con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione
di cui all'art. 30, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui all'autorizzazione e' punito con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
4. Chi effettua le attivita' di cui agli articoli 31, comma 1, e 32, comma
1, senza le richieste autorizzazioni e' punito con l'arresto da due a sei
mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni. 4-bis Chi non ottempera
agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 32 e' punito con l'arresto da due
mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro.
4-ter Chi non osserva le
particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma1
dell'art. 32 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a
ventimila euro.
5. Colui il quale effettua una delle attivita' di cui all'art. 33, comma 1,
senza il preventivo nulla-osta e' punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2, e' punito con l'arresto da due a
sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui
all'art. 34, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda da uno a cinque milioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 142, comma 1, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal
presente decreto: «Art. 142 (Contravvenzioni al capo XII). - 1. Chiunque
viola l'obbligo di registrazione di cui all'art. 154, comma 3, o
contravviene all'art. 157, “comma 1” e' punito con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 146, comma 7, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse: «7. Sino all'emanazione del
decreto di cui all'art. 32, comma 4, valgono le disposizioni di cui
all'allegato II.».
- Per il decreto legislativo n. 52 del 2007, si veda nelle note alle
premesse. - Si riporta il testo dell'art. 153 del decreto legislativo del 17
marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse: «Art. 153 (Guide tecniche). - 1.
L'ANPA, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, puo' elaborare e
diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli standard
internazionali, norme di buona tecnica in materia di sicurezza nucleare e
protezione sanitaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 52, citato nelle premesse: «Art. 14 (Rinvenimento di sorgenti orfane ed
interventi). - 1. Il prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza
di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, predispone
schemi di piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di
rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio
della provincia, avvalendosi oltre che del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, degli organi
del Servizio sanitario nazionale e per i profili di competenza delle
Direzioni provinciali del lavoro.
2. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco attua, ai sensi dell'art.
24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i
primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di
intervento di cui al comma 1.
3. L'ENEA e le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la
protezione dell'ambiente, possono fornire consulenza ed assistenza tecnica
specialistica, al fine della protezione dei lavoratori e della popolazione,
a persone esercenti attivita' non soggette alle disposizioni di
radioprotezione recate dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal
presente decreto, quando esse sospettino la presenza di una sorgente orfana.
4. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di una o
piu' sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali
metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile
organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati
membri della Unione europea, le autorita' di cui al comma 1 dispongono,
valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le
persone e l'ambiente da rischi di esposizione, che la sorgente orfana, o le
sorgenti orfane, o l'intero carico o parte di esso sia rinviato al soggetto
responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero e'
responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del
carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 18,
provvedera' ad informare del respingimento del carico la competente
autorita' dello Stato responsabile dell'invio del carico.».
Art. 2
Regime transitorio per i
provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230
1. Le disposizioni del
presente decreto non si applicano alle spedizioni oggetto della medesima
domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, debitamente approvata dall'Autorita'
competente del Paese di origine od alla stessa trasmessa, prima della data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. In sede di accettazione delle domande di autorizzazione di cui al comma 1
dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995, presentate prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, riguardanti piu'
spedizioni verso un Paese terzo di destinazione, l'Autorita' competente
italiana deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, e in
particolare:
a) del calendario previsto per l'effettuazione di tutte le
spedizioni oggetto della medesima domanda debitamente compilata;
b) della
giustificazione fornita a proposito dell'inclusione di tutte le spedizioni
in un'unica domanda debitamente compilata;
c) dell'opportunita' di
autorizzare per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce
la domanda debitamente compilata
Nota all'art.
2:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 32, comma 1, si
veda nelle note all'art. 1
Art. 3
Regime transitorio per le
disposizioni di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 157 ed al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, come modificate dai commi 4 e 7 dell'articolo 1, si
applicano dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto
Nota all'art.
3:
- Si riporta il testo dell'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, citato nelle premesse: «Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su
materiali). - 1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono
operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta
sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti
materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali
sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto
dall'art. 25, comma 3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresi' tenuti i soggetti che
esercitano attivita', a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il
deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attivita' che
comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le
condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal
verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui
all'art. 1, e le eventuali esenzioni.».
