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IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Vista la legge 9 maggio
1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
Vista la deliberazione n. 8173 del 25 luglio 2003, con la quale il
consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare ha
adottato il regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e
l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare;
Vista la nota dell'Istituto dell'11 settembre 2003, protocollo n. 018338,
con la quale la deliberazione n. 8173 e' stata trasmessa al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto
disposto dalla anzidetta legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 14 ottobre 2003, prot. n. 998;
Vista, altresi', la nota dell'Istituto del 21 novembre 2003, prot. n.
023957;
Visto quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9
maggio 1989, n. 168;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Dispone che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9
maggio 1989, n. 168, alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel testo allegato quale parte integrante della
presente disposizione, del regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo
e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare, adottato nella riunione del 25 luglio 2003.
Frascati, 9 febbraio 2004
Il presidente delegato:
Jarocci
Allegato
REGOLAMENTO PER LA
VALORIZZAZIONE LO SVILUPPO E L'APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Capo I
Principi generali,
definizioni, ambito di applicazione
Art. 1
Liberta' e autonomia
della ricerca
L'Istituto nazionale di
fisica nucleare svolge attivita' di ricerca nell'ambito dei propri fini
istituzionali e assicura ai partecipanti la liberta' di ricerca e
l'autonomia professionale secondo la normativa vigente.
Art. 2
Ambito soggettivo di
applicazione
Per partecipante si
intende il dipendente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, il
titolare di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, ovvero di
associazione scientifica, tecnica o tecnologica, come indicati dalle
disposizioni regolamentari interne; nonche' il contrattista, borsista,
assegnista e tutti coloro che, non dipendenti dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare, collaborano a qualsiasi titolo alle attivita'
dell'Istituto.
Art. 3
Titolarita' dei
risultati di ricerca
I risultati prodotti dalle
attivita' di ricerca suscettibili di applicazione industriale o
commerciale per i quali gli autori abbiano ceduto, ai sensi del
successivo art. 16, i relativi diritti, nonche' le conoscenze non
suscettibili di tali applicazioni, appartengono all'Istituto nazionale di
fisica nucleare, salvo il diritto di ciascun autore di essere
riconosciuto tale.
Art. 4
Risultati di ricerca
Per risultati prodotti
dalle attivita' di ricerca si intendono tutte le conoscenze derivanti da
attivita' di ricerca e sperimentazione svolta utilizzando strutture e
mezzi finanziari imputabili al bilancio deIl'Istituto nazionale di fisica
nucleare.
Art. 5
Pubblicita' delle
attivita'
Fatte salve le esigenze di
riservatezza dei successivi Capi II e
III, i programmi e i risultati prodotti dalle attivita' di ricerca che
appartengono, ai sensi dell'art. 3, all'Istituto nazionale di fisica
nucleare sono pubblici. Essi sono pubblicati nelle pagine web
dell'Istituto, diffusi nelle forme di comunicazione, pubblicazione e
informazione proprie della comunita' scientifica, e resi noti nei modi
ritenuti piu' adeguati.
Art. 6
Contratti passivi
nell'ambito dell'attivita' di ricerca
Le opere, i beni e servizi
forniti da terzi secondo la normativa nazionale e comunitaria sono di
proprieta' dell'Istituto ed utilizzati dall'Istituto nazionale di fisica
nucleare secondo le proprie finalita' istituzionali, senza vincoli di
riservatezza e di esclusiva, salvo casi motivati e contrattualmente
previsti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7
Convenzioni per ricerche
di comune interesse
Gli accordi che prevedono
collaborazioni di ricerca con terzi su tematiche generali di comune
interesse sono condotti senza vincoli di riservatezza e di esclusiva.
Quando dai risultati dell'attivita' di cui al capoverso precedente
emergono prospettive suscettibili di sviluppo industriale o commerciale,
le parti ne definiscono il relativo regime in apposito contratto secondo
quanto previsto dagli articoli 9 e seguenti del presente regolamento.