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 142, comma 1, si
veda nelle note all'art. 1
Art. 4
Invarianza degli oneri
1. Le Amministrazioni ed i
soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le dotazioni umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20
febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Scajola, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Maroni, Ministro
dell'interno Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
Allegato
---->
Vedere Allegato da pag. 5 a pag. 37 <---- |
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DECRETO LEGISLATIVO
1 giugno 2011, n. 100
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva
2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito -
sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati
metallici. (11G0145).
(Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 7/7/2011)
|
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Testo in vigore dal
22-7-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 26 maggio 2000 n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom
in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro
i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dal decreto legislativo 9
maggio 2001, n. 257;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10
febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio
2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il
trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione
della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive
sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2007, ed in particolare l'articolo 22;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione
della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo
delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito,
ed in particolare l'articolo 1, comma 7, relativo alla sorveglianza
radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici;
Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE
e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli
ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995;
Considerata l'opportunita' di istituire sul territorio nazionale un sistema
di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici ai
fini della tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori e di
disciplinare tale sorveglianza ai fini di garantire una applicazione
uniforme della norma e di non creare ostacoli al sistema industriale
nazionale e a quello dei traffici commerciali; Ritenuto, pertanto,
necessario procedere alla emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
della legge 25 febbraio 2008, n. 34, di disposizioni integrative e
correttive dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio
2009, n. 23;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 aprile 2011;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 aprile 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non
hanno reso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente: «Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o
prodotti semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o
commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che
esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di
risulta nonche' i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano
attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo
di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o
prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di
radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione
sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono
comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la
contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che
svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non
effettuano operazioni doganali.
2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da
esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali nell'attestazione riportano
anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione
utilizzato. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche
sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e sentito l'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito
delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e
all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli
ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite
le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della
sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici
oggetto della sorveglianza. 4. Ferme restando le disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino
la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita',
individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide
tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti
di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le
misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di
contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al
prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla regione o
province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per
la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi
e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della
presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o
prodotti trasportati. Il prefetto, in relazione al livello del rischio
rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente
comma, ne da' comunicazione all'ISPRA. 5. Ferme restando le disposizioni di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi
in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di
radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in
relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di
esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero
carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo
invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari
esteri provvedera' ad informare della restituzione dei carichi l'Autorita'
competente dello Stato responsabile dell'invio.». 2. All'articolo 107, comma
2, lettera d-ter), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole:
"di risulta" sono soppresse. 3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo
157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal
presente articolo, e' adottato entro 60 giorni successivi all'esito positivo
delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e
all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli
ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) Note
alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio
della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O. - La direttiva 27 novembre 1989, n.
89/618/Euratom (Direttiva del Consiglio concernente l'informazione della
popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul
comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva), e' pubblicata
nella G.U.C.E. 7 dicembre 1989, n. L 357.
- La direttiva 4 dicembre 1990, n. 90/641/Euratom (Direttiva del Consiglio
concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al
rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona
controllata), e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 1990, n. L 349.
- La direttiva 3 febbraio 1992, n. 92/3/Euratom (Direttiva del Consiglio
relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui
radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunita' e fuori da
essa), pubblicata nella G.U.C.E. 12 febbraio 1992, n. L 35. Entrata in
vigore il 17 febbraio 1992. - La direttiva 13 maggio 1996, n. 96/29/Euratom,
e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159. - Il decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 agosto 2000, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257 (Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante
attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio
2001, n. 153.
- L'art. 125 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recita:
«Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Con decreto del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti e
della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalita' di
applicazione delle disposizioni del presente capo alle attivita' di
trasporto di materie radioattive, anche in conformita' alla normativa
internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i
quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere
preventivamente comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso
dell'emergenza, nonche' le relative modalita' di comunicazione.».
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95. - La direttiva 2003/122/Euratom e'
pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.
- Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 1 e 22 della legge 25
febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n.