Art. 8
Esclusioni dall'ambito
di applicazione
Il presente regolamento
non si applica ai contratti o convenzioni di ricerca richiesti da terzi
per attivita' i cui risultati non riguardano programmi istituzionali, o
nei quali l'interesse del committente sia preminente. A tali rapporti,
ivi inclusa l'attivita' di consulenza, si applica la disciplina di cui
all'art. 19, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Capo II
Contratti di ricerca e modalita' di trasferimento delle conoscenze
Art. 9
Contratti di ricerca
L'Istituto nazionale di
fisica nucleare puo' concludere con soggetti pubblici o privati, che ne
facciano richiesta, contratti per lo sviluppo delle conoscenze, previo
consenso del responsabile del gruppo di ricerca interessato e di tutti i
componenti coinvolti in ordine a: contenuto della ricerca; disciplina del
regime brevettuale delle eventuali invenzioni conseguenti la ricerca;
eventuale interesse a concedere licenza. I contratti di cui al presente
articolo non prevedono la destinazione di parte del corrispettivo alla
remunerazione dei partecipanti alla ricerca.
Art. 10
Contenuto dei contratti
di ricerca
I contratti di ricerca
devono prevedere:
a) l'esatta individuazione dell'attivita' che costituisce oggetto del
contratto;
b) i soggetti interni coinvolti;
c) le modalita' di esecuzione delle attivita';
d) i documenti interessati;
e) un corrispettivo determinato o determinabile a favore dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare che tenga conto anche del costo del
personale, compreso le spese di missione, dei materiali e delle
attrezzature da utilizzare, nonche' della loro manutenzione;
f) il riconoscimento del diritto morale degli autori e l'indicazione che
la loro ricerca si e' svolta nell'ambito dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare;
g) la disciplina giuridica ed economica in materia di sfruttamento dei
risultati conseguenti l'attivita' di ricerca in relazione al contenuto
dell'atto di consenso di cui all'art. 9, salvo il rinvio a successivi
accordi;
h) la proprieta' comune delle conoscenze utilizzate e/o sviluppate per
realizzare i risultati della ricerca, fermo restando il diritto delle
parti di utilizzarle senza vincolo di esclusiva per i rispettivi scopi
istituzionali;
i) la disciplina sulla riservatezza delle informazioni connesse alla
ricerca;
l) la disciplina sulle pubblicazioni scientifiche e sulle attivita'
comunque divulgative connesse alla ricerca.
Art. 11
Licenze non esclusive
I contratti di cui
all'art. 9 possono rinviare a successivi accordi la disciplina sulla
concessione di licenze non esclusive o prevederne contestualmente la
relativa disciplina. In ogni caso la concessione deve prevedere:
a) l'esclusione dell'estensione della licenza ad eventuali miglioramenti
sviluppati nell'ambito delle attivita' comuni;
b) un compenso aggiuntivo rispetto quello della ricerca da determinare
una tantum o per volume d'affari;
c) una clausola di revisione compensi nel caso in cui la redditivita'
dello sfruttamento sia superiore a quello previsto;
d) l'obbligo di comunicazione periodica dei risultati economici
conseguenti allo sfruttamento;
e) una durata non superiore a cinque anni, decorrente dalla data in cui
il prodotto oggetto di licenza e' stato per la prima volta immesso in
commercio, e rinnovabile con volonta' espressa, compatibilmente alla
vigente normativa in materia;
f) l'ambito territoriale di licenza;
g) la possibilita' o esclusione di sublicenza.
Art. 12
Licenze esclusive
Fermo restando il
contenuto menzionato nell'articolo precedente, la concessione di licenza
esclusiva per l'uso delle conoscenze dell'INFN e dei brevetti di cui
l'Istituto e' titolare e' preceduta da una indagine di mercato.
Art. 13
Divieto di cessione
delle conoscenze
La cessione delle
conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e' vietata salvo
casi eccezionali approvati dal consiglio direttivo.
Art. 14
Limiti di applicazione
Ai contratti o alle
attivita' di ricerca conclusi o finanziati con contributi comunitari o di
enti od organismi pubblici nazionali o internazionali si applica la
disciplina in essi contenuta, fatto salvo quanto previsto dal precedente
art. 9. Capo III Disciplina delle invenzioni brevettabili
Art. 15
Titolarita' dei diritti
sulle invenzioni
La titolarita' dei diritti
sulle invenzioni brevettabili conseguenti ad attivita' di ricerca svolte
all'interno dell'INFN e' disciplinata secondo la normativa vigente.
Art. 16
Cessione dei diritti
sulle invenzioni
L'inventore puo' proporre
all'Istituto nazionale di fisica nucleare la cessione, anche parziale,
dei diritti patrimoniali conseguenti all'invenzione, ivi compreso quello
di brevettare. La proposta di cessione di cui al capoverso precedente e'
irrevocabile per settanta giorni dalla data di ricezione della stessa ed
approvata sulla base di un parere formulato da una commissione tecnica
(di seguito commissione). Durante tale periodo e' fatto obbligo
all'inventore, ai suoi collaboratori e ai soggetti che sono venuti a
conoscenza della ricerca e dei risultati agire con assoluta riservatezza
al fine di evitare la perdita dei requisiti di brevettabilita'. La
suddivisione dei proventi di cui al successivo art. 21 e' subordinata
alla stipula di contratti di cessione o di licenza dei brevetti da parte
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e all'effettivo ricevimento
del connesso corrispettivo economico.
Art. 17
Commissione tecnica
La commissione di cui
all'articolo precedente e' nominata dal presidente dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare e composta da cinque membri. La commissione
esprime pareri obbligatori ma non vincolanti entro quarantacinque giorni
dalla loro richiesta in merito all'acquisto di brevetti, la loro
estensione ed abbandono. Essa esprime parere anche in ordine alle
concrete prospettive di sfruttamento ed applicazione industriale connesse
a richieste di licenza o cessione di brevetti o risultati della ricerca.
I componenti sono tenuti all'obbligo di riservatezza in ordine alle
informazioni che acquisiscono in ragione dei loro compiti. La commissione
puo' avvalersi di esperti esterni.
Art. 18
Deposito dei brevetti
Successivamente
all'approvazione della proposta di acquisto, l'Istituto nazionale di
fisica nucleare deposita il brevetto a proprio nome, fermo restando il
diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore.
Art. 19
Estensione territoriale
della tutela
I brevetti vengono
depositati in Italia e solo successivamente estesi all'estero, previo
parere della commissione.
Art. 20
Estensione temporale
della tutela
Decorsi cinque anni senza
che dal brevetto siano derivati utili o sfruttamenti viene deliberato il
suo abbandono.
Art. 21
Suddivisione dei
proventi
In caso di cessione o
licenza di brevetto acquisito dall'Istituto nazionale di fisica nucleare
ai sensi dell'art. 16 spetta all'inventore il sessanta per cento del
corrispettivo, dedotte le spese fino ad allora assunte conseguenti alla
brevettazione e al suo mantenimento, per onorari, tasse o altro. Il
restante quaranta per cento e' assegnato al bilancia dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare. In caso di piu' autori il corrispettivo
dovuto agli inventori si presume ripartito in parti uguali, salvo
apposito accordo che manifesti un diverso contributo.
Art. 22
Mandatari nelle pratiche
brevettuali
L'Istituto nazionale di
fisica nucleare si avvale per le procedure relative al deposito,
estensione e mantenimento dei brevetti di uno o piu' mandatari abilitati,
individuati sulla base di specifica professionalita', disponibilita',
rotazione, speditezza e, per quanto possibile, economicita'. La
rappresentanza e' conferita dal presidente e vale limitatamente
all'oggetto specificato.
Art. 23
Deposito del brevetto a
cura dell'inventore
Fuori dei casi di cui
all'art. 16, quando l'inventore deposita a proprio nome il brevetto,
questi deve darne comunicazione all'Istituto nazionale di fisica nucleare
entro un mese dal deposito e riconoscere a quest'ultimo, anche nei
rapporti con terzi, licenziatari o cessionari, un compenso pari al
cinquanta per cento degli utili lordi. A tal fine e' stipulato un
contratto che disciplina i rapporti tra l'Istituto, l'inventore e
eventuali terzi aventi causa con la previsione di comunicare annualmente
i risultati economici dello sfruttamento.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 24
Competenza
Salvo delega da conferire
secondo le norme generali dell'Istituto, il consiglio direttivo e'
competente ad adottare tutti gli atti, qualunque sia il loro valore
economico, che rientrano nell ambito applicativo della presente
disciplina.
Art. 25
Clausola di revisione
Il presente regolamento
sara' oggetto di revisione entro diciotto mesi dalla data della sua
adozione in ragione delle modifiche normative successivamente intervenute
o delle esigenze organizzative emerse in sede di prima applicazione.
Art. 26
Entrata in vigore
Le norme del presente
regolamento entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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