56, S.O.: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del
termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e B. Per le direttive elencate
negli Allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero
scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di
attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che non
prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze
e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'Allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che
comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di
cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi
entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto
dall'art. 6 della presente legge.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli Allegati A e
B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome,
si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11,
comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe
di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto
termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il
Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle
direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di
loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse, da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui
al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e
B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.»; «Art. 22 (Disposizioni occorrenti per l'attuazione della
direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa
alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro il termine e con le modalita' di cui all'art. 1, un decreto
legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla
sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di
combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l'adeguata
protezione della popolazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, della
medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM,
92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;
b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di
cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il
rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonche' delle
disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente,
l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a
destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni
interessate;
c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva
delle autorita' locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei
casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con
particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e
sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;
d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di
condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al
minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni,
nonche' sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione
delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;
e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia,
assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti
locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con
particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che
interessano il territorio di loro competenza;
f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei
rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a
cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della
salute umana.
2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto
legislativo e' trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni
parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell'acquisizione del relativo parere.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il testo dell'art. 1,
del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n, 23, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 2009, n. 68, cosi' recita: «Art. 1 (Modifiche al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230). - 1. Il titolo del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom
in materia di radiazioni ionizzanti.».
2. All'art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi»
sono aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le seguenti: «e
di combustibile nucleare esaurito»;
c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono inserite le
seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
d) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «a) l'autorita'
preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 o dell'autorizzazione
di cui all'art. 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le
province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano
autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di
spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito
delle attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi
articoli 29 o 30 o nell'ambito di attivita' esenti da detti provvedimenti.
Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il
termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede;»; e) la
lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «b) Il Ministero dello
sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione
o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da
effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al
presente decreto, nonche' nel caso di transito nel territorio italiano. Le
regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il
termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede.»;
f) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non abbia comunicato alla
Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di
approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/Euratom»
sono soppresse; g) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di rifiuti»
sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Con apposite
prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto
obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti
radioattivi derivanti da:
a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel
territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini
del recupero di rifiuti radioattivi; b) operazioni di ritrattamento sul
combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato
a tali operazioni. 4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono
essere rifiutate:
a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a
quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro
trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;
b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri
materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato
effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;
c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al
detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa
essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la
rispedizione e' effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel
rispetto della normativa applicabile.». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 137 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti: «4-bis.
Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis dell'art. 32 e' punito
con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila
euro.
4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute
nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 32 e' punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.». 4. Al comma 1
dell'art. 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole:
«commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
5. L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dall'Allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni
di cui al comma 7 dell'art. 146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del
1995.
6. Dopo l'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito
il seguente: «Art. 7-bis (Particolari definizioni concernenti le spedizioni,
importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile
nucleare Esaurito). - 1. Ferme restando le definizioni del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'art. 32
del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:
a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o
solida per i quali non e' previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di
origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui
decisione e' accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in
quanto rifiuti radioattivi da parte di un'Autorita' di regolamentazione,
secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e
di destinazione;
b) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente
rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile
esaurito puo' essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare,
oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano
previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;
c) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi
radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;
d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile
esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;
e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile
esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con
l'intenzione di recuperarli successivamente;
f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare
una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, e'
responsabile conformemente alla normativa applicabile per tali materiali e
preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;
g) domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui alla
decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme
per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del
Consiglio, del 20 novembre 2006, ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni.».
7. L'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito
dal seguente: «Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti
semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o
commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che
esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di
risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui
predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli
anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi
sono altresi' tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale
esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici. La
disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che
comportano esclusivamente il trasporto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 25, nei casi
in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque
livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona
tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153,
qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi
dell'art. 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di
esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al
Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione
all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresi' effettuata al Comando
provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed alle
Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il
vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di
livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti
trasportati.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la
presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate
le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone
e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi
compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale
soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto
venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della
restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile
dell'invio.». - La direttiva 2006/117/Euratom e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
dicembre 2006, n. L 337.
- La direttiva 98/34/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione), e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti sul decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.230, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 107 e 157 del decreto legislativo n.
230 del 1995, citato nelle premesse, come modificati dal presente decreto:
«Art. 107 (Taratura dei mezzi di misura. Servizi riconosciuti di dosimetria
individuale). - 1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle
altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i ratei
di dose nonche' delle attivita' e concentrazioni di attivita', volumetriche
o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura,
adeguati ai diversi tipi e qualita' di radiazione, che siano muniti di
certificati di taratura. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto di
metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per il rilascio di detti certificati, nel rispetto delle
disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273, che definisce
l'attribuzione delle funzioni di istituto metrologico primario nel campo
delle radiazioni ionizzanti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano ai mezzi radiometrici impiegati per:
a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di
cui all'art. 79, comma 1, lettera b) n. 3);
b) la sorveglianza ambientale di cui all'art. 103, comma 2, lettera c), d),
ed e), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'art. 79, comma 5;
c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli
di smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, il rispetto delle
eventuali prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo o
dei livelli di esenzione di cui all'art. 30;
d) il controllo sulla radioattivita' ambientale e sugli alimenti e bevande
per consumo umano e animale, di cui all'art. 104; d-bis) rilevamenti con
apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati
per la rilevazione di dosi;
d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica
su rottami o altri materiali metallici, di cui all'art. 157;
e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo X.
3. Gli organismi che svolgono attivita' di servizio di dosimetria
individuale e quelli di cui all'art. 10-ter, comma 4, devono essere
riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti
previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei
tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della
sanita', sentiti l'ANPA, l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni
ionizzanti e l'ISPESL, sono disciplinate le modalita' per l'abilitazione dei
predetti istituti.»;
«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati
metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano
attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di
fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonche' i soggetti
che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione
di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la
sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di
rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali
sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e
della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle
radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La
disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che
comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da
esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi
istituiti ai sensi dell'art. 78, i quali nell'attestazione riportano anche
l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione
utilizzato.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle politiche europee ed i Ministri della salute, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del lavoro e della politiche
sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita l'Agenzia delle Dogane e sentito l'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito
delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e
all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli
ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite
le modalita' di applicazione nonche' i contenuti delle attestazioni della
sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici
oggetto della sorveglianza.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 25, nei casi
in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque
livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona
tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153,
qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi
dell'art. 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di
esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne
immediata comunicazione al Prefetto, agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei Vigili del
fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle
province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio.
Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto,
venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei
predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al
livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di
cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISPRA.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la
presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate
le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone
e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi
compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale
soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto
venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della
restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile
dell'invio.».
Art. 2
Regime transitorio per
l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici
1. Fino alla adozione del
decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le
disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza
sui prodotti semilavorati metallici e' effettuata sui prodotti indicati
nell'allegato I.
2. Per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica
sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di
terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato
II
Note all'art.
2:
- Per il testo dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 157 del citato decreto
legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto legislativo 230 del 1995,
citato nelle premesse: «Art. 78 (Abilitazione degli esperti qualificati:
elenco nominativo). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', e' istituito,
presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli
esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:
a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti
costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione
massima, applicata al tubo, inferiore a 400 KeV;
b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti
costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati
compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti
di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia
non superiore a 104 neutroni al secondo;
c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti
come definiti all'art. 7 del capo II del presente decreto e delle altre
sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i
titoli di studio e la qualificazione professionale, nonche' le modalita' per
la formazione professionale, per l'accertamento della capacita' tecnica e
professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e per
l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo restando quanto
stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza dei compiti.».
Art. 3
Invarianza degli oneri
1. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° giugno
2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Maroni, Ministro dell'interno
Fazio, Ministro della salute
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
Allegato 1 (previsto dall'articolo 2, comma 1)
Allegato 2 (previsto
dall'articolo 2, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico |
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